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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1206/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2032/2019 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 20.9.2019, nel giudizio avente R.G. n.500466/2013, vertente
TRA
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Esposito (C.F. C.F._2
, C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Di CP_1 C.F._4
Martino ( ), C.F._5
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data
28.11.2024 dalla difesa di parte appellante e in data 2.12.2024 dalla difesa di parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.5.2013, – premettendo: 1) di essere CP_1 proprietaria esclusiva di una serie di consistenze immobiliari site in Vico Equense, loc. Ticciano, al civico 70, catastalmente censite al NCT del medesimo comune, al foglio 18, particelle 182, 184, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205 e 206 (parti di un più ampio e circostante fondo terriero con al centro un fabbricato di un solo livello), a lei pervenute, in via di successione legittima, dal padre , deceduto ab intestato a Vico Equense in data 18.4.2009, il quale le aveva Persona_1
a sua volta ricevute iure successionis dalla moglie, (divenutane proprietaria giusta Persona_2 atto di acquisto a firma del notaio del 6.9.1972, rep. 48564), deceduta ab intestato a Napoli in Per_3 data 9.11.998; 2) che le consistenze della parte convenuta, (particelle 176, 183, 185, 186, Parte_1
188, 189, 190 dello stesso foglio 8), erano a lui pervenute con due atti di acquisto a firma del notaio
, uno del 10.9.1993 (rep. 17274) – relativo al solo fabbricato su due livelli di Persona_4 cui alla particella 176 – ed un altro del 13.12.1993 (rep. 17937), relativo alle aree catastali pertinenziali (particelle 185 e 186), immediatamente prossime alla particella 176; 3) che in tale ultimo atto, era stato espressamente previsto che l'accesso alla fabbrica di cui alla particella 176 dovesse avvenire “a piedi e con mezzi meccanici, solo ed esclusivamente dalla stradetta privata che dalla via
Ticciano porta alla proprietà della sig.ra e con cui quanto trasferito confina” Persona_2
(dicitura, peraltro, fedelmente già riprodotta sia nel precedente atto di compravendita per notaio dell'8.8.1991, rep. 11883 racc. 3513, intervenuto tra ed Persona_4 Parte_3
sia in quello ancora più risalente, sempre a firma del notaio Controparte_2 Persona_4
, del 21.12.1989, rep. 8027 racc. 2324, intervenuto tra i coniugi e
[...] Persona_2 [...]
ed il predetto ); 4) che a seguito della chiusura con un muro di 1,5 mt circa Per_1 Parte_3 della rampa di accesso alla sua proprietà, dalla via Ticciano, il convenuto, al fine di raggiungere il piano terraneo del proprio edificio, aveva iniziato ad utilizzare abusivamente il viottolo costeggiante l'edificio di proprietà di essa attrice, viottolo del pari attribuibile alla sola proprietà attorea – conveniva in giudizio i coniugi e con actio negatoria servitutis, ivi Parte_1 Parte_2 chiedendo: a) di accertare che tra i fondi di sua proprietà e quelli del convenuto ( non Parte_1 esistesse alcuna servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a favore del fondo di proprietà del convenuto ed a carico del fondo di proprietà dell'attrice e, quindi, di ordinare la cessazione immediata e definitiva dell'esercizio di passaggio pedonale e carrabile attraverso i fondi di sua proprietà; b) di accertare l'irregolarità della sopraelevazione effettuata dal convenuto, sul suo edificio, data l'asserita non osservanza delle distanze prescritte dalla legge, sia rispetto alle costruzioni sia quanto alle vedute di essa attrice e, quindi, di disporre l'abbattimento o arretramento fino alla distanza minima legale della detta sopraelevazione;
c) il risarcimento dei danni patiti e patiendi, anche con riferimento alla pretesa minore godibilità dei beni in ragione dell'esercizio del passaggio sine titulo sul proprio fondo.
Costituitisi ritualmente in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda, Parte_1 Parte_2 spiegando allo stesso tempo domanda riconvenzionale al fine di vedere dichiarata l'esistenza della contestata servitù di passaggio, per usucapione e/o per destinazione del padre di famiglia, negata dall'attrice e di vedere altresì arretrate e/o demolite le fabbriche asseritamente edificate dalla Per_1 in violazione delle distanze legali minime.
All'esito dell'espletamento di c.t.u, con sentenza n. 2032/2019, emessa e pubblicata dal Tribunale di
Torre Ann.ta, II Sez. civile, in data 20.9.2019 così statuiva: “1) accoglie la prima domanda e per
l'effetto dichiara che tra il fondo di proprietà dell'attrice e del convenuto non esiste alcuna servitù di passaggio, pedonale e/o carrabile, a favore del fondo di proprietà del convenuto, ed a carico di parte attrice, e per l'effetto ordina l'immediata cessazione dall'esercizio di passaggio pedonale e/o carrabile da parte dei convenuti, nella proprietà dell'attrice, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale;
2) rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice e dal convenuto in riconvenzionale;
3) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice al pagamento delle spese di lite, in parte (al 50%) che si liquidano in €. 3.800,00 oltre €. 458,00 per spese - oltre rimborso forfettario, iva, e cassa se dovute e con attribuzione all'Avv. Antonino Di Martino dichiaratosi antistatario;
4) compensa tra le parti le spese di lite per 5) pone le spese di CTU Parte_2 definitivamente a carico del convenuto in misura del 50%”.
Il giudizio di appello.
Con citazione ritualmente notificata, e hanno interposto appello affidato Parte_2 Parte_1 ai seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice aveva accolto la negatoria servitutis spiegata ex art. 949 c.c. e contestualmente respinto la riconvenzionale spiegata ex art. 1058 e 1062 c.c., tesa ad ottenere il riconoscimento della servitù di passaggio sull'area oggetto di causa, perché costituita ex contractu o, comunque, per destinazione del padre di famiglia. Stando alla ricostruzione proposta dell'appellante, col rogito a firma del notaio del 13.12.1993, l'originaria proprietaria e gli odierni appellanti Per_4 Per_2 Per_2 concordavano negozialmente di imprimere alla zonetta di terreno per cui è causa e in ordine alla quale si reclama la contestata servitù, la destinazione di pertinenza dell'immobile di proprietà , di cui Pt_1 alla particella n.176. Da qui, l'asservimento della porzione in contestazione alle esigenze del passaggio pedonale e carrabile ai fini del raggiungimento del piano terraneo dell'edificio degli appellanti. In ogni caso, in via residuale il primo Giudice avrebbe comunque dovuto riconoscere l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, per aver l'originaria unica proprietaria asservito strumentalmente le pertinenze – tra le quali appunto il viottolo in Persona_2 contestazione – dell'edificio costruito successivamente (poi finito nella titolarità dell'odierna appellata a quello realizzato antecedentemente (nella titolarità attuale degli odierni CP_1 appellanti). Con il secondo motivo hanno censurato l'operato del Giudice di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda riconvenzionale di demolizione e/o arretramento dell'intero fabbricato dell'appellata domanda giustificata dalla pretesa violazione delle distanze prescritte ex CP_1 art. 873 c.c., per essere stato lo stesso edificio costruito successivamente a quello di proprietà della parte appellante e, comunque, non da parte della comune dante causa bensì ad Persona_2 opera della stessa odierna appellata la quale nel far ciò avrebbe, appunto, ignorato le CP_1 prescritte distanze tra fabbricati. In ogni caso, le dette distanze minime avrebbero dovuto osservarsi anche se a realizzare i due manufatti confinanti fosse stata la sola . Per_2
Con il terzo motivo di appello - richiedente un non indifferente sforzo ermeneutico al fine di identificarne l'esatto contenuto censorio - parrebbe che gli appellanti, oltre a lamentarsi per il preteso, improprio utilizzo di espressioni verbali rese dal primo Giudice con il modo condizionale –
“analizzando i rogiti notarili e le aerofoto presenti agli atti ed in particolare quelle afferenti al volo del 23 dicembre 1988 del 4 agosto 1989, la strada che ad oggi permette di raggiungere il cespite di parte convenuta costeggiando la proprietà di parte attrice, sembrerebbe non esistere” (p. 4 della sentenza qui gravata) – hanno poi insistito per l'ammissione della prova testimoniale già articolata e non accolta in primo grado, ribadendone, di contro, la pertinenza ed influenza ai fini della decisione.
Con il quarto motivo di gravame, nel richiamare le osservazioni già svolte in primo grado dal proprio
CTP, hanno insistito per la rinnovazione in questo grado della CTU, sia perché il primo tecnico non avrebbe congruamente risposto al mandato - di descrivere fedelmente le proprietà avverse, le loro consistenze effettive e le diverse e legittime modalità di accesso alle stesse - sia perché avrebbe redatto la relazione basandola non su evidenze documentali, bensì su delle deposizioni opinabili dei testi informatori escussi in prime cure.
Con il quinto motivo di appello, infine hanno censurato la scelta pretesamente erronea da parte del
Giudice di prime cure di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva nel giudizio de quo dell'odierna appellante, e ciò pur avendo dato prova del fatto che la stessa di Parte_2 fatto non sia mai risultata titolare di diritto reale alcuno sui cespiti oggetto di causa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, gli appellanti hanno così concluso: “1) rigettare la domanda dell'appellata accolta dal primo Giudice;
2) ammettere ed accogliere le domande riconvenzionali avanzate dall'odierno appellante;
3) ammettere la chiesta prova testimoniale;
4) Parte_1 disporre il rinnovo della CTU;
5) accogliere le richieste di cui ai nn. 1 e 2 che precedono;
6) condannare l'appellata o chi di dovere alla restituzione in favore dell'odierno appellante Parte_1 delle somme da esso pagate in esecuzione dell'annullata sentenza”. Con vittoria di spese di lite per il doppio grado. Con comparsa di risposta ed appello incidentale depositata in data 27.7.2020, si è CP_1 ritualmente costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'avverso gravame per essere lo stesso asseritamente infondato;
ha spiegato appello incidentale con il quale ha censurato la parte della sentenza di primo grado nella quale il primo Giudice aveva rigettato la richiesta di abbattimento o arretramento, alla distanza minima legale, del sottotetto realizzato dal sull'edificio di proprietà, Pt_1 ciò facendo “sull'assunto, invero del tutto erroneo, che l'appellante, nella realizzazione del sottotetto termico da intendersi quale volume tecnico, era tenuto semplicemente a rispettare le distanze tra i precedenti corpi di fabbrica”. Invero, muovendo dalla considerazione che la sopraelevazione realizzata dal è stata edificata: 1) a circa 3,5 metri dal fabbricato di proprietà dell'appellante Pt_1 incidentale ed a soli 2,8 metri dal confine;
2) con materiali quali cemento e laterizio;
3) in modo tale che “alla falda presenta un'altezza pari a circa 60 cm., nel mentre al colmo presenta un'altezza pari
a circa 2,20 metri”, alla luce di tali premesse il primo Giudice avrebbe dovuto concludere riconoscendo l'effettiva violazione delle distanze legali di detta opera, e ciò anche laddove la stessa dovesse venir qualificata come mero volume tecnico. Da qui, la conseguente richiesta di “condanna del sig. alla demolizione della sopraelevazione realizzata al manufatto di sua proprietà Parte_1 ovvero all'arretramento di tale nuova opera sino al rispetto della distanza minima prevista dal
Codice civile, ovvero dalla normativa di cui al D.M. 1444/68 o dalle norme regolamentari applicabili”,con vittoria di spese di lite per il grado.
All'udienza del 13.10.2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 5.11.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., comma 2, lo svolgimento dell'udienza del 3.12.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta,all' udienza del 3.12.2024 la causa è stata riservata in decisione (con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Come detto, con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza resa in prime cure nella parte in cui il primo Giudice ha accolto la negatoria servitutis spiegata ex art. 949 c.c. e contestualmente respinto la riconvenzionale spiegata ex art. 1058 e 1062 c.c., tesa ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza di una servitù di passaggio sull'area oggetto di causa, perché costituita ex contractu (art. 1058 c.c.) o, comunque, per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.).
Ebbene, ricostruendo a ritroso la successione dei titoli che ha portato alla titolarità delle odierne consistenze immobiliari in capo alla parte appellante e seguendo in tale iter accertativo la ricostruzione di cui alla relazione peritale del ctu , è risultato che: 1) dall'atto di Persona_5 compravendita per Notaio del 10.9.1993 – rep. 17274 – racc. 5181 Persona_4
(intervenuto tra i coniugi ed da un lato, e il Signor , Controparte_2 CP_3 Parte_1 dall'altro) si evince, tra l'altro, che il corpo di fabbrica oggetto di compravendita “[…] prende accesso, a piedi e con mezzi meccanici, solo ed esclusivamente dalla stradetta privata che dalla via
Ticciano porta alla proprietà della sig.ra e con cui quanto trasferito confina […]”. Persona_2
Analizzando ancora la provenienza del fabbricato di cui alla p.lla 176, poi, è emerso che la stessa identica dicitura era già stata inserita nell'atto di compravendita per Notaio Persona_4 dell'8.8.1991 (rep. 11883 racc. 3513), intervenuto tra e (dante Parte_3 Controparte_2 causa della originaria parte convenuta, oggi appellante principale), anche in quella sede specificando che l'acquirente “[…] prende accesso, a piedi e con mezzi meccanici, solo ed esclusivamente dalla stradetta privata che dalla via Ticciano porta alla proprietà della sig.ra e con cui Persona_2 quanto trasferito confina […]”. Infine, una descrizione delle modalità di accesso quasi identica si ritrova altresì nell'atto di trasferimento a titolo oneroso per Notaio del Persona_4
21.12.1989 (rep. 8027 racc. 2324), intervenuto tra i coniugi e , da Persona_2 Persona_1 un lato, ed il predetto , dall'altro. Da tale rogito si evince ancora che: “[…] l'accesso Parte_3 al fabbricato verrà esercitato già adesso, a piedi e con mezzi meccanici, solo ed esclusivamente dalla stradetta privata già esistente che dalla via Ticciano conduce alla proprietà della sig.ra Persona_2
e con cui quanto trasferito confina […]”. Appare, dunque, di palmare evidenza come l'accesso
[...] al fabbricato, ad oggi di proprietà dal 1989 al 1993 si realizzava “solo ed esclusivamente Parte_1 dalla stradetta privata già esistente che dalla via Ticciano conduce alla proprietà della sig.ra
[...]
e con cui quanto trasferito confina”. Il CTU, poi, ad abundantiam, aggiungeva sul punto Persona_2 che analizzando “le aereofoto, presenti agli atti, (all.n.30), ed in particolare quelle afferenti il volo del 23 dicembre 1988 e del 4 agosto 1989, la strada, che ad oggi permette di raggiungere il cespite di parte convenuta costeggiando la proprietà di parte attrice, sembrerebbe non esistere”. Dunque, la servitù già richiamata nell'atto ' del 1989 e poi in quelli successivi fino all'acquisto da Per_4 parte del nel 1993 non poteva certamente gravare sul viale conteso, che appunto secondo Pt_1
l'aereo-foto del 4.8.1989 non esisteva affatto, ma piuttosto sulla stradetta all'epoca esistente, per l'appunto confinante con l'immobile venduto e praticamente sovrapponibile con le consistenze prediali identificate dalle odierne particelle 185 e 186, acquistate dal con l'atto ' Pt_1 Parte_4
13.12.1993 l'area esterna, immediatamente circostante il fabbricato, veniva qualificata
[...] Parte_5 appunto come quella su cui insisteva la “stradetta privata confinante sulla quale nei titoli precedenti era stata imposta servitù di passaggio”.
Dunque, dalla clausola contenuta nell'atto ' del 1989 e, come visto, testualmente ripetuta Per_4 nel successivo titolo del 1991 e in quello di acquisto del del settembre 1993, secondo cui Pt_1
“l'accesso al fabbricato”, oggi di proprietà , “verrà esercitato già adesso, a piedi e con mezzi
Pt_1 meccanici, solo ed esclusivamente dalla stradetta privata già esistente che da via Ticciano conduce alla proprietà e con cui quanto trasferito confina”, si evince che il diritto di Persona_2 passaggio per raggiungere l'immobile su due livelli di cui alla p.lla 176, il , così come i suoi
Pt_1 danti causa, potevano esercitarlo soltanto sulla stradina in discesa che originariamente, percorrendo la via Ticciano, all'altezza del civico 70, dopo circa 600 mt, si incontrava sul lato sinistro ed immetteva direttamente all'immobile del , in particolare al secondo livello dell'edificio. Invero,
Pt_1 il viale oggetto di negatoria servitutis – che si incontra percorrendo il prolungamento di via Ticciano dopo circa 300 mt dal varco di accesso alla proprietà e che immette direttamente e
Pt_1 principalmente alla proprietà e solo dopo qualche decina di metri al piano terraneo della Per_1 proprietà di parte appellante – al momento del primo rogito, intervenuto tra i coniugi Persona_2
e ed il predetto , dante causa di , nel 1989, neppure
[...] Persona_1 Parte_3 Parte_1 esisteva e, dunque, non poteva certamente essere contemplato dai suddetti titoli.
A tale conclusione, peraltro, giungeva in primo grado il ctu , e ciò sulla base di Persona_5 diversi riscontri documentali e fotografici, oltre che sulla base di rilievi aereo-fotografici aventi data certa. Il riferimento descrittivo contenuto nei titoli del 1989/1991/1993 è univoco e si riferisce, quanto alle consistenze oggi di proprietà esclusiva , appunto alla “stradetta con cui quanto trasferito Pt_1 confina”. Ebbene, il viale su cui parte appellante pretende di vantare servitù di passaggio, a sud della p.lla 195, sulla quale insiste l'immobile di parte appellata, non confina affatto né ha mai confinato con la proprietà poi alienata a . Appare evidente, quindi, come le evidenze riportate depongono Pt_1 tutte, univocamente, in senso contrario alla sussistenza della contestata servitù di passaggio, giacché sia l'atto del 1989 tra la e , che l'atto del 1991 tra ed Per_2 Parte_3 Parte_3 CP_2
che l'atto del 1993 tra il ed il , odierno appellante, ribadiscono sempre che
[...] CP_2 Pt_1
l'accesso agli immobili in alienazione doveva avvenire “solo ed esclusivamente dalla stradetta privata che da via Ticciano conduce alla proprietà e con cui quanto trasferito Persona_2 confina”.
Se a ciò, poi, si aggiunge il riferimento al principio generale che regola l'onere probatorio in tema di actio negatoria servitutis, pacificamente accettato nella giurisprudenza della Suprema Corte, in forza del quale “la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto
l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore”
(Cass. sez. II civile, sentenza 15.10.2014 n. 21851), dovrà concludersi nel senso di ritenere assolutamente non provata, da parte dell'odierno appellante, la titolarità di un diritto di passaggio sul vialetto in contestazione in forza di una pretesa servitù contrattualmente istituita ex art. 1058 c.c. la cui esistenza non è documentalmente provata.
Resta da appurare se, per caso, il contestato diritto di passaggio possa essere vantato dall'appellante a partire da una pretesa servitù per destinazione del padre di famiglia, di cui all'art. 1062 c.c. In tal caso, l'appellante avrebbe dovuto offrire elementi probatori univoci al fine di dimostrare lo stato originario dei luoghi di causa esistente al momento della divisione dell'unico fondo, di proprietà della , in più parti, dimostrando cioè in maniera inequivoca che in quel Per_2 momento esistevano opere permanenti che senza incertezze lasciavano trasparire l'esistenza di un asservimento e funzionalizzazione di un fondo, quello servente, ad un altro, ovvero, delle consistenze attualmente di proprietà della a vantaggio di quelle di proprietà . Quindi, parte appellante, Per_1 Pt_1 avrebbe dovuto provare che all'atto della divisione dell'unico fondo, esisteva il viale per cui è causa, che esso raggiungeva la proprietà poi pervenuta ad essa parte appellante e che tale viale era stato inequivocamente destinato all'esercizio del detto passaggio in favore del proprio fondo. Ebbene, le risultanze emerse in corso di causa, come già ampiamente chiarito in precedenza, hanno evidenziato piuttosto l'esistenza, fino all'acquisto da parte del , “sempre e solo della stradetta in discesa Pt_1 confinante con la proprietà dell'appellante, menzionata nei titoli”, stradetta poi dallo stesso Pt_1 demolita per risolvere problemi di infiltrazioni in danno degli adiacenti ambienti terranei del proprio edificio, così realizzando in loco sia una vasca, sia un terrapieno alla sommità del quale ricavare un posto per il parcheggio delle autovetture (cfr. verbale dell'interrogatorio formale deferito all'odierno appellante nel corso del giudizio avente R.G. n.280/AC/SO/05, innanzi il Tribunale di Torre
Annunziata). Dunque, non risulta in alcun modo provata né l'esistenza, né l'ipotetico tracciato, né la funzionalizzazione del vialetto in contestazione alle esigenze della proprietà , elementi in forza Pt_1 dei quali poter giungere al riconoscimento dell'esistenza di un diritto di passaggio per mezzo di una servitù per destinazione del padre di famiglia.
Peraltro, se anche fossero emersi elementi idonei a provare che al momento della divisione in più parti dell'unico fondo, il vialetto conteso di fatto già esisteva ed era altresì asservito alle esigenze dell'edificio poi trasferito all'odierno appellante, un simile stato di cose sarebbe stato comunque inesorabilmente superato dalla volontà che la stessa unica originaria proprietaria ebbe univocamente ad esprimere in tutti i rogiti che si sono susseguiti, in forza dei quali, come ampiamente chiarito, i nuovi aventi causa avrebbero dovuto raggiungere le alienande consistenze “sempre e solo dalla stradetta in discesa confinante con la proprietà dell'appellante, menzionata nei titoli”. E ciò vale con riferimento a tutti cespiti di proprietà , sia acquistati nel settembre 1993 (p.lla 176), sia
Pt_1 acquistati nel dicembre 1993 (p.lle 183, 185, 188, 189 e 190). Con quest'ultimo atto, in particolare, il rilevava la proprietà delle aree circostanti l'edificio su due livelli di cui alla p.lla 176, ovvero,
Pt_1 la stradetta che costituiva l'accesso diretto al suo fabbricato, la stessa, cioè, che dal civico 70 del prolungamento di via Ticciano, attraverso apposito varco, immetteva alla proprietà di parte appellante collegando i due livelli del fabbricato, rampa poi demolita dal , ma solo dopo il detto acquisto,
Pt_1 risalente appunto al 13.12.1993. Se, dunque, quanto acquistato in data 13.12.1993 era la zonetta per mezzo della quale si accedeva autonomamente al fabbricato di cui p.lla 176, dal civico 70 del prolungamento di via Ticciano, essendo a tale strada immediatamente addossate, non si vede quale vincolo di asservimento poteva configurarsi a carico del vialetto in contestazione – il cui accesso è situato 300 mt oltre il varco di accesso alla proprietà – rimasto sempre nella proprietà ,
Pt_1 Per_2 almeno fino alla cessione da questa realizzata nel 1995 in favore della odierna appellata CP_1
Si ripete, le proprietà acquistate dal , sia a settembre 1993 che a dicembre 1993, avevano un Pt_1 ingresso indipendente insistente sulle p.lle 183, 185 e 186, l'accesso alle quali era garantito da un varco posto immediatamente sul prolungamento di via Ticciano e da una rampa in discesa collegante i due livelli dell'edificio , rampa poi demolita dallo stesso appellante dopo che ne era divenuto Pt_1 proprietario (dopo il 13.12.1993). Tale ingresso, agevole, esclusivo ed immediato per chi proveniva dalla strada pubblica, porta ad escludere che l'originaria unica proprietaria dei fondi, oggi avversi, volesse asservire, prima della loro divisione, il vialetto in contestazione, più distante dalla strada principale e dalla proprietà e tale da consentire un accesso agevole e immediato in primis alla Pt_1 proprietà dell'odierna appellata, alle esigenze dell'immobile di cui alla p.lla 176 nella odierna titolarità degli appellanti. Ragion per cui, dovrà dichiararsi del pari non provata la titolarità in capo alla medesima parte gravante del preteso diritto di passaggio sul vialetto in contestazione in forza, questa volta, di una servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti hanno censurato l'operato del Giudice di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale di demolizione e/o arretramento dell'intero fabbricato di domanda giustificata dalla pretesa violazione delle distanze CP_1 legalmente prescritte ex art. 873 c.c.
Come noto, in tema di distanze l'art. 873 c.c. testualmente recita: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri [896 bis]. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. Il ctu in prime cure aveva accertato che: 1) il regolamento locale vigente al momento della costruzione dell'immobile di parte attrice era il Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 5772/1985 e successivo Decreto di Commissario ad acta n. 1/1986, “così come si evince dal Certificato di Destinazione
Urbanistica Storico, rilasciato dagli uffici di competenza della Città di Vico Equense (all.n.31)”; 2)
l'immobile dell'appellata ricadeva in Zona Omogenea “A3”; 3) in merito alle distanze, dalla tabella n. 16 allegata al predetto Piano Regolatore Generale del Comune di Vico Equense e riportata in calce al già citato Certificato di Destinazione Urbanistica (all. n. 31), si evinceva che in Zona Omogenea
“A3” il distacco minimo tra gli edifici deve essere pari a 20,00 mt;
4) la distanza tra i corpi di fabbrica delle due parti in causa varia, “da un minimo di circa 3,00 metri ad un massino di circa 4,50 mt., misure rilevate in fase di sopralluogo […], laddove il distacco minimo tra gli edifici doveva essere pari a 20,00 mt. Alla luce di tutto ciò, le opere di messa in pristino si configurerebbero nel ripristino/demolizione del corpo di fabbrica di parte attrice fino a raggiungere la predetta distanza di 20,00 mt. Dal fronte del fabbricato di parte convenuta”.
Invero, entrambi i fabbricati, sempre a detta del ctu, furono edificati sul fondo dall'allora unica proprietaria madre di e , dante causa di Persona_2 CP_1 Parte_3 Parte_1
Detti fabbricati furono poi oggetto di trasferimento a titolo oneroso, in favore del dante causa del
, odierno appellante (atto per notaio del 21.12.1989, rep. 8027 racc. Pt_1 Persona_4
2324) e di appunto, odierna appellata (atto per notaio del CP_1 Persona_4
14.9.1995, rep. 21857 – racc. 6842). Orbene, è vero che le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 ed 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicarle indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (cfr. Cass. 29.7.2009, n. 17692; Cass. 18.2.1987, n. 1755). E tuttavia, non è men vero che la giurisprudenza della Suprema Corte appare oggi consolidata nel ritenere che “in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del Codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali” (così in motivazione Cass. 22.2.2010, n. 4240. Cfr. altresì Cass. 12.12.2012, n. 22824; Cass. 18.2.2013, n.
3979; Cass.19.1.2017, n. 1395).
Ai fini dell'accertamento dei requisiti utili alla configurazione di una simile modalità di acquisto a titolo originario del diritto a mantenere gli edifici a distanza inferiore a quella legale, va ulteriormente precisato che, quanto alla data esatta di realizzazione dei due edifici interessati dalla questione delle distanze legali non rispettate, il ctu in prime cure chiariva che, “per quanto riguarda l'attestazione dell'epoca di realizzazione delle opere, si è fatto riferimento alla documentazione prelevata presso gli Uffici comunali allegati alla presente, nonché alle foto aeree presenti agli atti da cui si evince che la presenza del cespite di parte attrice risale al 1988 mentre quella di parte convenuta al 1985”. Il secondo edificio, di proprietà dell'odierna appellata, realizzato, da quello poi divenuto di proprietà dell'appellante, a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge e dai regolamenti, veniva dunque ad esistenza nel 1988, subendo tuttavia ampliamenti e modifiche strutturali fino al 1997, laddove l'edificio di parte appellante veniva definitivamente sanato nella odierna fisionomia strutturale, sulla base di quanto dalla stessa appellante ammesso nell'atto di gravame, solo con la concessione edilizia in sanatoria n. 6 del 13.8.2002, data a partire dalla quale considerare la prevenienza. Dunque, non pare residuino spazi temporali utili alla configurazione dell'acquisto del diritto a mantenere distanze tra edifici inferiori a quelle prescritte dalla legge per usucapione.
Tuttavia, la Suprema Corte, nella stessa recente sentenza chiarisce come sia possibile mantenere una costruzione a distanza inferiore rispetto a quella prescritta non solo nel caso in cui insista una servitù acquistata per usucapione, ma anche nell'ipotesi di servitù acquistata per destinazione del padre di famiglia. Ciò perché entrambe le servitù si acquistano a titolo originario e sono accomunate dall'essere circoscritte alle sole servitù apparenti (Cass.n. 3939 dell'8.02.2022). La S.C. non distingue tra norme del codice civile e norme dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali ai fini della possibilità di acquisto per usucapione e per destinazione del padre di famiglia della servitù di mantenere una costruzione a distanza dal fondo limitrofo non conforme a quella prescritta. Ciò perché, come detto, in materia di distanze tra costruzioni, le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli articoli 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le norme locali indipendentemente da ogni attività probatoria o assertiva delle parti (cfr. Cass. n.
17692/2009; Cass. n. 1755/1985).
La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, invece, ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti da lui in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro, subordinazione atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale ed, inoltre, che tale situazione sia stata mantenuta allorché i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto. Pertanto, requisito per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia non è una manifestazione di volontà negoziale diretta alla sua costituzione, ma la sua apparenza, cioè l'esistenza di segni visibili, che si concretino in opere permanenti necessarie per l'esercizio della servitù, rivelatrici della sua esistenza.
Nel caso de quo, allora, può senza dubbio ammettersi che al momento della divisione dell'unico originario fondo (atto “Aletta – Verde Agnello” del 1989) i fabbricati delle parti si Per_4 trovavano già nell'attuale situazione di distanza, costituendo ciò univoco e visibile segno della condizione di reciproco asservimento, consistente nell'obbligo vicendevole di patire la distanza inferiore a quella legale osservata da ciascun fabbricato rispetto all'altro. Quest'ultimo assunto peraltro prescinde del tutto dalla questione del chi abbia poi materialmente realizzato il secondo edificio, attualmente nella titolarità della parte appellata Se anche dovesse ritenersi che CP_1 il fabbricato di quest'ultima sia stato dalla stessa edificato sul suolo della , ciò non scalfirebbe Per_2 il dato per cui entrambi i fabbricati, sin dalla loro edificazione, erano comunque rimasti nella proprietà esclusiva della , in quest'ultima ipotesi, però, in forza del principio di accessione (art. 934 c.c.), Per_2 così configurando comunque le condizioni dell'unico proprietario originario e del reciproco asservimento tra i fabbricati, richieste dall'art. 1062 c.c. ai fini della ricorrenza dell'ipotesi, che qui si considera sussistente, della servitù per destinazione del padre di famiglia.
Né assumono in questa sede i rilievi, pure argomentati dalla parte appellante nello stesso motivo di gravame, relativi ai pretesi, abusivi ampliamenti realizzati dalla sul lato di frontistanza Per_1 dell'immobile di sua proprietà, tali da far venir meno la configurabilità della detta servitù per destinazione del padre di famiglia. La censura appare infatti del tutto nuova e come tale estranea al thema decidendum e mai articolata in primo grado. In prime cure, infatti, l'odierno appellante si era limitato a domandare la demolizione del fabbricato della perché, appunto, edificato a distanza Per_1 non legale. A fronte dell'eccepito diritto a mantenere le distanze tra fabbricati a distanze inferiori a quelle prescritte in forza di una sopravvenuta servitù per destinazione di padre di famiglia, poi,
l'odierno appellante, non proponeva in quella sede alcuna nuova domanda o eccezione, tanto meno quella secondo cui la servitù per destinazione di padre di famiglia sarebbe invero venuta meno per effetto degli abusivi ampliamenti realizzati nel tempo dalla Verde contestati in questa sede. Dunque, in questa sede l'appellante, per la prima volta e con una domanda nuova, non sta più chiedendo di dichiarare inesistente la servitù relativa alle distanze inferiori a quelle prescritte per destinazione del padre di famiglia, ma, al contrario, presupponendone ora l'esistenza e riformulando il petitum, sta piuttosto chiedendo a questa Corte di dichiarare la cessazione della stessa servitù per effetto dei dedotti ampliamenti abusivi – peraltro già noti al all'epoca della sua difesa in prime cure. Pt_1
Trattasi, quindi, con evidenza, di una domanda nuova e dunque inammissibile.
Quanto al terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato la mancata ammissione, da parte del primo Giudice, della prova testimoniale ivi articolata, circa l'esistenza del vialetto per cui è causa al momento dell'acquisto delle porzioni oggi di proprietà ; prova in ordine quale si reitera in Pt_1 questa sede l'istanza di accoglimento, dato il carattere asseritamente dirimente che essa avrebbe ai fini della decisione de qua.
La censura è inammissibile, perché si limita alla riproposizione mera delle dette istanze istruttorie, senza che emerga dall'esame del relativo motivo di gravame alcuna critica puntuale all'operato del primo Giudice, come prescritto dall'art. 342 c.p.c. La prova testimoniale qui invocata, infatti, avrebbe dovuto essere diretta a provare la sola esistenza del vialetto, già peraltro esclusa dal ctu , che Per_5 sul punto così si esprimeva: “Dunque analizzando le aereofoto, presenti agli atti, (all.n.30), ed in particolare quelle afferenti il volo del 23 dicembre 1988 e del 4 agosto 1989, la strada, che ad oggi permette di raggiungere il cespite di parte convenuta costeggiando la proprietà di parte attrice, sembrerebbe non esistere”. L'uso dell'espressione verbale al condizionale, pur criticata dagli appellanti nella medesima doglianza, non vale a scalfire la fondatezza di quanto in quella sede accertato dal tecnico incaricato, che anzi sul punto aggiungeva: “A rigor di logica, se nei predetti atti la descrizione dell'accesso al fabbricato di proprietà risulta essere sempre uguale, tale Parte_1 accesso dovrebbe essere rappresentato da quello che un tempo era ubicato tra le proprietà delle parti in causa. Ad avvalorare tale tesi, se da un lato, alcune foto tratte dal fascicolo della domanda di sanatoria di cui alla legge 47/85 classificata al n. di prot. 18974 del 18 novembre 1985, rilevano
l'accenno di una rampa adiacente al fabbricato de quo, dall'altro, dalle osservazioni del Giudice
Monocratico dott. Francesco Coppola, a scioglimento della riserva del 24 marzo 2003 depositata in
Cancelleria presso il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Sorrento, si evince tra
l'altro che: «…omissis… (coniuge della resistente ) ha riferito che Testimone_1 CP_1 la ricorrente, qualche volta aveva parcheggiato la sua auto nel viale privato in questione, precisando che ciò era avvenuto sempre dopo aver chiesto il permesso;
ella non possedeva le chiavi del cancello, che era stato installato dal suocero , a sue spese;
la chiave del cancello, non era Parte_6 stata cambiata, ma da circa un anno era stato installato un sistema di apertura automatizzato, azionato con telecomando. Inoltre, ha affermato che la ricorrente, per accedere al piano inferiore del suo fabbricato, si era sempre servita di una stradina, vicino alla sua casa, lungo la quale, però, circa dieci anni prima, era stato posto in essere un muro che aveva creato un dislivello alto circa mt.
1,20 – 1,50, superabile mediante una scaletta mobile utilizzata dalla ricorrente. Tale ultima circostanza è risultata sostanzialmente pacifica ed incontestata, essendo stata riferita oltre che dalle parti interrogate, anche dagli informatori e ed Parte_1 Testimone_1 Parte_7 emergendo anche dall'esame obiettivo della documentazione fotografica prodotta dalle parti»”.
Non solo, ma l'irrilevanza di quanto parte appellante con la reiterazione della detta richiesta istruttoria vorrebbe qui dimostrare, si evince anche da un ulteriore aspetto, pur evidenziato dal primo Giudice, che sul punto chiariva come la parte invocante l'esistenza di una servitù di passaggio su un fondo altrui è quella che dovrebbe poi fattivamente attivarsi per provarla, dimostrando univocamente le modalità di “acquisto di tale servitù, senza che possa essere sufficiente la mera sussistenza delle relative opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù stessa, ma solo il presupposto dell'acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia (Tribunale Arezzo, 19/12/2017, n. 1446)”. La Corte di cassazione ha recentemente ricordato sul punto che le servitù apparenti possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.). La servitù di passaggio, in particolare, ai fini dell'usucapione, deve essere caratterizzata da segni visibili di opere permanenti che siano destinate al suo esercizio. Le suddette opere devono inoltre dimostrare l'esistenza del peso gravante sul fondo servente in modo da rendere evidente che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, ma piuttosto “di preciso onere a carattere stabile”. In relazione all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, quindi, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al solo scopo di permettere l'accesso o il passaggio al fondo dominante. Pertanto, occorre un “quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass.n. 29174 del 2024).
Dunque, e tornando al caso che qui occupa, dimostrare la preesistenza della stradina su cui si invoca la servitù di passaggio al primo acquisto del settembre 1993, come vorrebbe fare parte appellante per mezzo dell'invocata prova testimoniale, di per sé non appare sufficiente a provare la contestuale esistenza dell'onere sullo stesso vialetto, di proprietà della parte appellata, onere il cui sussistere, anzi, parrebbe nel caso de quo doversi escludere del tutto, in ragione del fatto che a monte del vialetto conteso vi era un cancello le cui chiavi non erano nella disponibilità degli odierni deducenti, secondo quanto chiarito dai testi escussi, il che provando l'utilizzazione solo eventuale, episodica, assolutamente non uti dominus, da parte loro, del conteso vialetto. Inoltre, l'esistenza dell'altro varco di accesso alla proprietà , direttamente dal prolungamento di via Ticciano, utilizzato almeno Pt_1 fino a quando lo stesso appellante non ebbe a demolire la relativa rampa in discesa, proverebbe che il conteso vialetto alternativo, costeggiante la proprietà certamente non era stato Per_1 funzionalizzato alle esigenze di passaggio e di transito degli odierni appellanti, che raggiungevano piuttosto il piano terraneo del loro edificio dalla rampa in discesa, interposto tra i due edifici. Appare del tutto irrilevante, ai fini della prova dell'esistenza dell'invocata servitù di passaggio, la preesistenza, comunque indimostrata, del contestato vialetto rispetto al primo atto di acquisto , Pt_1 come irrilevante è l'esame testimoniale che avrebbe dovuto dimostrarla e che qui nuovamente si è invocato, alla cui istanza si è ritenuto di non dar seguito.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno chiesto la rinnovazione in questo grado della consulenza tecnica, per non aver il primo tecnico congruamente risposto al mandato conferitogli di descrivere le avverse consistenze e le rispettive modalità di accesso ai siti, oltre che per aver asseritamente redatto la relazione tecnica ignorando le evidenze documentali e basandola unicamente sulle risultanze delle deposizioni testimoniali. La censura non merita accoglimento. Invero, si ritengono del tutto infondate le critiche indirizzate all'esame peritale, confluito nella redazione di una relazione tecnica che al contrario ha offerto valutazioni prive di vizi logici e giuridici, avendo il consulente compiutamente e correttamente risposto al mandato, indicando i condivisibili criteri adottati per addivenire alle conclusioni offerte.
Invero, il tecnico ha precisato di avere “svolto alcune consultazioni presso uffici di competenza, di fascicoli inerenti agli attuali proprietari degli immobili oggetto di causa, ma anche degli accessi a quest'ultimi. In special modo si è ricercato documentazione fotografica storica della località
Ticciano, ai fini di reperire informazioni utili a descrivere il mutamento dei luoghi e definire date certe”. Il CTU, oltre alla ricostruzione storica della successione dei titoli relativi ai luoghi ed agli immobili oggetto di causa, ha poi “effettuato richiesta agli organi di competenza di foto aree certificate, effettuate sulla Città di Vico Equense, nello specifico località Ticciano. Nelle suddette richieste la specifica è stato il range temporale di circa dieci anni, cioè tra 1980 e 1990. Le richieste sono state effettuate ai seguenti organi: • I.G.M. – Istituto Geografico Militare • Aeronautica Militare
• ALISUD • SARANISTRI SRL • AERSISTEMI • C.G.R. SPA”. E poco più oltre, Controparte_4 lo stesso perito, nel rendersi “conto della necessità di reperire ulteriore materiale inerente alla storicità dei luoghi e le modifiche dei predetti avvenuti nel tempo”, e volendo procedere allo “sviluppo dettagliato della planimetria dei luoghi, valuta[va] la possibilità di effettuare opportuno rilievo topografico”. Ed ancora, “a seguito all'istanza presentata all'Area Tecnica del Controparte_5
è stato possibile migliorare ed ampliare la documentazione in merito, fornendo allo
[...] scrivente ulteriori elementi utili per lo svolgimento della relazione e poter rispondere in maniera chiara ed esaustiva ai quesiti posti”. All'esito, poi, di una serie articolata e complessa di operazioni peritali di rilevazione svolte sui luoghi di causa, alla presenza dei tecnici di fiducia delle parti, e a riprova della particolare perizia impiegata nello svolgimento delle dette attività di accertamento, aggiungeva: “Il CTU in seguito all'ulteriore sopralluogo, con effettuazione di rilievi metrici e fotografici, prosegue lo sviluppo del proprio elaborato peritale. Dai nuovi contenuti emerge la necessità di ricercare ulteriore documentazione in merito agli immobili oggetto di causa. Di particolare rilevanza in tutto lo studio effettuato sono i periodi e norme precise, inerenti agli anni di riferimento. Lo scrivente ritiene doveroso ribadire la complessità del caso, anche a causa di numerose ricerche e prelievi presso gli uffici di competenza di materiale storico dei luoghi oggetto di causa”.
Oltre alla descrizione puntuale ed analitica degli immobili, il ctu ha altresì predisposto un dettagliato report fotografico, a corredo delle altrettanto puntuali rappresentazioni grafiche dei luoghi di causa.
E, a parziale smentita delle conclusioni asseritamente non supportate da una congrua analisi documentale previa, aggiungeva: “Dallo studio accurato della documentazione presente agli atti e dai diversi documenti richiesti e prelevati presso gli uffici di competenza è stato possibile fare un raffronto accurato in merito”. Allo studio particolareggiato dei titoli, nella loro ordinata successione cronologica, affiancava poi il vaglio altrettanto approfondito dell'ampio carteggio presente negli
Uffici Comunali della Città di Vico Equense (pratiche e licenze edilizie, concessioni in sanatoria, permessi a costruire, ordinanze sindacali, etc.).
La disamina dettagliata, compiuta anche attraverso il raffronto tra i titoli prodotti dalle parti e la situazione reale dei luoghi, unitamente all'esame puntuale dell'ampio carteggio presente negli Uffici ispezionati, (planimetrie catastali, istanza di condono edilizio, accertamenti/ordinanze, etc.), permettono di esprimere in questa sede un giudizio assolutamente positivo circa il lavoro svolto, ampliato all'excursus storico delle documentazioni attestanti i trasferimenti di proprietà, al vaglio coerente delle aereo-foto presenti in atti, debitamente raffrontate con lo stato attuale dei luoghi di causa, e finanche alla valutazione del materiale istruttorio prodotto per altri giudizi, precedenti a quello attuale. Ragioni tutte per le quali non si può dubitare della correttezza e della congruità delle complessive valutazioni e conclusioni versate nella relazione peritale qui contestata, invero non contrastate, né smentite da convincenti argomentazioni di segno contrario fornite da parte appellante.
Con il quinto motivo infine gli appellanti hanno censurato la scelta pretesamente erronea da parte del
Giudice di prime cure di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva nel giudizio de quo dell'odierna appellante principale, e ciò nonostante fosse stata data prova del Parte_2 fatto che la stessa di fatto, non fosse mai figurata quale titolare di diritto reale alcuno sui Pt_2 cespiti oggetto di causa. Osserva la Corte che la citazione nel primo grado del presente giudizio della coniuge di non è irragionevole, atteso che la stessa aveva ottenuto un Pt_2 Parte_1 pronunciamento in suo favore in altro giudizio, di natura possessoria. La caducazione del giudicato possessorio in sede petitoria, quindi, non vale ad escludere la ragionevolezza e l'opportunità di convocare in lite anche la Il motivo va pertanto respinto. Pt_2
Venendo all'esame del gravame incidentale, con un unico motivo ha censurato la parte CP_1 della sentenza nella quale il primo Giudice aveva rigettato la richiesta di abbattimento o arretramento, alla distanza minima legale, del sottotetto realizzato dal sull'edificio di sua proprietà, ciò Pt_1
“sull'assunto, invero del tutto erroneo, che l'appellante, nella realizzazione del sottotetto termico da intendersi quale volume tecnico, era tenuto semplicemente a rispettare le distanze tra i precedenti corpi di fabbrica”.
Ebbene, come accertato in sede di ctu, il Comune di Vico Equense rilasciava al il Permesso di Pt_1 costruire n. 18 del 11.3.2004, così autorizzandolo alla realizzazione del volume tecnico qui contestato
(tetto di isolamento termico), utile a migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio. Come noto, ai fini del computo delle distanze legali, in caso di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando la linea di colmo e non di gronda, salvo che il rialzo del sottotetto sia funzionale alla sola allocazione di impianti tecnici non altrimenti situabili, configurandosi in tal caso un mero volume tecnico, come tale non rilevante ai fini del calcolo delle distanze. In particolare, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione, soltanto se produce un aumento tanto della superficie esterna quanto della volumetria dei piani sottostanti, incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura (cfr. Cass.n.18281/2023 ). Spetterebbe, quindi, al giudice di merito, di volta in volta, verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche di nuova costruzione in sopraelevazione, ovvero se, in ipotesi, avendo puro carattere ornamentale ed accessorio rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali .
A conferma di quanto fin qui evidenziato, il tecnico incaricato in prime cure, così si esprimeva: “Ad avvalorare la classificazione del tetto di isolamento termico quale volume tecnico, si vuole fare riferimento ad una consolidata giurisprudenza (ex multis Napoli, Sez. IV, 13 Controparte_6 maggio 2008, n. 4258; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 25 marzo 2008, n. 582), secondo la quale, per l'identificazione della nozione di volume tecnico devono rilevarsi tre parametri: ▪ il primo, positivo e di tipo funzionale, costituito dall'esistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto e l'utilizzo della costruzione a cui accede;
▪ il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti. Rientrano pertanto, in tale nozione, solo le opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale e per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Alla stregua di tali considerazioni, ben può considerarsi come “volume tecnico” l'innalzamento del tetto termico de quo, non autonomamente fruibile, giustificato da mere ragioni di isolamento termico e quindi da esigenze strettamente funzionali della costruzione”.
Il rapporto di stretta funzionalità del manufatto rispetto all'edificio considerato nel suo complesso, da un lato, l'impossibilità di soluzioni alternative al perseguimento dello scopo dell'isolamento termico e dell'efficientamento energetico dello stesso edificio, dall'altro, uniti alla proporzionalità dei volumi tutti considerati nel loro insieme, dovrebbero indurre a considerare come volume tecnico e non come nuova costruzione la sopraelevazione realizzata dal nella parte sommitale dell'edificio di Pt_1 proprietà e come tale, quindi, non soggetta all'osservanza delle norme in tema di distanze minime tra edifici. Devono esser considerati come volumi tecnici, come già visto, gli spazi esterni all'abitazione destinati ad ospitare gli impianti ad essa necessari, con la conseguenza che possono qualificarsi in tal modo unicamente quelle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale. E tale è certamente un sottotetto che dalle foto è risultato essere conservato allo stato grezzo, usato appunto nella sola funzione di copertura termica, considerata anche l'altezza, che nel punto di colmo
è di appena 2,20 mt e nella parte più bassa della falda di soli 60 cm, e che come tale rende di fatto inutilizzabile tale volume per qualsiasi ulteriore destinazione che non sia quella strettamente tecnica e strumentale alla salvaguardia e al miglioramento dell'efficienza termica dell'edificio per cui è stato realizzato.
Non solo, ma la detta, contestata opera veniva realizzata nell'ambito di lavori che il ctu qualificava come “di risanamento conservativo”. Ebbene, l'art. 9 del Decreto Interministeriale 2.4.1968 n. 1444, concernente, tra l'altro, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati, così recita: “le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: • Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente
e prive di valore storico, artistico o ambientale”. Da ciò si può agevolmente evincere che il tetto termico/volume tecnico realizzato dal non poteva essere ad una distanza inferiore rispetto a Pt_1 quella già intercorrente tra i principali volumi di fabbrica preesistenti, distanze che, si ribadisce, in nessun modo la nuova costruzione sommitale ha modificato e che, peraltro, come già osservato nella trattazione del secondo motivo di appello, non possono venire più in discussione, per le ragioni ivi precisate.
Alla luce di tutto ciò, allora, si può concludere nel senso di ritenere, con il ctu, che con la realizzazione del sottotetto da parte del , “non vi sono stati sconfinamenti tali da determinare qualsivoglia Pt_1 ripristino dello stato dei luoghi”, ragione per la quale il relativo motivo di appello incidentale dovrà in questa sede essere rigettato.
Alle argomentazioni sopra riportate consegue il rigetto dei gravami proposti, con la conferma della sentenza impugnata.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado, la reciproca soccombenza delle parti nei rispettivi gravami e l'esito complessivo della lite ne giustificano l'integrale compensazione ex art.92 c.p.c.
A questa pronuncia di rigetto consegue l'obbligo degli appellanti e e Parte_1 Parte_2 dell' appellante incidentale di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo CP_1 unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per gli appelli proposti (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1206/2020 R.G.A.C, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
2.rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
3.conferma la sentenza n.2032/2019 pubblicata il 20.9.2019 del tribunale di Torre Annunziata;
4. compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti e e dell'appellante incidentale di un ulteriore Parte_1 Parte_2 CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli rispettivamente proposti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1206/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2032/2019 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 20.9.2019, nel giudizio avente R.G. n.500466/2013, vertente
TRA
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Esposito (C.F. C.F._2
, C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Di CP_1 C.F._4
Martino ( ), C.F._5
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data
28.11.2024 dalla difesa di parte appellante e in data 2.12.2024 dalla difesa di parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.5.2013, – premettendo: 1) di essere CP_1 proprietaria esclusiva di una serie di consistenze immobiliari site in Vico Equense, loc. Ticciano, al civico 70, catastalmente censite al NCT del medesimo comune, al foglio 18, particelle 182, 184, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205 e 206 (parti di un più ampio e circostante fondo terriero con al centro un fabbricato di un solo livello), a lei pervenute, in via di successione legittima, dal padre , deceduto ab intestato a Vico Equense in data 18.4.2009, il quale le aveva Persona_1
a sua volta ricevute iure successionis dalla moglie, (divenutane proprietaria giusta Persona_2 atto di acquisto a firma del notaio del 6.9.1972, rep. 48564), deceduta ab intestato a Napoli in Per_3 data 9.11.998; 2) che le consistenze della parte convenuta, (particelle 176, 183, 185, 186, Parte_1
188, 189, 190 dello stesso foglio 8), erano a lui pervenute con due atti di acquisto a firma del notaio
, uno del 10.9.1993 (rep. 17274) – relativo al solo fabbricato su due livelli di Persona_4 cui alla particella 176 – ed un altro del 13.12.1993 (rep. 17937), relativo alle aree catastali pertinenziali (particelle 185 e 186), immediatamente prossime alla particella 176; 3) che in tale ultimo atto, era stato espressamente previsto che l'accesso alla fabbrica di cui alla particella 176 dovesse avvenire “a piedi e con mezzi meccanici, solo ed esclusivamente dalla stradetta privata che dalla via
Ticciano porta alla proprietà della sig.ra e con cui quanto trasferito confina” Persona_2
(dicitura, peraltro, fedelmente già riprodotta sia nel precedente atto di compravendita per notaio dell'8.8.1991, rep. 11883 racc. 3513, intervenuto tra ed Persona_4 Parte_3
sia in quello ancora più risalente, sempre a firma del notaio Controparte_2 Persona_4
, del 21.12.1989, rep. 8027 racc. 2324, intervenuto tra i coniugi e
[...] Persona_2 [...]
ed il predetto ); 4) che a seguito della chiusura con un muro di 1,5 mt circa Per_1 Parte_3 della rampa di accesso alla sua proprietà, dalla via Ticciano, il convenuto, al fine di raggiungere il piano terraneo del proprio edificio, aveva iniziato ad utilizzare abusivamente il viottolo costeggiante l'edificio di proprietà di essa attrice, viottolo del pari attribuibile alla sola proprietà attorea – conveniva in giudizio i coniugi e con actio negatoria servitutis, ivi Parte_1 Parte_2 chiedendo: a) di accertare che tra i fondi di sua proprietà e quelli del convenuto ( non Parte_1 esistesse alcuna servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a favore del fondo di proprietà del convenuto ed a carico del fondo di proprietà dell'attrice e, quindi, di ordinare la cessazione immediata e definitiva dell'esercizio di passaggio pedonale e carrabile attraverso i fondi di sua proprietà; b) di accertare l'irregolarità della sopraelevazione effettuata dal convenuto, sul suo edificio, data l'asserita non osservanza delle distanze prescritte dalla legge, sia rispetto alle costruzioni sia quanto alle vedute di essa attrice e, quindi, di disporre l'abbattimento o arretramento fino alla distanza minima legale della detta sopraelevazione;
c) il risarcimento dei danni patiti e patiendi, anche con riferimento alla pretesa minore godibilità dei beni in ragione dell'esercizio del passaggio sine titulo sul proprio fondo.
Costituitisi ritualmente in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda, Parte_1 Parte_2 spiegando allo stesso tempo domanda riconvenzionale al fine di vedere dichiarata l'esistenza della contestata servitù di passaggio, per usucapione e/o per destinazione del padre di famiglia, negata dall'attrice e di vedere altresì arretrate e/o demolite le fabbriche asseritamente edificate dalla Per_1 in violazione delle distanze legali minime.
All'esito dell'espletamento di c.t.u, con sentenza n. 2032/2019, emessa e pubblicata dal Tribunale di
Torre Ann.ta, II Sez. civile, in data 20.9.2019 così statuiva: “1) accoglie la prima domanda e per
l'effetto dichiara che tra il fondo di proprietà dell'attrice e del convenuto non esiste alcuna servitù di passaggio, pedonale e/o carrabile, a favore del fondo di proprietà del convenuto, ed a carico di parte attrice, e per l'effetto ordina l'immediata cessazione dall'esercizio di passaggio pedonale e/o carrabile da parte dei convenuti, nella proprietà dell'attrice, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale;
2) rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice e dal convenuto in riconvenzionale;
3) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice al pagamento delle spese di lite, in parte (al 50%) che si liquidano in €. 3.800,00 oltre €. 458,00 per spese - oltre rimborso forfettario, iva, e cassa se dovute e con attribuzione all'Avv. Antonino Di Martino dichiaratosi antistatario;
4) compensa tra le parti le spese di lite per 5) pone le spese di CTU Parte_2 definitivamente a carico del convenuto in misura del 50%”.
Il giudizio di appello.
Con citazione ritualmente notificata, e hanno interposto appello affidato Parte_2 Parte_1 ai seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice aveva accolto la negatoria servitutis spiegata ex art. 949 c.c. e contestualmente respinto la riconvenzionale spiegata ex art. 1058 e 1062 c.c., tesa ad ottenere il riconoscimento della servitù di passaggio sull'area oggetto di causa, perché costituita ex contractu o, comunque, per destinazione del padre di famiglia. Stando alla ricostruzione proposta dell'appellante, col rogito a firma del notaio del 13.12.1993, l'originaria proprietaria e gli odierni appellanti Per_4 Per_2 Per_2 concordavano negozialmente di imprimere alla zonetta di terreno per cui è causa e in ordine alla quale si reclama la contestata servitù, la destinazione di pertinenza dell'immobile di proprietà , di cui Pt_1 alla particella n.176. Da qui, l'asservimento della porzione in contestazione alle esigenze del passaggio pedonale e carrabile ai fini del raggiungimento del piano terraneo dell'edificio degli appellanti. In ogni caso, in via residuale il primo Giudice avrebbe comunque dovuto riconoscere l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, per aver l'originaria unica proprietaria asservito strumentalmente le pertinenze – tra le quali appunto il viottolo in Persona_2 contestazione – dell'edificio costruito successivamente (poi finito nella titolarità dell'odierna appellata a quello realizzato antecedentemente (nella titolarità attuale degli odierni CP_1 appellanti). Con il secondo motivo hanno censurato l'operato del Giudice di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda riconvenzionale di demolizione e/o arretramento dell'intero fabbricato dell'appellata domanda giustificata dalla pretesa violazione delle distanze prescritte ex CP_1 art. 873 c.c., per essere stato lo stesso edificio costruito successivamente a quello di proprietà della parte appellante e, comunque, non da parte della comune dante causa bensì ad Persona_2 opera della stessa odierna appellata la quale nel far ciò avrebbe, appunto, ignorato le CP_1 prescritte distanze tra fabbricati. In ogni caso, le dette distanze minime avrebbero dovuto osservarsi anche se a realizzare i due manufatti confinanti fosse stata la sola . Per_2
Con il terzo motivo di appello - richiedente un non indifferente sforzo ermeneutico al fine di identificarne l'esatto contenuto censorio - parrebbe che gli appellanti, oltre a lamentarsi per il preteso, improprio utilizzo di espressioni verbali rese dal primo Giudice con il modo condizionale –
“analizzando i rogiti notarili e le aerofoto presenti agli atti ed in particolare quelle afferenti al volo del 23 dicembre 1988 del 4 agosto 1989, la strada che ad oggi permette di raggiungere il cespite di parte convenuta costeggiando la proprietà di parte attrice, sembrerebbe non esistere” (p. 4 della sentenza qui gravata) – hanno poi insistito per l'ammissione della prova testimoniale già articolata e non accolta in primo grado, ribadendone, di contro, la pertinenza ed influenza ai fini della decisione.
Con il quarto motivo di gravame, nel richiamare le osservazioni già svolte in primo grado dal proprio
CTP, hanno insistito per la rinnovazione in questo grado della CTU, sia perché il primo tecnico non avrebbe congruamente risposto al mandato - di descrivere fedelmente le proprietà avverse, le loro consistenze effettive e le diverse e legittime modalità di accesso alle stesse - sia perché avrebbe redatto la relazione basandola non su evidenze documentali, bensì su delle deposizioni opinabili dei testi informatori escussi in prime cure.
Con il quinto motivo di appello, infine hanno censurato la scelta pretesamente erronea da parte del
Giudice di prime cure di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva nel giudizio de quo dell'odierna appellante, e ciò pur avendo dato prova del fatto che la stessa di Parte_2 fatto non sia mai risultata titolare di diritto reale alcuno sui cespiti oggetto di causa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, gli appellanti hanno così concluso: “1) rigettare la domanda dell'appellata accolta dal primo Giudice;
2) ammettere ed accogliere le domande riconvenzionali avanzate dall'odierno appellante;
3) ammettere la chiesta prova testimoniale;
4) Parte_1 disporre il rinnovo della CTU;
5) accogliere le richieste di cui ai nn. 1 e 2 che precedono;
6) condannare l'appellata o chi di dovere alla restituzione in favore dell'odierno appellante Parte_1 delle somme da esso pagate in esecuzione dell'annullata sentenza”. Con vittoria di spese di lite per il doppio grado. Con comparsa di risposta ed appello incidentale depositata in data 27.7.2020, si è CP_1 ritualmente costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'avverso gravame per essere lo stesso asseritamente infondato;
ha spiegato appello incidentale con il quale ha censurato la parte della sentenza di primo grado nella quale il primo Giudice aveva rigettato la richiesta di abbattimento o arretramento, alla distanza minima legale, del sottotetto realizzato dal sull'edificio di proprietà, Pt_1 ciò facendo “sull'assunto, invero del tutto erroneo, che l'appellante, nella realizzazione del sottotetto termico da intendersi quale volume tecnico, era tenuto semplicemente a rispettare le distanze tra i precedenti corpi di fabbrica”. Invero, muovendo dalla considerazione che la sopraelevazione realizzata dal è stata edificata: 1) a circa 3,5 metri dal fabbricato di proprietà dell'appellante Pt_1 incidentale ed a soli 2,8 metri dal confine;
2) con materiali quali cemento e laterizio;
3) in modo tale che “alla falda presenta un'altezza pari a circa 60 cm., nel mentre al colmo presenta un'altezza pari
a circa 2,20 metri”, alla luce di tali premesse il primo Giudice avrebbe dovuto concludere riconoscendo l'effettiva violazione delle distanze legali di detta opera, e ciò anche laddove la stessa dovesse venir qualificata come mero volume tecnico. Da qui, la conseguente richiesta di “condanna del sig. alla demolizione della sopraelevazione realizzata al manufatto di sua proprietà Parte_1 ovvero all'arretramento di tale nuova opera sino al rispetto della distanza minima prevista dal
Codice civile, ovvero dalla normativa di cui al D.M. 1444/68 o dalle norme regolamentari applicabili”,con vittoria di spese di lite per il grado.
All'udienza del 13.10.2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 5.11.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., comma 2, lo svolgimento dell'udienza del 3.12.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta,all' udienza del 3.12.2024 la causa è stata riservata in decisione (con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Come detto, con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza resa in prime cure nella parte in cui il primo Giudice ha accolto la negatoria servitutis spiegata ex art. 949 c.c. e contestualmente respinto la riconvenzionale spiegata ex art. 1058 e 1062 c.c., tesa ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza di una servitù di passaggio sull'area oggetto di causa, perché costituita ex contractu (art. 1058 c.c.) o, comunque, per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.).
Ebbene, ricostruendo a ritroso la successione dei titoli che ha portato alla titolarità delle odierne consistenze immobiliari in capo alla parte appellante e seguendo in tale iter accertativo la ricostruzione di cui alla relazione peritale del ctu , è risultato che: 1) dall'atto di Persona_5 compravendita per Notaio del 10.9.1993 – rep. 17274 – racc. 5181 Persona_4
(intervenuto tra i coniugi ed da un lato, e il Signor , Controparte_2 CP_3 Parte_1 dall'altro) si evince, tra l'altro, che il corpo di fabbrica oggetto di compravendita “[…] prende accesso, a piedi e con mezzi meccanici, solo ed esclusivamente dalla stradetta privata che dalla via
Ticciano porta alla proprietà della sig.ra e con cui quanto trasferito confina […]”. Persona_2
Analizzando ancora la provenienza del fabbricato di cui alla p.lla 176, poi, è emerso che la stessa identica dicitura era già stata inserita nell'atto di compravendita per Notaio Persona_4 dell'8.8.1991 (rep. 11883 racc. 3513), intervenuto tra e (dante Parte_3 Controparte_2 causa della originaria parte convenuta, oggi appellante principale), anche in quella sede specificando che l'acquirente “[…] prende accesso, a piedi e con mezzi meccanici, solo ed esclusivamente dalla stradetta privata che dalla via Ticciano porta alla proprietà della sig.ra e con cui Persona_2 quanto trasferito confina […]”. Infine, una descrizione delle modalità di accesso quasi identica si ritrova altresì nell'atto di trasferimento a titolo oneroso per Notaio del Persona_4
21.12.1989 (rep. 8027 racc. 2324), intervenuto tra i coniugi e , da Persona_2 Persona_1 un lato, ed il predetto , dall'altro. Da tale rogito si evince ancora che: “[…] l'accesso Parte_3 al fabbricato verrà esercitato già adesso, a piedi e con mezzi meccanici, solo ed esclusivamente dalla stradetta privata già esistente che dalla via Ticciano conduce alla proprietà della sig.ra Persona_2
e con cui quanto trasferito confina […]”. Appare, dunque, di palmare evidenza come l'accesso
[...] al fabbricato, ad oggi di proprietà dal 1989 al 1993 si realizzava “solo ed esclusivamente Parte_1 dalla stradetta privata già esistente che dalla via Ticciano conduce alla proprietà della sig.ra
[...]
e con cui quanto trasferito confina”. Il CTU, poi, ad abundantiam, aggiungeva sul punto Persona_2 che analizzando “le aereofoto, presenti agli atti, (all.n.30), ed in particolare quelle afferenti il volo del 23 dicembre 1988 e del 4 agosto 1989, la strada, che ad oggi permette di raggiungere il cespite di parte convenuta costeggiando la proprietà di parte attrice, sembrerebbe non esistere”. Dunque, la servitù già richiamata nell'atto ' del 1989 e poi in quelli successivi fino all'acquisto da Per_4 parte del nel 1993 non poteva certamente gravare sul viale conteso, che appunto secondo Pt_1
l'aereo-foto del 4.8.1989 non esisteva affatto, ma piuttosto sulla stradetta all'epoca esistente, per l'appunto confinante con l'immobile venduto e praticamente sovrapponibile con le consistenze prediali identificate dalle odierne particelle 185 e 186, acquistate dal con l'atto ' Pt_1 Parte_4
13.12.1993 l'area esterna, immediatamente circostante il fabbricato, veniva qualificata
[...] Parte_5 appunto come quella su cui insisteva la “stradetta privata confinante sulla quale nei titoli precedenti era stata imposta servitù di passaggio”.
Dunque, dalla clausola contenuta nell'atto ' del 1989 e, come visto, testualmente ripetuta Per_4 nel successivo titolo del 1991 e in quello di acquisto del del settembre 1993, secondo cui Pt_1
“l'accesso al fabbricato”, oggi di proprietà , “verrà esercitato già adesso, a piedi e con mezzi
Pt_1 meccanici, solo ed esclusivamente dalla stradetta privata già esistente che da via Ticciano conduce alla proprietà e con cui quanto trasferito confina”, si evince che il diritto di Persona_2 passaggio per raggiungere l'immobile su due livelli di cui alla p.lla 176, il , così come i suoi
Pt_1 danti causa, potevano esercitarlo soltanto sulla stradina in discesa che originariamente, percorrendo la via Ticciano, all'altezza del civico 70, dopo circa 600 mt, si incontrava sul lato sinistro ed immetteva direttamente all'immobile del , in particolare al secondo livello dell'edificio. Invero,
Pt_1 il viale oggetto di negatoria servitutis – che si incontra percorrendo il prolungamento di via Ticciano dopo circa 300 mt dal varco di accesso alla proprietà e che immette direttamente e
Pt_1 principalmente alla proprietà e solo dopo qualche decina di metri al piano terraneo della Per_1 proprietà di parte appellante – al momento del primo rogito, intervenuto tra i coniugi Persona_2
e ed il predetto , dante causa di , nel 1989, neppure
[...] Persona_1 Parte_3 Parte_1 esisteva e, dunque, non poteva certamente essere contemplato dai suddetti titoli.
A tale conclusione, peraltro, giungeva in primo grado il ctu , e ciò sulla base di Persona_5 diversi riscontri documentali e fotografici, oltre che sulla base di rilievi aereo-fotografici aventi data certa. Il riferimento descrittivo contenuto nei titoli del 1989/1991/1993 è univoco e si riferisce, quanto alle consistenze oggi di proprietà esclusiva , appunto alla “stradetta con cui quanto trasferito Pt_1 confina”. Ebbene, il viale su cui parte appellante pretende di vantare servitù di passaggio, a sud della p.lla 195, sulla quale insiste l'immobile di parte appellata, non confina affatto né ha mai confinato con la proprietà poi alienata a . Appare evidente, quindi, come le evidenze riportate depongono Pt_1 tutte, univocamente, in senso contrario alla sussistenza della contestata servitù di passaggio, giacché sia l'atto del 1989 tra la e , che l'atto del 1991 tra ed Per_2 Parte_3 Parte_3 CP_2
che l'atto del 1993 tra il ed il , odierno appellante, ribadiscono sempre che
[...] CP_2 Pt_1
l'accesso agli immobili in alienazione doveva avvenire “solo ed esclusivamente dalla stradetta privata che da via Ticciano conduce alla proprietà e con cui quanto trasferito Persona_2 confina”.
Se a ciò, poi, si aggiunge il riferimento al principio generale che regola l'onere probatorio in tema di actio negatoria servitutis, pacificamente accettato nella giurisprudenza della Suprema Corte, in forza del quale “la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto
l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore”
(Cass. sez. II civile, sentenza 15.10.2014 n. 21851), dovrà concludersi nel senso di ritenere assolutamente non provata, da parte dell'odierno appellante, la titolarità di un diritto di passaggio sul vialetto in contestazione in forza di una pretesa servitù contrattualmente istituita ex art. 1058 c.c. la cui esistenza non è documentalmente provata.
Resta da appurare se, per caso, il contestato diritto di passaggio possa essere vantato dall'appellante a partire da una pretesa servitù per destinazione del padre di famiglia, di cui all'art. 1062 c.c. In tal caso, l'appellante avrebbe dovuto offrire elementi probatori univoci al fine di dimostrare lo stato originario dei luoghi di causa esistente al momento della divisione dell'unico fondo, di proprietà della , in più parti, dimostrando cioè in maniera inequivoca che in quel Per_2 momento esistevano opere permanenti che senza incertezze lasciavano trasparire l'esistenza di un asservimento e funzionalizzazione di un fondo, quello servente, ad un altro, ovvero, delle consistenze attualmente di proprietà della a vantaggio di quelle di proprietà . Quindi, parte appellante, Per_1 Pt_1 avrebbe dovuto provare che all'atto della divisione dell'unico fondo, esisteva il viale per cui è causa, che esso raggiungeva la proprietà poi pervenuta ad essa parte appellante e che tale viale era stato inequivocamente destinato all'esercizio del detto passaggio in favore del proprio fondo. Ebbene, le risultanze emerse in corso di causa, come già ampiamente chiarito in precedenza, hanno evidenziato piuttosto l'esistenza, fino all'acquisto da parte del , “sempre e solo della stradetta in discesa Pt_1 confinante con la proprietà dell'appellante, menzionata nei titoli”, stradetta poi dallo stesso Pt_1 demolita per risolvere problemi di infiltrazioni in danno degli adiacenti ambienti terranei del proprio edificio, così realizzando in loco sia una vasca, sia un terrapieno alla sommità del quale ricavare un posto per il parcheggio delle autovetture (cfr. verbale dell'interrogatorio formale deferito all'odierno appellante nel corso del giudizio avente R.G. n.280/AC/SO/05, innanzi il Tribunale di Torre
Annunziata). Dunque, non risulta in alcun modo provata né l'esistenza, né l'ipotetico tracciato, né la funzionalizzazione del vialetto in contestazione alle esigenze della proprietà , elementi in forza Pt_1 dei quali poter giungere al riconoscimento dell'esistenza di un diritto di passaggio per mezzo di una servitù per destinazione del padre di famiglia.
Peraltro, se anche fossero emersi elementi idonei a provare che al momento della divisione in più parti dell'unico fondo, il vialetto conteso di fatto già esisteva ed era altresì asservito alle esigenze dell'edificio poi trasferito all'odierno appellante, un simile stato di cose sarebbe stato comunque inesorabilmente superato dalla volontà che la stessa unica originaria proprietaria ebbe univocamente ad esprimere in tutti i rogiti che si sono susseguiti, in forza dei quali, come ampiamente chiarito, i nuovi aventi causa avrebbero dovuto raggiungere le alienande consistenze “sempre e solo dalla stradetta in discesa confinante con la proprietà dell'appellante, menzionata nei titoli”. E ciò vale con riferimento a tutti cespiti di proprietà , sia acquistati nel settembre 1993 (p.lla 176), sia
Pt_1 acquistati nel dicembre 1993 (p.lle 183, 185, 188, 189 e 190). Con quest'ultimo atto, in particolare, il rilevava la proprietà delle aree circostanti l'edificio su due livelli di cui alla p.lla 176, ovvero,
Pt_1 la stradetta che costituiva l'accesso diretto al suo fabbricato, la stessa, cioè, che dal civico 70 del prolungamento di via Ticciano, attraverso apposito varco, immetteva alla proprietà di parte appellante collegando i due livelli del fabbricato, rampa poi demolita dal , ma solo dopo il detto acquisto,
Pt_1 risalente appunto al 13.12.1993. Se, dunque, quanto acquistato in data 13.12.1993 era la zonetta per mezzo della quale si accedeva autonomamente al fabbricato di cui p.lla 176, dal civico 70 del prolungamento di via Ticciano, essendo a tale strada immediatamente addossate, non si vede quale vincolo di asservimento poteva configurarsi a carico del vialetto in contestazione – il cui accesso è situato 300 mt oltre il varco di accesso alla proprietà – rimasto sempre nella proprietà ,
Pt_1 Per_2 almeno fino alla cessione da questa realizzata nel 1995 in favore della odierna appellata CP_1
Si ripete, le proprietà acquistate dal , sia a settembre 1993 che a dicembre 1993, avevano un Pt_1 ingresso indipendente insistente sulle p.lle 183, 185 e 186, l'accesso alle quali era garantito da un varco posto immediatamente sul prolungamento di via Ticciano e da una rampa in discesa collegante i due livelli dell'edificio , rampa poi demolita dallo stesso appellante dopo che ne era divenuto Pt_1 proprietario (dopo il 13.12.1993). Tale ingresso, agevole, esclusivo ed immediato per chi proveniva dalla strada pubblica, porta ad escludere che l'originaria unica proprietaria dei fondi, oggi avversi, volesse asservire, prima della loro divisione, il vialetto in contestazione, più distante dalla strada principale e dalla proprietà e tale da consentire un accesso agevole e immediato in primis alla Pt_1 proprietà dell'odierna appellata, alle esigenze dell'immobile di cui alla p.lla 176 nella odierna titolarità degli appellanti. Ragion per cui, dovrà dichiararsi del pari non provata la titolarità in capo alla medesima parte gravante del preteso diritto di passaggio sul vialetto in contestazione in forza, questa volta, di una servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti hanno censurato l'operato del Giudice di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale di demolizione e/o arretramento dell'intero fabbricato di domanda giustificata dalla pretesa violazione delle distanze CP_1 legalmente prescritte ex art. 873 c.c.
Come noto, in tema di distanze l'art. 873 c.c. testualmente recita: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri [896 bis]. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. Il ctu in prime cure aveva accertato che: 1) il regolamento locale vigente al momento della costruzione dell'immobile di parte attrice era il Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 5772/1985 e successivo Decreto di Commissario ad acta n. 1/1986, “così come si evince dal Certificato di Destinazione
Urbanistica Storico, rilasciato dagli uffici di competenza della Città di Vico Equense (all.n.31)”; 2)
l'immobile dell'appellata ricadeva in Zona Omogenea “A3”; 3) in merito alle distanze, dalla tabella n. 16 allegata al predetto Piano Regolatore Generale del Comune di Vico Equense e riportata in calce al già citato Certificato di Destinazione Urbanistica (all. n. 31), si evinceva che in Zona Omogenea
“A3” il distacco minimo tra gli edifici deve essere pari a 20,00 mt;
4) la distanza tra i corpi di fabbrica delle due parti in causa varia, “da un minimo di circa 3,00 metri ad un massino di circa 4,50 mt., misure rilevate in fase di sopralluogo […], laddove il distacco minimo tra gli edifici doveva essere pari a 20,00 mt. Alla luce di tutto ciò, le opere di messa in pristino si configurerebbero nel ripristino/demolizione del corpo di fabbrica di parte attrice fino a raggiungere la predetta distanza di 20,00 mt. Dal fronte del fabbricato di parte convenuta”.
Invero, entrambi i fabbricati, sempre a detta del ctu, furono edificati sul fondo dall'allora unica proprietaria madre di e , dante causa di Persona_2 CP_1 Parte_3 Parte_1
Detti fabbricati furono poi oggetto di trasferimento a titolo oneroso, in favore del dante causa del
, odierno appellante (atto per notaio del 21.12.1989, rep. 8027 racc. Pt_1 Persona_4
2324) e di appunto, odierna appellata (atto per notaio del CP_1 Persona_4
14.9.1995, rep. 21857 – racc. 6842). Orbene, è vero che le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 ed 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicarle indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (cfr. Cass. 29.7.2009, n. 17692; Cass. 18.2.1987, n. 1755). E tuttavia, non è men vero che la giurisprudenza della Suprema Corte appare oggi consolidata nel ritenere che “in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del Codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali” (così in motivazione Cass. 22.2.2010, n. 4240. Cfr. altresì Cass. 12.12.2012, n. 22824; Cass. 18.2.2013, n.
3979; Cass.19.1.2017, n. 1395).
Ai fini dell'accertamento dei requisiti utili alla configurazione di una simile modalità di acquisto a titolo originario del diritto a mantenere gli edifici a distanza inferiore a quella legale, va ulteriormente precisato che, quanto alla data esatta di realizzazione dei due edifici interessati dalla questione delle distanze legali non rispettate, il ctu in prime cure chiariva che, “per quanto riguarda l'attestazione dell'epoca di realizzazione delle opere, si è fatto riferimento alla documentazione prelevata presso gli Uffici comunali allegati alla presente, nonché alle foto aeree presenti agli atti da cui si evince che la presenza del cespite di parte attrice risale al 1988 mentre quella di parte convenuta al 1985”. Il secondo edificio, di proprietà dell'odierna appellata, realizzato, da quello poi divenuto di proprietà dell'appellante, a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge e dai regolamenti, veniva dunque ad esistenza nel 1988, subendo tuttavia ampliamenti e modifiche strutturali fino al 1997, laddove l'edificio di parte appellante veniva definitivamente sanato nella odierna fisionomia strutturale, sulla base di quanto dalla stessa appellante ammesso nell'atto di gravame, solo con la concessione edilizia in sanatoria n. 6 del 13.8.2002, data a partire dalla quale considerare la prevenienza. Dunque, non pare residuino spazi temporali utili alla configurazione dell'acquisto del diritto a mantenere distanze tra edifici inferiori a quelle prescritte dalla legge per usucapione.
Tuttavia, la Suprema Corte, nella stessa recente sentenza chiarisce come sia possibile mantenere una costruzione a distanza inferiore rispetto a quella prescritta non solo nel caso in cui insista una servitù acquistata per usucapione, ma anche nell'ipotesi di servitù acquistata per destinazione del padre di famiglia. Ciò perché entrambe le servitù si acquistano a titolo originario e sono accomunate dall'essere circoscritte alle sole servitù apparenti (Cass.n. 3939 dell'8.02.2022). La S.C. non distingue tra norme del codice civile e norme dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali ai fini della possibilità di acquisto per usucapione e per destinazione del padre di famiglia della servitù di mantenere una costruzione a distanza dal fondo limitrofo non conforme a quella prescritta. Ciò perché, come detto, in materia di distanze tra costruzioni, le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli articoli 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le norme locali indipendentemente da ogni attività probatoria o assertiva delle parti (cfr. Cass. n.
17692/2009; Cass. n. 1755/1985).
La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, invece, ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti da lui in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro, subordinazione atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale ed, inoltre, che tale situazione sia stata mantenuta allorché i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto. Pertanto, requisito per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia non è una manifestazione di volontà negoziale diretta alla sua costituzione, ma la sua apparenza, cioè l'esistenza di segni visibili, che si concretino in opere permanenti necessarie per l'esercizio della servitù, rivelatrici della sua esistenza.
Nel caso de quo, allora, può senza dubbio ammettersi che al momento della divisione dell'unico originario fondo (atto “Aletta – Verde Agnello” del 1989) i fabbricati delle parti si Per_4 trovavano già nell'attuale situazione di distanza, costituendo ciò univoco e visibile segno della condizione di reciproco asservimento, consistente nell'obbligo vicendevole di patire la distanza inferiore a quella legale osservata da ciascun fabbricato rispetto all'altro. Quest'ultimo assunto peraltro prescinde del tutto dalla questione del chi abbia poi materialmente realizzato il secondo edificio, attualmente nella titolarità della parte appellata Se anche dovesse ritenersi che CP_1 il fabbricato di quest'ultima sia stato dalla stessa edificato sul suolo della , ciò non scalfirebbe Per_2 il dato per cui entrambi i fabbricati, sin dalla loro edificazione, erano comunque rimasti nella proprietà esclusiva della , in quest'ultima ipotesi, però, in forza del principio di accessione (art. 934 c.c.), Per_2 così configurando comunque le condizioni dell'unico proprietario originario e del reciproco asservimento tra i fabbricati, richieste dall'art. 1062 c.c. ai fini della ricorrenza dell'ipotesi, che qui si considera sussistente, della servitù per destinazione del padre di famiglia.
Né assumono in questa sede i rilievi, pure argomentati dalla parte appellante nello stesso motivo di gravame, relativi ai pretesi, abusivi ampliamenti realizzati dalla sul lato di frontistanza Per_1 dell'immobile di sua proprietà, tali da far venir meno la configurabilità della detta servitù per destinazione del padre di famiglia. La censura appare infatti del tutto nuova e come tale estranea al thema decidendum e mai articolata in primo grado. In prime cure, infatti, l'odierno appellante si era limitato a domandare la demolizione del fabbricato della perché, appunto, edificato a distanza Per_1 non legale. A fronte dell'eccepito diritto a mantenere le distanze tra fabbricati a distanze inferiori a quelle prescritte in forza di una sopravvenuta servitù per destinazione di padre di famiglia, poi,
l'odierno appellante, non proponeva in quella sede alcuna nuova domanda o eccezione, tanto meno quella secondo cui la servitù per destinazione di padre di famiglia sarebbe invero venuta meno per effetto degli abusivi ampliamenti realizzati nel tempo dalla Verde contestati in questa sede. Dunque, in questa sede l'appellante, per la prima volta e con una domanda nuova, non sta più chiedendo di dichiarare inesistente la servitù relativa alle distanze inferiori a quelle prescritte per destinazione del padre di famiglia, ma, al contrario, presupponendone ora l'esistenza e riformulando il petitum, sta piuttosto chiedendo a questa Corte di dichiarare la cessazione della stessa servitù per effetto dei dedotti ampliamenti abusivi – peraltro già noti al all'epoca della sua difesa in prime cure. Pt_1
Trattasi, quindi, con evidenza, di una domanda nuova e dunque inammissibile.
Quanto al terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato la mancata ammissione, da parte del primo Giudice, della prova testimoniale ivi articolata, circa l'esistenza del vialetto per cui è causa al momento dell'acquisto delle porzioni oggi di proprietà ; prova in ordine quale si reitera in Pt_1 questa sede l'istanza di accoglimento, dato il carattere asseritamente dirimente che essa avrebbe ai fini della decisione de qua.
La censura è inammissibile, perché si limita alla riproposizione mera delle dette istanze istruttorie, senza che emerga dall'esame del relativo motivo di gravame alcuna critica puntuale all'operato del primo Giudice, come prescritto dall'art. 342 c.p.c. La prova testimoniale qui invocata, infatti, avrebbe dovuto essere diretta a provare la sola esistenza del vialetto, già peraltro esclusa dal ctu , che Per_5 sul punto così si esprimeva: “Dunque analizzando le aereofoto, presenti agli atti, (all.n.30), ed in particolare quelle afferenti il volo del 23 dicembre 1988 e del 4 agosto 1989, la strada, che ad oggi permette di raggiungere il cespite di parte convenuta costeggiando la proprietà di parte attrice, sembrerebbe non esistere”. L'uso dell'espressione verbale al condizionale, pur criticata dagli appellanti nella medesima doglianza, non vale a scalfire la fondatezza di quanto in quella sede accertato dal tecnico incaricato, che anzi sul punto aggiungeva: “A rigor di logica, se nei predetti atti la descrizione dell'accesso al fabbricato di proprietà risulta essere sempre uguale, tale Parte_1 accesso dovrebbe essere rappresentato da quello che un tempo era ubicato tra le proprietà delle parti in causa. Ad avvalorare tale tesi, se da un lato, alcune foto tratte dal fascicolo della domanda di sanatoria di cui alla legge 47/85 classificata al n. di prot. 18974 del 18 novembre 1985, rilevano
l'accenno di una rampa adiacente al fabbricato de quo, dall'altro, dalle osservazioni del Giudice
Monocratico dott. Francesco Coppola, a scioglimento della riserva del 24 marzo 2003 depositata in
Cancelleria presso il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Sorrento, si evince tra
l'altro che: «…omissis… (coniuge della resistente ) ha riferito che Testimone_1 CP_1 la ricorrente, qualche volta aveva parcheggiato la sua auto nel viale privato in questione, precisando che ciò era avvenuto sempre dopo aver chiesto il permesso;
ella non possedeva le chiavi del cancello, che era stato installato dal suocero , a sue spese;
la chiave del cancello, non era Parte_6 stata cambiata, ma da circa un anno era stato installato un sistema di apertura automatizzato, azionato con telecomando. Inoltre, ha affermato che la ricorrente, per accedere al piano inferiore del suo fabbricato, si era sempre servita di una stradina, vicino alla sua casa, lungo la quale, però, circa dieci anni prima, era stato posto in essere un muro che aveva creato un dislivello alto circa mt.
1,20 – 1,50, superabile mediante una scaletta mobile utilizzata dalla ricorrente. Tale ultima circostanza è risultata sostanzialmente pacifica ed incontestata, essendo stata riferita oltre che dalle parti interrogate, anche dagli informatori e ed Parte_1 Testimone_1 Parte_7 emergendo anche dall'esame obiettivo della documentazione fotografica prodotta dalle parti»”.
Non solo, ma l'irrilevanza di quanto parte appellante con la reiterazione della detta richiesta istruttoria vorrebbe qui dimostrare, si evince anche da un ulteriore aspetto, pur evidenziato dal primo Giudice, che sul punto chiariva come la parte invocante l'esistenza di una servitù di passaggio su un fondo altrui è quella che dovrebbe poi fattivamente attivarsi per provarla, dimostrando univocamente le modalità di “acquisto di tale servitù, senza che possa essere sufficiente la mera sussistenza delle relative opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù stessa, ma solo il presupposto dell'acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia (Tribunale Arezzo, 19/12/2017, n. 1446)”. La Corte di cassazione ha recentemente ricordato sul punto che le servitù apparenti possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.). La servitù di passaggio, in particolare, ai fini dell'usucapione, deve essere caratterizzata da segni visibili di opere permanenti che siano destinate al suo esercizio. Le suddette opere devono inoltre dimostrare l'esistenza del peso gravante sul fondo servente in modo da rendere evidente che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, ma piuttosto “di preciso onere a carattere stabile”. In relazione all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, quindi, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al solo scopo di permettere l'accesso o il passaggio al fondo dominante. Pertanto, occorre un “quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass.n. 29174 del 2024).
Dunque, e tornando al caso che qui occupa, dimostrare la preesistenza della stradina su cui si invoca la servitù di passaggio al primo acquisto del settembre 1993, come vorrebbe fare parte appellante per mezzo dell'invocata prova testimoniale, di per sé non appare sufficiente a provare la contestuale esistenza dell'onere sullo stesso vialetto, di proprietà della parte appellata, onere il cui sussistere, anzi, parrebbe nel caso de quo doversi escludere del tutto, in ragione del fatto che a monte del vialetto conteso vi era un cancello le cui chiavi non erano nella disponibilità degli odierni deducenti, secondo quanto chiarito dai testi escussi, il che provando l'utilizzazione solo eventuale, episodica, assolutamente non uti dominus, da parte loro, del conteso vialetto. Inoltre, l'esistenza dell'altro varco di accesso alla proprietà , direttamente dal prolungamento di via Ticciano, utilizzato almeno Pt_1 fino a quando lo stesso appellante non ebbe a demolire la relativa rampa in discesa, proverebbe che il conteso vialetto alternativo, costeggiante la proprietà certamente non era stato Per_1 funzionalizzato alle esigenze di passaggio e di transito degli odierni appellanti, che raggiungevano piuttosto il piano terraneo del loro edificio dalla rampa in discesa, interposto tra i due edifici. Appare del tutto irrilevante, ai fini della prova dell'esistenza dell'invocata servitù di passaggio, la preesistenza, comunque indimostrata, del contestato vialetto rispetto al primo atto di acquisto , Pt_1 come irrilevante è l'esame testimoniale che avrebbe dovuto dimostrarla e che qui nuovamente si è invocato, alla cui istanza si è ritenuto di non dar seguito.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno chiesto la rinnovazione in questo grado della consulenza tecnica, per non aver il primo tecnico congruamente risposto al mandato conferitogli di descrivere le avverse consistenze e le rispettive modalità di accesso ai siti, oltre che per aver asseritamente redatto la relazione tecnica ignorando le evidenze documentali e basandola unicamente sulle risultanze delle deposizioni testimoniali. La censura non merita accoglimento. Invero, si ritengono del tutto infondate le critiche indirizzate all'esame peritale, confluito nella redazione di una relazione tecnica che al contrario ha offerto valutazioni prive di vizi logici e giuridici, avendo il consulente compiutamente e correttamente risposto al mandato, indicando i condivisibili criteri adottati per addivenire alle conclusioni offerte.
Invero, il tecnico ha precisato di avere “svolto alcune consultazioni presso uffici di competenza, di fascicoli inerenti agli attuali proprietari degli immobili oggetto di causa, ma anche degli accessi a quest'ultimi. In special modo si è ricercato documentazione fotografica storica della località
Ticciano, ai fini di reperire informazioni utili a descrivere il mutamento dei luoghi e definire date certe”. Il CTU, oltre alla ricostruzione storica della successione dei titoli relativi ai luoghi ed agli immobili oggetto di causa, ha poi “effettuato richiesta agli organi di competenza di foto aree certificate, effettuate sulla Città di Vico Equense, nello specifico località Ticciano. Nelle suddette richieste la specifica è stato il range temporale di circa dieci anni, cioè tra 1980 e 1990. Le richieste sono state effettuate ai seguenti organi: • I.G.M. – Istituto Geografico Militare • Aeronautica Militare
• ALISUD • SARANISTRI SRL • AERSISTEMI • C.G.R. SPA”. E poco più oltre, Controparte_4 lo stesso perito, nel rendersi “conto della necessità di reperire ulteriore materiale inerente alla storicità dei luoghi e le modifiche dei predetti avvenuti nel tempo”, e volendo procedere allo “sviluppo dettagliato della planimetria dei luoghi, valuta[va] la possibilità di effettuare opportuno rilievo topografico”. Ed ancora, “a seguito all'istanza presentata all'Area Tecnica del Controparte_5
è stato possibile migliorare ed ampliare la documentazione in merito, fornendo allo
[...] scrivente ulteriori elementi utili per lo svolgimento della relazione e poter rispondere in maniera chiara ed esaustiva ai quesiti posti”. All'esito, poi, di una serie articolata e complessa di operazioni peritali di rilevazione svolte sui luoghi di causa, alla presenza dei tecnici di fiducia delle parti, e a riprova della particolare perizia impiegata nello svolgimento delle dette attività di accertamento, aggiungeva: “Il CTU in seguito all'ulteriore sopralluogo, con effettuazione di rilievi metrici e fotografici, prosegue lo sviluppo del proprio elaborato peritale. Dai nuovi contenuti emerge la necessità di ricercare ulteriore documentazione in merito agli immobili oggetto di causa. Di particolare rilevanza in tutto lo studio effettuato sono i periodi e norme precise, inerenti agli anni di riferimento. Lo scrivente ritiene doveroso ribadire la complessità del caso, anche a causa di numerose ricerche e prelievi presso gli uffici di competenza di materiale storico dei luoghi oggetto di causa”.
Oltre alla descrizione puntuale ed analitica degli immobili, il ctu ha altresì predisposto un dettagliato report fotografico, a corredo delle altrettanto puntuali rappresentazioni grafiche dei luoghi di causa.
E, a parziale smentita delle conclusioni asseritamente non supportate da una congrua analisi documentale previa, aggiungeva: “Dallo studio accurato della documentazione presente agli atti e dai diversi documenti richiesti e prelevati presso gli uffici di competenza è stato possibile fare un raffronto accurato in merito”. Allo studio particolareggiato dei titoli, nella loro ordinata successione cronologica, affiancava poi il vaglio altrettanto approfondito dell'ampio carteggio presente negli
Uffici Comunali della Città di Vico Equense (pratiche e licenze edilizie, concessioni in sanatoria, permessi a costruire, ordinanze sindacali, etc.).
La disamina dettagliata, compiuta anche attraverso il raffronto tra i titoli prodotti dalle parti e la situazione reale dei luoghi, unitamente all'esame puntuale dell'ampio carteggio presente negli Uffici ispezionati, (planimetrie catastali, istanza di condono edilizio, accertamenti/ordinanze, etc.), permettono di esprimere in questa sede un giudizio assolutamente positivo circa il lavoro svolto, ampliato all'excursus storico delle documentazioni attestanti i trasferimenti di proprietà, al vaglio coerente delle aereo-foto presenti in atti, debitamente raffrontate con lo stato attuale dei luoghi di causa, e finanche alla valutazione del materiale istruttorio prodotto per altri giudizi, precedenti a quello attuale. Ragioni tutte per le quali non si può dubitare della correttezza e della congruità delle complessive valutazioni e conclusioni versate nella relazione peritale qui contestata, invero non contrastate, né smentite da convincenti argomentazioni di segno contrario fornite da parte appellante.
Con il quinto motivo infine gli appellanti hanno censurato la scelta pretesamente erronea da parte del
Giudice di prime cure di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva nel giudizio de quo dell'odierna appellante principale, e ciò nonostante fosse stata data prova del Parte_2 fatto che la stessa di fatto, non fosse mai figurata quale titolare di diritto reale alcuno sui Pt_2 cespiti oggetto di causa. Osserva la Corte che la citazione nel primo grado del presente giudizio della coniuge di non è irragionevole, atteso che la stessa aveva ottenuto un Pt_2 Parte_1 pronunciamento in suo favore in altro giudizio, di natura possessoria. La caducazione del giudicato possessorio in sede petitoria, quindi, non vale ad escludere la ragionevolezza e l'opportunità di convocare in lite anche la Il motivo va pertanto respinto. Pt_2
Venendo all'esame del gravame incidentale, con un unico motivo ha censurato la parte CP_1 della sentenza nella quale il primo Giudice aveva rigettato la richiesta di abbattimento o arretramento, alla distanza minima legale, del sottotetto realizzato dal sull'edificio di sua proprietà, ciò Pt_1
“sull'assunto, invero del tutto erroneo, che l'appellante, nella realizzazione del sottotetto termico da intendersi quale volume tecnico, era tenuto semplicemente a rispettare le distanze tra i precedenti corpi di fabbrica”.
Ebbene, come accertato in sede di ctu, il Comune di Vico Equense rilasciava al il Permesso di Pt_1 costruire n. 18 del 11.3.2004, così autorizzandolo alla realizzazione del volume tecnico qui contestato
(tetto di isolamento termico), utile a migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio. Come noto, ai fini del computo delle distanze legali, in caso di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando la linea di colmo e non di gronda, salvo che il rialzo del sottotetto sia funzionale alla sola allocazione di impianti tecnici non altrimenti situabili, configurandosi in tal caso un mero volume tecnico, come tale non rilevante ai fini del calcolo delle distanze. In particolare, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione, soltanto se produce un aumento tanto della superficie esterna quanto della volumetria dei piani sottostanti, incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura (cfr. Cass.n.18281/2023 ). Spetterebbe, quindi, al giudice di merito, di volta in volta, verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche di nuova costruzione in sopraelevazione, ovvero se, in ipotesi, avendo puro carattere ornamentale ed accessorio rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali .
A conferma di quanto fin qui evidenziato, il tecnico incaricato in prime cure, così si esprimeva: “Ad avvalorare la classificazione del tetto di isolamento termico quale volume tecnico, si vuole fare riferimento ad una consolidata giurisprudenza (ex multis Napoli, Sez. IV, 13 Controparte_6 maggio 2008, n. 4258; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 25 marzo 2008, n. 582), secondo la quale, per l'identificazione della nozione di volume tecnico devono rilevarsi tre parametri: ▪ il primo, positivo e di tipo funzionale, costituito dall'esistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto e l'utilizzo della costruzione a cui accede;
▪ il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti. Rientrano pertanto, in tale nozione, solo le opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale e per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Alla stregua di tali considerazioni, ben può considerarsi come “volume tecnico” l'innalzamento del tetto termico de quo, non autonomamente fruibile, giustificato da mere ragioni di isolamento termico e quindi da esigenze strettamente funzionali della costruzione”.
Il rapporto di stretta funzionalità del manufatto rispetto all'edificio considerato nel suo complesso, da un lato, l'impossibilità di soluzioni alternative al perseguimento dello scopo dell'isolamento termico e dell'efficientamento energetico dello stesso edificio, dall'altro, uniti alla proporzionalità dei volumi tutti considerati nel loro insieme, dovrebbero indurre a considerare come volume tecnico e non come nuova costruzione la sopraelevazione realizzata dal nella parte sommitale dell'edificio di Pt_1 proprietà e come tale, quindi, non soggetta all'osservanza delle norme in tema di distanze minime tra edifici. Devono esser considerati come volumi tecnici, come già visto, gli spazi esterni all'abitazione destinati ad ospitare gli impianti ad essa necessari, con la conseguenza che possono qualificarsi in tal modo unicamente quelle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale. E tale è certamente un sottotetto che dalle foto è risultato essere conservato allo stato grezzo, usato appunto nella sola funzione di copertura termica, considerata anche l'altezza, che nel punto di colmo
è di appena 2,20 mt e nella parte più bassa della falda di soli 60 cm, e che come tale rende di fatto inutilizzabile tale volume per qualsiasi ulteriore destinazione che non sia quella strettamente tecnica e strumentale alla salvaguardia e al miglioramento dell'efficienza termica dell'edificio per cui è stato realizzato.
Non solo, ma la detta, contestata opera veniva realizzata nell'ambito di lavori che il ctu qualificava come “di risanamento conservativo”. Ebbene, l'art. 9 del Decreto Interministeriale 2.4.1968 n. 1444, concernente, tra l'altro, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati, così recita: “le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: • Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente
e prive di valore storico, artistico o ambientale”. Da ciò si può agevolmente evincere che il tetto termico/volume tecnico realizzato dal non poteva essere ad una distanza inferiore rispetto a Pt_1 quella già intercorrente tra i principali volumi di fabbrica preesistenti, distanze che, si ribadisce, in nessun modo la nuova costruzione sommitale ha modificato e che, peraltro, come già osservato nella trattazione del secondo motivo di appello, non possono venire più in discussione, per le ragioni ivi precisate.
Alla luce di tutto ciò, allora, si può concludere nel senso di ritenere, con il ctu, che con la realizzazione del sottotetto da parte del , “non vi sono stati sconfinamenti tali da determinare qualsivoglia Pt_1 ripristino dello stato dei luoghi”, ragione per la quale il relativo motivo di appello incidentale dovrà in questa sede essere rigettato.
Alle argomentazioni sopra riportate consegue il rigetto dei gravami proposti, con la conferma della sentenza impugnata.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado, la reciproca soccombenza delle parti nei rispettivi gravami e l'esito complessivo della lite ne giustificano l'integrale compensazione ex art.92 c.p.c.
A questa pronuncia di rigetto consegue l'obbligo degli appellanti e e Parte_1 Parte_2 dell' appellante incidentale di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo CP_1 unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per gli appelli proposti (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1206/2020 R.G.A.C, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
2.rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
3.conferma la sentenza n.2032/2019 pubblicata il 20.9.2019 del tribunale di Torre Annunziata;
4. compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti e e dell'appellante incidentale di un ulteriore Parte_1 Parte_2 CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli rispettivamente proposti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa