Sentenza 22 settembre 2005
Massime • 1
In ipotesi di estradizione da uno Stato estero che non preveda il giudizio contumaciale, concessa a condizione che sia data all'estradando la possibilità di impugnazione idonea a garantire i suoi diritti di difesa, la condizione deve intendersi rispettata solo qualora l'interessato possa avvalersi, ricorrendone i presupposti, degli istituti della rimessione in termini o della revisione.( Nella fattispecie, relativa all'estradato che era già stato condannato in contumacia nello Stato italiano, la Corte ha ritenuto sussistere il suo diritto a che l'istanza di rimessione in termine fosse valutata, anche alla luce della nuova disciplina dettata dalla Legge n. 60 del 2005).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2005, n. 35144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35144 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/09/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3040
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 011312/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE ED N. IL 21/04/1954;
avverso ORDINANZA del 27/09/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Oscar Cedrangolo chiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata dal RI volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione e in subordine la restituzione in termini in relazione alle sentenze in corso di esecuzione nelle quali il giudizio si era svolto in contumacia, sulla base della decisione prese dall'autorità giudiziaria spagnola che aveva subordinato l'estradizione al fatto che lo Stato Italiano desse al condannato la possibilità di impugnare dette sentenze. In motivazione rilevava che l'estradizione era stata concessa senza alcuna condizione e che anzi a seguito di "supplica" del condannato, la Corte spagnola aveva ritenuto destituite di ogni fondamento le sue pretese di celebrazione di nuovi giudizi. Riteneva che gli istituti preposti al controllo dell'esecutività dei titoli detentivi erano stati proposti dal condannato, quale la richiesta di restituzione in termini, ma senza addurre alcun elemento da cui potersi ricavare l'omessa conoscenza dei decreti di citazione a giudizio.
Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione dell'art. 720 c.p.p. in quanto lo Stato italiano per voce del governo ha accettato le convenzioni internazionali in materia di estradizione e quindi è obbligato a rispettare le decisioni che avevano subordinato l'estradizione alla condizione di consentire al condannato la celebrazione di un nuovo giudizio;
deduceva difetto di motivazione nella parte in cui, dopo aver ritenuto che le decisioni dell'autorità spagnola non contenevano condizioni riteneva che le condizioni imposte non erano previste nel nostro ordinamento e comunque riteneva che non sussistessero ne' le condizioni per un giudizio di revisione ne' le condizioni per la restituzione in termini, mentre invece l'unica richiesta presentata era quella di sospendere l'esecuzione in quanto le decisioni non potevano ritenersi esecutive. Con memoria presentata successivamente ribadiva la fondatezza delle tesi sostenute nel ricorso in particolare con riferimento alla natura condizionata dell'estradizione concessa dallo Stato Spagnolo e con riferimento alla richiesta subordinata di ottenere una nuova notifica dell'estratto contumaciale. La corte ritiene che il ricorso debba essere accolto anche se sotto un diverso profilo rispetto a quello sollevato dal ricorrente. Numerose pronunce di questa stessa sezione (da ultimo la sentenza n. 12122 del 18/1/2005, dep. il 25/3/2005, Ric. El Aidoudi;
Sez. 1^ 21 ottobre 2003 n. 49384, rv. 227641) hanno infatti affermato che, in caso di estradizione da uno Stato estero che non preveda il giudizio contumaciale, concessa a condizione che si fosse data all'estradando la possibilità di impugnazione idonea a garantire i suoi diritti di difesa, la condizione deve intendersi rispettata qualora l'interessato possa avvalersi, ricorrendone i presupposti, degli istituti o della rimessione in termini o della revisione. Infatti la Convenzione europea di estradizione, firmata il 13/12/57 ed il secondo protocollo aggiuntivo sottoscritto a Strasburgo il 17/3/78 non negano affatto valenza al giudizio contumaciale, ma consentono al paese richiesto di negare l'estradizione quando ritenga che la procedura non ha soddisfatto i diritti minimi della difesa, intendendosi quelli specificati nell'art. 6, par. 3, della CEDU e cioè le regole minime essenziali per i procedimenti in contumacia indicate nella risoluzione del 1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Tali pronunce hanno affermato che quando lo Stato richiesto non ha inteso far ricorso al rifiuto, può apporre come condizioni all'estradizione solo l'osservanza delle regole minime essenziali idonee a garantire i diritti di difesa e tali regole minime sono certamente l'esistenza nel nostro ordinamento di istituti quale quello della revisione o della rimessione in termini, con la conseguenza che il ricorso a tale mezzo di impugnazione sarà consentito secondo le regole del nostro ordinamento e quindi nel rispetto dei requisiti di ammissibilità.
Nel caso di specie l'istanza avanzata dal condannato conteneva anche una richiesta di restituzione in termini e poiché nelle more, con giudizio sul punto ancora pendente, è entrata in vigore la nuova disciplina sulla restituzione in termini ai sensi della L. 22 aprile 2005 n. 60, che ha modificato l'art. 175 c.p.p. la Corte dovrà
esaminare in sede di rinvio l'applicabilità al condannato della nuova disciplina.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005.