Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2005, n. 35144
CASS
Sentenza 22 settembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In ipotesi di estradizione da uno Stato estero che non preveda il giudizio contumaciale, concessa a condizione che sia data all'estradando la possibilità di impugnazione idonea a garantire i suoi diritti di difesa, la condizione deve intendersi rispettata solo qualora l'interessato possa avvalersi, ricorrendone i presupposti, degli istituti della rimessione in termini o della revisione.( Nella fattispecie, relativa all'estradato che era già stato condannato in contumacia nello Stato italiano, la Corte ha ritenuto sussistere il suo diritto a che l'istanza di rimessione in termine fosse valutata, anche alla luce della nuova disciplina dettata dalla Legge n. 60 del 2005).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2005, n. 35144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35144
    Data del deposito : 22 settembre 2005

    Testo completo