Sentenza 2 gennaio 2025
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- 1. Dirittodelrisparmio - Pagina 46 - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 9 gennaio 2025
Oneri informativi: per il Tribunale di Lecce, la sottoscrizione dei moduli di investimento (indicanti natura e dettagli dell'operazione) e la consegna del KIID rappresentano adempimento sufficiente. Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 9 gennaio 2025, n. 35. Massima redazionale La normativa e la giurisprudenza sono tese a tutelare lo squilibrio informativo intercorrente tra le parti, atteso che l'intermediario (insider) dispone di un patrimonio conoscitivo imponente, mentre, per converso, il risparmiatore (outsider) né è tendenzialmente privo. Ciò posto, l'onere della prova relativo […] Leggi tutto Nullità degli interessi anatocistici e della c.m.s. per mancato adeguamento alla delibera CICR …
Leggi di più… - 2. contratto cessione - Pagina 2 - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 13 marzo 2025
Dalla (facile) prova dell'esistenza del contratto di cessione in caso di cessione di crediti in blocco e alla (difficile) prova della nullità delle fideiussioni post 2005. Nota a App. Ancona, Sez. I, 28 febbraio 2025, n. 35. Leggi tutto Sulla prova documentale della cessione dei crediti in blocco: non è sicuramente bastevole un avviso che indichi i crediti ceduti “per tipologie”. Nota a App. Venezia, Sez. III, 6 marzo 2025, n. 381. Massima redazionale La Corte Suprema di Cassazione[1] ha recentemente affermato, in modo inequivocabile, che la cessione dei crediti in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo bastevole l'estratto ex art. 58 …
Leggi di più… - 3. cessione art. 58 TUBDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 11 marzo 2025
Sulla prova documentale della cessione dei crediti in blocco: non è sicuramente bastevole un avviso che indichi i crediti ceduti “per tipologie”. Nota a App. Venezia, Sez. III, 6 marzo 2025, n. 381. Massima redazionale La Corte Suprema di Cassazione[1] ha recentemente affermato, in modo inequivocabile, che la cessione dei crediti in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo bastevole l'estratto ex art. 58 TUB. Nel caso di specie, manca documentazione […] Leggi tutto Il Tribunale di Lecce sulla prova della cessione dei crediti in blocco. Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 17 febbraio 2025, n. 529. Massima redazionale L'opposta non ha fornito, né …
Leggi di più… - 4. crediti ceduti - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 20 aprile 2026
La cessionaria deve dare specifica prova dei requisiti discretivi relativi al credito azionato entro i termini probatori del giudizio di merito Nota a App. L'Aquila, 15 aprile 2026, n. 425. di Dario Nardone Studio Legale Nardone In tema di cartolarizzazione e cessione dei crediti in blocco (art. 58 TUB), qualora l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale subordini l'inclusione dei crediti nel perimetro della cessione al verificarsi di specifici requisiti di fatto (nella specie, contratti di leasing risolti […] Leggi tutto La prova della cessione del credito e la legittimazione processuale. Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 19 dicembre 2025, n. 3817. di Antonio Sansonetti Avvocato Leggi tutto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 128/2024 del R.A.C.C. in data 19/01/2024, introdotta d a
- (C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv. DI CHIARA SERGIO e BOLOGNESI GUELFI LUCA
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dei C.F._2
difensori sito a Ferrara in VIA Filippo de Pisis 26 44121
RICORRENTE
c o n t r o
- (C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BOTTER
MASSIMO, elettivamente domiciliata a Verona in VICOLO SAN
DOMENICO 16 presso lo studio del difensore
RESISTENTE avente per oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma
c.p.c.) immobiliare, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 30/05/2024
CONCLUSIONI
- per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis Parte_1
rejectis: a) IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO: ACCERTARE E
Pag. 1 DICHIARARE, per i motivi di cui sopra, la carenza di legittimazione attiva della in persona del Legale Rappresentante pro Controparte_2
tempore per i motivi esposti in premessa;
b) IN VIA PRELIMINARE, NEL
MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi esposti l'intervenuta prescrizione delle somme di cui all'azione giudiziaria;
c) IN VIA
PRINCIPALE, NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi esposti la manifesta infondatezza in fatto e diritto della CP_2
in persona del Legale Rappresentante;
d) IN OGNI CASO: con vittoria
[...]
di spese, competenze, CPA ed IVA, in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
- per “Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria CP_1
istanza disattesa,
In via principale
- Rigettare l'opposizione all'esecuzione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per quanto dedotto in atti.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di lite e con condanna del sig.
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'opposta di un Pt_1
importo equitativamente quantificato dall'Ill.mo Giudice. Alla luce del moltiplicarsi delle azioni infondate e della distrazione delle spese ex adverso richiesta, si chiede che l'Ill.mo Giudice valuti la condanna anche dei legali del sig. in solido ex art. 96 c.p.c.”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, II comma c.p.c., ha convenuto in giudizio la “ , quale Parte_1 Controparte_3
mandataria della “ , chiedendo nella fase cautelare la Controparte_4
sospensione della esecuzione, sulla scorta di tre eccezioni:
a) il difetto di legittimazione attiva;
Pag. 2 b) l'assenza della prova del credito;
c) la prescrizione del capitale e degli interessi.
Si è tempestivamente costituita la convenuta contestando puntualmente le eccezioni avversarie.
Il Giudice con ordinanza del 19 dicembre 2023 ha rigettato l'istanza di sospensione, con condanna al pagamento delle spese di lite e fissazione del termine per la introduzione del giudizio di merito;
nelle more anche il proposto reclamo è stato rigettato.
Il Giudizio di merito è stato introdotto da senza alcuna Parte_1
nuova allegazione o prova (ad eccezione della carenza di legittimazione di “ per mancata iscrizione ex art. 106 TUB), Controparte_3
riproponendo sinteticamente le argomentazioni già puntualmente valutate dai giudici della fase cautelare;
depositate le memorie la causa è stata rinviata all'udienza del 18 dicembre 2024 – con trattazione scritta – per la precisazione delle conclusioni e il Giudice, nel frattempo sostituito per ragioni di servizio, si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni.
***
1. IN RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Si rileva, in primo luogo, come parte opponente non abbia contestato l'esistenza dell'operazione di cessione dei crediti “in blocco”, della quale
è stata data notizia con pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
l'eccezione, a ben vedere, inerisce, invece, la riconducibilità del credito azionato in sede esecutiva tra quelli individuabili “in blocco” oggetto di cessione (in ogni caso vi è prova documentale della intervenuta cessione attraverso la produzione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successiva annotazione nella visura CCIAA di “ ; doc. Controparte_4
8 sub. 2).
Pag. 3 E', dunque, necessario al fine di verificare la sussistenza o meno della legittimazione attiva in capo al cessionario accertare se il credito in contestazione sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. 22 giugno 2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della
relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se
avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di
fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Il credito azionato in sede esecutiva - originato dal contratto di mutuo fondiario stipulato da con la Parte_1 [...]
il 2 dicembre 2004 a Controparte_5
rogito del Notaio di San Pietro in Casale (BO), n. 20.035 Persona_1
rep., n. 7659 racc., per l'importo di Euro 45.000,00 oltre ad interessi contrattuali, munito di formula esecutiva in data 28/12/2004 - rientra nell'ambito dei crediti ceduti in blocco posto che è riconducibile ai
“finanziamenti sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020” (Cass.,
20 luglio 2023, n. 21821: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del
credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che
occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi
in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare
senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono
individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine
entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in
Pag. 4 conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere
di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e
alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la
pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.).
Per altro è possibile verificare anche concretamente l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione attraverso la consultazione del sito internet https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/: il n. ID
002101191 indica proprio il credito in questione (cfr. anche il doc. 9, sub. 6 che è un estratto del contratto di cessione con allegati che riporta il medesimo numero).
Parte ricorrente non ha giustificato sotto quale profilo e per quale ragione il credito verso non rientrerebbe nei requisiti di Parte_1
blocco, posto che esso deriva da un contratto di mutuo, stipulato il 2 dicembre 2004, ossia nell'arco di tempo considerato dalla cessione
(dopo il gennaio 1964 e prima del gennaio 2020).
La creditrice ha anche prodotto un estratto del contratto di cessione con allegata una tabella dei crediti ceduti che alla prima riga di pag. 39 riporta i medesimi numeri identificativi: il documento non è stato contestato da parte reclamante, che neppure ha posto in discussione riferibilità di tali numeri, identificativo e NDG, al credito in questione.
Sebbene vi sia la prova diretta del fatto costitutivo, si ribadisce come la cessionaria sia in possesso del titolo esecutivo e dei documenti relativi alla posizione creditoria, elementi probatori valorizzabili al fine di provare l'intervenuta cessione (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200; in senso conforme Corte d' Appello di Milano, 24 gennaio 2024 n. 220;
Corte d'Appello di Perugia 30 maggio 2024, n. 386).
E' tardiva, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
“ per mancata iscrizione ex art. 106 TUB perché Controparte_3
Pag. 5 introdotta per la prima volta con il ricorso che ha originato il giudizio di merito (cfr. Cass., 20 gennaio 2011, n. 1328: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di
attore; pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del
creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda
proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale
della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le
eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per
motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio”).
Per altro l'eccezione – già esaminata e rigettata dal Giudice della esecuzione nella seconda opposizione alla esecuzione presentata alla quale non è seguita la introduzione di un altro giudizio a cognizione piena - è altresì infondata nel merito come affermato dalla Suprema
Corte (Cass., 18 marzo 2024, n. 7243: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i
conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto
l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene,
piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui
rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri,
anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con
la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul
diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”).
2. IN RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI CARENZA DI PROVA DEL
CREDITO
Dal contratto di mutuo e dai relativi allegati (tra i quali vi è il piano di ammortamento, la comunicazione di risoluzione di tutti i rapporti,
l'estratto conto della posizione al 30 giugno 2020, la lettera di sollecito
Pag. 6 del giorno 11 febbraio 2019 inviata dalla cedente;
doc. 8 sub. 5, 6, 7 e 8 del fascicolo di parte convenuta) prodotti è possibile ricavare la prova dell'esistenza del credito.
Per altro, a fronte del contratto e del piano di ammortamento, alcuna contestazione specifica è stata mossa dalla parte debitrice sugli importi richiesti.
3. IN RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
In relazione a tale ultima eccezione si richiama il costante orientamento della Suprema Corte secondo la quale “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., 10 febbraio 2023, n. 4232).
Orbene, posto che l'ultima rata del mutuo aveva scadenza il 2 dicembre
2014, appare di tutta evidenza come l'eccezione formulata non sia fondata.
4. LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento.
Pur essendo evidentemente infondata l'opposizione proposta, non vi rinvengono profili di mala fede o colpa grave che giustifichino l'applicazione dell'art. 96, III comma c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
128/2024 R.G.:
Pag. 7 1) RIGETTA l'opposizione alla esecuzione proposta da Parte_1
2) CONDANNA a rifondere alla “ , quale Parte_1 Controparte_3
mandataria della “ , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
3) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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