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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17768 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario TE SI RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 73555/2022 promossa da:
, IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, Parte_2 con il patrocinio degli Avv.ti Fabrizio Petrarchini e Roberta Luccioni, con Studio in Roma, via Leone XIII n. 460
- Indirizzo telematico
OPPONENTE contro
IN PERSONA DEL PROCURATORE Controparte_1
SPECIALE DOTT. Controparte_2
Con il patrocinio dell'Avv. Filippo Sciuto, con Studio in via Emanuele Gianturco n. 6
- Indirizzo telematico
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
All'udienza del 2 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle rassegnate rispettivamente nella prima memoria ex art. 183 VI co.
c.p.c. e nella comparsa di costituzione e risposta.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16805/2022, emesso in data 26.09.2022 dal
Tribunale di Roma (procedimento monitorio n. R.G. 54031/2022) e notificato in data
25.10.2022, con cui era stata ingiunta all'opponente la somma di € 31.908,91 oltre accessori di legge in favore di quale pagamento di Controparte_1 premi assicurativi afferenti a tre contratti di garanzia fideiussoria relativi ad appalti pubblici.
L'opponente contestava la debenza dell'importo ingiunto deducendo, in sintesi:
- l'intervenuta risoluzione o cessazione dei rapporti contrattuali garantiti dalle polizze fideiussorie;
- l'avvenuta comunicazione di tali circostanze alla compagnia assicurativa, tale da integrare i presupposti per lo svincolo delle garanzie;
- il comportamento omissivo e inadempiente della compagnia assicurativa, che avrebbe continuato a pretendere il pagamento dei premi nonostante l'estinzione delle obbligazioni garantite e il venir meno della funzione della garanzia stessa.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda monitoria, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la parte opposta eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione, deducendo:
- la mancanza di valide e documentate comunicazioni di svincolo secondo le modalità tassativamente previste dalle condizioni generali di polizza (art. 6);
- l'irrilevanza giuridica di eventuali comunicazioni informali o brevi manu;
- la piena operatività e vigenza delle polizze fideiussorie fino a formale svincolo da parte delle stazioni appaltanti beneficiarie;
- l'intervenuta maturazione dei premi per i periodi contrattualmente previsti.
Chiedeva, pertanto, la reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 9 giugno 2023 è stata conferita la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, rigettata l'istanza di chiamata in causa delle ASL e rigettata la domanda riconvenzionale di parte opponente per genericità;
Pag. 2 di 5 all'udienza del 9 aprile 2025, li procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene infondata la domanda di opposizione per le motivazioni che seguono:
Sulla natura giuridica della garanzia fideiussoria “a prima richiesta”:
La questione oggetto del presente giudizio verte sulla debenza dei premi relativi a tre contratti di garanzia fideiussoria stipulati da con Parte_1
aventi ad oggetto la prestazione di garanzie a favore di Controparte_1 amministrazioni pubbliche committenti (ASL), a copertura di obbligazioni contrattuali derivanti da appalti.
Trattasi di garanzie autonome “a prima richiesta” e senza eccezioni”, disciplinate dalle condizioni generali di polizza, con effetti analoghi a quelli del contratto autonomo di garanzia ex art. 1322 c.c., riconducibile allo schema dell'obbligazione di garanzia atipica.
In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità tale contratto: attribuisce al garante l'obbligo di eseguire la prestazione pattuita indipendentemente dalle eccezioni opponibili nel rapporto principale, salvo gli abusi manifesti (c.d. exceptio doli generalis).
Le caratteristiche principali della garanzia autonoma sono:
- autonomia rispetto al rapporto garantito;
- escutibili a prima richiesta;
- esclusione delle eccezioni proprie dell'obbligato principale (salvo dolo/abuso evidente);
durata vincolata alla dichiarazione di svincolo dell'ente garantito.
Ai fini del presente giudizio, le clausole centrali sono contenute nei contratti di garanzia
(doc. 2 e ss. opposta), in particolare l'art. 6 delle condizioni generali di polizza, il quale prevede che:
“La garanzia prestata resta efficace fino a quando il Beneficiario non abbia formalmente rilasciato lo svincolo scritto, anche se l'obbligazione principale risulti adempiuta”.
Pag. 3 di 5 In assenza di tale svincolo formale la garanzia resta attiva e operativa;
premi continuano a maturare;
la compagnia è legittimata a richiedere i premi pattuiti annualmente, in forza del vincolo contrattuale.
L'orientamento prevalente della Giurisprudenza riconosce che:
“Nelle garanzie a prima richiesta, l'obbligazione del garante permane sino a esplicito svincolo da parte del beneficiario, senza che possa attribuirsi efficacia risolutiva a comunicazioni unilaterali provenienti dal debitore principale”.
La giurisprudenza di merito (Trib. Roma, sez. IX, 03.03.2022; Trib. Milano, sez. VI,
12.06.2023) ha altresì stabilito che:
“L'onere di attivarsi per ottenere lo svincolo incombe sul debitore garantito, il quale, ove non assolva a tale onere, non può rifiutare il pagamento dei premi assicurativi”.
Nel caso di specie:
- non ha prodotto alcuno svincolo formale rilasciato dalle ASL Parte_1 beneficiarie delle garanzie;
- le comunicazioni unilaterali prodotte (e-mail, lettere protocollate, note interne) non rispettano il requisito formale previsto dall'art. 6 delle polizze;
- parte opponente ha omesso di attivarsi per ottenere lo svincolo, limitandosi a sostenere l'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale principale;
- parte opposta ha dimostrato documentalmente la perdurante operatività delle polizze e la regolare fatturazione dei premi dovuti (doc. 6–10 opposta).
Tali elementi conducono a ritenere sussistente e fondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria, non avendo parte opponente provato né l'inesistenza del credito né la cessazione delle condizioni di efficacia delle garanzie.
Sul rigetto della domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale proposta da parte opponente (richiesta risarcimento per pretesa mala gestio e inadempimento della compagnia assicurativa) è stata già rigettata con ordinanza del 9 giugno 2023 per genericità e difetto di allegazione specifica (art. 183, comma 4, c.p.c.).
Nulla è emerso nel prosieguo tale da giustificare una sua rivalutazione.
Pe tutte le considerazioni fin qui esposte e sulla base della documentazione in atti, il
Giudice ritiene infondata l'opposizione proposta da Parte_1
Pag. 4 di 5 Risulta provata la legittimità della pretesa monitoria azionata da
[...]
nonché la sussistenza delle condizioni contrattuali per la Controparte_1 maturazione dei premi assicurativi, in difetto di valido ed efficace svincolo formale da parte del beneficiario delle polizze.
Non risultano fondate le eccezioni di parte opponente riguardo a pretese inadempienze della Compagnia, conseguentemente la domanda riconvenzionale non è suscettibile di accoglimento
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, XVII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 73555/2022, così provvede:
✓ Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 16805/2022, emesso in data 26 settembre 2022 dal
Tribunale Ordinario di Roma;
✓ Conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo qui oggetto di impugnazione;
✓ Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi € 6.500,00 per compensi professionali
Oltre spese generali ( 15%), IVA e CPA come per legge.
Così è deciso.
Rom, 18/12/2025
Il Giudice Onorario
(TE SI RE)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario TE SI RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 73555/2022 promossa da:
, IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, Parte_2 con il patrocinio degli Avv.ti Fabrizio Petrarchini e Roberta Luccioni, con Studio in Roma, via Leone XIII n. 460
- Indirizzo telematico
OPPONENTE contro
IN PERSONA DEL PROCURATORE Controparte_1
SPECIALE DOTT. Controparte_2
Con il patrocinio dell'Avv. Filippo Sciuto, con Studio in via Emanuele Gianturco n. 6
- Indirizzo telematico
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
All'udienza del 2 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle rassegnate rispettivamente nella prima memoria ex art. 183 VI co.
c.p.c. e nella comparsa di costituzione e risposta.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16805/2022, emesso in data 26.09.2022 dal
Tribunale di Roma (procedimento monitorio n. R.G. 54031/2022) e notificato in data
25.10.2022, con cui era stata ingiunta all'opponente la somma di € 31.908,91 oltre accessori di legge in favore di quale pagamento di Controparte_1 premi assicurativi afferenti a tre contratti di garanzia fideiussoria relativi ad appalti pubblici.
L'opponente contestava la debenza dell'importo ingiunto deducendo, in sintesi:
- l'intervenuta risoluzione o cessazione dei rapporti contrattuali garantiti dalle polizze fideiussorie;
- l'avvenuta comunicazione di tali circostanze alla compagnia assicurativa, tale da integrare i presupposti per lo svincolo delle garanzie;
- il comportamento omissivo e inadempiente della compagnia assicurativa, che avrebbe continuato a pretendere il pagamento dei premi nonostante l'estinzione delle obbligazioni garantite e il venir meno della funzione della garanzia stessa.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda monitoria, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la parte opposta eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione, deducendo:
- la mancanza di valide e documentate comunicazioni di svincolo secondo le modalità tassativamente previste dalle condizioni generali di polizza (art. 6);
- l'irrilevanza giuridica di eventuali comunicazioni informali o brevi manu;
- la piena operatività e vigenza delle polizze fideiussorie fino a formale svincolo da parte delle stazioni appaltanti beneficiarie;
- l'intervenuta maturazione dei premi per i periodi contrattualmente previsti.
Chiedeva, pertanto, la reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 9 giugno 2023 è stata conferita la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, rigettata l'istanza di chiamata in causa delle ASL e rigettata la domanda riconvenzionale di parte opponente per genericità;
Pag. 2 di 5 all'udienza del 9 aprile 2025, li procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene infondata la domanda di opposizione per le motivazioni che seguono:
Sulla natura giuridica della garanzia fideiussoria “a prima richiesta”:
La questione oggetto del presente giudizio verte sulla debenza dei premi relativi a tre contratti di garanzia fideiussoria stipulati da con Parte_1
aventi ad oggetto la prestazione di garanzie a favore di Controparte_1 amministrazioni pubbliche committenti (ASL), a copertura di obbligazioni contrattuali derivanti da appalti.
Trattasi di garanzie autonome “a prima richiesta” e senza eccezioni”, disciplinate dalle condizioni generali di polizza, con effetti analoghi a quelli del contratto autonomo di garanzia ex art. 1322 c.c., riconducibile allo schema dell'obbligazione di garanzia atipica.
In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità tale contratto: attribuisce al garante l'obbligo di eseguire la prestazione pattuita indipendentemente dalle eccezioni opponibili nel rapporto principale, salvo gli abusi manifesti (c.d. exceptio doli generalis).
Le caratteristiche principali della garanzia autonoma sono:
- autonomia rispetto al rapporto garantito;
- escutibili a prima richiesta;
- esclusione delle eccezioni proprie dell'obbligato principale (salvo dolo/abuso evidente);
durata vincolata alla dichiarazione di svincolo dell'ente garantito.
Ai fini del presente giudizio, le clausole centrali sono contenute nei contratti di garanzia
(doc. 2 e ss. opposta), in particolare l'art. 6 delle condizioni generali di polizza, il quale prevede che:
“La garanzia prestata resta efficace fino a quando il Beneficiario non abbia formalmente rilasciato lo svincolo scritto, anche se l'obbligazione principale risulti adempiuta”.
Pag. 3 di 5 In assenza di tale svincolo formale la garanzia resta attiva e operativa;
premi continuano a maturare;
la compagnia è legittimata a richiedere i premi pattuiti annualmente, in forza del vincolo contrattuale.
L'orientamento prevalente della Giurisprudenza riconosce che:
“Nelle garanzie a prima richiesta, l'obbligazione del garante permane sino a esplicito svincolo da parte del beneficiario, senza che possa attribuirsi efficacia risolutiva a comunicazioni unilaterali provenienti dal debitore principale”.
La giurisprudenza di merito (Trib. Roma, sez. IX, 03.03.2022; Trib. Milano, sez. VI,
12.06.2023) ha altresì stabilito che:
“L'onere di attivarsi per ottenere lo svincolo incombe sul debitore garantito, il quale, ove non assolva a tale onere, non può rifiutare il pagamento dei premi assicurativi”.
Nel caso di specie:
- non ha prodotto alcuno svincolo formale rilasciato dalle ASL Parte_1 beneficiarie delle garanzie;
- le comunicazioni unilaterali prodotte (e-mail, lettere protocollate, note interne) non rispettano il requisito formale previsto dall'art. 6 delle polizze;
- parte opponente ha omesso di attivarsi per ottenere lo svincolo, limitandosi a sostenere l'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale principale;
- parte opposta ha dimostrato documentalmente la perdurante operatività delle polizze e la regolare fatturazione dei premi dovuti (doc. 6–10 opposta).
Tali elementi conducono a ritenere sussistente e fondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria, non avendo parte opponente provato né l'inesistenza del credito né la cessazione delle condizioni di efficacia delle garanzie.
Sul rigetto della domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale proposta da parte opponente (richiesta risarcimento per pretesa mala gestio e inadempimento della compagnia assicurativa) è stata già rigettata con ordinanza del 9 giugno 2023 per genericità e difetto di allegazione specifica (art. 183, comma 4, c.p.c.).
Nulla è emerso nel prosieguo tale da giustificare una sua rivalutazione.
Pe tutte le considerazioni fin qui esposte e sulla base della documentazione in atti, il
Giudice ritiene infondata l'opposizione proposta da Parte_1
Pag. 4 di 5 Risulta provata la legittimità della pretesa monitoria azionata da
[...]
nonché la sussistenza delle condizioni contrattuali per la Controparte_1 maturazione dei premi assicurativi, in difetto di valido ed efficace svincolo formale da parte del beneficiario delle polizze.
Non risultano fondate le eccezioni di parte opponente riguardo a pretese inadempienze della Compagnia, conseguentemente la domanda riconvenzionale non è suscettibile di accoglimento
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, XVII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 73555/2022, così provvede:
✓ Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 16805/2022, emesso in data 26 settembre 2022 dal
Tribunale Ordinario di Roma;
✓ Conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo qui oggetto di impugnazione;
✓ Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi € 6.500,00 per compensi professionali
Oltre spese generali ( 15%), IVA e CPA come per legge.
Così è deciso.
Rom, 18/12/2025
Il Giudice Onorario
(TE SI RE)
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