Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 7495/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 7495/23 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Torino corso San Martino, n. 2 presso lo studio degli avv.ti
Giuseppe CIVALE, Mario MAZZIOTTI e Simona PELUSO che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
contro
(P.IV ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via
S. Clemente, n. 19 presso lo studio degli avv.ti Massimiliano MARCHE e
Marco CAPELLO, per procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Rimborso spese
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: Richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Per parte convenuta: Richiama le conclusioni di cui alla memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 31.10.2023 il sig. esponeva: Pt_1
1
- di essere stato dipendente di Telecontrol Vigilanza S.r.l. nel periodo dal
26.5.1998 al 29.2.2020, con inquadramento nel 4° livello super del ruolo del personale tecnico-operativo previsto dal CCNL Istituti di Vigilanza
Privata
- di aver svolto le mansioni di addetto alla vigilanza, essendo assegnato nel periodo dal febbraio 2016 al febbraio 2020 al servizio di “presidio dinamico” presso le stazioni della metropolitana di Torino, utilizzando per raggiungere la postazione di lavoro la propria autovettura, vivendo egli in
OL (TO);
- che la Telecontrol Vigilanza S.r.l. non gli aveva corrisposto alcuna somma a titolo di rimborso spese di viaggio;
2. Per i motivi sopra esposti il ricorrente chiedeva di dichiarare e condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 3.175,07 netti a titolo di rimborso spese di viaggio.
3. La si costituiva in giudizio, contestando la Controparte_1 prospettazione dei fatti formulata in ricorso evidenziando che il ricorrente non aveva utilizzato l'auto, ma il treno per recarsi al lavoro e contestando altresì che l'ordine di prendere servizio presso la stazione Lingotto avesse carattere temporaneo.
4. Tentata vanamente la conciliazione, la causa veniva istruita mediante prova per testi.
5. Infine, all'odierna udienza, i procuratori delle parti discutevano la causa, che viene decisa con la presente sentenza.
6. Le questioni oggetto della presente vertenza sono state decise in più occasioni, con sentenze favorevoli al ricorrente, da ritenersi pienamente condivisibili e in relazione alle quali parte convenuta non ha apportato argomenti tali da indurre questo giudice a mutare il consolidato orientamento del tribunale e della locale Corte d'Appello, una sentenza della quale risulta altresì confermata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 30664/2019, prodotta in giudizio dal ricorrente (cfr. doc. 20).
7. In particolare, è stato osservato nella sentenza n. 148/2015 della Corte
d'Appello di Torino, che si richiama sul punto, anche ai sensi dell'art. 118
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disp.att. c.pc.:
“le rivendicazioni relative al mancato pagamento dell'indennità chilometrica e di trasferta si fondano sul combinato disposto degli artt.
100 CCNL dipendenti istituti di vigilanza privata e 21 CIR. La prima delle due norme prevede il diritto ad un rimborso spese nell'ipotesi in cui il lavoratore sia inviato a svolgere il proprio servizio in luoghi diversi dalle
“normali località di lavoro”.
L'art. 21 CIR a sua volta prevede che hanno diritto al rimborso spese per l'uso del mezzo di proprietà i lavoratori “temporaneamente comandati a prestare servizio in una località diversa dalla sede abituale di lavoro, intendendosi per tale il Comune in cui ha sede l'Azienda oppure i Comuni
e/o i distaccamenti e/o le aree di lavoro previste da specifici accordi tra le parti in cui i lavoratori siano stati assegnati all'atto dell'assunzione o successivamente mediante trasferimento con le modalità previste dalla legge n.300/70”.
Le questioni oggetto di giudizio, relative all'interpretazione del disposto contrattuale, sono già state esaminate da questa Corte, e decise in senso sfavorevole alle società (sent. 428/2014; sent. 160/2014; sent.
408/2014; sent. 807/2014) si richiamano le argomentazioni svolte nella sentenza n. 428/12 resa nella causa in cui gli Parte_2 emolumenti in oggetto, rimborso chilometrico e dell'indennità di trasferta, erano stati riconosciuti nel giudizio di appello:
“Non può che ribadire questa corte il proprio precedente orientamento, espresso con la sentenza n. 1223/09 già citata, secondo cui l'indicazione di cui alla lettera di assunzione della zona di assegnazione lavorativa corrispondente all'”ambito della provincia di Torino”, non può essere ritenuta validamente indicata al fine di delimitare il diritto all'emolumento richiesto, in quanto “eccessivamente ampia ed esorbitante dai limiti valutati come legittimi dalla previsione collettiva”.
L'art. 21 CIR, come si è già riportato, prevede espressamente che il rimborso chilometrico spetti nei casi di temporaneo comando a prestare servizio in località diversa dalla “sede abituale di lavoro”, precisando però
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con cura il contenuto della definizione, per l'individuazione del cui significato non è consentito il ricorso a canoni ermeneutici diversi, magari dettati dall'esperienza o dal senso comune delle espressioni usate.
Per “sede abituale di lavoro” deve esclusivamente intendersi il comune in cui ha sede l'azienda (nel caso di specie, Settimo Torinese), ovvero distaccamenti o aree precisamente individuati da specifici accordi intervenuti non singolarmente con il lavoratore interessato, ma bensì con le parti collettive che hanno sottoscritto lo stesso Contratto Integrativo.
Questa risulta essere stata, in base alla corretta ricostruzione della portata della norma (che nello specifico, va detto, l'appellata non contesta), la volontà delle parti che hanno sottoscritto il contratto: alla stregua della quale pertanto non può usarsi il dato fattuale – quello della normale assegnazione del ad impianti siti nel comune di Torino – per Pt_3 stravolgere l'esito dell'operazione interpretativa che può dare un solo risultato, quello per cui la sede di lavoro dell'appellante non può che essere individuata nel comune di Settimo Torinese.
Nè può legittimamente sostenersi che comunque al l'indennità in Pt_3 questione non spetta perchè la sua assegnazione lavorativa fuori dalla sede di lavoro non può dirsi “temporanea” come invece richiesto dall'art.21 del CIR: é evidente che il significato dell'attributo attiene non tanto alla sua estensione temporale, quanto alla stabilità dell'assegnazione medesima, che solo se avvenuta in forza di un provvedimento di trasferimento può sottrarsi al carattere della temporaneità. Se, come nel caso di specie, il lavoratore è stato ed è assegnato pur in un arco esteso e continuativo di tempo ad una zona esterna rispetto al comune in cui è situata l'azienda, la sua destinazione continua ad essere precaria, e reversibile da un momento all'altro senza la necessità di un provvedimento formale. In ciò nel caso di specie deve ravvisarsi la
“temporaneità” dell'assegnazione lavorativa del a Torino: la cui Pt_3 sede di lavoro, rispetto alla naturale individuazione presso la sede aziendale, non è mai stata formalmente mutata..”.
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Le indicate argomentazioni devono essere integralmente richiamate nella fattispecie in cui i contratti di assunzione dei lavoratori, prodotti nel corso del giudizio di primo grado, prevedono al punto 3) l'assegnazione “presso l'unità produttiva della scrivente società sita in Torino alla via Treviso 55”
e che “presterà la Sua attività lavorativa presso la clientela della scrivente
Società ubicata in Torino e Regione Piemonte”, così definendo la sede di assegnazione presso la sede dell'unità produttiva della società, ed a fronte del permanere della utilizzazione dei lavoratori presso il Centro Contabile di Moncalieri e di Settimo Torinese”.
8. La sentenza di questo Tribunale richiamata da parte convenuta nel corso della discussione, ossia la sentenza n. 995/2023 del Tribunale di
Torino che aveva riconosciuto la fondatezza delle tesi sostenute nel presente giudizio dalla difesa della Telecontrol Vigilanza S.r.l., respingendo la domanda relativa al rimborso chilometrico ed alla trasferta, risulta essere stata recentemente riformata dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 89/2024 pubblicata il 22.3.2024 con la quale la Corte
d'Appello ha confermato il proprio precedente e consolidato orientamento.
9. In particolare, in tale ultima e condivisibile sentenza, che anche in questo caso si richiama ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., la Corte
d'Appello di Torino ha affermato: “Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e meriti accoglimento, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte territoriale che il primo
Giudice ha disatteso senza però prendere espressamente posizione e confutare quanto sul punto era già stato affermato in risposta alle tesi difensive degli Istituti di vigilanza.
Si richiama in particolare la sentenza n.428/2012 (RGL 478/2011 estensore Sanlorenzo) che nel decidere una identica controversia (si trattava di dipendente di istituto di vigilanza che aveva sede operativa a
Settimo T.se) ha ritenuto quanto segue:
“Non può che ribadire questa corte il proprio precedente orientamento, espresso con la sentenza n.1223/09 già citata, secondo cui l'indicazione di cui alla lettera di assunzione della zona di assegnazione lavorativa
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corrispondente all' “ambito della provincia di Torino”, non può essere ritenuta validamente indicata al fine di delimitare il diritto all'emolumento richiesto, in quanto “eccessivamente ampia ed esorbitante dai limiti valutati come legittimi dalla previsione collettiva”.
L'art.21 CIR, come si è già riportato, prevede espressamente che il rimborso chilometrico spetti nei casi di temporaneo comando a prestare servizio in località diversa dalla “sede abituale di lavoro”, precisando però con cura il contenuto della definizione, per l'individuazione del cui significato non è consentito il ricorso a canoni ermeneutici diversi, magari dettati dall'esperienza o dal senso comune delle espressioni usate.
Per “sede abituale di lavoro” deve esclusivamente intendersi il comune in cui ha sede l'azienda (nel caso di specie, Settimo Torinese), ovvero distaccamenti o aree precisamente individuati da specifici accordi intervenuti non singolarmente con il lavoratore interessato, ma bensì con le parti collettive che hanno sottoscritto lo stesso Contratto Integrativo.
Questa risulta essere stata, in base alla corretta ricostruzione della portata della norma (che nello specifico, va detto, l'appellata non contesta), la volontà delle parti che hanno sottoscritto il contratto: alla stregua della quale pertanto non può usarsi il dato fattuale – quello della normale assegnazione del M ad impianti siti nel comune di Torino – per stravolgere l'esito dell'operazione interpretativa che può dare un solo risultato, quello per cui la sede di lavoro dell'appellante non può che essere individuata nel comune di Settimo Torinese.
Nè può legittimamente sostenersi che comunque al M l'indennità in questione non spetta perchè la sua assegnazione lavorativa fuori dalla sede di lavoro non può dirsi “temporanea” come invece richiesto dall'art.21 del CIR: è evidente che il significato dell'attributo attiene non tanto alla sua estensione temporale, quanto alla stabilità dell'assegnazione medesima, che solo se avvenuta in forza di un provvedimento di trasferimento può sottrarsi al carattere della temporaneità. Se, come nel caso di specie, il lavoratore è stato ed è assegnato pur in un arco esteso e continuativo di tempo ad una zona esterna rispetto al comune in cui è
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situata l'azienda, la sua destinazione continua ad essere precaria, e reversibile da un momento all'altro senza la necessità di un provvedimento formale. In ciò nel caso di specie deve ravvisarsi la
“temporaneità” dell'assegnazione lavorativa del M a Torino: la cui sede di lavoro, rispetto alla naturale individuazione presso la sede aziendale, non
è mai stata formalmente mutata.
La riformulazione della domanda ai sensi del 4° comma dell'art. 21 CIR supera d'un tratto le argomentazioni dell'appellata (peraltro condivise dal primo giudice) a proposito della insussistenza del diritto all'indennità stante la condizione di miglior favore rappresentata per il lavoratore dalla destinazione lavorativa, più vicina alla sua abitazione rispetto a quanto lo
è la sede aziendale.
Come emerge dalle difese dell'appellante, e come d'altronde è facilmente desumibile dal semplice raffronto dei testi contrattuali, l'art. 21 co.4 del
CIR deroga in melius la previsione contenuta nell'art. 100 CCNL – secondo cui in caso di avvicinamento non è dovuta nessuna indennità al lavoratore
-, posto che limita l'esclusione di ogni indennità in caso di avvicinamenti alla residenza comportanti un tragitto “pari od inferiore ai 20 km”. Nel caso in cui invece il tragitto reso necessario per raggiungere la destinazione lavorativa sia superiore alla distanza indicata, al lavoratore spetterà l'indennità “per i km eccedenti”. (sottolineature ad opera dell'estensore).
4.
Ora, se si seguisse il ragionamento dell'appellata (fatto proprio dal primo
Giudice) la sede di lavoro dovrebbe essere determinata non in sede di assunzione ma a posteriori valutando il numero delle volte in cui il lavoratore viene impiegato presso una determinata committenza.
Pertanto, la sede di lavoro non sarebbe attribuita tramite un provvedimento formale (contratto di assunzione o lettera di trasferimento ex art 21 CIR Piemonte) ma dalla assegnazione della guardia giurata presso una determinata committenza per periodi di tempo prolungati (la cui durata non è dato comprendere).
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Tuttavia, è la fonte collettiva (e la ratio è evidente) a stabilire con precisione il momento in cui deve essere individuata la sede di lavoro al fine di evitare una eccessiva discrezionalità del datore di lavoro circa l'assegnazione dei turni di lavoro.
Non è pertanto condivisibile il ragionamento posto in essere dal primo
Giudice a fondamento della sua decisione dato che ha errato nell'interpretazione della nozione di temporaneità relativa ai turni di lavoro svolti dall'appellante all'infuori del Comune in cui ha sede l'azienda della
Società appellata posto che lo stesso ha, invero, desunto la stabilità dell'adibizione del signor presso la sulla base della CP_2 CP_3 mera estensione temporale del periodo in cui l'appellante ha ivi svolto servizio.
Il primo Giudice ha, tuttavia, tralasciato la valutazione della reversibilità della destinazione del ricorrente presso il Comune di Chivasso, giacché avvenuta in forza di una semplice programmazione dei turni settimanali e non, al contrario, in base ad un provvedimento datoriale stabile”.
10. Ciò posto ed applicando i principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, va osservato che la sede del datore di lavoro è pacificamente in
OL (TO) e dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti e prodotto dalla convenuta risulta che la postazione di lavoro del ricorrente avrebbe dovuto essere in OL (cfr. doc. 12 della convenuta).
11. E' altresì pacifico che il ricorrente è stato adibito in virtù di plurimi ordini di servizio, ma senza un definitivo trasferimento, al presidio dinamico presso le stazioni della metropolitana di Torino gestita da GTT e ciò dal febbraio 2016 al febbraio 2020 (cfr. docc.
7-11 del ricorrente).
12. L'istruttoria orale svolta ha consentito altresì di accertare che nel periodo oggetto di causa il ricorrente si è recato presso la stazione
Lingotto per effettuare i servizi denominati Zulu 2 (da stazione metro
Bernini a stazione metro Porta Nuova) e Zulu 3 (da stazione metro Porta
Nuova a stazione metro Lingotto) con la propria auto privata, avendo utilizzato il treno solo per qualche mese all'inizio dell'assegnazione al
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servizio metropolitana, ossia nel 2012 (cfr. deposizioni testi e Tes_1 [...]
Tes_
).
13. Nulla di diverso è stato riferito dal teste di parte convenuta, sig.
, il quale non ha saputo ricordare il momento dal quale il Tes_3 ricorrente era stato assegnato al servizio GTT della metropolitana.
14. Risulta, altresì, documentale che nel periodo oggetto del giudizio il ricorrente abbia sempre risieduto in OL (cfr. doc. 12 del ricorrente).
15. In definitiva, dunque, può ritenersi adeguatamente provato che la sede della convenuta è in OL, in cui è posta l'unità produttiva aziendale a cui il ricorrente è stato assegnato e non può ritenersi sede abituale di lavoro il Comune di Torino, ove è stato assegnato il ricorrente, presso le stazioni della metropolitana della GTT;
i luoghi di svolgimento del servizio presso le stazioni della metropolitana di Torino devono ritenersi temporanea assegnazione posto che il requisito della temporaneità dell'assegnazione non deve essere ricercato solo utilizzando il parametro dell'estensione temporale, ma piuttosto con riferimento alla stabilità dell'assegnazione medesima, che solo se avvenuta in forza di un provvedimento di trasferimento può sottrarsi al carattere della temporaneità.
16. Il ricorrente ha, dunque, diritto al rimborso spese in base agli artt. 100
CCNL e 21 CIR., nell'importo di € 3.175,07, come da conteggi depositati e non specificamente contestati dalla società convenuta.
17. Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della concreta complessità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari e con esclusione dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014, atteso che i collegamenti ipertestuali non risultavano funzionanti sul computer di questo giudice.
P.Q.M
Visto l'art. 429 c.p.c.;
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ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, nel contraddittorio fra le parti:
CONDANNA la TELECONTROL VIGILANZA S.r.l. al pagamento in favore del ricorrente, sig. per i titoli dedotti in ricorso, della Parte_1 somma di € 3.175,07, oltre accessori come per legge.
CONDANNA la TELECONTROL VIGILANZA S.r.l. al pagamento in favore del ricorrente, sig. delle spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi € 2.626,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge, ed oltre al contributo unificato pagato, spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Torino, il 22 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Lorenzo AUDISIO
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