Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2002, n. 40503
CASS
Sentenza 17 ottobre 2002

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L'ordinanza con cui il giudice dispone negli atti preliminari al dibattimento la vendita del bene in sequestro, qualora si tratti di cose che non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, in assenza di una esplicita norma che consenta una immediata impugnazione, e in applicazione della disciplina generale prevista dall'art. 586 c.p.p., può essere impugnata, a pena d'inammissibilità, solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2002, n. 40503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40503
    Data del deposito : 17 ottobre 2002

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