Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1991, n. 320
CASS
Sentenza 17 dicembre 1991

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Deve essere esclusa la configurabilità della continuazione quando il secondo delitto risulti frutto accidentale di necessità maturatesi nel corso dell'attuazione del programma criminoso, e la continuazione non può essere riconosciuta in presenza di azioni che risultino maturate in situazioni nuove, di per sè capaci di dar luogo a distinti impulsi a delinquere. Purtuttavia esistono casi in cui l'ulteriore attività si rende necessaria proprio in conseguenza di un'azione precedente, alla quale si collega tanto strettamente da far apparire come un tutto unico inscindibile sia l'azione realizzatrice il delitto principale che quella posta successivamente in essere dal soggetto attivo nel tentativo di sottrarsi alle conseguenze di detta azione, nel tentativo di assicurarsene l'impunita sanzione. In detti casi, le violazioni ulteriori potranno bensì apparire connotate da maggiore gravità, tanto da rendere applicabile la circostanza di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., ma è innegabile che esse sono sorrette dalla medesima volontà unitaria che sorregge la violazione principale, anche nei casi in cui tale volontà sia sorta in modo improvviso, e l'agente, nell'emozione del momento, non abbia distintamente previsto quali sarebbero state le proprie mosse ulteriori, una volta raggiunto l'obiettivo avuto di mira sul momento. (Fattispecie di ritenuta continuazione tra il delitto di omicidio volontario e soppressione di cadavere).

L'esercizio della facoltà del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento non è nella disponibilità delle parti processuali, alle quali incombe solo l'onere di allegazione: di indicazione cioè al giudice degli elementi di prova senza i quali esse ritengono che quegli non possa essere in grado di decidere. Deve pertanto ritenersi impropria la sollecitazione per l'esercizio dell'attività discrezionale di integrazione dell'istruttoria in funzione meramente critica del materiale già raccolto, e quindi ablatoria dei risultati raggiunti, giacché in tal caso si finirebbe con lo smentire quello che è, il principio-guida dell'istituto, vale a dire la presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta nel primo grado di giudizio. In via esemplificativa, può dirsi che la parte può domandare la nuova escussione di un teste già sentito, ma ciò, non sul generico rilievo della ritenuta sua inaffidabilità, ma solo in quanto si dimostri in modo inoppugnabile che su punti decisivi la deposizione da lui resa in precedenza è obiettivamente incompatibile con i dati pacificamente emergenti dall'istruttoria, sicché soltanto lui può fornire un'appagante spiegazione delle apparenti antinomie. Lo stesso deve dirsi quando il supplemento di indagine si riferisca alla rinnovazione di indagini peritali ovvero all'esigenza di ottenere dal perito chiarimenti ulteriori rispetto a quelli già forniti e presuntivamente considerati esaustivi. L'obbligo della motivazione circa l'adempimento da parte del giudice di appello del "dovere discrezionale" di disporre su singoli punti ovvero sull'intera acquisizione probatoria, una più o meno ampia rinnovazione dell'indagine si pone in rapporto all'inevitabile intreccio che viene a determinarsi tra prove già acquisite (che si presumono, come visto, complete) e valutazione che ne dà il giudice, nel senso che il giudizio di inconsistenza delle censure mosse dalle parti e o di marginalità della materia che ne' stata fatta oggetto, non può che essere almeno in parte implicito alla valutazione del giudice circa la completezza del materiale probatorio nella sua disponibilità, sicché non può ritenersi esigibile in tal caso una motivazione aggiuntiva rispetto a quella che viene utilizzata per dimostrare l'affidabilità del detto materiale, e quindi la completezza dell'istruttoria.

La "ratio" dell'aggravamento di pena previsto dall'articolo 625, n. 2 cod. pen. è da ricercarsi, con riguardo a chi si serva di mezzi fraudolenti, nella attenuazione che in tal modo si verifica nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui. Il soggetto passivo, cioè, è convinto di essere al riparo da tali aggressioni, ma non prevede di regola che le difese da lui approntate possano essere eluse in modo fraudolento. Così viene ritenuta escogitazione capace di sorprendere o soverchiare con l'insidia la contraria volontà del detentore, e vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa delle cose proprie il fatto di introdursi nel luogo ove queste sono custodite servendosi di una chiave falsa. A non diverse conclusioni deve pervenirsi quando le chiavi adoperate per superare le barriere poste a protezione della proprietà siano quelle vere, ma siano state ottenute fraudolentemente.

L'immutazione del fatto, di rilievo ai fini dell'eventuale applicabilità della norma di cui al combinato disposto degli articoli 445 e 447 cod. proc. pen. è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce radicalmente il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico, e per conseguenza di essa, l'azione risulti tanto diversa da quella contestata da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Quando, per contro, il fatto tipico rimane identico a quello contestato, e se ne modificano solo nei dettagli le modalità di realizzazione, non vi è immutazione, e deve di conseguenza escludersi l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 477. (Fattispecie di contestazione di omicidio preordinato commesso con l'uso di un solo corpo contundente e ritenuto, invece, omicidio con dolo d'impeto, commesso con più strumenti atti ad offendere e con più colpi).

L'esercizio del controllo affidato dalla legge alla Corte Suprema di Cassazione non comporta mai una sovrapposizione di valutazioni sugli elementi di fatto da parte del giudice di legittimità, posto che tale sovrapposizione di quest'ultimo in un campo - quello appunto della valutazione delle prove - che è per contro affidato al giudice di merito. Il controllo ha ad oggetto solo la motivazione posta dal giudice di merito a fondamento della propria esclusione, ed i parametri utilizzabili sono quelli della completezza dell'indagine, della correttezza della valutazione dei singoli elementi acquisiti al processo ed infine della congruità logica dei vari sillogismi lungo i quali si snoda il ragionamento che, muovendo da date premesse, perviene alle conclusioni che sono poi, a ben vedere, le sole che formano oggetto dell'impugnazione, in quanto si traducono nel dispositivo della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1991, n. 320
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 320
    Data del deposito : 17 dicembre 1991

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