Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
L'ordinanza con cui il giudice dispone negli atti preliminari al dibattimento la vendita del bene in sequestro, qualora si tratti di cose che non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, in assenza di una esplicita norma che consenta una immediata impugnazione, e in applicazione della disciplina generale prevista dall'art. 586 c.p.p., può essere impugnata, a pena d'inammissibilità, solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2002, n. 40503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40503 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 17/10/2002
1. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 1273
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 10633/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC UA, nato il [...] in [...] - Erzegovina;
Avverso Ordinanza Tribunale di Bologna, emessa in data 15/02/02;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per Inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta del 28/05/02;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 15/02/02, disponeva la vendita del veicolo VW Golf tg Fi N12131 in sequestro, con versamento della somma ricavata ai sensi dell'art. 264, comma 3 cpp. Avverso la citata ordinanza, IC UA proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:
Motivo Unico: Erronea applicazione dell'art. 264 cpp. Era stata disposta la vendita dell'autovettura di proprietà di IC UA, al medesimo sequestrata, prima che fosse intervenuta alcuna sentenza, essendo ancora pendente il processo di 1^ grado. Trattavasi di ipotesi di confisca facoltativa, per cui non poteva essere disposta la vendita senza che fosse stata emessa sentenza di condanna.
Tanto dedotto, il richiedente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, con requisitoria scritta del 28/05/02, chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale di Bologna con ordinanza emessa il 15/02/02 su richiesta dell'ufficio corpi di reato, al fine di evitare sia il pericolo di ulteriore e grave deterioramento e deprezzamento del veicolo VW Golf tg Fi N12131, sottoposta a sequestro probatorio nei confronti di IC UA, sia l'ulteriore aggravio delle spese di custodia del citato veicolo con rilevante dispendio per la P.A. (il bene era stato affidato in custodia presso terzi), disponeva ex art. 264, comma 2^ cpp, la vendita del veicolo con versamento della somma ai sensi del 3^ comma citato art. 264 cpp. Trattasi di provvedimento emesso dopo la chiusura delle indagini preliminari e prima del dibattimento di 1^ grado, allorquando gli atti erano stati già trasmessi al Tribunale per la fase del giudizio.
Tanto premesso sugli elementi essenziali della fattispecie in esame, va affermato che, in assenza di una esplicita norma che consenta una immediata impugnazione dell'ordinanza emessa nei termini sopra indicati, va applicata la disciplina generale di cui all'art. 586, 1^ comma cpp, secondo cui l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari, ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.
Alla stregua delle considerazioni finora svolte, va affermato che avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 15/02/02 è ammessa esclusivamente l'impugnazione insieme con la sentenza (vedi sul punto anche Cass. Sez. 2^ Sent. n. 605 del 13/03/96 (cc 05/02/96) rv 204263).
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da IC UA con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria che si determina in euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2002