Sentenza 17 dicembre 1991
Massime • 5
Deve essere esclusa la configurabilità della continuazione quando il secondo delitto risulti frutto accidentale di necessità maturatesi nel corso dell'attuazione del programma criminoso, e la continuazione non può essere riconosciuta in presenza di azioni che risultino maturate in situazioni nuove, di per sè capaci di dar luogo a distinti impulsi a delinquere. Purtuttavia esistono casi in cui l'ulteriore attività si rende necessaria proprio in conseguenza di un'azione precedente, alla quale si collega tanto strettamente da far apparire come un tutto unico inscindibile sia l'azione realizzatrice il delitto principale che quella posta successivamente in essere dal soggetto attivo nel tentativo di sottrarsi alle conseguenze di detta azione, nel tentativo di assicurarsene l'impunita sanzione. In detti casi, le violazioni ulteriori potranno bensì apparire connotate da maggiore gravità, tanto da rendere applicabile la circostanza di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., ma è innegabile che esse sono sorrette dalla medesima volontà unitaria che sorregge la violazione principale, anche nei casi in cui tale volontà sia sorta in modo improvviso, e l'agente, nell'emozione del momento, non abbia distintamente previsto quali sarebbero state le proprie mosse ulteriori, una volta raggiunto l'obiettivo avuto di mira sul momento. (Fattispecie di ritenuta continuazione tra il delitto di omicidio volontario e soppressione di cadavere).
L'esercizio della facoltà del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento non è nella disponibilità delle parti processuali, alle quali incombe solo l'onere di allegazione: di indicazione cioè al giudice degli elementi di prova senza i quali esse ritengono che quegli non possa essere in grado di decidere. Deve pertanto ritenersi impropria la sollecitazione per l'esercizio dell'attività discrezionale di integrazione dell'istruttoria in funzione meramente critica del materiale già raccolto, e quindi ablatoria dei risultati raggiunti, giacché in tal caso si finirebbe con lo smentire quello che è, il principio-guida dell'istituto, vale a dire la presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta nel primo grado di giudizio. In via esemplificativa, può dirsi che la parte può domandare la nuova escussione di un teste già sentito, ma ciò, non sul generico rilievo della ritenuta sua inaffidabilità, ma solo in quanto si dimostri in modo inoppugnabile che su punti decisivi la deposizione da lui resa in precedenza è obiettivamente incompatibile con i dati pacificamente emergenti dall'istruttoria, sicché soltanto lui può fornire un'appagante spiegazione delle apparenti antinomie. Lo stesso deve dirsi quando il supplemento di indagine si riferisca alla rinnovazione di indagini peritali ovvero all'esigenza di ottenere dal perito chiarimenti ulteriori rispetto a quelli già forniti e presuntivamente considerati esaustivi. L'obbligo della motivazione circa l'adempimento da parte del giudice di appello del "dovere discrezionale" di disporre su singoli punti ovvero sull'intera acquisizione probatoria, una più o meno ampia rinnovazione dell'indagine si pone in rapporto all'inevitabile intreccio che viene a determinarsi tra prove già acquisite (che si presumono, come visto, complete) e valutazione che ne dà il giudice, nel senso che il giudizio di inconsistenza delle censure mosse dalle parti e o di marginalità della materia che ne' stata fatta oggetto, non può che essere almeno in parte implicito alla valutazione del giudice circa la completezza del materiale probatorio nella sua disponibilità, sicché non può ritenersi esigibile in tal caso una motivazione aggiuntiva rispetto a quella che viene utilizzata per dimostrare l'affidabilità del detto materiale, e quindi la completezza dell'istruttoria.
La "ratio" dell'aggravamento di pena previsto dall'articolo 625, n. 2 cod. pen. è da ricercarsi, con riguardo a chi si serva di mezzi fraudolenti, nella attenuazione che in tal modo si verifica nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui. Il soggetto passivo, cioè, è convinto di essere al riparo da tali aggressioni, ma non prevede di regola che le difese da lui approntate possano essere eluse in modo fraudolento. Così viene ritenuta escogitazione capace di sorprendere o soverchiare con l'insidia la contraria volontà del detentore, e vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa delle cose proprie il fatto di introdursi nel luogo ove queste sono custodite servendosi di una chiave falsa. A non diverse conclusioni deve pervenirsi quando le chiavi adoperate per superare le barriere poste a protezione della proprietà siano quelle vere, ma siano state ottenute fraudolentemente.
L'immutazione del fatto, di rilievo ai fini dell'eventuale applicabilità della norma di cui al combinato disposto degli articoli 445 e 447 cod. proc. pen. è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce radicalmente il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico, e per conseguenza di essa, l'azione risulti tanto diversa da quella contestata da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Quando, per contro, il fatto tipico rimane identico a quello contestato, e se ne modificano solo nei dettagli le modalità di realizzazione, non vi è immutazione, e deve di conseguenza escludersi l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 477. (Fattispecie di contestazione di omicidio preordinato commesso con l'uso di un solo corpo contundente e ritenuto, invece, omicidio con dolo d'impeto, commesso con più strumenti atti ad offendere e con più colpi).
L'esercizio del controllo affidato dalla legge alla Corte Suprema di Cassazione non comporta mai una sovrapposizione di valutazioni sugli elementi di fatto da parte del giudice di legittimità, posto che tale sovrapposizione di quest'ultimo in un campo - quello appunto della valutazione delle prove - che è per contro affidato al giudice di merito. Il controllo ha ad oggetto solo la motivazione posta dal giudice di merito a fondamento della propria esclusione, ed i parametri utilizzabili sono quelli della completezza dell'indagine, della correttezza della valutazione dei singoli elementi acquisiti al processo ed infine della congruità logica dei vari sillogismi lungo i quali si snoda il ragionamento che, muovendo da date premesse, perviene alle conclusioni che sono poi, a ben vedere, le sole che formano oggetto dell'impugnazione, in quanto si traducono nel dispositivo della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1991, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1991 |
Testo completo
AL MASSIMARIO F 320
REPUBBLICA ITALIAΝΑ Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 17.12.1991
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 983
Dott. RA CARNEVALE Presidente
1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE Francesco PINTUS
» N. 13346/91 2. >> MB EL
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
» Aldo GRASSI 3.
»
UFFICI COPIE
4. al Perer Rilasciat
-> Pietro DU
->
per Gi... 1.8000 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SA AE
NO P.G. c/ al SIG. 08000 per diri L
1992 pure ric ON LI 'il
-
IL CA
GE OR - pure ric. -; CA IU;
EL IO pure ric. -; DI NA BR;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RI IU. UFFICIO COPIE avverso la tкz ord. del 23 e 29/10/90 e la senten Rilasciata coplu studio FASSARI al St. per gritti L. 8000 za in data 1.12.90 della Corte Assise Appello di 4 FEB. 1952 Genova.
IL CANCELLIERE
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Mod 82 A. Spinost OM
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia esecutiva
RU per diritti 145000+36 al
1-1 DIC 1993 Francesco Pintus
NCH LIERIL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udito, per la parte civile, l'avv. Guido Calvi UFFICIO COPIE
Rilasciato copia studio AR NO al SIC. Dest L. 8000 2661 310 -per diritti il Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore IL CANCELLIERE
Generale dott. Pagliarulo.
..
che ha concluso per ON LI:A) in accoglimen
CARTR to del ricorso del P. . annulla c.r. in relazione
1) alla circostanza di aver approfittato di condizio ого ne di minorata difesa (capo A)
2) alla riconosciuta continuazione fra il delitto di 30 DC. 2008 omicidio (capo A) ed il delitto di soppressione di ca davere (capo B)
3) alla esclusione dell'uso del mezzo fraudolente nel delitto di furto (capo C)
4) alla ritenuta continuazione fra il delitto di sop- pressione di cadavere (capo B) e furto (capo C) B) accoglimento del ricorso della Querinoni ann.c.r. in punto di diniego delle attenuanti generiche
GE OR: accoglimento del ricorso del P.M.in rela zione
1) alla circostanza di aver approfittato di condizio- ni di minorata difesa (capo A)
2) alla riconosciuta continuazione fra il delitto di omicidio (A) e il delitto di soppressione di cadave re (capo B)
CC IO: accoglimento del ricorso del P.M. in relazione
1) alla esclusione dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento per il delitto di furto (capo C), nonchè all'applicazione dell'amnistia su tale delitto
2) alla ritenuta continuazione fra il delitto di sop pressione di cadavere (capo B) e furto (capo C) Rigetto, per il resto, del ricorso del P.M. e del ri- corso di ON LI.
Rigetto dei ricorsi degli altri imputati. Uditi i difensori avv.ti: M.Iavicoli; A.Biondi;
Addamino;
0. Fassari;
L. Brunetti;
A.B.Chirò SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
istruzione condotta con rito formale Ad esito di dal giudice istruttore del Tribunale di Savona
ON BI, GE OR, SA LO,
RD IU, EL IO, DI NARDO Gabriele e RI IU venivano tratti giudizio davanti alla Corte d'Assise per rispondere:
ON, in concorso con il GE, dell'omicidio d
PRIN CE e della successiva soppressione del SUO ed in concorso con il CC del furto cadavere , di alcuni oggetti di proprietà dell'ucciso; il AC,
11 Di AR, il CC ed il CA, di concorso la ON ed il GE nel delitto con di soppressione di cadavere;
il CC, inoltre, dei delitti di favoreggiamento e di falsa testimonianza; il Di AR ed il CA, ciascuno del delitto di favoreggiamento, ed il AS, infine, del delitto di falsa testimonianza continuata.
Erano state contestate agli imputati, in relazione al delitto di omicidio, le aggravanti della futilità dei motivi @ dell'aver agito approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e le privata difesa¦ in relazione ai delitti di occultamento Soppressione di cadavere, le aggravanti del numero delle persone, del nesso teleologico dell'abuso dei poteri inerenti alla pubblica funzione di vice-questore di uno degli autori del delitto;
in relazione al delitto di furto, le aggravanti dell'introduzione in di abitazione, dell'uso di mezzo fraudolento, del numero delle persone, ed inoltre l'aggravante teleologica e dell'aver agito approfittando di circostanze di tempo
A di luogo tali da ostacolare la pubblica privata difesa.
Ad esito del giudizio, la Corte d'Assise di Savona dichiarava, con sentenza in data 29 luglio 1989: 1) - la ON, colpevole di tutti i reati che le erano stati contestati, con esclusione di tutte le aggravanti in relazione al delitto di omicidio, e con esclusione delle aggravanti del mezzo fraudolento del numero delle persone in relazione al furto, ritenendo assorbito il delitto di occultamento di cadavere in quello di soppressione e ritenendo il delitto di furto come atto esecutivo del disegno criminoSO che aveva trovato attuazione con la soppressione perpetrazione del di delitto di c ad a ve re . Cardea.2) - il GE, il AC, 11 Ciccarelli ed i l colpevoli di soppressione cadavere di (con
Assorbimento quello di occultamento),di con esclusione dell'aggravante dell'abuso di pubblica funzione contestata al AC;
3)- il CC, inoltre, del furto di CUI era stato chiamato રા rispondere in concorso con la
ON, con esclusione delle aggravanti di cui ai numeri 2 e 5 dell'articolo 625 c.P., in continuazione con il delitto di soppressione di cadavere.
La Corte d'Assise di Savona mandava assolti:
1) - GE OR, dall'imputazione di concorso con la
ON nel delitto di omicidio del BR, con la formula del dubbio% favoreg- 2)- CC IO, dalle imputazioni di giamento e di falsa testimonianza, perche il fatto non costituisce reato;
3)- CA IU, dall'imputazione di favoreggia- mento elevata nei suoi confronti in relazione al Secondo dei due episodi contestatigli, perchè il fatto non costituisce reato;
4) - Di AR BR, dall'imputazione di concorso nella soppressione del cadavere di BR CE, per aver commesso il fatto, e da quella di favoreg non giamento continuato, per insussistenza del fatto;
AS IU, dall'imputazione di falsa testimonianza continuata, per insufficienza di prove.
Secondo la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, i fatti oggetto del suo giudizio avevano avuto il seguente svolgimento: nella serata del 12 agosto 1987, a seguito di una telefonata effettuata da ON LI, donna con cui l'uomo aveva sin dall'inizio dell'anno allacciato una relazione, Cesare BR decideva di anticipare il suo rientro Cairo da LO, Ove,Montenotte il giorno precedente, era stato accompagnato in auto dalla Sua convivente per restare ospite della moglie. Nel corso della telefonata, la ON aveva comunicato a quest'ultima di essere incinta, e che autore della gravidanza era il BR, confermando la circostanza a quest'ultimo, ed inducendolo cosi ad anticipare 11 rientro a Cairo.
Il viaggio da LO era stato effettuato ancora
a bordo dell'autovettura guidata dalla ON, mentre il figlio dell'uomo, BR PA, che Si
Casa della madre,trovava :: aveva preferito raggiungere la propria abitazione di Cairo Montenotte servendosi dei mezzi pubblici. il BR CE siGiunto al luogo di destinazione, era recato presso l'abitazione del figlio, ed aveva quindi raggiunto la ON nella Casasua
alle 22,40.
1987;Una settimana circa più tardi, il 19 agosto un operaio addetto alla manutenzione dei cavi telefo- 3
nici rinveniva lungo il pendio di una Scarpata in località Monte Ciuto un cadavere di maschile che successive indagini consentivano di accertare essere quello di BR CE.
Sulla base delle prove raccolte ritenute utilizzabili aj fini della formazione del proprio libero convincimento, 11 giudice di primo grado riteneva dimostrato:
1) che la ON avesse ucciso il BR servendosi di un oggetto contundente:
2) - che il GE OR, il quale con la ON aveva in passato convissuto, e che, da quando j rapporti della donna con il BR erano fatti più stretti, si era adattato a vivere in un paese vicino insieme con la figlia OR, nata dalla relazione con la donna: che il GE OR, ripetesi, avesse dopo il delitto aiutato la ON a sistemare provvisoriamente il corpo del BR entro un armadio, in attesa di dare ad esso una Sistemazione definitiva diverse;
3) - che la donna, con l'aiuto di AC LO, vice-questore di Genova, di CC IO E di Cardea IU, avesse provveduto al trasporto del cadavere del BR dalla propria abitazione sino alla località Monte Ciuto, alla spoliazione della salma ed all'abbruciamento degli indumenti, il tutto nel pomeriggio del giorno 13 agosto;
4 ) - che la stessa, con la collaborazione del Cicca- relli, si fosse successivamente portata a Squaneto,
Ove il BR aveva una casa, facendosi consegnare la chiave dal geometra che 1 aveva in deposito con pretesto di far vedere l'immobile ad un possibile acquirente, profittando dell'occasione per
Sul asportare dall'interno vari oggetti che caricava camion di certo EM RG, che in Parte trattenevä per sè, in parte donava al CC
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a in parte infine regalava al EM;
5)- che, infine, avesse, in un primo momento perso- nalmente, e più tardi affidandone l'incarico al Car- dea, cercato di cancellare le tracce di Sanque dal muro della camera da letto ove l'omicidio era stato perpetrato, provvedendo a nuova tinteggiatura del detto muro. Contro la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello il pubblico ministero e tutti gli imputati condannati ovvero assolti con formula dubi- tativa. Con sentenza in data 1 dicembre 1990, la Corte
d'Assise di Appello di Genova, in accoglimento del gravame del pubblico ministero, affermava la penale del GE per il delitto di responsabilità omicidio,
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che riteneva da lui commesso in concorso con la
ON, condannando l'imputato alle pene di legge, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, e ritenendo il detto delitto legato con il vincolo della continuazione a quello di soppressione di cadavere di cui già 1'imputato Stato era riconosciuto colpevole dal giudice di primo grado.
Con la stessa sentenza, che rigettava gli appelli della Guerinoni e del AC LO, la Corte di secondo grado assolveva il CA IU dalla imputazione di favoreggiamento perché il fatto non sussiste, con la stessa formula mandava assolto il
AS, dichiarando improcedibile l'azione penale nei confronti del CC in ordine al delitto di furto per essere il delitto estinto in forza di amnistia. i. giudici di Per giungere a tali conclusioni, merito ritenevano: proposta1'inattendibilità della tesi difensiva 1)- dalla ON, secondo cui, alla partenza da Rapal- 10 in compagnia del BR, un'auto Fiat Croma con bordo due individui di Torino avrebbe seguito la loro auto una volta giunti a Cairo, i detti individui
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si sarebbero portati nell'abitazione della donna, ove avuto, mentre quest'ultima si era portata avrebbero in cucina per preparare del Caffe, una violenta discussione con il BR che era sfociata in un'al- trettanto violenta collutazione nel corso della quale uno dei due torinesi avrebbe riportato al pari del
BR delle lesioni ed avrebbe perduto abbondante sangue. Secondo quanto riferito dalla donna, al termine della discussione i tre (i due torinesi ed il
BR) sarebbero usciti insieme, ed avrebbero preso la SUA auto che all'indomani ella avrebbe trovato in garage nelle condizioni in cui versava al momento in cui venne successivamente sequestrata;
2) - l'affidabilità delle dichiarazioni auto ed etero- accusatorie del AC LO, secondo cui, nel pomeriggio del giorno 13 agosto, la ON avrebbe con il suo aiuto, e Con la collaborazione del Cicca- relli e del CA, provveduto al trasporto del cada- vere del BR sino alla località Monte Ciuto.
Secondo i giudici di merito, in definitiva, non due poteva ritenersi affidabile quanto riferito dei testi che avevano detto di aver veduto il BR 11 i mattino del giorno 13 agosto per le vie del centro di
Cairo, e doveva ritenersi provato il decesso dell'uom mo nella notte tra il 12 ed il 13, anche sul rilievo, ritenuto decisivo, del rinvenimento lungo le scale dell'abitazione della donna, nel percorso per accede- re al garage, di un frammento osseo umano che il 5
perito di ufficio aveva esitazione affermatoSenza teca cranica Ovvero alla essere riferibile alla
Scapola, reperto che, a sua opinione, deponeva per
l'impossibilità, nel caso che esso0 fuoriuscito dalla teca cranica, della Sopravvivenza dell'individuo cui 11 detto frammento era appartenuto.
Da tale ricostruzione dei fatti, risultava eviden- te ai giudici di merito l'impossibilità della sopray- vivenza del BR dopo che questi aveva riportato sole lesioni che avevano comportato la perdita del frammento e quindi la responsabilità della donna per quanto accaduto entro la Sua abitazione nella notte tra il 12 ed il 13 di agosto, posto che quanto accertato doveva ritenersi obiettivo riscontro alle dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie del
AC LO, anche in considerazione:
1) dei tentativi posti in essere dalla ON di accreditare la fondatezza della propria tesi difensi- la esibizione di un biglietto Va attraverso manoscritto del BR, con cui la vittima annunciava il proprio allontanamento dalla casa dell'amante, ed attraverso il tentativo di cancellare dal muro le tracce di sangue;
2)- del prelevamento da parte della stessa Guerinoni in collaborazione con il CC di una parte dei mobili degli oggetti esistenti nella Casa di
Squaneto di proprietà del BR, prelevamento ritenuto compatibile solo con la consapevolezza parte dei due imputati del decesso di quest'ultimo
3)- delle dichiarazioni testimoniali di tre persone le quali si erano trovate, nella notte tra il 12 ed il 13 agosto, sotto le finestre della casa della
ON, le quali hanno poi riferito di n e pe rso aver sentito, in un'ora che i giudici hanno collocato intorno alla mezzanotte, rumori lamenti provenienti dalla casa della donna, venuti a cessare dopo che uno dei detti testi aveva chiamato per nome 18 proprietaria dell'alloggio.
I giudici dei due gradi del merito dissentivano solo in relazione all'affidabilità delle confessioni rese reiteratamente dal GE OR, che Si era dichiarato unico autore del delitto, che A
B
A
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successivamente ritrattato dette confessioni, nonchè sull'utilizzabilità processuale delle dichiarazioni di contenuto accusatorio nei confronti di entrambi 1
genitori rese dalla giovane GE OR nel Corso della formale istruzione.
Queste ultime dichiarazioni erano state rese dalla dodicenne figlia del GE e della ON alla P.G.
a tal fine delegata dal giudice istruttore di Savona, ed erano state più tardi confermate davanti allo stesso giudice, dopo che la teste era stata avvertita della facoltà di astensione, ed aveva .1 due
Occasioni dichiarato di rinunciare a tale facoltà, per dichiarare definitivamente di volersene avvalere quando venne sentita nel corso del dibattimento.
I giudici di merito esprimevano per contro valuta- zioni concordi Circa la consistenza delle censure degli imputati in merito dei all'affidabilità testimoni particolare riguardo con all'identificazione degli orari spesso diversi tra loro in cui ciascuno di essi collocava la propria versione storico-rappresentativa degli eventi che nelle varie fasi del processo andava raccontando. Contro la sentenza dei giudici di appello hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore gene- rale nei confronti della Querinoni, del GE, del
CA, del CC, del Di AR e del AS, nonche la ON, 11 GE, il AC ad il
CC.
Lo stesso procuratore generale ha altresi proposto ricorso contro le ordinanze dibattimentali del 23 e del 29 ottobre 1990 con le quali la Corte d'Assise di
Appello ha rigettato le istanze di rinnovazione del dibattimento per l'escussione di GE OR, RI IA (divenuta frattanto moglie del AC
LO) e, in relazione al contenuto delle deposizioni da lui raccolte a richiesta del giudice istruttore, di RA OB, nonchè della lettura delle deposizioni istruttorie rese dalle prime due.
La difesa della ON ha proposto per proprio conto ricorso deducendo con nove motivi la violazione degli articoli 524 n= 3 e 475 n. 3 del codice di procedura penale 1930:
a)- per l'avvenuta, in tesi indebita, utilizzazione dello strumento della delega da parte del giudice istruttore del Tribunale di Savona per incaricare la polizia giudiziaria degli interrogatori di GE
OR e per la successiva surretizia utilizzazione delle dichiarazioni della teste Come elementi di prova della responsabilità dei genitori territorialeper il rifiuto opposto dalla Corte b)- di procedere ad indagini per accertare la fondatezza delle accuse formulate da certo RO RC nel confronti di Pietro GO e RE IS, indicati come autori dell'omicidio del BR in una lettera anonima inviata ai difensori della ON nelle more del giudizio di appello;
lac)- per il rifiuto della stessa Corte di disporre sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello instaurando a carico dei due accusati, d)- per 11 rigetto da parte della Corte territoriale
delle istanze di parziale Finnovazione del motivi di appello dibattimento proposte Con
(richiest ta di perizia psichiatrica Sul AC
LO, di audizione in veste di testimone del SUO difensore di fiducia nel procedimento di primo grado, di rinnovazione dell'indagine peritale sul frammento di OSSO rinvenuto lungo le scale dell'abitazione della ON);
6)- per la mancanza di motivazione in ordine alla certezze dei fatti posti dal giudice A fondamento della decisione, in particolare Con propria riferimento alla ritenuta mancanza di prove sulla preordinazione del delitto, sul contenuto della telefonata che il GE e la ON si scambiarono attorno alle del 12 agosto e sull'ora in cui
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Sarebbe stata effettuata, sulla ricostruzione delle modalità del delitto %
f) - per la ritenuta immutazione nelle sentenza del fatto contestato agli imputati, in rapporto aqli strumenti contundenti adoperati, al numero dei colpi inferti ed alla loro collocazione sul Cranio della vittima g) - Per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di omicidio, quella di soppressione di cadavere e quello di furto h)- per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
I l GE ha a propria volta dedotto la violazione degli articoli 524 n. 3 e 475 n. 3:
a) - per il rigetto da parte della Corte territoriale delle istanze di parziale rinnovazione del proposte Con 1 motivi didibattimento appello
AC(richiesta di perizia psichiatrica sul
LO, di audizione del suc difensore di fiducia nel procedimento di primo grado, di Finnovazione dell'indagine peritale sul frammento OSSO d i rinvenuto lungo le Scale dell'abitazione della
ON); b) - per 1 indebito uso della delega alla polizia giudiziaria per l'audizione della teste GE OR, per la successiva utilizzazione surretizia delle dette dichiarazioni c) - per l'avvenuta utilizzazione di scritti (lettera
GE del 31 dicembre 1987 a Cadenasso LL) dei quali non era stata deta lettura nel Corso del dibattimento;
d) - per l'intervenuta immutazione del fatto rispetto alla contestazione;
e) - per l'avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni rese dal Di AR prima che questi assumesse la 8
qualità di imputato;
mancato esame dei motivi di appello i lper f) - concernenti:
1 utilizzazione solamente parziale delle 1) - dichiarazioni dell'imputato;
2) - il giudizio circa la gravità delle conseguenze connesse telefonata all'avvenuta ammissione della la ON nella tarda intercorsa tra il GE
Serata del 12 agosto;
3) i contrasti tra le varie dichiarazioni del Di
AR in ordine alla entità concreta della gelosia dell'imputato verso il BR e delle rivendicazioni di natura economica dello stesso imputato;
4) - divergenze tra le varie deposizioni dei testi AG, IO e De OF;
alla g)- giudizio espress0 in ordineper compatibilità concretamente ritenuta in sentenza tra 11 dolo d'impeto la figura di concorso di più persone nel reato concorsoh) - per la ritenuta configurabilità del del
GE nel delitto di soppressione di cadavere sul solo
Pilievo dei fatti di occultamento contestatigli%
Il CC ha proposto ricorso deducendo Con tre motivi difetto di motivazione: in merito alla eccezione di nullità del decreto a) di citazione a giudizio davanti alla Corte di primo del grado per difetto di contestazione e sul rilievo difetto di notifica dell'avviso di deposito della prima perizia del dottor IN;
b) in merito alle eccezioni di incompatibilità dei tempi indicati dalla Corte per il compimento delle di soppressione del Cadavere del BR operazioni rispetto alla concreta utilizzabilità, nei tempi indicati, dell'apporto dei singoli partecipi dell'operazione; sentenza di merito alle censure mosse alla in
)- primo grado con riferimento all'identificazione del dei movente avrebbe spinto ciascuno correi a che stringere con gli altri il pactum sceleris. difesa del AC ha infine proposto ricorso relazione difetto di motivazione in deducendo responsabilità della penale all' affermazione comparazione tra al giudizio di ed dell'imputato circostanze eterogenee. dei ricorsi,la Alla vigilia d e lla d iscu ssione presentatoha dell ON LI difesa memoria illustrativa delle censure una
Con i motivi di ricorso alla sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, prima di procedere all'esame delle singole censure mosse dalle diverse parti alla sentenza oggetto di esame, devono esaminarsi i motivi di ricorso Con i quali il procuratore generale e difese degli imputati ON e Geri hanno dedotto la nullità della decisione impugnata sotto il profilo al rigetto del difetto di motivazione in relazione delle diverse istanze di rinnovazione del dibattimento di primo grado tese ad ottenere, per un verso, l'audizione in veste di testimoni di Geri
SO, di RI IA e del brigadiere RA,
0 quanto meno la lettura delle dichiarazioni rese dalle prime due testimoni nel corso dell'istruttoria, per altro verso, la riesumazione del cadavere del
BR CE, nonchè 1'esperimento di una nuova perizia Su di esso e sul frammento OSS60 repertato eseguita nel corso della perquisizione nell'abitazione della ON, con l'intervento del perito dottor IN e del consulente tecnico di parte indicato dalla difesa ed infine l'esperimento y di una perizia psichiatrica per l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato AC
LO l'audizione del primo difensore di quest'ultimo in veste di testimone. difatti evidente che l'eventuale accertamento della decisività degli accertamenti omessi, e quindi dell'assenza di valide giustificazioni per la loro omissione,finirebbe con il risolversi in un vizio di incompletezza della motivazione della decisione impugnata, sul cui rilievo dovrebbe procedersi all'annullamento dell'intera decisione , posto che la completezza risultati dei della valutazione dalladell'indagine istruttoria è condizionata completezza dell'oggetto di tale indagine. A tale proposito Occorre qui preliminarmente ricordare che il principio-guida che informe la disciplina della Minnovazione del dibattimento quello della presunzione di completezza dell'indagine istruttoria e dell'acquisizione probatoria realizzata nel corso del giudizio di primo grado, regola dalla quale discende il corollario che di regola il giudice di appello non procede ad assunzione di nuove prove. Le lacune di cui l'indagine istruttoria del primo affetta devono di merito dovesse risultare giudice allaeccezione per giustificare 1 regola peraltro, prima indicata, essere di tale Filievo che 11 presentarsi riempimento di tali lacune deve 10
ල
decisioneOggettivamente idoneo a dimostrare che la finale non può che essere diversa da quella in concreto adottata dal giudice di merito.
In mancanza del dato di cui la parte domanda l'acquisizione in sede di rinnovazione dell'indagine istruttoria, il giudice di appello deve in definitiva trovarsi nella condizione di non poter decidere allo stato degli atti, con la sola utilizzazione, cioè, degli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado e dal primo giudice posti a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.
Sorge Qui quello che parte della dottrina processualpenalistica usa "dovere definire il discrezionale" di integrazione dell'istruttoria, che incombe esclusivamente sul giudice, in quanto unico soggetto del processo chiamato a valutare se il completo esame del materiale a disposizione gli consente, 0 non, di emettere il proprio giudizio finale circa la colpevolezza dell'imputato o la Sua innocenza.
L'esercizio di tale "dovere discrezionale" non dunque nella disponibilità delle parti processuali alle quali incombe solo l'onere di allegazione: di indicazione cioè al giudice degli elementi di prova Senza i quali esse ritengono che quegli non possa essere in grado di decidere.
Da tale primo rilievo, emerge evidente che deve ritenersi impropria la sollecitazione per l'esercizio dell'attività discrezionale integrazione di dell'istruttoria in funzione meramente critica del materiale già raccolto, quindi ablatoria dei risultati raggiunti, giacchè in tal Caso finirebbe 10 smentire quello che è, come si è visto, il con principio-guida dell'istituto, vale dire la presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta nel primo grado di giudizio.
In via esemplificativa, può dirsi che la parte può domandare la nuova escussione di un teste già sentito,
Ciò, non sul generico rilievo della ritenuta Sua ma inaffidabilità, ma solo in quanto si dimostri in modo inoppugnabile che su punti decisivi la deposizione da lui resa in precedenza è obiettivamente incompatibile con 3. dati pacificamente emergenti dall'istruttoria, fornire un appagante Sicche soltanto lui può spiegazione delle apparenti antinomie.
d1Lo stesso deve dirsi quando 11 Supplemento indagine si riferisca alla rinnovazione di indagini peritali Ovvero all'esigenze di ottenere dal perito chiarimenti ulteriori rispetto a quelli già forniti e presuntivamente considerati esaustivi.
L'obbligo della motivazione Circa l'adempimento da discreziona-parte del giudice di appello del "dovere le" di disporre SU singoli punti ovvero sull'intera acquisizione probatoria, una più 0 meno ampia rinnovazione dell'indagine 81 pone in rapporto all inevitabile intreccio che viene determinersi tra prove già acquisite (che S1 presumono Come visto, complete) e valutazione che ne dà il giudice, nel Senso che il giudizio di inconsistenza delle censure mosse dalle parti e/o di marginalità della materia che ne è stata fatta oggetto, non può che essere almeno in parte implicito alla valutazione del giudice circa la completezza del materiale probatorio nella Sua disponibilità, sicchè non può ritenersi esigibile in tal CASO una motivazione aggiuntiva rispetto a quella che viene utilizzata per dimostrare
1'affidabilità del detto materiale, e quindi la completezza dell'istruttoria. leNella fattispecie che forma oggetto di esame, sollecitazioni difensive per l'esercizio da parte del giudice di merito della potestà di integrazione dell'istruttoria attenevano, come si è visto:
a) alla richiesta di perizia psichiatrica sulla persona del coimputato AC LO;
b) - all'audizione del primo difensore dello stesso
AC in veste di testimone;
c). alla rinnovazione della perizia del dott. INg
d) - alla nuova audizione dello stesso perito;
alla parallela audizione del perito della difesa} alla riesumazione del cadavere del BR OR ed alla rinnovazione dell'indagine peritale su di esso.
In relazione ciascuna di dette richieste, le difese dei ricorrenti non hanno indicato alcun elemento concreto che, per la prima di esse, Avesse la capacità di fornire la dimostrazione della dedotta incapacità di intendere e di volere del AC o della
Sicura falsità delle accuse da questi formulate nei confronti dei correi. Sul punto, la motivazione adottata dal giudice di merito appare completa, corretta ed immune de vizi logici, e si sottrae alle censure dei ricorrenti.
In relazione alla richiesta di rinnovazione delle indagini peritali, l'addebito di "scarsa scientifici- tå" mosso nei confronti dell'elaborato peritale è del tutto generico, e non era quindi esigibile da Parte del giudice di merito un Supporto motivazionale autonomo, comunque diverso da quello dedotto F
fondamento della decisione impugnata.
A non diverse conclusioni si deve pervenire con riguardo alle censure mosse alla decisione impugnata dal ricorrente procuratore generale in relazione al 12
rigetto dell istanza di rinnovazione del dibattimento attraverso l'audizione dei testi GE SO, RI
IA e brigadiere RA.
In linea di fatto, occorre qui richiamare 10 svolgimento della vicenda processuale che riguardo 1. detti testimoni, in particolare la GE. Quest'ultima venne sentita più volte dalla polizia giudiziaria per delega del giudice istruttore, e davanti al detto giudice, dopo aver dichiarato di non volersi avvalere della facoltà di non deporre ed aver confermato le dichiarazioni rese alla P.G., ebbe a mutare decisione in una successiva occasione, e rinunciò definitiva- mente alla facoltà.
La Corte d'assise di Savona, di fronte alla seconda dichiarazione di astensione resa dalla GE
a1 sensi dell'articolo 350 del codice di rito ed alla prima analoga dichiarazione della RI, la quale nelle more del processo aveva contratto matrimonio il AC, ebbe a liberare le due testi con dall'obbligo di rendere testimonianza, ritenne non suscettibili di lettura e quindi non utilizzabili nel giudizio le dichiarazioni istruttorie delle due donne, e non ammise la testimonianza del brigadiere dei Carabinieri RA, Chiamato a deporre sul contenuto di dette dichiarazioni. Secondo il giudice di primo grado, dalla natura tassativa dell'elencazione contenuta nell'art. 462 del C.p.p. discendeva la limitazione per il giudice di acquisire Con il mezzo della lettura una prova assunta senza il rispetto dei diritti difensivi. La Corte di secondo grado ha ritenuto inammissi- bile l'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza del giudice di primo grado che rigettava le richieste di lettura delle dichiarazioni istruttorie, in quanto il provvedimento non era stato Come prescrive la legge processuale applicabile impugnato in modo autonomo. ritenendo nonLa stessa Corte, poi, pur condivisibile l'interpretazione data all'articolo 350 del codice di procedura penale dal giudice di primo grado, non riteneva accoglibile la richiesta di del dibattimento rinnovazione per l'assunzione delle testimonianze sotto il profilo della Scarsa affidabilità delle due testi, e quindi dell'inutilità della loro audizione nel corso del giudizio. Osserva la Corte che il ricorso del procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta Carenza di interesse, Seguito della intervenuta condanna dei due imputati.
Il problema rimane tuttavia attuale per le censure dalle difese della ON A del GE adMosse 13
entrambe le decisioni, di primo e di secondo grade.
Secondo i ricorrenti, 11 divieto di lettura delle dichiarazioni istruttorie della GE SO, e lo stesso divieto di utilizzazione sarebbero stati elusi dai giudici dei due gradi del merito. Tali divieti vengono dai ricorrenti fatti discendere, più ed oltre che dalla dichiarazione di astensione delle due testi, dalla natura stessa di atti istruttori assunti a non judice, ed in quanto tali nulli in modo insanabile, delle acquisizioni testimoniali. Im quanto acquisiti in violazione della norma di cui all'articolo 296 C.P.P., la quale non prevede, differenza dell'articolo 392 in materia di istruzione sommaria, la delega di atti istruttori alla polizia giudiziaria, tutti gli interrogatori resi dalla GE
SO sarebbero affetti da mullità assoluta ai sensi dell'articolo 185 n. 1 del C.P.P. ed altresi nulla sarebbe la sentenza la cui motivazione in tutto o 1 parte si richiamasse al contenuto di tali atti mulli.
La tesi è destituita di fondamento. E' certo che il giudice istruttore non aveva la potestà di delegare la P.G. per il compimento di singoli atti, ma nessuna sanzione poteva derivare dall'incongruo esercizio della delega: sul piano formale, perchè le singole dichiarazioni testimoniali risultano essere state confermate davanti al giudice, e, sul piano sostanziale, perchè, come si vedrà più avanti, non Vi nell'ordinamento alcuna norma che legittimi l'applicabilità della sanzione richiesta.
E' del pari certo che il giudice del dibattimento di primo grado non doveva, nė nei confronti delle SO, ne nei confronti della RI, GE procedere all'interpello di cui al terzo Comma dell'articolo 350. A tanto aveva, infatti,per la prima già provveduto il giudice istruttore sicchè, una volta acquisita da quest'ultimo la rinuncia della
GE ad avvalersi della facoltà di astensione, la detta facoltà non poteva più essere esercitata nel processo ed il giudice non il potere di aveva esonerare la teste (arg. ex art. 350 ultimo comma, dove si subordina 1 esercizio della facoltà di astensione all'unica condizione che il giudice non to%). abbia in precedenza "provveduto all'avvertimento
Per quanto poi attiene alla RI, è dato pacificamente acquisito che una Causa di astensione
Sopravvenuta al momento dell'interrogatorio non determina 1'applicabilità della norma dell'articolo
350 del codice di procedura penale. La dichiarazione di astensione (indebita, per le ragioni gia viste, per entrambe le testimoni)
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equivaleva Sul piano sostanziale ad un rifiuto 0 1 agli reiterazione delle accuse in precedenza rivolte imputati dalle due testi, e comunque autorizzava i l giudice a procedere a lettura delle deposizioni rese in istruttoria, ai sensi delle due ipotesi previste e disciplinate dall'articolo 462 primo comma, Ε ΓΙ Α (per le ipotesi di riscontrate variazioni tra il contenuto delle deposizioni rese dal teste in istruttoria ed il contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento, ed in caso di sopravvenuta inabilità del teste).
E tuttavia, per quanto attiene al pubblico ministero, si è già sottolineata la concreta mancanza di un interesse all'accoglimento del proprio ricorso, anche perche una Volta affermata la penale responsabilità del Geri da parte del di giudice connessione appello, deve ritenersi Cessata la giudici di sostanziale delle ordinanze emesse dai merito con il contenuto della decisione finale, non venendo la deposizione della GE SO ad incidere se non in modo indiretto e del tutto marginale sulle due aggravanti contestate agli imputati (minorata difesa e natura abbietta dei motivi a delinquere).
Le censure difensive non sono del pari ammissibili
1 posto che, di fatto, per le ragioni indicate in inGE delle dichiarazioni rese dalla precedenza, istruttoria non è stata data lettura, ed esse non risultano essere state utilizzate in sede decisoria, avendo il giudice di merito tratto le Tonti del proprio convincimento circa la responsabilità degli imputati da elementi di prova diversi da quelli testimoniali dalle dichiarazioni desumibili incriminate. conclusioni Non può, d'altronde, pervenirsi complesso ladifferenti, considerando nel SUO motivazione della sentenza qui denunciata.
Come si vedrà più approfonditamente in prosieguo trattazione, gli elementi utilizzati daidi giudici liberodi merito per la formazione del loro convincimento risultano, nell'ordine, essere stati:
a) - le dichiarazioni della Buerinoni, e gli atti da del lei compiuti prima dopo la consumazione delitto, tutti elementi desunti da fonti di prova diverse dalla SO GE
b) - le dichiarazioni rese dal GE OR, Pispetto alle quali le dichiarazioni della Geri SO Si pongono solo come strumento di contestazione delle accuse c)- le dichiarazioni dei testi AG, IO e De
OF;
d) - le dichiarazioni del coimputato AC;
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e)- gli accertamenti oggettivi.
I 1 fatto storico delle dichiarazioni dalla SO Geri era d'altronde un dato ineliminabile dalla economia del processo, la circostanza che dette dichiarazioni fossero state utilizzate in le di contestazione degli addebiti al GE da parte sede giudice istruttore non poteva essere pretermessa del dal consigliere relatore nè in sede di "relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e dello svolgimento di questo" (art. 518, primo comma, c.p.p.), nè in sede di motivazione della sentenza.
D'altro canto, dalla circostanza dell avvenuta enunciazion circostanze (anche perdi tali spiegare gli ondeggiamenti confessioni e ritrattazioni tra del GE, conseguenti proprio alle contestazioni delle della figlia), non può farsi discendere accuse conseguenza che il giudice abbia "tratto prove ed indizi da... deposizioni inutilizzabili", Ciò nemmeno sotto il profilo il cui rilievo é,
-- mai, solo de jure condendo che i giudici non togati facenti parte del collegio giudicante potrebbero, dal solo riferimento alle accuse formulate dalla GE SO nei confronti dei genitori, aver subito anche inconsapevolmente suggestioni determinanti nella formazione del loro convincimento, individuale collegiale. 0
Si è già accennato che la nullità dedotta dalle 10 relazione alle modalità di difese acquisizione delle prove non può ritenersi sussistente perche norma la commina in modo specifico. nessuna
Occorre qui solo aggiungere che 1 introduzione nell istruttoria formale di atti acquisiti dallapolizia giudiziaria in sede di istruzione sommaria disciplinato dal combinato disposto degli articoli
392 e 394 c.P.P., e che la seconda delle due norme richiamate sancisce la validità anche in sede istruzione di formale degli atti istruttori compiuti dalla polizia giudiziaria per delega del pubblico ministero ai sensi della prima delle due disposizioni testè indicate.
Non può, d'altro canto, seguirsi la difesa dei ricorrenti, quando sostiene la tesi dell'applicabili della nullità d'ordine generale di cui all'art.tà hogy m 16
dell'inderogabi- non contraddice quindi il principio lità del giudice naturale". L'avvenuta conferma davanti al giudice istruttore delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla GE SO, dopo che questa era stata avverti ta della facoltà di astensione escludeva comunque che le dette dichiarazioni potessero essere dichiarate affette da nullità d'ordine generale. in Visto In ogni CASO, poiché, Come stata precedenza, di tali dichiarazioni non è data lettura nel corso del dibattimento di primo di secondo grado, ed i giudici di merito risultano aver fondato il loro convincimento su elementi diversi, deve concludersi che la decisione impugnata, sotto 1 profili considerati, si sottrae alle censure dei ricorrenti. proposito Ciò deve essere affermato anche a dell'unico caso in cui può sorgere il sospetto di un'utilizzazione arbitraria a fini decisori, mediante riferitela Surreizia introduzione di circostanze dalla GE nel più ampio contesto degli argomenti adoperati in sede di motivazione della sentenza.
01 si intende specificamente riferire alle due circostanze delle contestazioni al GE del contenuto delle accuse mossegli dalla figlia, contestazioni sul cui rilievo l'imputato rese una delle Sue numerose dell'abbruciamento del materasso confessioni, insanguinato. nella sede presente si tratta diPosto che già l'utilizzabilità processuale in Valutare non astratto di dette dichiarazioni, ma solo l'utilizza- bilità delle deposizioni delle quali sia stata data lettura nel corso del giudizio, è certo che delle dichiarazioni del GE è stata data lettura, ed riferimenti alle fonti sulla cui base Sono State effettuate le contestazioni sono entrati legittima- mente nel process0. dell'abbruciamentoPer quanto poi riguarda materasso, 1'elemento è tanto marginale che la Sua espunzione dal contesto motivazionale non sposta la sostanza della decisione. riguardo alla Anche utilizzazione di con materiale probatorio che per una qualsiasi ragione la legge ritenga insuscettibile di essere posto ات fondamento della decisione, l'indagine del giudice di legittimità deve indirizzarsi Verso 1'accertamento della natura decisiva Ovvero meramente marginale delle circostanza oggetto di prova, traendo dagli esiti di tale indagine elemento di giudizio per concludere Se I'uso indebito della prova Comporti dell intera motivazione, Ovvero I ablazione Se 17
quest'ultima risulti fondata su e lem en t i diversi, daquindi I'utilizzazione del mezzo vietato sia considerare meramente marginale, in quanto tale improduttiva di conseguenze sull'economia complessiva della decisione impugnata.
Passando i all'esame delle censure che con rispettivi ricorsi pubblico ministero ed i ricorrenti hanno mosso alla sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fatti Oggetto del giudizio, sembra perfin ovvio ricordare qui quali sono i limiti legali del controllo di legittimità, L'esercizio di tale controllo affidato dalla legge alla Corte Suprema di Cassazione non comporta mai una sovrapposizione di valutazioni sugli elementi di fatto da parte del giudice di legittimità, posto che tale sovrapposizione finirebbe con il realizzare una quellop sostituzione di quest'ultimo in un campo e appunto della valutazione delle prove che r contro affidato al giudice di merito.
I l controllo ha ad oggetto solo la motivazione posta dal giudice di merito a fondamento della propria decisione, ed i parametri utilizzabili sono quelli della completezza dell'indagine, della correttezza della valutazione dei Singoli elementi acquisiti al processO ed infine della congruità logica dei vari sillogismi lungo i quali si Snoda il ragionamento che, muovendo da date premesse, perviene alle conclusioni che sono poi, a ben vedere, le sole che formano oggetto dell'impugnazione, in quanto si traducono nel dispositivo della sentenza. Le censure che vengono mosse Alla ricostruzione del fatto da parte dei vari ricorrenti investono apparentemente tutti e tre gli aspetti, posto che S1 c h sostiene Con essi 1 indagine sarebbe e stata parziale, in quanto i giudici di merito avrebbero utilizzato soltanto una parte del materiale loro disposizione. In particolare, i ricorrenti censurano la Motiva- zione della sentenza impugnata sotto il profilo che, delle dichiarazioni rese dagli imputati (e e
V ar i frequentemente fatte Oggetto di ritrattazione), i giudici di merito avrebbero utilizzato soltanto una
Parte quella, appunto, teleologicamente orientata Verso le tesi dell'accusa ed avrebbero trascurato le altre parti, ritenute utili in una prospettiva difensiva,
Sotto tale primo profilo, le censure Sono da ritenere generiche, quindi inammissibili, e comunque non idonee a dimostrare che la sentenza è affetta dal vizio di incompletezza. I l giudice di merito ha infatti la potestà di 18
organizzare Scelta11 materiale disponibile, e la degli elementi di prova suscettibili di utilizzazione
Comporta per lui il solo obbligo di indicare ragioni per le quali ritiene inutilizzabili gli altri, con detti elementi incompatibili.
Nell'esercizio del controllo sull'uso da parte del giudice di merito di tale potestà di selezione, cernita, organizzazione del materiale probatorio disponibile, il giudice di legittimità deve limitarsi ad accertare che tutti gli elementi di rilievo siano Stati esaminati, ma non può spingersi fino al punto di interloquire sul merito delle conclusioni cui lo Stesso giudice del merito ha ritenuto di dover pervenire.
Sono quindi, sulla base di tali premesse metodolo- giche, da ritenere frutto di valutazione delle prove incensurabile nella presente sede di legittimità:
1) - la circostanza del viaggio da Cairo a LO a bordo dell'auto della ON, il giorno 11 agosto, della stessa ON, del BR, di suo figlio PA
e del AS;
2) - la presenza del BR a LO presso la Casa della moglie OM EN e del figlio PA, presenza che, secondo i programmi, si sarebbe dovuta protrarre sino al giorno 14; 12,3)- la circostanza della telefonata del giorno con la quale la ON ha comunicato alla OM di essere incinta, attribuendo la paternità del nascituro al BR CE;
4) - la circostanza della decisione del BR di anticipare il rientro a Cairo e la richiesta alla
ON di venirlo a riprendere a LO;
circostanza dell'adesione della donna alla la
5 ) -
richiesta del BR, dopo che quest'ultimo aveva alla moglie la propria decisione esternato di troncare la relazione con la ON con due schiaffi ed un assegno";
6)- le circostanze del viaggio da LO a Cairo
Montenotte nella Serata del 12 agosto del Brin e della ON, e della decisione del BR PA di servirsi dei mezzi pubblici per coprire lo stesso percorso;
7) - le circostanze dell'immediata visita del BR al figlio PA presso l'abitazione di quest'ultimo,
0
della promessa dell'uomo, prima di recarsi presso la ON, di far ritorno Casa per passarvi la notte;
8)- la circostanza della chiamata telefonica effettuata dalla ON all'ex convivente GE
OR dopo il rientro a casa;
9) – la circostanza della partenza del GE dalla casa 19
di Pian Martino di Dego in compagnia della figlia subito dopo la telefonata;
tre10) - la circostanza della percezione da parte di passanti dell'eco Sonora di insoliti movimenti, rumori e grida provenienti dall'appartamento della
ON attorno alla mezzanotte tra il 12 ed il 13 di agosto;
11)- la circostanza dell'attività di cancellazione delle tracce di sangue dai muri della propria casa, attività posta in essere dalla ON con la collaborazione di CA IN mediante una maldestra opera di tinteggiatura del muro macchiato.
Del pari logicamente corretto, rispetto alle
e frutto di esame completo dei p reme sse d a cu i m uov e ,
dati acquisiti nel corso dell'istruttoria, è il fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto provata l'esistenza di uno stretto collegamento tra la conversazione telefonica intercorsa tra la ON
e la OM e la decisione del BR di anticipare il rientro a Cairo, ed abbiano su tale rilievo concluso che il viaggio da LO a Cairo sia stato per i due amanti Occasione per mettere reciprocamente in luce le ragioni di crisi del loro rapporto. taleI giudici di merito adducono, a sostegno di conclusione, la circostanza, riferita dal BR PA, che il padre appariva "provato" al termine del detto viaggio ed aveva manifestato 1'intenzione di non trattenersi in casa dell'amante, ed a dormire valore decisivo a tale complesso di attribuiscono elementi per localizzare la telefonata effettuata dalla ON al GE prima del rientro del Brin, concludere quindi che tale telefonata, della per quale si sconosce il contenuto se non attraverso le interessate versioni delle due persone tra le quali è intercorsa, deve essere stata contrassegnata de una seguita particolare drammaticità, 7
ad essa l'immediata partenza di uno dei due interlocutori per raggiungere l'abitazione dell'altro, nonostante il divieto digenerale Casafrequentare la Ove era diretto, divieto impostogli dalla proprietaria in adesione alle richieste del BR.
In ordine a questo punto, che è di particolare rilievo nella ricostruzione dei fatti, le difese dei ricorrenti hanno censurato da contrapposti angoli Visuali, tanto da far assumere alle rispettive carattere "triangolare", le conclusioni censure sul merito: il adottate punto dal giudice di dell'accusa interpreta il dato rappresentante Come tra la ON ed il GE, P prova dell'accordo avrebbe rivolto a dell'invito che la donna quest'ultimo di toglier di mezzo il rivale;
le difese 20
dei due ricorrenti Cercano a loro volta di spostare nel tempo il momento della telefonata (anticipandolo, la ON, e ritardandolo, il GE), per dimostrare in tal modo che la vittima era ancora viva
(e dormiente) all'arrivo del rivale, ovvero che in coincidenza con il detto arrivo, l'omicidio era stato già consumato. Sostenere, come fanno le difese degli imputati, che non esistono certezze giudizialmente utilizzabili circa il contenuto effettivo delle conversazioni intercorse tra la ON ed il BR durante il viaggio da LO 2 Cairo, circa le effettive intenzioni che animavano l'uomo con riguardo ai Suoi rapporti con la donna: in una parola, circa i reciproci sentimenti che al termine del viaggio nutrivano i due amanti, è certo esatto.
Questo però non toglie che la ricostruzione che ဦး propria stata operata dal giudice di merito trovi la legittimazione in dati concreti, e che i Vari elementi disponibili trovino armonica collocazione nel quadro disegnato nella motivazione della sentenza, trovino collocazione invece non altrettanto armonica nei quadri alternativi disegnati dalle parti.
Se A Vero che il rapporto tra argomentazione logica ed argomentazione congetturale ha come referente differenziale la certezza del dato di partenza, non dubbio che la conclusione cui 2
pervenuto il giudice di appello che, cioè, al rientro a Cairo vi era tra la ON ed il BR un elevato contrasto è fondato su dati oggettivi, non è affatto congetturale.
Del pari fondato su dati oggettivi, desumibili dal rilievo di tali contrasti, À l'altra conclusione circa l'esistenza di uno stretto rapporto causale tra
1 sentimenti dei protagonisti del viaggio, le condotte da essi rispettivamente tenute: proposito del BR di raggiungere il figlio dopo l'ultimo chiarimento 1 amante, e con Scoramento di quest'ultima al momento del rientro casa, Scoramento che i giudici di merito ritengono essere stato verosimilmente esteriorizzato dalla donna nei corso della sua telefonata al GE.
Non potrebbe altrimenti, Secondo 1 giudici di merito, ritenersi giustificabile decisione di la quest'ultimo di vincere ogni remora 2, contravvenendo al divieto impostogli in precedenza dalla donna, sempre in passato da lui rispettato, di raggiungerla immediatamente nella sua casa, ove egli, in qualunque momento fosse intervenuta la telefonata, era sicuro che avrebbe trovato il BR. 21 Che 1'infrazione del divieto di cui più Sopra A cenno sia stata effetto di una volizione autonoma indipendente dalla volontà manifestata dalla donne, Ovvero frutto di sollecitazione di quest'ultima, e quindi di accordo, Ovvero infine Come Sembra trasparire dalle ultime difese del GE - effetto di una richiesta di aiuto in connessione ad un Omicidio già perpetrato, circostanza che sfugge alle 7
accertamento di quantopossibilità dell'umano accaduto entro le mura della camera OVE l'omicidio venne consumato. Ciò che, sulla base di quanto sin qui esposto, dato concludere, per i limitati fini che possono perseguirsi nella presente sede di controllo di legittimità sulla decisione impugnata, che l'argomento dei giudici di merito, secondo cui V1 fu una "convocazione" del GE da parte della ON nella notte del 12 agosto è conclusione confortata da dati oggettivi, logicamente ed coerente, insuscettibile di censura nella sede presente.
Che poi convocazione potesse essere tale considerata epifenomenica di precedenti accordi,
Ovvero manifestazione di un momento di sconforto della donna, con la più o meno consapevole previsione che 1'invito così surretiziamente esteso sarebbe dal destinatario distato accolto PSSO, era circostanza che avrebbe potuto essere di rilievo A1
Soli fini della dimostrazione di una preordinazione dell'omicidio poi concretamente consumato, ma non era certamente di rilievo ai fini dell'accertamento del fatto storico dell'avvenuta convocazione. cheDalla collocazione temporale di quest'ultima, la corte territoriale, fondando il proprio giudizio Sulla base della presenza della piccola SO in compagnia del padre, delle indicazioni del BR PA
E delle altre indicazioni dei testi AG, De Toffol IO (circa il mancato arrivo del GE durante il rumoroso svolgersi degli eventi di cui essi sono stati involontari testimoni), ha ritenuto di localizzare in un momento precedente a quello del rientro del BR a casa ON, la stessa Corte ha tratto la conclusione che all'atto dell'arrivo del
GE il BR fosse ancora vivo, e che i rumori Sentiti dai testi AG, De OF e IO fossero quelli dell'omicidio, non quelli dei e movimenti iniziareche Vennero compiuti per cancellarne le tracce.
Come $1 è avuto occasione di dire in precedenza,
tale ricostruzione è stata censurate dal pubblico ministero, dalla difesa della ON e da quella del GE, ciascuna delle parti ha dedotto la
T 22 mancanza assoluta, l'illogicità contraddittorietà della motivazione che la sorregge.
La Corte rileva, sulla base di quanto osservato in precedenza, che l'impugnata decisione si sottrae dette censure.
Il pubblico ministero sostiene infatti che il BR venne colpito nel sonno, Sarebbe stata quindi ingiustificatamente disapplicata 14 contestata aggravante della minorata difesa, ma sostegno della propria tesi, offre, a una ricostruzione fatti alternativa dei quella posta dai merito a fondamento della loro giudici di decisione, peraltro preoccuparsi di fornire la dimostrazione che Senza quest'ultima Sia stata frutto di un'incompleta 0 scorretta lettura del dato probatorio,
o che vi siano stati errori nei vari sillogismi sulla base dei quali
è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 0. 5 del codice penale. in Ed effetti, soltanto al dell'utilizzazione prezzo di valutazioni congetturali, tutto disancorate del da elementi certi, legittimarsi potrebbe la conclusione che quanto dichiarato dal GE nel COPSO della Sua prima sia confessione rispondente a verità, anche perchè, per accedere detta tesi, OCCorrerebbe eliminare il sospetto, motivatamente coerente alle premesse sul cui rilievo che 1 uomo Si Sia A Stato avanzato, indotto ad l'esclusiva responsabilità accollarsi dell'omicidio per assicurare alla figlia la presenza materna, tal modo limitando l'applicazione della sanzione in uno solo dei due autori del delitto. ad
La valorizzazione di tutti gli elementi di dedotti dal ricorrente a dimostrazione della prova tesi realizza indebita ingerenza propria sull'attività lettura del dato processuale, che è, e deve di di esclusiva competenza del giudice di merito: restare fatto che la telefonata al GE sia lo stesso momento in cui il BR dormiva, stata effettuata in un quindi dopo la fine del colloquio con il figlio PA risulta distancorata da ogni elemento di prova, ed quindi da ritenersi del tutto congetturale. A
Gli altri elementi utilizzati dallo ricorrente per dimostrare la fondatezza della propria Stesso tesi dell'aggressione del BR durante il ΒΟΓΓΙΟΥfatto (1) che i testi non abbiano dalla di colluttazione, strada sentito rumori la differente fisica prestanza GE rispetto alla vittima, l'utilizzazione di mezzi diversi per cagionare 16 ferite mortali) non hanno la capacità di fornire dimostrazione dell'assunto la quel che più conta, non Sono idonee dimostrare l'arbitrarietà della 23
ricostruzione prescelta dal giudice di merito, tre i protagonisti quale colloca invece tutti ancora vivi e svegli nella medesima stanza al momento in cui vennero inferte le ferite mortali alla vittima. Le Carenze di motivazione dedotte dai ricorrenti
ON GE hanno un fondamento comune argomentativo: i ricorrenti sostengono cioè che non esisterebbero nel processo Capaci di "
ce r tezze "
consentire Al giudice alcuna attendibile ricostruzione degli eventi che ebbero a verificarsi nella notte tra il 12 ed il 13 agosto 1987. Sotto tale profilo, infatti, non vi sarebbero certezze circa 11 contenuto dei discorsi che $1
Sarebbero tenuti tra la ON ed il BR durante il viaggio da LO a Cairo, nè circa il contenuto della telefonata tra la ON ed il GE. nė circa il momento in cui detta telefonata intervenne, né infine circa la ricostruzione delle varie fasi del delitto, nė, infine, circa il numero dei colpi p inferti alla vittima e circa 11 mezzo adoperato e r infliggerli.
In Siffatta situazione di incertezza, obiettiva ogni argomentazione finirebbe secondo il ricorrente con il muovere da presupposti oggettivi indimostrati, finirebbe con il collocarsi tra le congetture. In sostanza, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare elementi probatori certi (cosi cadendo nel vizio di incompletezza), avrebbe Omesso di la contraddittorietà degli elementi cons ide
ra re indiziari (in tal modo realizzando il V1Z10 di scorrettezza), avrebbe obliterato ogni infine indagine per separare, nelle varie dichiarazioni del
GE e del AC, il vero dal falso, così realizzando un'insanabile illogicità.
La dimostrazione dell'esistenza di tali vizi era
Stata rinviata dalla difesa della ON alla
Successiva presentazione di motivi aggiunti, motivi che non sono stati peraltro presentati.
Neppure nella memoria presentata dalla difesa dell'imputata alla vigilia della discussione dei ricorsi è dato rinvenire tale dimostrazione, mentre mancataricorrenti 1 hanno insistito sulla dimostrazione di un movente comune alla ON ed al Geri e sulla ritenuta incompatibilità tra il dolo
d'impeto e l'ipotesi ritenuta d a l la sentenza del concorso dei due imputati nell'azione di soppressione della vittima.
In merito all'identificazione degli elementi che i ricorrenti ritengono suscettibili di utilizzazione da parte del giudice di merito per la formazione del 24
proprio convincimento, il giudice dell'appello ha affermato di aver fondato la propria decisione SU prove inoppugnabili della colpevolezza dei due principali imputati, mentre da parte delle difese di questi ultimi si sostiene che si sarebbero utilizzati soltanto indizi non aventi i. della caratteri certezza, dell'univocità e della concordanza. Osserva in proposito la Corte che la disputa non Senso compiuto, Soprattutto da quando ha il legislatore, con l'articolo 192 del nuovo codice di procedura penale, ha normativamente disciplinato quella che già formava Oggetto di acquisizione giurisprudenziale consolidata: che cioè più indizi concordanti (aventi, cioè, gli gravi, univoci stessi caratteri delle presunzioni disciplinate dal codice civile) possono fornire la prova della ità
ve r del fatto ignoto Oggetto di accertamento e di dimostrazione.
Il rapporto tra l'indizio e la prova non a ben " vedere, d'ordine meramente quantitativo, nel Senso che il primo costituisce sempre e necessariamente una probatio levior rispetto alle capacità dimostrative della seconda.
Dopo i l ripudio del sistema delle c.d. prove legali, Come metodo di dimostrazione della verità formale, l'affermazione del primato del libero convincimento ha portato a liberare il giudice, nella ricerca della verità sostanziale, dai lacci di Un
Sistema di per lui prov e già predisposto,
2
vincolante, ed a lasciarlo libero di investigare C valutare il risultato della sue investigazioni.
Prova, dunque, è nel vigente ordinamento Ogni elemento idoneo a dare certezza della situazione D delle situazioni da cui Sono destinate trarre origine le valutazioni decisorie, P la mancata ripetizione nel nuovo codice delle norme di cui agli articoli 299 e 368 del vecchio codice non consente all'interprete di considerare mutata la filosofia della valutazione della prova, posto che l'unico mutamento intervenuto nella disciplina del
"procedimento probatorio", allo scopo di armonizzare il principio del libero convincimento con l'esigenza di rispettare i limiti di utilizzazione del materiale probatorio disponibile.
Mantiene quindi ancor oggi validità la distinzione tra prove che consentono al giudice la diretta percezione del fatto oggetto di dimostrazione e prove che richiedono invece 1 intermediazione dell'attività psichica altrui, considerando come appartenti alla prima Categoria i c.d. "elementi indiziari", ed alla seconda le testimonianze: non è però infrequente che E
25 1'elamento indiziante sia propria volta oggetto da testimonianza e venga, Come accaduto nella fattispecie che forma oggetto di esame diversamente rappresentato da chi ne riferisce agli inquirenti.
In tali casi, non che il fatto indiziante diventi Oggettivamente incerto 501 perchè diversamente rappresentato, diventi inutilizzabile, perdendo la capacità di consentire al giudice di dedurre mediante presunzione, in base alla Comune esperienza, l'esistenza, a seconda dei casi, certa, probabile 0 anche soltanto possibile, di un altro fatto ignorato, cioè non direttamente provabile. Nella fattispecie che forma oggetto di esame, il fatto indiziato e non direttamente provabile, perchè non verificabile immediatamente e direttamente, e non suscettibile di descrizione se non nei suoi contorni, era rappresentato dalla presenza della vittima e del
GE nell'interno della casa della ON, quando ebbe a verificarsi il fatto violento di cui detta vittima venne fatta certamente oggetto, e per effetto del quale il muro su cui poggiava la testiera del letto venne abbondantemente macchiato di sangue. 61i Ulteriori fatti certi erano rappresentati, come già in precedenza si è rilevato, dalla presenza lungo le scale di accesso all'appartamento dal garage del frammento OSS20, Jal rilievo che la vittima aveva il cranio sfondato in regione parieto-temporale e dalla presenza di macchie di Sangue Sul muro della Camera da letto e sulla tappezzeria dell'auto della ON.
Il fatto ignorato, non direttamente provabile, era rappresentato dall'identificazione dell'autore (o, in di ipotesi, degli autori) della violenza contro via la vittima dall'individuazione del grado di intensità di tale violenza
. Tale fatto. al pari degli altri che ebbero verificarsi nella notte tra il 12 ed il 13 di agosto, non poteva essere accertato attraverso le versioni di esso che ne hanno via via fornito i vari protagonisti i quali per il principio del nemo tenetur se detegere hanno i] diritto e l'interesse a fornire Versioni strumentali all'esercizio legittimo dei loro diritti difensivi, e quindi sospette di falsità,
Tali versioni difensive possono bensi Assere utilizzate dal giudice di merito, ma solo come complementari strumenti di verifica della bontà della ricostruzione dei fatti ritenuta рій Vicina alla verità, per consentire di ricavare da esse i punti di contatto con tale ricostruzione.
In tale (iniziale) opera di ricostruzione del fatto ignorato, ma certo base desumibile SU 26
indiziaria, i giudici di merito hanno considerato di preminente rilievo:
1) - la costante presenza della ON in casa nel commes50 11 delitto. Tale cui venne momento רן ! dichiarazioni presenza è stata desunta dalle stesse inattendibilità dimostrata dallae dell'imputata preteso al relative giustificazioni delle teatro che fu dalla zona allontanamento essadi questo Veniva violenza mentre dell'episodio di realizzato;
2) - la presenza del GE nella stessa casa, come già ricordato in precedenza, successivamente all'ingresso quest'ultima prima dell'uscita di della vittima dalla scenaļ L'opera intellettuale posta in essere dai giudici noti (certi di merito per desumere dai detti TA perchè ritenuti acquisiti, perchè pacificamente i fatti motivazione del tutto corretta), decisione, non tali con rilievo ai fini di della certi poteva che arrestarsi là, dove ulteriori fatti ignorati, ignoti che di dedurre i fatti potevano consentire conoscevano, ma che solo singoli protagonisti che potevano non avere alcun interesse a rivelare,
verosimilmente avevano taciuto.
CIA vale in modo particolare per quanto concerne la definizione dettagliata delle condotte tenute dai della vicenda e dell'esatto singoli protagonisti nella precisa loro azioni svolgimento delle successione cronologica. ammissioni dei due superstiti potevano solo, Come si è visto, essere utilizzate come riscontro del Le quadro desumibile dai dati certi disponibili. in cui L'identificazione dell'ora esatta ebbe
F
di violenza di cui venne fatto certamenteverificarsi l'atto utile, non ma Oggetto di Brin assolutamente indispensabile, due dei cheposto la ON della vicenda, uno continuativamenteprotagonisti sul luogo dell'omicidio rimasta l'argomentazione all epilogo, e si è visto che dei giudici di merito con cui si esclude che possa essersene allontanata è logicamente ineccepibile.
Per quanto riguarda l'altro protagonista il GE OR Occorreva stabilire se il BR fosse,
o non, suo arrivo, visto ancora in vita all'atto del che la Corte, con motivazione completa, corretta ed immune da vizi logici, incensurabile nella presente sede di legittimità, ha optato per la prima delle due soluzioni, s dichiarazioni Del GE,31resto, nelle difensive, ha fatto ammissioni compatibili con a
n
T'una con l'altra ipotesi, ma sempre incompatibili con 27
le dichiarazioni della coimputata, 位 su talı rilievo 1 giudici di merito hanno concluso per una quanto meno parziale inaffidabilità del SUO racconto, nella parte in cui l'uomo Si assume la paternità egli esclusiva del delitto, sia nella parte in cui protesta la propria innocenza, SUO a l c he endo
a ssu m arrivo la vittima era già deceduta. che In base a tale quadro, e sul duplice rilievo la telefonata della ON al GE venne collocate tra le 23 e le 23,30, e che ad essa sequi l'immediata partenza dell'uomo da Pian Martino, il giudice dell'appello ha concluso che questi deve aver raggiunto la casa delle ON prima che sulla strada apparissero 1 tre testimoni AG, De Toffol IO, 63 attorno alla mezzanotte 51
trovasse quindi in casa. Questo fatto non avrebbe la capacità di consentire risolvere definitivamente il problema della di esistenza in vita del BR all'atto dell'arrivo dell'uomo, perchè nello spazio di tempo intercorrente tra il rientro a casa della vittima (ore 22,40-22,45)
l'arrivo del GE (23,00-23,45), l'omicidio avrebbe potuto essere stato già consumato.
Ed in effetti il quadro che, sulla base degli elementi disponibili, si sarebbe potuto disegnare, una volta cancellata la presenza dei fantomatici due torinesi dalla scena del delitto, era:
1) - l'uccisione del BR ad opera della ON, prima dell'arrivo del GE
(2) - 1'uccisione del BR ad Opera del GE, רן ..
assenza della ON
3) - l'uccisione del BR ad opera di entrambi come 7 epilogo di una discussione cui 18 ON era preparata cui aveva accettato che partecipasse anche il GE, discussione successivamente degenerata in rissa .
La cartina di tornasole dell' attendibilità delle
Varie tesi in rassegna era rappresentata da quanto riferito dai testi AG, De OF e IO, ed
i giudici di merito, valutando ed interpretando le dichiarazioni di detti testi, Sono pervenuti alla conclusione che l'eco sonora di quanto avveniva entro
1'appartamento della ON era da ritenere più compatibile con l'azione omicidiaria che con le sole
Operazioni di cancellazione delle tracce di essa;
sicchè, dalla contemporanea presenza nel Corso di tali operazioni del GE e della ON, era trarre la legittimo iper giudici di merito conclusione che i due imputati avessero concorso nella soppressione del BR. Alla domanda se tale conclusione sia stata frutto 28
della valutazione di tutte le circostanze emerse corso dell'acquisizione probatoria, se essa sia stata conseguenza di una nel elementi valutazione raccolti. se, corretta degli infine, CU1 Si snoda motivazione della sentenza impugnata siano affetti da vari sillogismi in l'argomentazionei logica della non può che darsi risposta affermativa. vizi, intanto certo che i giudici di E attentamente esaminato tutti gli disposizione, merito hanno elementi Senzarilievo, trascurarne alcuno loro a capace conclusioni differenti. di decisivo cioè di portare necessariamente Per quanto concerne la correttezza di tale
! del pari certo che i giudici hanno "tarato" Varie apparenti esame, potevano riscontrarsi antinomie la nella valutazione comparativa che Varie Via dichiarazioni testimoniali Via
, Ogni prova raccolta passa necessariamente tra le il filtro di chi racconta e quello di chi traduce nel considerando che verbale le dichiarazioni rese dal testimone, attraverso del filtro di chi pone singole domande al Valutando prima e quindi risposte dell'ulteriore testimone ottenute, verbalizzazione risultanti dalle verbalizzazioni precedenti. comparativamente le con questi ultimi profili,Botto non può affermarsi quelle che i giudici di merito abbiano in qualche misura tradito nella sostanza le dichiarazioni testimoniali in questione, nel momento in cui le hanno fondamento della loro decisione, sicchè i ricorrenti, dopo aver dedotto il vizio di scorrettezza, non poste stati in grado di dimostrarne la ricorrenza. della logicità Resta infine il problema sono di dimostrazione conclusioni adottate in termini dell'assunto accusatorio, ma a tal proposito delle fornire chiarire è sufficiente che dimostrazione della plausibilità di una ricostruzione non Occorre fatti alternativadei la dimostrare che quest'ultima è illogica, e ciò perchè, Quella come dimostrato in precedenza, il compito del giudice adottata, per di legittimità è limitato alla completezza, correttezza e logicità della conclusione valutazione adottata della dal giudice eventuale di merito, presenza prospettazioni alternative offerte dalle parti non anche della di equali
. requisiti nelle Nell'adempimento dell'obbligo della giudice di merito deve ritenersi 11 vincolato alla motivazione, indicazione precisa e puntuale delle prove raccolte e concretamente utilizzate ai fini della formazione del proprio convincimento, mentre è inesigibile da lui, se non nei ristretti limiti dell'obbligo di indicare j fatti da cui discendono conseguenze giuridiche di 29
rilievo, una ricostruzione dettagliata del fatto oggetto del suo giudizio, quando, per procedere ad eSSA;
egli Sia in qualche misura, per le pur giustificabili esigenze di difesa degli imputati, costretto a far ricorso ad elementi congetturali.
Tutto questo vale per quanto attiene alla esistenza della preordinazione (desumibile dal contenuto della telefonata ON-GE), alle condizioni in cui versaya la vittima (ai fini della contestazione dell'aggravante della minorata difesa), 17 alla esistenza di un movente comune ai due partecipi dell'operazione delittuosa (utile ai soli fini della configurabilità della circostanza aggravante della natura abbietta dei motivi).
La conclusione che il delitto fu caratterizzato da dolo d'impeto non si pone in contraddizione con
1'ipotesi del concorso dei due imputati nell'attività omicidiaria, ben potendosi dare la configurabilità di tale atteggiamento psicologico in costanza di una situazione in cui uno dei due correi crei condizioni dello scontro dell'altro con la vittima, P si astenga poi dall'intervenire quando, coerentemente alle sue previsioni, il detto scontro si verifichi in concreto e conduca uno dei due litiganti a soccombere di fronte all'azione aggressiva dell'altro. In tal caso, infatti, non può farsi discorso di mera connivenza, ma può al contrario legittimamente parlarsi di concorso nel reato, sia sul plano oggettivo che su quello. volitivo, relazione all'imputazione di omicidio, Sempre an sono a parere della Corte destituiti di fondamento i motivi del ricorso del procuratore generale con 1 quali è stato dedotto difetto di motivazione in relazione all'avvenuta delle due esclusione aggravanti dei motivi abbietti F della minorata difesa. cuiPer quanto riguarda l'aggravante di all'articolo él n. 5 codice penale, si è già visto in precedenza come le censure del F.G. muovano da un presupposto di fatto quello dell'omicidio della escluso dai vittima durante il Sonno giudici di merito.
Per accedere alla tesi del ricorrente occorrerebbe procedere infatti ad preliminarmente Una ricostruzione dei fatti che j giudici hanno visto,motivatamente escluso, ciò che, Come si
Significherebbe indebita invasione del terreno della valutazione delle prove in cui è sovrano il giudice di merito. partesentenza impugnata, per motivi in La analoghi, 81 sottrae alle censure del ricorrente in 30
dell'aggravante dei merito all'avvenuta esclusione motivi abbietti. volta esclusa la preordinazione del delitto, Una ed affermato che il delitto venne esequito con dolo
d'impeto (come dimostrato dal fatto che il GE recò nella casa della ON in compagnia della figlia), non rimane spazio per una ricostruzione del movente diversa da quella in concreto operata dal giudice del merito.
Del resto, la premessa di fatto da cui discende la
Censura è quella dell'esclusione che l'omicidio sia stato frutto di impulso improvviso, ma che esso Sia stato al contrario frutto di preordinazione. Ancora una volta, però, per accedere alla tesi del ricorrente, si dovrebbe ricostruire il fatto in modo diverso da come lo ha ricostruito il giudice di merito, ciò che nella presente sede, per le ragioni indicate in precedenza, non è ammissibile. Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'articolo 524, n. 3 c.P.P. in relazione all'art. 18 stesso codice, questa Corte ha già diffusamente spiegato quali siano i limiti entro i quali può darsi ingresso in sede di giudizio di appello alle nuove prove dedotte dalle parti.
a fronteSecondo la difesa della ON, dell'anonimo riferito al OM RC, con il quale si accusavano certi GO Pietro 2 IS Salvatore di aver commesso l'omicidio, la Corte di merito avrebbe dovuto:
a)- svolgere direttamente delle indagini nel Senso indicato dal delatore;
b) - ordinere la sospensione del giudizio ai Sensi dell'articolo 18 del C.p.p..
La Corte osserva che nessun obbligo di esperimento di indagini incombeva sul giudice di merito, non essendo quest'ultimo titolare dell'azione penale.
Per quanto concerne il rigetto dell'istanza di sospensione, pur volendo trascurare l'argomento dell'incensurabilità del relativo provvedimento, è da Osservare che lo scopo perseguito dalla norma c he perseguito prevede la sospensione è lo stesso che è da altre norme processuali la cui funzione è quella di evitare conflitti tra regiudicande.
Se il solo fatto della pendenza di altro procedimento avente Capacità di condizionare quello in corso di svolgimento non considerato sufficiente di per sé a creare le condizioni di pregiudizialità, 2650 51 ritiene tuttavia condizione necessaria perchè la sospensione del procedimento pregiudicato possa essere legittima,
Cio significa che in casi come quello di specie, 31
nei quali responsabilità concorrenti o alternative quelle oggetto di accertamento emergano per 18 prima volta nel corso del giudizio di appello, 1'esercizio facoltà di sospensione del giudizio della dalla condizionato effettive pendenza del procedimento asseritamente pregiudicante, trattandosi di facoltà meramente 11 d is c re zio na le
,
relativo esercizio è condizionato de valutazioni di opportunità le quali non possono prescindere da una delibazione sommaria della serietà dei nuovi elementi emersi.
Nel caso di specie, si trattava, secondo i giudici di merito, di accuse formulate da Lin mitomane, per di più del tutto generiche, Sicche deve ritenersi adequata la motivazione con cui 1'istanza di
Sospensione è stata rigettata sul rilievo, ritenuto decisivo, della mancanza dei presupposti di serietà, Del pari infondate sono le censure formulate nei confronti della sentenza impugnata dalla difesa del Geri con il quarto, il quinto, il sesto e l'ottavo motivo di ricorso.
Non infatti riscontrabile alcuna violazione della norma di cui all'articolo 465 inC.P.P. relazione alla mancata lettura nel del Corso dibattimento della lettera inviata dal Geri OR alla CadenasSO LL il 31 dicembre 1987, in effetti destinata anche alla figlia SO.
In effetti, a prescindere dalla considerazione che la lettera in questione risulta largamente utilizzata dal ricorrente nei propri motivi di appello contro la sentenza di primo grado, e
+] omessa menzione di essa da parte del giudice di merito avrebbe realizzato vistoso difetto di motivazione, resta il fatto che la lettera è stata largamente utilizzata nel Corso dell'istruttoria ed è entrata per tale via, indipen dentemente dalla sua lettura, negli interrogatori che
1'imputato ebbe a rendere nel corso del giudizio.
A parte tale rilievo, rimane il fatto che il giudice di merito ha bensi menzionato la lettera in questione nella sentenza, ma proprio a Causa della Sua ambiguità (il suo contenuto poteva essere letto come resipiscenza per il delitto compiuto e come surretizia confessione di un autocalunnia) stato
Fitenuto inutilizzabile.
Del pari infondata è la dedotta violazione della norma di cui all'articolo 477 c.p.p. sotto il profilo che in sentenza sarebbe stato ritenuto sussistente un episodio "non quello Oggetto di uguale" contestazione.
Di fronte Omicidioalla contestazione di Lin preordinato, commesSO con l'uso di un solo corpo 32
contundente, i giudici avrebbero ritenuto verificato un omicidio commesso con dolo d'impeto, commesso con l'uso di più strumenti atti ad offendere e Con più colpi. E qui da rilevare che l'immutazione del fatto, di
81 applicabilità della rilievo fini dell eventuale norma di cui al combinato disposto degli articoli 445
e 477 C.p.p. è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce radicalmente il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico, e per consequenza di PSSÄ, l'azione risulti tanto diversa da quella contestata da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Quando, per contro, il fatto tipico rimane identi-
CO a quello contestato, e ne modificano solo nei non vi è dettagli le modalità di realizzazione, escludersi deve di immutazione consequenza п
l'applicabilità di Cul della z ione d ispos i all'articolo 477.
E altresi infondato il sesto motivo del ricorso, con cui si deduce la violazione degli articoll 304
462 del C.P.P. Sotto il profilo dell'avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni rese dal Di AR
AE prima che costui assumesse LA qualità di imputato. La censura è al limite dell'ammissibilità, Пon risultando Specificate dichiarazioni delle coimputato concretamente utilizzate. peraltro
E
ricorrente che le norme richiamate dal certo disciplinano l'utilizzabilità delle dichiarazioni avvertito dall indiziato prima di rese ess e re dell'assunzione della corrispondente qualità, non anche l'utilizzazione di tali dichiarazioni ne1
confronti degli altri imputati, posto che 1'articolo
462 disciplina, come si è già visto in precedenza, le quelle testimoniali, deldichiarazioni non coimputato. infine destituito di giuridico fondamento E
l'ottavo motivo di ricorso del GE.
Per quanto attiene alla pretesa incompatibilità tra dolo d'impeto e concorso di più persone nel reato resta che richiamare le argomentazioni svolte in non precedenza. Per quanto poi concerne la richiesta di procedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto, ritenendo sussistente un'ipotesi di preterin- tenzione nella condotta dell'agente, è appena il caso di ricordare nella sede presente che in tal modo si finirebbe con il modificare l'intera ricostruzione del fatto, ciò e inammissibileche nella sede 33
presente. In relazione all'imputazione di soppressione di cadavere contestata originariamente alla ON "
GE, al Di AR, al AC, al CC ed al al
CA, occorre procedere preliminarmente all'esame delle censure MOSSE dal procuratore generale in relazione alla conferma da parte della Corte territoriale della sentenza di primo grado che aveva mandato assolto il detto imputato.
Sostiene il ricorrente che i giudici dei due gradi merito avrebbero travisato risultanze del processuali, omettendo di considerare che sebbene il
Sacco non avesse esplicitamente accusato il Di Nardo di aver partecipato in modo diretto alle operazioni di trasporto del cadavere dalla camera da letto al garage, e quindi sulla autovettura della ON, tuttavia lo aveva indicato come presente alle dette operazioni.
Osserva la Corte che il ricorso così motivato inammissibile.
La corte territoriale ha infatti esaminato il comportamento tenuto dal Di AR nel corso delle manovre compiute dalla ON per cancellare le tracce del delitto dalla Sua abitazione per occultare, prima, sopprimere, più tardi, il cadavere del BR, e, coniugando la natura passiva dell'atteggiamento tenuto dal detto imputato con la relativa lealtà cui egli ha improntato la propria collaborazione con gli inquirenti all'inizio delle indagini ha interpretato pro Peo le circostanze oggettivamente equivoche emergenti dall'istruttoria, tale conclusione risulta fondata SU un esame completo corretto del materiale probatorio, in quanto tale incensurabile nella presente sede di del resto legittimità, come onestà ha con rappresentante riconosciuto il intellettuale dell'odierna dell'accusa udienza nel Corso
dibattimentale.
L'impugnata sentenza si sottrae anche alle censure che le sono state mosse dalla difesa del GE OR con l'ottavo motivo del suo ricorso, dal CC
con i tre motivi in cui si articola il SUO ricorso, ed infine dal AC, I l CC deduce infatti con il primo motivo di ricorso la nullità nei suoi confronti dell'intero giudizio di merito sotto il duplice profilo della mancata notifica dell'avviso di deposito della prima perizia necroscopica eseguita dal dottor IN nonchè per la mancata incontestazione periodo istruttorio dell'imputazione di favoreggiamento. Entrambe le censure sono destituite di giuridico
置 34 fondamento: la prima, sotto il duplice profilo della totale assenza di una qualsiasi relazione tra il contenuto della perizia necroscopica eseguita Sul cadavere del BR CE dal medico legale l'impu-
J
elevata a caricotazione del CC di Soppressione del cadavere.
In aggiunta a quanto in proposito stato esattamente osservato dai giudici di merito è solo da nella sede presente che la dire funzione del riscontro diagnostico di competenza del perito Settore è quella di accertare la causa mortis, mentre fini della configurabilità del delitto di ai soppressione di cadavere l'accertamento della Causa del decesso è del tutto irrilevante, ben potendo il delitto anche nei confronti del realizzarsi cadavere di una persona deceduta per cause naturali.
Sotto il secondo profilo, i giudici di merito ritenuto tardiva l'eccezione, hanno in quanto difesa dell'imputato dopo sollevata dalla 11 di compimento delle formalità apertura del dibattimento.
Sostiene il ricorrente che "nessuna dichiarazione intervenuta prima che la CC À difesa eccepisse la nullità", Ma il rilievo è inconsistente,
Ove solo si Consideri che la dichiarazione di chiusura delle formalità di apertura del dibattimento non ha valore costitutivo e che il momento iniziale del dibattimento, di rilievo per gli effetti che delleproduce sull'esperibilità delle eccezioni parti, Va individuato ex post, dal rilievo della concreta realizzazione delle prime attività tipiche del dibattimento. Dalla Sentenza di primo grado Fisulta che le eccezioni Sono State Sollevate dalla difesa del dunque, stanteCC dopo tale momento,
l'obiettiva incontestabilità di tale affermazione, con cui si attesta 1'avvenuta ultimazione delle formalità di apertura del dibattimento prima che la difesa proponesse 1 eccezione, quest'ultima non poteva avere sorte diversa da quella che 1 giudici del merito le hanno riservato.
Con il secondo motivo di ricorso, la difesa del
CC deduce la violazione dell'articolo 524,
3 in relazione all'articolo 475, n. del c.p.p. sotto il profilo che gli elementi utilizzati dai gludici dei due gradi del merito non Avrebbero
Capacità dimostrazione di fornire la della colpevolezza dell'imputato ricorrente in ordine al
.
delitto di soppressione del cadavere del BR. I l difetto di motivazione sarebbe, secondo la del ricorrente, desumibile dall omesso esamedifesa 35 da parte dei giudici di Merito delle eccezioni sollevate dalla difesa circa l'incompatibilità del tempi indicati dalla sentenza per il compimento delle operazioni di trasporto del cadavere, di abbruciamen- to dei vestiti e di rientro a Cairo, con 1 risultati dell'istruttoria relativi ai movimenti delle singole persone che avrebbero partecipato alle Operazioni descritte dalla sentenza impugnata.
Sostiene Insomma il ricorrente che prove certe indicherebbero i protagonisti dell'operazione ד!! località lontane Ciuto orarida Monte in obiettivamente incompatibili con quelli indicati dai giudici di merito, posto che questi ultimi hanno localizzato l'intera operazione in un tempo compreso tra le 18,45 e le 20,30 del giorno 13 agosto, e tale spazio temporale sarebbe obiettivamente insufficiente per il compimento di tutti gli atti di esecuzione del delitto.
Occorre a tal proposito richiamare quanto già precisato in relazione alla valutazione degli elementi indizianti quando questi, Come certo
accaduto nella fattispecie oggetto di esame, Sono strettamente legati al ricordo di singoli testimoni. merito,1Secondo giudici di infatti,
1'indicazione degli orari (e forse anche della stessa data) in cui gli imputati procedettero al trasporto del cadavere dalla casa di abitazione della ON sino alle pendici del monte Ciuto non في elemento
.
i imprescindibile della ricostruzione del fatto.
Quest'ultimo risulta infatti descritto dal AC
1'indicazione di elementi di dettaglio che, COD per un verso, potevano essere conosciuti soltanto da chi era stato partecipe, e per altro Verso hanno ne trovato estrinseci elementi di riscontro in prove oggettive, Ovvero in dichiarazioni rilasciate da soggetti del tutto estranei e giudicati del tutto attendibili. era11 AC ha infatti dichiarato che il cadavere stato collocato seduto entro un armadio, che esso indossava una giacca di colore blu a quadri, che Pra stato collocato nel sedile anteriore dell'autovettura della ON con un cappello, e che la testa era stata appoggiata nei pressi del tetto della vettura onde impedire che ciondolasse durante il viaggio.
Tale descrizione ha trovato puntuale riscontro in dati oggettivi (le macchie di sangue sulla tappezze ria del veicolo, le ipostasi sulle parti declivi del cadavere localizzate nelle natiche e sulle piante dei piedi, coerenti Con un lungo stazionamento post mortem posizione seduta, gli indumenti che la in aveva ritirato dalla lavanderia proprio nei vittima
竇 36
giorni precedenti 1'omicidio) ed in precise dichiarazioni testimoniali i cia deposizione del benzinaio che ebbe notare entro l'abitacolo dell'auto della ON il BR con un cappello in testa, nonostante la stagione estiva). Tali riscontri attribuiscono piena attendibilità intrinseca ed estrinseca alla chiamata in correità
Operata dal AC, sicchè la ricerca dell'ora esatta in cui venne eseguito il trasporto e vennero compiute le ulteriori operazioni di soppressione del cadavere e di abbruciamento degli indumenti, ricerca affidata asoli ebbero 81 ricordi delle persone che parteciparvi O che videro queste ultime a Cairo, a
Savona o a Pian Martino, era del tutto inaffidabile,
e giustamente i giudici di merito non ne hanno tenuto Conto ai fini della formazione del loro convincimento.
Alla luce di tali premesse
, sulla base delle quali con argomentazione immune da vizi logici e fondata su esame Completo corretto delle risultanze un processuali i giudici di merito hanno ritenuto del tutto attendibile la chiamata in correità operata dal Sacco nel confronti del CC del CA, oltre che della stessa ON, risultava del tutto inutile procedere alla ricerca delle ragioni per le quali Si correi stretto il pactum Sarebbe tra i del momento in cui 1'accordo Sarebbe sc e le r is intervenuto, Sicchè non può, Sotto quest'ultimo profilo, ritenersi carente di motivazione la sentenza che da tali elementi ha di mostrato voler prescindere nella formulazione del giudizio di responsabilità dei vari imputati in ordine al delitto di soppressione di cadavere. ritenereSono, Sempre tale proposito, da destituite di fondamento le censure Mosse dalla difesa del GE alla decisione impugnata nel punto in cui si afferma la piena equiparazione dell'attività prestata dall'imputato per l'iniziale occultamento del cadavere entro l'armadio della Camera da letto in casa ON e delle successive Operazioni di soppressione dello stesso cadavere a Monte Ciuto.
L'argomento che la sistemazione del cadavere entro l'armadio fosse, sia sul piano Soggettivo che SU quello oggettivo, propedeutica alla sua successiva soppressione, e strumentale rispetto ad essa, A del tutto logico, oltre che fondato su un esame completo e corretto del dato probatorio. sentenzaCon riguardo alle statuizioni della impugnata relative all'imputazione di furto aggravato alla ON contestata al CC in p
a relazione vari Prelevamento di mobili ed oggetti 37
dall'alloggio di Squaneto di proprietà del BR, ricorrente procuratore generale ha Censurato la decisione dei giudici di mer to sotto 11 profilo della violazione di legge in ordine all'avvenuta esclusione della circostanza aggravante dell USO del mezzo fraudolento (art. 625 n. 2 C.p.) nei confronti di entrambi gli imputati e dell'applicazione della causa estintiva dell'amnistia nei confronti del solo
CC.
Il ricorso è sul detto punto pienamente fondato.
Per declaratoria quanto attiene alla di improcedibilità dell'azione penale per Sopravvenuta amnistia, l'errore compiuto dai giudici di merito del tutto evidente, posto che essi hanno trascurato che tra le aggravanti contestate agli imputati vi era anche quella di cui all'articolo 625 n. 1, che nè il giudice di primo grado, nè quello di Secondo grado avevano escluso, che era quindi comunque ostacolo all'applicabilità della causa estintiva del reato. 51 dice questo, S considerare che il
P
Z
U
A
giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee era limitato al solo rilievo delle circostanze di cui all'articolo 62, numeri 4 e 6, del codice penale.
Sul punto, l'impugnata sentenza deve quindi essere annullata con rinvio.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento all'avvenuta esclusione, sempre in relazione all'imputazione di furto, della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento. La previstoratio dell'aggravamento di pena dall'articolo 625, 1. 2 C.P. è da ricercarsi, Con riguardo a chi si serva di mezzi fraudolenti, nella attenuazione che in tal modo si verifica nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui. I 1 cice, soggetto passivo, è convinto di essere al riparo da tali aggressioni, ma non prevede di regola che le difese da lui approntate possano essere e lu s e
in modo fraudolento. diCosi Viene ritenuta escogitazione Capace sorprendere o soverchiare con 1'insidia la contraria volontà del detentore, e vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa delle cose proprie i l fatto di introdursi nel luogo Ove queste Sono
custodite servendosi di una chiave falsa. non diverse conclusioni deve pervenirsi quando
V
le chiavi adoperate per superare le barriere poste protezione della proprietà siano quelle vere, ma siano State ottenute fraudolentemente, ad esempio Simulando l'esistenza un'autorizzazione di diritto, ovvero, come nella fattispecie dell avente 38
che forma Oggetto di esame, adducendo falsamente pretesti per dissimulare le vere intenzioni per la cui attuazione la chiave vera Viene richiesta al detentore.
Nè vale osservare in contrario, come hanno fatto i giudici di merito, che il detentore delle chiavi di ingresso alla villa avrebbe comunque aderito alla richiesta della loro consegna: rimane il fatto che per ottenerle il soggetto attivo ha dovuto ricorrere al mendacio, falsamente assumendo che Lin possibile acquirente intendeva visitare 1'immobile, ed dell'avvenuto circostanza Ovviamente tacendo proprietario e le Vere ragioni della decesso del
A
1
visita.
Non poteva quindi essere revocata in dubbio natura fraudolenta dell'ottenimento delle chiavi, quindi dell'ingresso dello stabile per la commissione del furto. sul detto punto, nei confronti della Anche
Guarinoni e del CC l'impugnata sentenza dovrà annullata Con rinvio. essere
Sono altresì fondate, tali da giustificare
18 Censure l'annullamento dell'impugnata sentenza, le quali del ricorrente procuratore generale con A
1 erronea applicazione stata dedotta l'inosservanza dell'articolo 81 del codice penale. contraddittorietà Deduce il ricorrente mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione ella sussistenza del vincolo della ritenuta continuazione tra 1 delitti di soppressione di cadavere di furto aggravato, in sostanza sul rilievo che il secondo dei due delitti commessi dagli imputati è stato semplicemente reso possibile dalla consumazione dell'omicidio, ma è stato frutto di autonoma decisione dei soggetti attivi, decisione del tutto disancorata da quella della soppressione del cadavere.
Osserva la Corte che anche sotto quest'ultimo aspetto il ricorso del procuratore generale è fondato e meritevole di accoglimento. in effetti alcuna motivazione nella Non vi
Sentenza impugnata che consenta di Superare le obiezioni del ricorrente come Sopra riassunte, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non è dato cogliere alcun o e lem en t che consenta di affermare che soppressione del atticadavere stati e Successivo furto Siano ececutivi di un medesimo disegno criminoso. Anche su tale punto, l'impugnata sentenza dovrà essere quindi annullata con rinvio.
Sono per contro, per un verso infondate, @ per 39
altro Verso inammissibili, le Censure Mosse rispettivamente dal procuratore generale dalla difesa della ON per quanto concerne le statuizioni della sentenza sulla unificazione con 11 vincolo della continuazione delle imputazioni di omicidio e di soppressione di cadavere. Sostiene il ricorrente P.
6. che i due imputati, nel momento in cui procedevano all'uccisione del
BR, non potevano prevedere, e quindi volere, anche la soppressione del cadavere della vittima, posto che hanno agito con dolo d'impeto, ed il problema ess1
destinazione da dare al cadavere deve essersi della logicamente in un momento successivo a quello posto della consumazione dell'omicidio.
In definitiva, secondo il ricorrente, un rapporto di continuazione sarebbe inconfigurabile quando il primo delitto commesso dall'agente sia frutto di scelte emotive e le successive violazioni della legge penale siano frutto di nuova volizione di tipo razionale, magari connessa norma, sul piano (di teleologico) CON la prima violazione, ma non per dall'inizioquesto concepita prevista sin dell'attività delittuosa. infatti, La censura è infondata. E bensi vero,
Supremo che la costante giurisprudenza di questo
Collegio ha escluso la configurabilità della continuazione quando il secondo delitto risulti frutto accidentale di necessità maturatesi nel Corso dell'attuazione del programma criminoso, ed ha che la continuazione non può essere chiarito riconosciuta in presenza di azioni che risultino maturate in situazioni nuove, di per sé capaci di dar luogo a distinti impulsi a delinquere.
Tutto questo peraltro non toglie che esistono casi
(e quello di specie paradigmatico) in cui
I'ulteriore attività si rende necessaria proprio 1 consequenza di un'azione precedente, alla quale si collega tanto strettamente da far apparire Come LD
tutto unico inscindibile sia l'azione realizzatrice principale quella il delitto che posta successivamente in essere dal soggetto attivo nel tentativo di sottrarsi. alle consequenze di detta azione, nel tentativo di assicurarsene 1 impunità.
Sanzione.
In detti casi, le violazioni ulteriori potranno bensi apparire connotate da maggiore gravità, tanto da rendere applicabile la circostanze di cui all'art.
61 1. 2 C.p., ma è innegabile che esse Sono sorrette dalla medesima volontà unitaria che sorregge la violazione principale, anche nei casi in cui tale volontà l'agente,sorta in modo improvviso, 0
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nell'emozione del momento, non abbia distintamente proprie mosse previsto quali Sarebbero leState ulteriori, una volta raggiunto l'obiettivo avuto di mira sul momento. E' quindi da ritenersi infondato l'addebito di contraddittorietà della motivazione in mancanza relazione alla ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra il delitto di omicidio e quello di soppressione di cadavere.
Tutto quanto si è esposto vale evidentemente solo il GE, non anche per la ON, la cui per difesa non ha con i motivi di appello richiesto che il giudice di secondo grado procedesse alla unifica- zione sotto il vincolo della continuazione 1 detti delitti di omicidio e di soppressione di cadavere, ed il ricorsoSUO 2, sotto il profilo considerato, inammissibile.
Del pari inammissibile per difetto di interesse il ricorso dello stesso P.G. nei punti in cui 11 ricorrente chiede che le pronunce assolutorie del giudice di merito nei confronti del CC, del
CA A del AS Siano trasformate, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata, in dichiarazioni di improcedibilità dell'azione penale äi sensi dell'articolo 384 c.p. Ovvero per estinzione dei singoli reati per amnistia. Sono altresi destituiti di fondamento il ricorso del procuratore generale nei confronti del GE e del
CC, nonchè il ricorso della ON 臼 alla avvenuta quello AC, in relazione d e l concessione delle attenuanti generiche, al rifiuto di tale concessione, al giudizio di valenza di dette circostanze, al grado di incidenza di esse sulla pena fissata dal giudice di merito. I l particolare potere concesSO al giudice di merito di procedere ad eccezionali riduzioni di pena sul rilievo della ritenuta inadeguatezza per eccesso di disposizioni di quella applicabile in base alle legge di cui si sia dimostrata l'avvenuta violazione
è affidato in via esclusiva alla discrezionalità del titolare del potere, e le scelte da questi compiute, sia per quanto concerne la riduzione, sia per quanto concerne la sua entità, non sono censurabili in sede di legittimità, sorrettesempre che siano p Una
e motivazione immune da vizi logici. ilNella fattispecie che forma oggetto di esame, giudice di merito ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di concedere al GE ed al CC attenuanti nella loro massima estensione, di far giocare un ruolo più riduttivo, cioè limitato alla
Blisione delle circostanze aggravanti nei confronti 41
del Secco, ed infine di negare le stesse attenuanti nei confronti della ON.
In i casi considerati, non tutti dato riscontrare né mancanza di motivazione (come assumono j ricorrenti) ne illogicità, sicché le censure non possono essere ritenute ammissibili nella presente sede di legittimità.
Deve conclusivamente ritenersi che il ricorso del
P.G. è fondato con riguardo alla mancata irrogazione nei confronti del GE della pena accessoria sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale,
a in relazione alla quale la corte territoriale non ha
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indicato alcuna ragione sul cui rilievo ha omesso di e
d trarre le dovute conclusioni ai Sensi dell'articolo del codice penale dalla irrogazione della condanna. E' per contro destituita di fondamento la Censura dello stesso procuratore generale per la mancata irrogazione della pena accessoria della decadenza della stessa potestà genitoriale nei confronti della
ON.
La Sanzione infatti connessa alla condanna dell' imputato alla pena dell'ergastolo, e non già alla sola Commissione da parte Sua di reati comportanti l'astratta irrogabilità di detta pena. Su tale punto, quindi, il ricorso del P.G. 2 destituito di fondamento e va pertanto rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE Annulla la sentenza impugnata nei confronti della
ON del CC nei punti concernenti l'esclusione della circostanze aggravante del mezzo fraudolento in ordine al delitto di furto la ritenuta continuazione tra detto delitto e quello di soppressione di cadavere;
nei confronti del CC, nel punto relativo all'applicazione dell'amnistia al delitto di furto nei confronti del GE nel punto concernente la mancata applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale rigetta nel resto il ricorso del procuratore generale nonchè i ricorsi del AC, della ON, del GE
e del CC;
condanna j predetti AC, ON, Geri
CC in solido al pagamento delle spese del al rimborso in favore delle parti procedimento ed civili OM EN, BR PA Brin Corrado delle spese del giudizio di Cassazione liquidate per
P E
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per prime due parti civili in lire 3.000.000 e per la terza in lire 3.500.000, ivi comprese per entrambe lire 3.000.000 per onorari, nonché ciascuno versamento della somma di lire 200.000 a favore della Cassa delle Ammende;
rinvia per nuovo giudizio nel confronti ON, DE CC e del GE sui puntisuindicati alla Corte di Assise di Appello di Milano.
Cosi deciso in OM il 14 dicembre 1991
IL PRESIDENTE
(RA Carnevale)
Iman lamene
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Francesco Pintus)Fresco Pintus
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Battista ZO
Depositata in Cancelleria il 15 GEN. 1992
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
F 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
185 Π 1 in relazione all'esercizio della delega di fuori dei casi indicati dall'articolo 296 C.P.P., posto che la Corte Costituzionale ha affermato (sent.
52/72) la piena legittimità dell'esercizio della delega (sia pure nei confronti di altro giudice) preminente rilievo che essa "non comporta sostituzio- Sul
ne nel potere di esercizio delle funzioni cognitorie, ma è limitata al compimento di indagini probatorie,