Sentenza 13 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/04/2022, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/04/2022
N. 00598/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01614/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Erroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'ottemperanza
del Ministero della Salute alla decisione di cui al decreto di liquidazione del 13/2/2019 del Tribunale di Lecce nel giudizio R.G.-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. G. Erroi per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
1.1) Con decreto -OMISSIS-, depositato il 13/02/2019, il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, nella causa R.G. -OMISSIS- (tra -OMISSIS- e il Ministero della Salute) liquidava al C.T.U. Dott. -OMISSIS-, ricorrente nella presente sede, la somma di Euro 1.310,53, oltre Euro 50,00 per spese, oltre IVA e Cassa previdenziale come per legge. Nel detto decreto si precisava che le somme erano da anticiparsi dalle parti in solido, salvo rivalsa e detratti gli eventuali anticipi già corrisposti.
1.2) Tale decreto, munito della formula esecutiva in data 25/02/2021, è stato notificato con tale formula al Ministero della Salute nella sede reale in data 16 marzo 2021. Il decreto non è stato oggetto di opposizione, come da relativa attestazione dell’11 novembre 2021.
1.3) Decorso quindi il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 669/96, conv. in L. 30/97, il C.T.U. ha proposto il presente ricorso in ottemperanza, con cui deduce l’inadempimento del Ministero della Salute al predetto decreto.
1.4) Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, nell’atto di costituzione, ha attestato il perfezionamento della notifica del ricorso in data 18 novembre 2021.
2) Tanto premesso, osserva il Collegio quanto segue.
2.1) Il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme di cui al decreto -OMISSIS-, depositato il 13/02/2019, del Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, se e nella misura in cui le somme ivi indicate siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997.
2.2) Si ritiene congruo assegnare alla P.A. il termine di 90 (novanta) giorni per provvedere.
2.3) In caso di perdurante inadempimento si nomina, quale commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega e senza maturare alcun diritto al compenso, il quale provvederà nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.