Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen. non comporta la sospensione del corso della prescrizione del reato, non essendo "imposta da una particolare disposizione di legge" ai sensi dell'art. 159 cod. pen., che rinvia ai casi in cui la sospensione è disposta per legge e si verifica automaticamente e non già a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/1998, n. 6951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6951 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. La Cava Pasquale Presidente del 12.3.1998
1. Dott. Dapelo Carlo Consigliere SENTENZA
2. " EN IE " N. 312
3. " AN AL " REGISTRO GENERALE
4. " TI IA " N. 47480/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LD AR n. il 18-11-1959 a Matera avverso la sentenza 29-10-1997 della Corte d'Appello di Salerno. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Dapelo Carlo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
In fatto e in diritto
LD AR veniva tratto a giudizio davanti al Pretore circondariale di Matera sezione distaccata di Pisticci - per rispondere del delitto di evasione dagli arresti domiciliari commesso in data 9-3-1990 e condannato alla pena di sei mesi giorni cinque di reclusione.
La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza in data 6-5-1993 confermava quella di primo grado.
La Corte di Cassazione, con pronuncia 28-2-1994, annullava la decisione predetta per difetto di notifica all'imputato del decreto di citazione in appello e rinviava per il giudizio alla Corte di Appello di Potenza.
In data 23-4-1997, a seguito del rinvio del processo per l'astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori operanti in detto distretto, veniva sospeso il termine di prescrizione del reato fino alla nuova fissazione del giudizio vale a dire per complessivi 189 giorni.
Il giudice di rinvio, con sentenza 29-10-1997 confermava quella di 1^ grado emessa dal Pretore di Matera - sezione distaccata di Pisticci. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. sia sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione osta a fondamento della decisione assunta sia per violazione ed erronea applicazione della legge penale.
Motivi della decisione
Il reato di cui all'art. 385 c. 2^ cod. pen. è estinto per prescrizione, il relativo termine prescrizionale essendo maturato in data 9-9-1997.
Non è condivisibile l'assunto della Corte d'Appello secondo cui "la dichiarata sospensione del termine di prescrizione del reato comporta che esso maturerà il 17-3-1998".
Invero l disposizione di cui all'art. 304 c.p.p. consente la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nella base del giudizio durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta di costoro e perciò anche in caso di mancata partecipazione di uno o più difensori a cagione dell'astensione della partecipazione alle udienze dibattimentali proclamata dal relativo ordine professionale.
Tale disposizione, però, non implica anche la sospensione del corso della prescrizione che si verifica, ai sensi dell'art. 159 c. 1^ cod. pen. nei casi di "questione deferita ad altro giudizio e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge", vale a dire quando la sospensione è disposta per legge e si verifica automaticamente, e non già a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria procedente. Pertanto la sospensione del corso della prescrizione è prevista per i reati concernenti i tributi diretti, commessi anteriormente all'1-1 -1993, fino all'accertamento definitivo dell'imposta ai sensi dell'art. 21 ult. Comma della legge 7-1-1929 n. 4, per i reati di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, introduzione, fabbricazione, vendita, detenzione, porto di armi da guerra ed esplosivi, aggressivi chimici, strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio o ferroviario, omicidio volontario durante la latitanza dell'imputato, per il tempo necessario per notificare ordini o mandati all'imputato che non abbia comunicato modifiche relative al domicilio eletto do dichiarato, nonché durante il tempo di rinvio chiesto dall'imputato stesso o del suo difensore sia per atti istruttori che al dibattimento, a norma dell'art. 16 legge 22-5-1975 n. 152, quando venga rimessa, durante un processo penale, alla Corte Costituzionale una questione rilevante in causa, di legittimità costituzionale di una norma.
Non è prevista, invece, la sospensione del termine prescrizionale per il reato di cui all'art. 385 c. 2^ c.p. che pertanto deve essere dichiarato estinto essendo decorsi dalla data di commissione (9-3- 1990) sette anni e mezzo, il 9-9-1997.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 12 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 10 giugno1998