Articolo 43 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 42Articolo 44
Versione
18 agosto 1967
Art. 43.
La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e' estesa alla materia disciplinata dal titolo primo della presente legge.
La competenza territoriale delle Sezioni del predetto Ufficio e' stabilita come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.
Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attivita' che si esplica nello ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo art. 53.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967
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