Sentenza 9 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2004, n. 10945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10945 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ ACQUE BUFARDO TORREROSSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato SILVIA GOLINO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CORSARO BOCCADIFUOCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AI OM;
- intimato -
avverso la sentenza n. 147/01 del Giudice di pace di GIARRE, depositata il 08/08/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/04/04 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI ME che ha concluso per il rigetto del primo motivo, giurisdizione dell'a.g.o., rinvio per il resto ad una sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 - 8 agosto 2001 il giudice di pace di Giarre, in accoglimento della domanda proposta da ME ID con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2000, diretta ad ottenere la condanna della s.r.l. Acque Bufardo Torrerossa, concessionaria per la somministrazione a terzi di acqua pubblica, alla restituzione della somma di L. 1.285.220, pretesa in eccedenza rispetto al dovuto per illegittimi aumenti tariffari, per la fornitura di acqua ad uso irriguo nel fondo di sua proprietà per l'anno 2000, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, condannava detta società al pagamento della somma suindicata, con gli interessi legali dalla domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.l. Acque Bufardo Torrerossa articolando tre motivi di censura. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che la controversia investe i criteri di determinazione del prezzo per la fornitura di un bene pubblico ed è pertanto devoluta, ai sensi dell'art. 33 del decr. legisl. n. 80 del 1998, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il motivo è privo di fondamento.
Come è noto, l'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205 - applicabile nella specie per essere stata l'azione proposta successivamente alla sua entrata in vigore - nel ripristinare l'assetto normativo caducato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 292 del 2000, che aveva dichiarato l'incostituzionalità per eccesso di delega dell'art. 33 comma 1 del decr. legisl. n. 80 del 1998, ha riprodotto, con alcune varianti, il testo della norma incisa dalla pronuncia di incostituzionalità, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ed elencando in via non esaustiva alcune tipologie di controversie attinenti a detta materia, tra le quali (lett. e) quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati....
Come queste sezioni unite hanno rilevato nella recente sentenza n. 7265 del 2004, tale esclusione riflette la realtà ontologica della relazione giuridica che nasce da una negoziazione (individuale o singola, ancorché a sua volta elemento di una negoziazione di massa) e si riferisce pertanto allo strumento giuridico, non di tipo concessorio o di natura amministrativa, ma appunto negoziale, che è fonte del rapporto individuale, a nulla rilevando che il singolo utente del servizio sia un soggetto privato o pubblico. Si è osservato nella richiamata decisione che la natura giuridica dei rapporti che fanno eccezione alla generale attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo partecipa a quella di pubblico servizio, ma che con riferimento alle relative controversie la non operatività della giurisdizione esclusiva di detto giudice si giustifica avendo riguardo alla natura esclusivamente patrimoniale dei rapporti individuali di utenza, i quali non esibiscono alcuna connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico, inteso come funzione economico-pratica destinata alla soddisfazione di un interesse generale, non venendo in questione il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera quanto alla sua legittimità o al suo contenuto, ma solo l'esecuzione della singola prestazione contrattuale, nella quale entrano in gioco posizioni di diritto soggettivo, e la sua ricaduta sul patrimonio del singolo contraente.
Per effetto di tale espressa sottrazione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deve ricondursi alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in esame, vertente tra il soggetto gestore del pubblico servizio di distribuzione di acqua ed il singolo utente, anche se ai fini della decisione sul corrispettivo dovuto detto giudice debba conoscere questioni inerenti al potere tariffario della pubblica amministrazione ed ai modi del suo esercizio (v. sul punto S.U. 2002 n. 13884; S.U. 2001 n. 120). Va disposta la rimessione degli atti al Primo Presidente per la designazione della sezione che provvederà all'esame degli altri motivi.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette gli atti al Primo Presidente per la designazione della sezione che provvederà all'esame degli altri motivi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 22 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004