Sentenza 5 novembre 2002
Massime • 1
È utilizzabile, anche senza che vi sia stato provvedimento dell'Autorità giudiziaria, il contenuto di colloqui privati registrati su nastro magnetico da uno degli interlocutori, a nulla rilevando ne' che la registrazione sia stata da lui effettuata su richiesta della polizia giudiziaria, ne' che egli stesso agisca utilizzando materiale da questa fornito ovvero addirittura appartenga alla polizia giudiziaria, ancorché quest'ultima, o qualsiasi terzo, possa contemporaneamente ascoltare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2002, n. 42486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42486 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 05/11/2002
1. Dott. COSENTINO PP - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - N. 1024
3. Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 23431/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di DE PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 18 gennaio 2001;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo, udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PP Febbraro, che ha concluso con richiesta di rigetto del ricorso. RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Napoli, confermativa di quella resa dal Tribunale di Napoli il 26 ottobre 1998, DE PP è stato ritenuto colpevole e condannato in ordine a delitto di estorsione, commesso in danno di ER MI - titolare di un'impresa edilizia, appaltatrice comunale di lavori nello stabile abitato dallo stesso imputato - per aver ottenuto la somma di 7.000.000 di lire, con la minaccia di impedire la prosecuzione delle opere: minaccia, attuata il 12 gennaio 1998. Contro la decisione ha proposto ricorso l'imputato, per eccepire:
1) in rito, la violazione degli arti. 191, 266 c.p.p. e l'inutilizzabilità pertanto della fonoregistrazione di un colloquio intrattenuto con la parte lesa, acquisita personalmente da quest'ultima mediante un apparecchio fornito dalla Polizia e che consentiva la contestuale audizione da parte degli operanti, per mancanza di decreto autorizzatilo dell'autorità giudiziaria;
2) la violazione di cui all'art. 606 lett. e) in riferimento all'art.192 c.p.p., per omessa congrua valutazione, da parte dei giudici di merito, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da testi sui fatti;
3) la violazione di cui all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in riferimento all'art. 393 c.p., conseguente all'esclusione della sussistenza di tale ultimo reato, in luogo della contestata estorsione, nonostante il ricorrente fosse titolare di un diritto - o quanto meno ritenesse ragionevolmente di esserlo - nel pretendere di ricevere il corrispettivo di prestazioni effettuate in favore dell'impresa.
RITENUTO
Non appaiono condivisibili, in primo luogo, talune recenti pronunce di legittimità in cui si assimilano alle intercettazioni di conversazioni disciplinate dagli artt. 266 ss. c.p.p. le fonoregistrazioni di un colloquio operate in accordo con la Polizia Giudiziaria dal privato, partecipante al colloquio con una terza persona ignara (cfr. Cass. 29.9.2000, Riv. 217548; Cass. 20.11.2000, Riv. 218412).
In tale ipotesi, infatti, non si verifica quella occulta presa di conoscenza di conversazioni che intercorrano tra soggetti indeterminati, oppure tra persone individuate ma del tutto inconsapevoli, che giustifica la rigorosa regolamentazione adottata dal codice di rito a tutela del diritto costituzionalmente garantito della segretezza delle comunicazioni, poiché, invece, uno degli interlocutori non soltanto consente alla captazione, ma la richiede, per memorizzare e documentare fatti destinati a costituire oggetto di sue future dichiarazioni agli organi inquirenti o all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. 27.7.1998, Riv. 211465; Cass. 6.5.1996, Riv. 205061).
Nè si ravvisano decisivi elementi differenziali, sotto lo specifico profilo della tutela degli interessi protetti dalla Costituzione, tra la fonoregistrazione effettuata d'iniziativa dal privato con apparato nella sua diretta disponibilità (che per consolidata giurisprudenza non è compresa tra le intercettazioni in senso tecnico: per tutte, Cass. 2.3.1999, Riv. 213697) e quella ottenuta con un apparecchio fornito dagli inquirenti, ancorché questi ultimi, o qualsiasi terzo, possano contemporaneamente ascoltare.
Tali rilievi non appaiono suscettibili di conclusioni diverse, ove si prospetti una violazione dei diritti difensivi dell'interlocutore ignaro, poiché questi, al momento della pronuncia di espressioni eventualmente a lui sfavorevoli, non è imputato ne' indiziato, dato lo stadio assolutamente prodromico delle indagini, in fase di assicurazione delle prove, anche documentali, di un eventuale illecito penale.
È da ritenersi, pertanto, pienamente utilizzabile quale documento la registrazione del colloquio tra DE e ER. Il secondo motivo di ricorso si traduce nella prospettazione di valutazioni divergenti da quelle cui sono pervenuti i giudici di merito mediante un apprezzamento dell'intero materiale probatorio acquisito, previa illustrazione logica delle ragioni che hanno sorretto un iter argomentativo immune da vizi censurabili nella presente sede, anche per il decisivo riscontro delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, proveniente dalla fonoregistrazione. La Corte territoriale ha parimenti esposto motivazioni specifiche, adeguate e logiche, a sostegno dell'interpretazione delle pretese vantate dall'imputato quali consapevoli pretesti per ottenere somme non dovutegli, con la conseguente esclusione di presupposti per la derubricazione del delitto contestato in quello previsto dall'art.393 c.p.. Gli ultimi due motivi dell'impugnazione debbono essere pertanto ritenuti inammissibili.
Il ricorso va conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art., 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2002