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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 15572/2024 R.G.
* * *
Oggi 25/03/2025 h. 14.20 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. ARESE CHIARA per parti convenute: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice precisa le conclusioni come segue: richiama le conclusioni in atti (prima memoria ex art. 171 ter cpc) e discute la causa (mancata osservanza art. 1105 comma terzo cc e poi nel merito l'oggetto è indeterminato e ribadisce che l'attore ha revocato la procura al sig. e poi art. 11 è talmente ampio che sembra quasi costituire un diritto reale in Pt_1
assenza di unanimità).
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 15572/2024 di R.G.,
promossa da:
elettivamente domiciliato in Orbassano alla via Parini n. 3 presso Parte_2
lo studio dell'avv. Chiara Arese lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte attrice contro
residente in [...] CP_1
residente in [...]al Corso Tassoni n. 12 sc. A;
CP_2
Parti convenute n.c.
Oggetto: impugnazione deliberazione dei comproprietari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “nel merito, dichiarare nulle e/o annullare le deliberazioni assunte dall'assemblea dei comunisti in data 26 luglio 2024 per i motivi esposti in narrativa”.
* * * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Validità delle deliberazioni assembleari.
L'art. 1105, comma terzo, c.c. dispone che “per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione”.
L'art. 1109 c.c. riconosce al componente della minoranza dissenziente la possibilità di impugnare davanti all'autorità giudiziaria la deliberazione assunta dalla maggioranza “se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105 c.c.”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “l'assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione purché idonea allo scopo, in quanto gli artt. 1105 e 1108 c.c. non prevedono l'assolvimento di particolari formalità, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell'ordine del giorno e la decisione a maggioranza dei partecipanti” (Cass. civ., Sez. II, 12 dicembre 2017, n. 29747, nella quale si è chiarito che “la verifica di sufficienza della preventiva informazione dei partecipanti sull'oggetto della deliberazione, implicando inevitabilmente una valutazione da compiere caso per caso e da rapportare alla specificità di ogni situazione, e quindi un apprezzamento di fatto, spetta al giudice del merito: pertanto, salvo che questi non abbia applicato il disposto dell'art. 1105, comma 3, c.c. discostandosi da tale corrente interpretazione giurisprudenziale, o che non abbia preso in esame un fatto storico decisivo e controverso, la valutazione del giudice di merito sulla completezza dell'avviso di convocazione (quale quella espletata dalla Corte d'Appello di Bologna sul secondo motivo di impugnazione) sfugge al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2, 03/11/2008, n. 26408; Cass. Sez. 2,
27/10/2000, n. 14162)”).
2. Ricostruzione in fatto ed in diritto.
Nella fattispecie, la difesa di parte attrice allega di non aver ricevuto alcun avviso di convocazione dell'assemblea del 26 luglio 2024 (erroneamente indicata nelle sole conclusioni dell'atto di citazione come assemblea del 26 luglio 2023 ma correttamente descritta sia nell'oggetto dell'atto che nei motivi del medesimo quale “assemblea dei comunisti in data 26 luglio 2024) ed i convenuti – che rappresentano la maggioranza dei comunisti – non si sono costituiti e non hanno pertanto provato di aver inviato una comunicazione con l'indicazione degli argomenti da trattare.
Per questi motivi
la domanda di annullamento della deliberazione merita accoglimento.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, dell'istruttoria svolta e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per istruttoria e decisionale attesa l'assenza di prova orale e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. senza il deposito di note scritte).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in accoglimento della domanda di parte attrice, annulla le deliberazioni adottate dai convenuti all'assemblea del 26 luglio 2024;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuti e condanna parti convenute al pagamento a favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 5.261,00 per competenze professionali (di cui € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria e di trattazione ed €
1.453,00 per fase decisionale) ed € 545,00 per esposti, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 25 marzo 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 15572/2024 R.G.
* * *
Oggi 25/03/2025 h. 14.20 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. ARESE CHIARA per parti convenute: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice precisa le conclusioni come segue: richiama le conclusioni in atti (prima memoria ex art. 171 ter cpc) e discute la causa (mancata osservanza art. 1105 comma terzo cc e poi nel merito l'oggetto è indeterminato e ribadisce che l'attore ha revocato la procura al sig. e poi art. 11 è talmente ampio che sembra quasi costituire un diritto reale in Pt_1
assenza di unanimità).
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 15572/2024 di R.G.,
promossa da:
elettivamente domiciliato in Orbassano alla via Parini n. 3 presso Parte_2
lo studio dell'avv. Chiara Arese lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte attrice contro
residente in [...] CP_1
residente in [...]al Corso Tassoni n. 12 sc. A;
CP_2
Parti convenute n.c.
Oggetto: impugnazione deliberazione dei comproprietari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “nel merito, dichiarare nulle e/o annullare le deliberazioni assunte dall'assemblea dei comunisti in data 26 luglio 2024 per i motivi esposti in narrativa”.
* * * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Validità delle deliberazioni assembleari.
L'art. 1105, comma terzo, c.c. dispone che “per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione”.
L'art. 1109 c.c. riconosce al componente della minoranza dissenziente la possibilità di impugnare davanti all'autorità giudiziaria la deliberazione assunta dalla maggioranza “se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105 c.c.”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “l'assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione purché idonea allo scopo, in quanto gli artt. 1105 e 1108 c.c. non prevedono l'assolvimento di particolari formalità, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell'ordine del giorno e la decisione a maggioranza dei partecipanti” (Cass. civ., Sez. II, 12 dicembre 2017, n. 29747, nella quale si è chiarito che “la verifica di sufficienza della preventiva informazione dei partecipanti sull'oggetto della deliberazione, implicando inevitabilmente una valutazione da compiere caso per caso e da rapportare alla specificità di ogni situazione, e quindi un apprezzamento di fatto, spetta al giudice del merito: pertanto, salvo che questi non abbia applicato il disposto dell'art. 1105, comma 3, c.c. discostandosi da tale corrente interpretazione giurisprudenziale, o che non abbia preso in esame un fatto storico decisivo e controverso, la valutazione del giudice di merito sulla completezza dell'avviso di convocazione (quale quella espletata dalla Corte d'Appello di Bologna sul secondo motivo di impugnazione) sfugge al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2, 03/11/2008, n. 26408; Cass. Sez. 2,
27/10/2000, n. 14162)”).
2. Ricostruzione in fatto ed in diritto.
Nella fattispecie, la difesa di parte attrice allega di non aver ricevuto alcun avviso di convocazione dell'assemblea del 26 luglio 2024 (erroneamente indicata nelle sole conclusioni dell'atto di citazione come assemblea del 26 luglio 2023 ma correttamente descritta sia nell'oggetto dell'atto che nei motivi del medesimo quale “assemblea dei comunisti in data 26 luglio 2024) ed i convenuti – che rappresentano la maggioranza dei comunisti – non si sono costituiti e non hanno pertanto provato di aver inviato una comunicazione con l'indicazione degli argomenti da trattare.
Per questi motivi
la domanda di annullamento della deliberazione merita accoglimento.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, dell'istruttoria svolta e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per istruttoria e decisionale attesa l'assenza di prova orale e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. senza il deposito di note scritte).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in accoglimento della domanda di parte attrice, annulla le deliberazioni adottate dai convenuti all'assemblea del 26 luglio 2024;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuti e condanna parti convenute al pagamento a favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 5.261,00 per competenze professionali (di cui € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria e di trattazione ed €
1.453,00 per fase decisionale) ed € 545,00 per esposti, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 25 marzo 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila