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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/08/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 766/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 766/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
C.f: , residente in [...], con il C.F._1 patrocinio dell'avv. CIFUNI AGOSTINO e dell'avv. ROMANO MARINA elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Cesena (FC) in Corso Sozzi n. 31 con il patrocinio dell'avv. LAMBRIASCHI SILVIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore
RESISTENTE
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato da parte ricorrente in data 30.5.2025 e da parte resistente in data 7.6.2025, per come di seguito integralmente trascritte: “A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra in data 26/08/2017 Parte_1 CP_1 innanzi il Comune di Borghi (Fc), iscritto nei registri dello stato civile del ridetto Comune nell'anno 2017, numero 4, parte I. B) Dichiarare che i coniugi hanno già puntualmente regolamentato i propri rapporti patrimoniali e che non necessitano di alcun reciproco mantenimento essendo entrambi autosufficienti. C) le spese di lite sono compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2025 chiedeva che questo Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con in Borghi (FC) in data CP_1
26/08/2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2017, parte
I, n. 4, nei confronti della moglie dalla quale era separato, in forza di sentenza parziale n.
964/2022 del 3.11.2022, deducendo che dalla data della separazione i coniugi non avevano ripreso alcuna forma di convivenza, pertanto sussistevano tutte le condizioni previste per lo scioglimento del matrimonio. Il ricorrente rappresentava che la relazione coniugale si interrompeva in maniera immotivata nel marzo dell'anno 2018 quando abbandonava la casa coniugale senza CP_1 dare nessuna spiegazione e si rendeva di fatto irreperibile al marito. Dopo qualche tempo, il marito veniva a conoscenza del fatto che la coniuge non voleva più portare avanti la relazione coniugale perché aveva intrapreso una nuova relazione con un'altra persona. Pertanto, Parte_1 chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio nonché di accertare e dichiarare l'addebito a carico di CP_1
Si costituiva la resistente con comparsa depositata in data 23.5.2024, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma contestando i fatti descritti nel ricorso sull'abbandono immotivato della casa coniugale. La resistente riferiva che la crisi della coppia era già in atto da mesi fino a quando la stessa decideva di allontanarsi dalla casa coniugale per non inasprire ulteriormente gli animi.
pagina 2 di 4 In data 3.11.2022 veniva depositata nel proc. n. 2041/2021 sentenza di separazione (n. 964/2022) e il procedimento proseguiva in ordine alla domanda di addebito richiesta dal ricorrente. Tuttavia, successivamente il procedimento di separazione era dichiarato estinto ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c. e la sentenza parziale di separazione passava in giudicato, come da certificazione in atti.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 20.10.2023
All'udienza del 12.6.2025 i procuratori delle parti riferivano di aver raggiunto un accordo sulla intera definizione della causa e precisavano le conclusioni come da fogli telematicamente depositati in data 30.5.2025 da parte ricorrente e in data 7.6.2025 da parte resistente.
Preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si rileva che l'accordo intervenuto tra le parti, non è in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, pertanto, esso può essere recepito dal Tribunale per come di seguito integralmente trascritto: ''A)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e Parte_1 la sig.ra in data 26/08/2017 innanzi il Comune di Borghi (Fc), iscritto nei registri CP_1 dello stato civile del ridetto Comune nell'anno 2017, numero 4, parte I. B) Dichiarare che i coniugi hanno già puntualmente regolamentato i propri rapporti patrimoniali e che non necessitano di alcun reciproco mantenimento essendo entrambi autosufficienti. C) le spese di lite sono compensate tra le parti.''
Non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rectius di scioglimento del matrimonio fra le parti (trattandosi di matrimonio celebrato dall'Ufficiale di stato civile e non di matrimonio concordatario) sia fondata e vada accolta. Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/20 n. 55, vale a dire dodici mesi, nel caso di separazione giudiziale, dalla udienza di comparizione dei coniugi avvenuta in data 18.5.2022. L'insistenza nel ricorso,
l'inutilità del tentativo di conciliazione, nonché la durata della separazione dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, pertanto, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto e della richiesta delle parti, sono compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
BI (FC) il 29/05/1985 e nata a [...] il [...] unitisi in CP_1 matrimonio in Borghi in data 26.8.2017;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Borghi di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 2017 Atto n. 4 Parte I
3) recepisce, facendole proprie, le condizioni di scioglimento del matrimonio concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 766/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
C.f: , residente in [...], con il C.F._1 patrocinio dell'avv. CIFUNI AGOSTINO e dell'avv. ROMANO MARINA elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Cesena (FC) in Corso Sozzi n. 31 con il patrocinio dell'avv. LAMBRIASCHI SILVIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore
RESISTENTE
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato da parte ricorrente in data 30.5.2025 e da parte resistente in data 7.6.2025, per come di seguito integralmente trascritte: “A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra in data 26/08/2017 Parte_1 CP_1 innanzi il Comune di Borghi (Fc), iscritto nei registri dello stato civile del ridetto Comune nell'anno 2017, numero 4, parte I. B) Dichiarare che i coniugi hanno già puntualmente regolamentato i propri rapporti patrimoniali e che non necessitano di alcun reciproco mantenimento essendo entrambi autosufficienti. C) le spese di lite sono compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2025 chiedeva che questo Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con in Borghi (FC) in data CP_1
26/08/2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2017, parte
I, n. 4, nei confronti della moglie dalla quale era separato, in forza di sentenza parziale n.
964/2022 del 3.11.2022, deducendo che dalla data della separazione i coniugi non avevano ripreso alcuna forma di convivenza, pertanto sussistevano tutte le condizioni previste per lo scioglimento del matrimonio. Il ricorrente rappresentava che la relazione coniugale si interrompeva in maniera immotivata nel marzo dell'anno 2018 quando abbandonava la casa coniugale senza CP_1 dare nessuna spiegazione e si rendeva di fatto irreperibile al marito. Dopo qualche tempo, il marito veniva a conoscenza del fatto che la coniuge non voleva più portare avanti la relazione coniugale perché aveva intrapreso una nuova relazione con un'altra persona. Pertanto, Parte_1 chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio nonché di accertare e dichiarare l'addebito a carico di CP_1
Si costituiva la resistente con comparsa depositata in data 23.5.2024, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma contestando i fatti descritti nel ricorso sull'abbandono immotivato della casa coniugale. La resistente riferiva che la crisi della coppia era già in atto da mesi fino a quando la stessa decideva di allontanarsi dalla casa coniugale per non inasprire ulteriormente gli animi.
pagina 2 di 4 In data 3.11.2022 veniva depositata nel proc. n. 2041/2021 sentenza di separazione (n. 964/2022) e il procedimento proseguiva in ordine alla domanda di addebito richiesta dal ricorrente. Tuttavia, successivamente il procedimento di separazione era dichiarato estinto ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c. e la sentenza parziale di separazione passava in giudicato, come da certificazione in atti.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 20.10.2023
All'udienza del 12.6.2025 i procuratori delle parti riferivano di aver raggiunto un accordo sulla intera definizione della causa e precisavano le conclusioni come da fogli telematicamente depositati in data 30.5.2025 da parte ricorrente e in data 7.6.2025 da parte resistente.
Preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si rileva che l'accordo intervenuto tra le parti, non è in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, pertanto, esso può essere recepito dal Tribunale per come di seguito integralmente trascritto: ''A)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e Parte_1 la sig.ra in data 26/08/2017 innanzi il Comune di Borghi (Fc), iscritto nei registri CP_1 dello stato civile del ridetto Comune nell'anno 2017, numero 4, parte I. B) Dichiarare che i coniugi hanno già puntualmente regolamentato i propri rapporti patrimoniali e che non necessitano di alcun reciproco mantenimento essendo entrambi autosufficienti. C) le spese di lite sono compensate tra le parti.''
Non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rectius di scioglimento del matrimonio fra le parti (trattandosi di matrimonio celebrato dall'Ufficiale di stato civile e non di matrimonio concordatario) sia fondata e vada accolta. Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/20 n. 55, vale a dire dodici mesi, nel caso di separazione giudiziale, dalla udienza di comparizione dei coniugi avvenuta in data 18.5.2022. L'insistenza nel ricorso,
l'inutilità del tentativo di conciliazione, nonché la durata della separazione dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, pertanto, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto e della richiesta delle parti, sono compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
BI (FC) il 29/05/1985 e nata a [...] il [...] unitisi in CP_1 matrimonio in Borghi in data 26.8.2017;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Borghi di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 2017 Atto n. 4 Parte I
3) recepisce, facendole proprie, le condizioni di scioglimento del matrimonio concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 4 di 4