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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 635 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. GHISLIERI COSTA DI Parte_1
POLONGHERA BIANCA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. TURRINI ELISABETTA, giusta delega Controparte_1
in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 Controparte_1
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi . Parte_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio contratto in data 9.04.2022 in Alassio (SV), trascritto nel Registro degli Atti
di matrimonio del Comune di Alassio al numero 2, parte II, serie A, anno 2022, alle condizioni di seguito esposte:
“1) Pronunciare la separazione personale tra e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
Alassio in data 9/4/2022.
2) Affidare la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento, anche Per_1
ai fini anagrafici, presso la madre.
3) Salvo diverso e più ampio accordo tra i genitori, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, nonché lavorativi dei genitori, e in particolare tenuto conto dell'età
della minore e della distanza geografica tra le rispettive abitazioni dei genitori, il padre potrà tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: - a weekend alterni: il sabato dalle ore 9,00 e fino alle ore 20,00 prelevando e riportando la bimba presso la casa materna;
la domenica dalle ore 9,00 con le stesse modalità riportandola alla madre,
a seconda delle esigenze di rientro del padre a Torino, in orario concordato volta per volta entro il venerdì mattino precedente e comunque non oltre le ore 18. Nel weekend di spettanza del padre,
quando gli impegni lavorativi lo consentono e previo avviso entro il martedì precedente, il medesimo avrà facoltà di prendere la bambina il venerdì all'uscita della scuola riportandola alla madre entro le ore 18,30 per la cena.
- Per il periodo estivo 2025, il padre terrà in agosto in periodo da concordarsi entro il 30 Per_1
maggio per due settimane anche non consecutive prelevandola ogni giorno la mattina alle ore 9 e riportandola a dormire presso la madre entro le ore 20 avendo cura di provvedere alla cena.
- Per le vacanze di Natale, la bambina potrà trascorrere con il padre ad anni alterni o il giorno della vigilia o il giorno di Natale, con onere da parte della madre di condurre la figlia a Torino per consentirle di stare con il padre con le modalità previste.
- Il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni.
- In altri periodi da concordarsi tra i genitori in occasione di viaggi e/o impegni di lavoro della madre.
- Le parti si impegnano a valutare concordemente, quando la bimba avrà più autonomia,
l'ampliamento delle visite e l'introduzione dei pernottamenti tenuto conto delle esigenze e serenità
della figlia.
4) Il Signor verserà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento per la Parte_1 CP_1
figlia, entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di € 1.500,00 (millecinquecento/00)
rivalutabile ex indici Istat, e terrà inoltre a proprio carico il 50% delle spese extra relative alla figlia,
come da Protocollo di Intesa che le parti dichiarano di ben conoscere, rimborsabili alla madre, se dalla medesima anticipate, entro il giorno 5 del mese successivo alla richiesta. 5) Il Signor verserà inoltre alla RA sempre entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 CP_1
titolo di concorso al mantenimento della moglie, i seguenti importi: € 1.500,00 mensili fino al giugno
2025 compreso, successivamente € 300 mensili fino al dicembre 2025 compreso.
6) Il padre e la famiglia paterna si impegnano ad attivare entro il mese di giugno 2025 un piano di accumulo e risparmio in favore della figlia con le modalità e nelle forme ritenute più Per_1
opportune, con versamenti in ogni caso non inferiori a € 200,00 mensili, dandone comunicazione e rendicontazione annuale alla madre.
7) Il Signor previa richiesta ed accordo con la signora , potrà prelevare unitamente Parte_1 CP_1
alla bambina anche il cane di famiglia , tenendolo con sé per l'intero fine settimana che Per_2
trascorre con la bambina, nonché a mesi alterni potrà prelevarlo e portarlo con sé a Torino per non più di 10 giorni, prendendosene cura sotto ogni profilo.
8) Ciascun genitore potrà parlare con la figlia quando è con l'altro, tramite chiamata o videochiamata giornaliera indicativamente da effettuarsi tra le ore 19,00 e le 20,00.
9) I genitori si rendono disponibili a condividere i documenti della figlia in caso di necessità (viaggi,
spostamenti vari etc..), dando in ogni caso consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto 10) Le
parti danno atto di avere risolto ogni altra questione pendente tra loro e che con il puntuale adempimento di tutto quanto qui pattuito nulla hanno da pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 07.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo