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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 652/2025 R.G. promosso da
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Michele Cortazzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Fratelli Bandiera n. 67, Colle Val d'Elsa (Si)
PARTE RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa giusta CP_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Tullio Zanchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati e si attiveranno perché le figlie possano mantenere una immagine positiva di ciascuno di loro, facilitando il rapporto con l'altro genitore, per consentirsi reciprocamente di continuare a godere pienamente di una costruttiva bi- genitorialità.
2) Le parti stabiliscono di mantenere un affidamento condiviso delle figlie che saranno collocate prevalentemente con la madre presso CP_1
l'abitazione coniugale, in Colle di val d'Elsa Via Flli Bandiera 140 di proprietà di entrambi i coniugi al 50 % ma che viene assegnata alla madre fino alla autosufficienza economica delle figlie e salvo diverso futuro accordo con i mobili che la corredano;
il Sig. ha già per accordo tra Parte_1 essi lasciato la casa coniugale e si è trasferito in un altro appartamento in Colle di Val d'Elsa Via Flli Bandiera posto al piano immediatamente superiore della casa coniugale;
la Sig.ra volturerà e pagherà tutte le utenze CP_1 nonché integralmente le spese condominiali relative alla gestione ordinaria ed escluse quelle relative alla proprietà e alle spese straordinarie
3) I coniugi hanno l'obbligo di scambiarsi fra di loro ogni notizia utile e necessaria per garantire una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo dei minori. In tale ottica entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni che riguardano la salute e le abitudini di vita, nonché ogni questione importante inerente le figlie.
4) I genitori riconoscono che entrambi debbano avere piena disponibilità riguardo alla gestione ordinaria quotidiana, nei momenti di rispettiva pertinenza, riconoscendo altresì come primario il diritto delle figlie ad avere il più ampio e sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali considerato che almeno inizialmente i genitori vivranno in due appartamenti posti uno sopra l'altro; ed in tale prospettiva stabiliscono che il padre, quale genitore non collocatario, possa stare insieme alle stesse, compatibilmente con gli impegni delle figlie, oltre un fine settimana alternato con la madre, inteso dal venerdì
2 sera alla domenica sera, almeno due giorni alla settimana anche con pernottamento laddove possibile per le esigenze scolastiche delle figlie, da individuarsi a secondo degli impegni e delle esigenze e di regola indicati nel martedì e giovedì pernottamento compreso;
le figlie potranno in ogni caso frequentare liberamente ed alternativamente l'uno o l'altro genitore secondo il piano genitoriale condiviso tra i coniugi che riconoscono la reciproca più ampia frequentazione delle figlie e che data l'età e gli ottimi rapporti con entrambi potranno continuare a godere di un libero, pieno e costruttivo rapporto con entrambi mantenendo le abitudini precedenti alla separazione sia nella frequentazione del padre che della madre. Quando il padre è liberò avrà facoltà
e diritto, salvo impegni delle stesse già assunti con la madre della madre, di stare con le figlie anche per più tempo.
5) I genitori prevedono che le festività più importanti, quali Vigilia di Natale,
Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta vengano trascorse dalle figlie alternativamente ogni anno con ciascuno dei genitori. Sull'accordo delle parti, le frequentazioni del padre con le figlie saranno libere, seguiranno il normale calendario sopra indicato.
6) Entrambi i genitori avranno il diritto di trascorrere nel periodo estivo, con le figlie, due settimane disgiunte o continuate, avvertendo con congruo preavviso l'altro genitore del periodo e del luogo prescelto.
7) Le parti dichiarano di essere, allo stato attuale, entrambe autosufficienti e nulla richiedono reciprocamente a titolo di mantenimento personale né ad altro titolo.
8) I mobili e gli arredi in comproprietà fra i coniugi verranno divisi concordemente tra di loro.
9) Quanto al contributo di mantenimento delle figlie i coniugi concordano che il Sig. percepisca anche la quota parte di assegno unico Parte_1 della Sig.ra Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Parte_1 [...]
a titolo di concorso al mantenimento di entrambe le figlie, la somma, CP_1 che le parti determinano concordemente allo stato attuale, di 600,00 €
3 (seicento virgola zero zero) mensili;
tale importo verrà versato entro il giorno
5 (cinque) di ogni mese con accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra restando inteso che laddove l'assegno unico venisse per CP_1 qualsiasi motivo in futuro percepito dalla Sig.ra direttamente, CP_1 verrà detratto dalla somma di Euro 600,00 sopra determinata e quindi il Sig. contribuirà nei limiti dell'assegno di mantenimento decurtato della Parte_1 somma sopra indicata relativa all'assegno unico. Il predetto assegno di mantenimento delle figlie, per la parte del concorso al mantenimento e non per l'assegno unico, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT maturati nell'anno precedente, specificandosi che la prima rivalutazione sarà effettuata al 01.03.2025 per il periodo 01.03.24-28.02.25.
10) Inoltre i genitori provvederanno, ciascuno per la quota del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, così come stabilite e previste dal protocollo in essere presso l'Intestato Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto e di cui le parti dichiarano di aver preso visione.
11) I coniugi prestano fin da ora il consenso al rilascio del passaporto ed all'autorizzazione all'espatrio sulla carta di identità anche solo per fini turistici.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
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considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(19/1/2011) e (8.5.2017) e ritenuto che le condizioni inerenti alle Per_1 Per_2 stesse siano rispondenti al loro interesse morale e materiale apparendo, pertanto, superfluo disporre l'audizione della figlia maggiore;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Colle di Val d'Elsa per l'anno 2008, n. 56, parte I, serie
A; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
29/07/1968 a Siena (SI) e nata il [...] a [...], CP_1 che si sono uniti in matrimonio in data 14/06/2008, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Colle di Val d'Elsa per l'anno 2008, n.
56, parte I, serie A, alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
5 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Colle di Val d'Elsa in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 06/06/2025
La Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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