Articolo 394 del Codice di procedura penale
Articolo 386Articolo 395
Versione
24 ottobre 1989
Art. 394. Richiesta della persona offesa 1. La persona offesa puo' chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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