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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/07/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2335 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ) e nata a [...] il Parte_1 C.F._1 Parte_2
10.11.1980, nella qualità di esercenti le responsabilità genitoriale sul figlio minore, Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Claudia Giordano, giusta procura in atti
[...]
- ATTORI -
E
, in persona dell' pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina
- CONVENUTO -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: responsabilità ex 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e , n.q. di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sul figlio minore , agivano in giudizio contro il e Parte_3 CP_3
pagina 1 di 8 l' , dinanzi a questo Tribunale, chiedendo il risarcimento Controparte_1 per i danni riportati dal figlio minore, a seguito dell'incidente del 28/01/2016, alle ore 17 circa, in CP_ IA AX (ME), via Lungomare Schisò n. 1, presso la spiaggia antistante il CP_3 allorquando, mentre giocava in compagnia di altri bambini, urtava contro uno dei pontili presenti nell'area e si feriva gravemente, riportando una ferita lacero-contusa della gamba destra di natura traumatica.
Gli attori affermavano che i Vigili Urbani di IA AX, previa istanza di parte, avevano attestato lo stato dei luoghi del sinistro, specificando la presenza di moduli di pontile sull'arenile antistante il Lido di la cui area era di libero accesso, incustodita, non segnalata né recintata;
che CP_3
l'Assessorato aveva accertato che i luoghi erano oggetto di concessione demaniale (scaduta il
31/12/2014) rilasciata in favore di che non aveva, tuttavia, provveduto a Persona_1 sgomberare l'arenile e aveva declinato qualsiasi responsabilità; di avere costituito in mora il CP_3
di avere fatto redigere consulenza tecnica di parte sul figlio minorenne, che aveva acclarato
[...] postumi di invalidità permanente nella misura del 10% e aveva riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10 e parziale di giorni 20 al 75%, 20 al 50% e 30 al 25%, con sofferenze psicologiche e conseguenze sulla qualità della vita;
di avere richiesto il pagamento del risarcimento del CP_ danno alla compagnia assicurativa del che non vi aveva provveduto;
di avere, quindi, CP_3 incoato un giudizio di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis c.p.c., nell'ambito del quale il nominato CTU aveva riscontrato invalidità permanente del 5% e un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 2, e parziale di giorni 20 al 75% e 10 al 50%.
Con decreto del 14/07/2020 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva in giudizio l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente che, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il sinistro si era verificato in area demaniale, oggetto di concessione in favore del sig. titolare del Persona_1
unico responsabile del sinistro, a prescindere dalla scadenza della concessione in data CP_3
31/12/2014, atteso che il concessionario aveva presentato domanda di rinnovo, rimanendo, di fatto, nella disponibilità dell'area demaniale, di cui era custode.
Nel merito, declinava la propria responsabilità, rilevando per un verso la sussistenza di un obbligo di custodia in capo al Lido cui appartenevano i pontili galleggianti, e per altro verso – in via CP_3 gradata – l'assolvimento del proprio obbligo di custodia, stante l'esistenza di un'area delimitata da recinzione metallica al cui interno vi erano 9 moduli pontili galleggianti e alcuni pedalò. Denunciava,
pagina 2 di 8 quindi, la corresponsabilità del minore, che si era introdotto all'interno dell'area delimitata, laddove la recinzione era stata divelta, e dei genitori, per culpa in vigilando o in educando.
All'udienza del 24/03/2021 il Giudice dichiarava la contumacia del e disponeva il CP_3 mutamento di rito, in considerazione dell'istruttoria da espletare.
All'udienza dell'1/07/2021 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP.
La causa veniva, quindi, istruita oralmente.
All'udienza a trattazione scritta del 18/01/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 12/03/2025 – in cui subentrava la scrivente – il Giudice assumeva la causa in decisione concedendo alle parti un termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e un ulteriore termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO L' ha sollevato l'eccezione di difetto della sua legittimazione passiva. Sul punto, va CP_1 rilevato che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione della domanda offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attorea, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia e riguarda la fondatezza della domanda e, quindi, la verifica che il diritto azionato appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa, da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n. 2951/2016).
pagina 3 di 8 Nella specie, l'eccezione è infondata, alla luce della ricostruzione del fatto attorea e delle specifiche domande spiegate nei confronti dell'Assessorato, sicché si controverte piuttosto di titolarità dell'obbligazione risarcitoria in capo allo stesso.
Gli attori, n.q. dispiegata, hanno agito in giudizio prospettando la responsabilità del CP_3
e dell'Assessorato ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa signoria sulla res, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che “anche nella fattispecie di cui all'art. 2051
c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (ordinanza 11 maggio 2017, n.
11526, in linea con una consolidata giurisprudenza, tra cui le sentenze 27 novembre 2014, n. 25214, e
5 febbraio 2013, n. 2660).
È stato parimenti affermato, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., Sez. VI - 3, ord.,
20/09/2022, n. 27445).
Così ricostruiti i principi applicabili, occorre rilevare che gli attori, n.q. dispiegata, hanno allegato che il loro figlio minore ha subito una lesione personale mentre giocava, urtando contro uno dei pontili presenti nell'area, chiedendo il risarcimento dei danni sofferti dal minore.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. pagina 4 di 8 [... Innanzitutto, parte attrice non ha fornito la prova che il pontile fosse nella custodia del Lido
CP_3
Va, invero, rilevato che dagli atti di causa è emerso che sia l'Assessorato, riscontrando le missive di costituzione in mora degli attori, che la Guardia Costiera di IA AX, hanno dichiarato che la proprietà del pontile fosse di parte estranea al giudizio, non risultando alcuna Persona_1 connessione con il lido di se non per la mera allegazione dell'Assessorato - non confermata da CP_3 alcun elemento prodotto in giudizio - che si tratterebbe del legale rappresentante del lido convenuto. CP_ Conseguentemente, non può essere affermata, in capo al la titolarità passiva CP_3 dell'obbligo di custodire il pontile, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
In ogni caso, dall'istruttoria non è emersa la prova del sinistro per come allegato dagli attori.
Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito che “Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato, oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12, citata in controricorso), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass.
n. 28811/08), sia stata causa dell'evento dannoso” (Cass. civ. n. sez. III, Sent. 21.03.2013, n. 7125).
Ebbene, l'unica testimone escussa sull'an debeatur, ha confermato che la spiaggia Testimone_1 antistante il lido di AX era di libero accesso e di avere portato i bambini a giocare. Ha dichiarato
“Mi trovavo con la signora e i nostri figli”, che “i ferri uscivano dai pontili dismessi posizionati sulla Parte_2 spiaggia alla fine del periodo estivo”, “ho visto tornare verso noi mamme con la gamba squarciata perché a dire Pt_3 del bambino aveva urtato con i ferri del pontile” “Lo abbiamo portato in ospedale”. È evidente che la testimone non ha assistito al sinistro, ma ha appreso le modalità del sinistro de relato ex parte, sicché tale testimonianza è inidonea a fondare la responsabilità dei convenuti.
Peraltro, dal rapporto di servizio n. 27/2016 dell'11/02/2016 della Guardia Costiera di IA
AX (il sinistro è del 28/01/2016) e dalle fotografie presenti in atti emerge che l'area in cui erano custoditi i pontili era delimitata e recintata con rete metallica, sicché anche questa circostanza depone in senso opposto rispetto alla ricostruzione attorea.
Occorrerebbe ad ogni modo verificare se la condotta del danneggiato possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati
(cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014). pagina 5 di 8 Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17443/2019, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass.,
01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n.
2482).
Peraltro, proprio con riferimento al danneggiato minore di età, la Suprema Corte ha affermato che
“Dal punto di vista civilistico, una condotta di tipo colposo può essere riferita al minore o all'incapace a prescindere dalla condotta tenuta da chi è preposto alla sua sorveglianza e dalla sua non imputabilità sotto il profilo giuridico. Difatti, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con valutazione ex officio, anche nel caso in cui la vittima, minore di età, sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto. Ciò in quanto
l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 19/02/2020, n. 4178).
Orbene, nel caso di specie, la circostanza che i genitori del minore lo abbiano lasciato giocare in un'area caratterizzata dalla presenza di moduli di pontile asseritamente abbandonati, riversi sull'arenile, permette di esprimere una valutazione positiva circa la capacità del minore di discernere e di gestire in autonomia le attività di gioco.
Anche la circostanza che le madri dei bambini, presenti sui luoghi, non si siano rese autonomamente conto dell'incidente, ma lo abbiano scoperto solo quando i bambini, correndo, lo hanno segnalato, permette di accertare che le stesse si trovassero distanti dai figli, ritenuti pagina 6 di 8 autosufficienti nell'individuazione di eventuali pericoli connessi allo stato dei luoghi e che, per tale ragione, li avessero persi di vista, durante il loro svolgimento.
A ciò può aggiungersi che (di anni 8 al momento del sinistro) ha urtato il Parte_3 pontile alle ore 17 del 28/01/2016, in condizioni di buona visibilità e luce naturale, in assenza di allegazioni di segno contrario, mentre stava giocando con altri bambini (come si desume dalle dichiarazioni di ) a ridosso di un'area di stoccaggio di inerti: ciò consente di attribuire alla sua Tes_1 condotta efficacia eziologica esclusiva nella verificazione dell'evento, dal momento che eventuali ferri che fuoriuscivano dai pontili erano certamente visibili (come confermato dalla testimone escussa – che, a giudicare dalle sue dichiarazioni, ha appurato lo stato dei luoghi solo dopo il sinistro) e, in più, le caratteristiche della ferita riportata dal minore (per larghezza, profondità e postumi) permettono di presumere che lo stesso stesse correndo tra i pontili accatastati, sicché è possibile ravvisare un comportamento poco cauto del minore, in relazione alla condizione dei luoghi, che consente di escludere qualsiasi responsabilità dei convenuti.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori in solido n.q.. Esse sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi in ragione della relativa semplicità delle questioni trattate), nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.809,00.
Nulla sulle spese nei confronti del che non si è costituito. CP_3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 2335/2020, promosso da Parte_1
e , n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] Parte_2 Parte_3
(attori), nei confronti dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in persona
[...] dell'assessore pro tempore, (convenuto) e del in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore (convenuto contumace), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda degli attori;
2. condanna gli attori in solido, n.q., alla rifusione, in favore dell Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese prenotate a
[...] debito e quant'altro previsto per legge;
pagina 7 di 8 3. nulla sulle spese nei confronti del Lido CP_3
Così deciso in Messina il 25 luglio 2025
Il Giudice Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Miano Angelica, funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2335 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ) e nata a [...] il Parte_1 C.F._1 Parte_2
10.11.1980, nella qualità di esercenti le responsabilità genitoriale sul figlio minore, Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Claudia Giordano, giusta procura in atti
[...]
- ATTORI -
E
, in persona dell' pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina
- CONVENUTO -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: responsabilità ex 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e , n.q. di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sul figlio minore , agivano in giudizio contro il e Parte_3 CP_3
pagina 1 di 8 l' , dinanzi a questo Tribunale, chiedendo il risarcimento Controparte_1 per i danni riportati dal figlio minore, a seguito dell'incidente del 28/01/2016, alle ore 17 circa, in CP_ IA AX (ME), via Lungomare Schisò n. 1, presso la spiaggia antistante il CP_3 allorquando, mentre giocava in compagnia di altri bambini, urtava contro uno dei pontili presenti nell'area e si feriva gravemente, riportando una ferita lacero-contusa della gamba destra di natura traumatica.
Gli attori affermavano che i Vigili Urbani di IA AX, previa istanza di parte, avevano attestato lo stato dei luoghi del sinistro, specificando la presenza di moduli di pontile sull'arenile antistante il Lido di la cui area era di libero accesso, incustodita, non segnalata né recintata;
che CP_3
l'Assessorato aveva accertato che i luoghi erano oggetto di concessione demaniale (scaduta il
31/12/2014) rilasciata in favore di che non aveva, tuttavia, provveduto a Persona_1 sgomberare l'arenile e aveva declinato qualsiasi responsabilità; di avere costituito in mora il CP_3
di avere fatto redigere consulenza tecnica di parte sul figlio minorenne, che aveva acclarato
[...] postumi di invalidità permanente nella misura del 10% e aveva riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10 e parziale di giorni 20 al 75%, 20 al 50% e 30 al 25%, con sofferenze psicologiche e conseguenze sulla qualità della vita;
di avere richiesto il pagamento del risarcimento del CP_ danno alla compagnia assicurativa del che non vi aveva provveduto;
di avere, quindi, CP_3 incoato un giudizio di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis c.p.c., nell'ambito del quale il nominato CTU aveva riscontrato invalidità permanente del 5% e un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 2, e parziale di giorni 20 al 75% e 10 al 50%.
Con decreto del 14/07/2020 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva in giudizio l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente che, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il sinistro si era verificato in area demaniale, oggetto di concessione in favore del sig. titolare del Persona_1
unico responsabile del sinistro, a prescindere dalla scadenza della concessione in data CP_3
31/12/2014, atteso che il concessionario aveva presentato domanda di rinnovo, rimanendo, di fatto, nella disponibilità dell'area demaniale, di cui era custode.
Nel merito, declinava la propria responsabilità, rilevando per un verso la sussistenza di un obbligo di custodia in capo al Lido cui appartenevano i pontili galleggianti, e per altro verso – in via CP_3 gradata – l'assolvimento del proprio obbligo di custodia, stante l'esistenza di un'area delimitata da recinzione metallica al cui interno vi erano 9 moduli pontili galleggianti e alcuni pedalò. Denunciava,
pagina 2 di 8 quindi, la corresponsabilità del minore, che si era introdotto all'interno dell'area delimitata, laddove la recinzione era stata divelta, e dei genitori, per culpa in vigilando o in educando.
All'udienza del 24/03/2021 il Giudice dichiarava la contumacia del e disponeva il CP_3 mutamento di rito, in considerazione dell'istruttoria da espletare.
All'udienza dell'1/07/2021 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP.
La causa veniva, quindi, istruita oralmente.
All'udienza a trattazione scritta del 18/01/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 12/03/2025 – in cui subentrava la scrivente – il Giudice assumeva la causa in decisione concedendo alle parti un termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e un ulteriore termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO L' ha sollevato l'eccezione di difetto della sua legittimazione passiva. Sul punto, va CP_1 rilevato che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione della domanda offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attorea, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia e riguarda la fondatezza della domanda e, quindi, la verifica che il diritto azionato appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa, da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n. 2951/2016).
pagina 3 di 8 Nella specie, l'eccezione è infondata, alla luce della ricostruzione del fatto attorea e delle specifiche domande spiegate nei confronti dell'Assessorato, sicché si controverte piuttosto di titolarità dell'obbligazione risarcitoria in capo allo stesso.
Gli attori, n.q. dispiegata, hanno agito in giudizio prospettando la responsabilità del CP_3
e dell'Assessorato ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa signoria sulla res, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che “anche nella fattispecie di cui all'art. 2051
c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (ordinanza 11 maggio 2017, n.
11526, in linea con una consolidata giurisprudenza, tra cui le sentenze 27 novembre 2014, n. 25214, e
5 febbraio 2013, n. 2660).
È stato parimenti affermato, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., Sez. VI - 3, ord.,
20/09/2022, n. 27445).
Così ricostruiti i principi applicabili, occorre rilevare che gli attori, n.q. dispiegata, hanno allegato che il loro figlio minore ha subito una lesione personale mentre giocava, urtando contro uno dei pontili presenti nell'area, chiedendo il risarcimento dei danni sofferti dal minore.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. pagina 4 di 8 [... Innanzitutto, parte attrice non ha fornito la prova che il pontile fosse nella custodia del Lido
CP_3
Va, invero, rilevato che dagli atti di causa è emerso che sia l'Assessorato, riscontrando le missive di costituzione in mora degli attori, che la Guardia Costiera di IA AX, hanno dichiarato che la proprietà del pontile fosse di parte estranea al giudizio, non risultando alcuna Persona_1 connessione con il lido di se non per la mera allegazione dell'Assessorato - non confermata da CP_3 alcun elemento prodotto in giudizio - che si tratterebbe del legale rappresentante del lido convenuto. CP_ Conseguentemente, non può essere affermata, in capo al la titolarità passiva CP_3 dell'obbligo di custodire il pontile, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
In ogni caso, dall'istruttoria non è emersa la prova del sinistro per come allegato dagli attori.
Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito che “Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato, oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12, citata in controricorso), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass.
n. 28811/08), sia stata causa dell'evento dannoso” (Cass. civ. n. sez. III, Sent. 21.03.2013, n. 7125).
Ebbene, l'unica testimone escussa sull'an debeatur, ha confermato che la spiaggia Testimone_1 antistante il lido di AX era di libero accesso e di avere portato i bambini a giocare. Ha dichiarato
“Mi trovavo con la signora e i nostri figli”, che “i ferri uscivano dai pontili dismessi posizionati sulla Parte_2 spiaggia alla fine del periodo estivo”, “ho visto tornare verso noi mamme con la gamba squarciata perché a dire Pt_3 del bambino aveva urtato con i ferri del pontile” “Lo abbiamo portato in ospedale”. È evidente che la testimone non ha assistito al sinistro, ma ha appreso le modalità del sinistro de relato ex parte, sicché tale testimonianza è inidonea a fondare la responsabilità dei convenuti.
Peraltro, dal rapporto di servizio n. 27/2016 dell'11/02/2016 della Guardia Costiera di IA
AX (il sinistro è del 28/01/2016) e dalle fotografie presenti in atti emerge che l'area in cui erano custoditi i pontili era delimitata e recintata con rete metallica, sicché anche questa circostanza depone in senso opposto rispetto alla ricostruzione attorea.
Occorrerebbe ad ogni modo verificare se la condotta del danneggiato possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati
(cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014). pagina 5 di 8 Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17443/2019, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass.,
01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n.
2482).
Peraltro, proprio con riferimento al danneggiato minore di età, la Suprema Corte ha affermato che
“Dal punto di vista civilistico, una condotta di tipo colposo può essere riferita al minore o all'incapace a prescindere dalla condotta tenuta da chi è preposto alla sua sorveglianza e dalla sua non imputabilità sotto il profilo giuridico. Difatti, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con valutazione ex officio, anche nel caso in cui la vittima, minore di età, sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto. Ciò in quanto
l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 19/02/2020, n. 4178).
Orbene, nel caso di specie, la circostanza che i genitori del minore lo abbiano lasciato giocare in un'area caratterizzata dalla presenza di moduli di pontile asseritamente abbandonati, riversi sull'arenile, permette di esprimere una valutazione positiva circa la capacità del minore di discernere e di gestire in autonomia le attività di gioco.
Anche la circostanza che le madri dei bambini, presenti sui luoghi, non si siano rese autonomamente conto dell'incidente, ma lo abbiano scoperto solo quando i bambini, correndo, lo hanno segnalato, permette di accertare che le stesse si trovassero distanti dai figli, ritenuti pagina 6 di 8 autosufficienti nell'individuazione di eventuali pericoli connessi allo stato dei luoghi e che, per tale ragione, li avessero persi di vista, durante il loro svolgimento.
A ciò può aggiungersi che (di anni 8 al momento del sinistro) ha urtato il Parte_3 pontile alle ore 17 del 28/01/2016, in condizioni di buona visibilità e luce naturale, in assenza di allegazioni di segno contrario, mentre stava giocando con altri bambini (come si desume dalle dichiarazioni di ) a ridosso di un'area di stoccaggio di inerti: ciò consente di attribuire alla sua Tes_1 condotta efficacia eziologica esclusiva nella verificazione dell'evento, dal momento che eventuali ferri che fuoriuscivano dai pontili erano certamente visibili (come confermato dalla testimone escussa – che, a giudicare dalle sue dichiarazioni, ha appurato lo stato dei luoghi solo dopo il sinistro) e, in più, le caratteristiche della ferita riportata dal minore (per larghezza, profondità e postumi) permettono di presumere che lo stesso stesse correndo tra i pontili accatastati, sicché è possibile ravvisare un comportamento poco cauto del minore, in relazione alla condizione dei luoghi, che consente di escludere qualsiasi responsabilità dei convenuti.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori in solido n.q.. Esse sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi in ragione della relativa semplicità delle questioni trattate), nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.809,00.
Nulla sulle spese nei confronti del che non si è costituito. CP_3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 2335/2020, promosso da Parte_1
e , n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] Parte_2 Parte_3
(attori), nei confronti dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in persona
[...] dell'assessore pro tempore, (convenuto) e del in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore (convenuto contumace), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda degli attori;
2. condanna gli attori in solido, n.q., alla rifusione, in favore dell Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese prenotate a
[...] debito e quant'altro previsto per legge;
pagina 7 di 8 3. nulla sulle spese nei confronti del Lido CP_3
Così deciso in Messina il 25 luglio 2025
Il Giudice Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Miano Angelica, funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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