Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
In tema di interpretazione degli atti negoziali, deve ritenersi che una serie di dichiarazioni unilaterali aventi tanto natura confessoria, quanto di riconoscimento di debito, postulino, sul piano interpretativo, una ricostruzione dell'"intenzione delle parti" (rilevante sotto il profilo di cui all'art. 1362 cod. civ.) afferente, in via esclusiva, alla volontà espressa dal dichiarante, e non certamente a quella - peraltro, del tutto ipotetica - del destinatario di quelle dichiarazioni, con conseguente irrilevanza della circostanza che, in un primo momento - prima, cioè, dell'accertamento del reale contenuto delle dichiarazioni -, il destinatario stesso abbia avuto un'inesatta conoscenza di queste.
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Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 31/08/2021), n.23671 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ASCOLA Pasquale – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N. R.G. 5753/'16) proposto da: AVV. A.E., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., da se stesso nonché dall'Avv. Antonio Marotta in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11433 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.r.l. C. & P., già s.r.l. C. & P. FR, in persona dell'amministratore unico Alfio FR, elettivamente domiciliato in Roma, viale B. Buozzi n. 68, presso l'avv. Fernando Aristei, che lo difende unitamente all'avv. Vittorio Giuva, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
E.C.L.A. Ente per Cessioni ai Lavoratori Aziendali S.p.a., in persona del presidente legale rappresentante Roberto Haggiag, elettivamente domiciliato in Roma, via Eleonora Duse n. 37, anzi L.RE ARNALDO DA BRESCIA 9/10 presso l'avv. Massimo Mannocchi, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
Fallimento IC UL S.r.l. in persona del curatore avv. Alessandra Feranti
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3044/99 deliberata il 1^ ottobre 1999 e pubblicata il 21 ottobre 1999 (R.G. 154/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Fernando Aristei per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presidente del tribunale di Roma ha ingiunto alla s.r.l. E. e F. ER il pagamento della somma di lire 365.523.375, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della s.p.a. E.C.L.A., cui tale credito (per la fornitura di merci) era stato ceduto dalla IC UL.
Con atto 3 luglio 1990 la s.r.l. E. e F. ER ha proposto opposizione, innanzi al tribunale di Roma, avverso tale decreto, deducendo che con contratto 12 settembre 1989 aveva commissionato alla IC la costruzione e la fornitura di parti elettroniche di un misuratore fiscale per l'importo complessivo di lire 1.226.650.000, che le forniture dovevano avvenire in più riprese, che in esecuzione di un contratto di factoring la IC aveva ceduto alla TLA il credito di cui alla fatture n. 67 del 1989 per lire 365.523.375, che essa opponente aveva dato atto che le prestazioni della fattura erano state effettuate e si era impegnata al pagamento con la società di factor, a condizione del rispetto delle clausole contrattuali e che non avendo la IC provveduto alla consegna degli apparecchi elettronici commissionati, tale inadempimento era opponibile al cessionario del credito. Esponeva, ancora, l'opponente che la sua lettera, di accettazione del 28 settembre 1989 prodotta in copia dalla ricorrente era difforme dall'originale, come era difforme il fax inviato in pari data all'avv. Borgognoni, consigliere della IC, in quanto in detti documenti era stata abusivamente cancellata la frase relativa alla condizione del rispetto delle clausole contrattuali. Costituitasi in giudizio la LA resisteva alla proposta opposizione, deducendone la infondatezza e chiedendone il rigetto. Disposta la chiamata in causa della IC UL che, costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto delle domande di manleva contro di lei proposte e proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti della s.r.l. E. e F. ER e svoltasi la istruttoria del caso nel corso della quale era proposta querela di falso avverso i due documenti contestati e il giudizio era interrotto per il fallimento della IC e quindi riassunto nei confronti della curatela fallimentare della stessa, l'adito tribunale con sentenza 8 luglio 1996 da un lato dichiarava la falsità delle due copie dei documenti impugnati, ordinandone il ripristino con l'aggiunta della frase cancellate, dall'altro rigettava l'opposizione, ritenuto il valore confessorio della dichiarazione della società opponente in relazione al ricevimento delle merci, da ultimo rigettava la domanda di manleva proposta dalla s.r.l. E. e F. ER nei confronti del fallimento.
Gravata tale pronunzia dalla soccombente C e P. s.r.l. la corte di appello di Roma, in contraddittorio con l'LA e della curatela del Fallimento IC UL S.r.l. con sentenza 24 settembre 1999, deliberata il 1^ ottobre 1999 e pubblicata il 21 ottobre 1999 rigettava il gravame, compensate le spese di lite del grado. Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi la C. & P. S.r.l., già C.: & P. Frigeri S.r.l. Resiste, con controricorso, l'Ente per le Cessioni ai Lavoratori Aziendali s.p.a. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la curatela del fallimento IC UL s.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La IC UL s.r.l. ha ceduto alla LA s.p.a. (Ente per le cessioni ai lavoratori aziendali) un proprio credito per lire 365.523.375 nei confronti della C. & P. FRIGIERI s.r.l., ora C. & P. s.r.l. risultante da una fattura.
I giudici del merito hanno rigettato l'opposizione proposta dalla C. & P. FRIGIERI s.r.l., ora C. & P. s.r.l., avverso il decreto emesso dal presidente del tribunale di Roma in favore della LA s.p.a., osservando che la debitrice aveva accettato senza riserve la cessione nonché la fattura, affermando, altresì, di avere ricevuto la merce in essa indicata, così riconoscendosi debitrice della somma in questione.
2. Con il primo motivo la C. & P. s.r.l. censura la sentenza sopra riassunta denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1324 - 1362 - 1363 - 1366 - 1367 - 1369 - 1371 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)", nonché "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)". La ricorrente, in particolare, trascritto il testo della comunicazione 28 settembre 1989 a firma di essa concludente, deduce che i giudici del merito hanno omesso di interpretare la stessa nella sua totalità e complessità, in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. A tale scopo la ricorrente assume, atteso che nella comunicazione si faceva riferimento alla "fattura n. 67/89 per lire 365.523.375", che era obbligo del giudice del merito integrare il contenuto della comunicazione stessa con il contenuto della detta fattura e, ancora, atteso che questa richiamava, a sua volta, il contratto il 12 settembre 1989, che era obbligo del detto giudice considerare il contenuto di questo contratto e le clausole ivi contemplate e concludere, pertanto, che era stato ceduto un credito futuro e, quindi non ancora venuto a maturazione.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando, ancora, "violazione degli artt. 2730 - 2734 - 2735 c.c. in relazione agli artt. 1362/3 e seguenti c.c. 1372 c.c. e all'art. 12 delle preleggi (art. 360 n. 3 c.p.c.)", nonché "omessa illogica, insufficiente motivazione su punti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.)", lamenta che la pronunzia impugnata si appalesa resa in aperta violazione delle norme che disciplinano la confessione atteso che "i giudici del merito hanno mostrato, contrariamente a presunzioni precisi e concordanti e contro tutte le altre prove (ivi compresa una c.t.u. che aveva escluso che la fornitura della merce fosse stata eseguita e, addirittura, una diffida ex art. 1454 c.c...di ritenere che al factor non fosse opponibile l'inadempimento del creditore cedente". Si osserva, infatti:
- che la dichiarazione 28 settembre 1989 (nella parte in cui afferma, da un lato che la fattura 67/89 è stata "da noi accettata senza riserve", dall'altro, che "le prestazioni che ad essa (fattura 67/89) si riferiscono sono già state effettuate a ns. favore") non può ritenersi confessione fatta alla parte atteso che il cessionario non può che qualificarsi terzo, così che la dichiarazione fatta allo stesso circa le obbligazioni contratte dal debitore nei confronti del cedente non può avere efficacia di prova legale, ma è soggetta al libero apprezzamento del giudice a norma dell'art. 2735 (prima comma ultima parte) c.c.;
- che a norma dell'art. 2730 c.c. la confessione verte su fatti sfavorevoli al dichiarazione e favorevoli alla controparte e la dichiarazione, quindi, non può soltanto implicitamente o indirettamente essere ammissiva dei fatti in discussione, perché in tale caso potrebbe essere utilizzabile solo come elemento indiziario, come affermato da Caos. 26 maggio 1992, n. 6301.
Con il quarto, motivo, ancora, la ricorrente lamenta "omessa motivazione su di un punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 - 1264 c.c., in relazione agli artt. 1454 c.c. e seguenti e all'art. 1460 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)". Si osserva, infatti, che "diffusamente in appello l'odierna ricorrente aveva lamentato che non si era tenuto in nessun conto il carattere anticipatorio della fattura: ciò significa che ovviamente le forniture previste contrattualmente ancora dovevano effettuarsi e che soltanto con malafede la LA avrebbe potuto concedere il finanziamento...".
3. I riferiti motivi, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente sono, in parte, inammissibili, in parte manifestamente infondati.
3.1 Quanto, in particolare, alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 1371 c.c., nonché, ancora, degli articoli 2730, 2734, 2735, 1362, 1363 e seguenti, 1372 c.c. e 12 preleggi, e, infine, degli articoli da 1260 a 1264 c.c. in relazione all'art. 1454 c.c. e seguenti e dell'art. 1460 stesso codice la complesse, articolate censure sono manifestamente inammissibili.
Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate molteplici disposizioni e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
3.2 Sempre sotto il profilo dei limiti entro cui la deduzione ora in esame è ammissibile si osserva che il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto, riservato istituzionalmente al giudice di merito e il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., mentre la seconda, concernente l'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente, risolvendosi nella applicazione di norme giuridiche, può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità, sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo.
Il sindacato della Corte di cassazione può, pertanto, essere sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica di un contratto (cfr., ad esempio, Cass. 25 gennaio 2001, n. 1054, specie in motivazione).
3.3 Contemporaneamente, giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, ft. 10414, specie in motivazione). È di palmare evidenza, pertanto, la inammissibilità delle censure in esame nella parte in cui queste, lungi dall'evidenziare incoerenze e illogicità della sentenza gravata in sede di interpretazione delle risultanze di causa, sollecitano una diversa lettura di quelle stesse risultanze, favorevole ad essa concludente.
3.4 Precisato quanto sopra si osserva, ancora, quanto al primo motivo, che lo stesso è manifestamente infondato allorché denunzia la sentenza in questa sede gravata perché la stessa, in sede di interpretazione della dichiarazione a firma della attuale ricorrente in data 28 settembre 1989, non ha esteso la propria indagine alla formulazione letterale della fattura in questa indicata e al contratto a sua volta richiamato in detta fattura.
Ciò almeno sotto due, concorrenti, profili.
3.4 1 In primo luogo si osserva che detta dichiarazione, pur contenente l'inciso "fermo restando il rispetto delle clausole contrattuali previste" non richiamava affatto o in qualche modo il contratto 12 settembre 1989., ne', tantomeno, ne presupponeva la diretta conoscenza da parte del destinatario della dichiarazione.
3.4.2 In secondo luogo, e la circostanza è assorbente al fine del decidere, si osserva che nella specie, come assolutamente pacifico, oggetto di cessione non era il "contratto" tra le Talematica UL s.r.l. e la C. & P. Frigeri S.r.l., ne' - tantomeno tutti i crediti nascenti in favore della IC UL da quel contratto (nelle quale ipotesi l'assunto di parte ricorrente avrebbe potuto avere un qualche spessore), ma unicamente il "credito derivante dalla fatture n. 67/89 per lire 365.523.375". È palese, pertanto, l'assoluta irrilevanza, al fine del decidere, delle prescrizioni contenute nel contratto del 12 settembre 1989, tutte trascritte nel motivo.
3.5 Sempre al fine di dimostrare presunti errori logici o di diritto commessi dai giudici a quibus nella interpretazione della dichiarazione del 28 settembre 1989 la società ricorrente evidenzia che la stessa conteneva "non il riconoscimento puro e semplice di dovere pagare, ma la conferma, questa si senza riserva, di dovere adempiere una obbligazione futura, nascente da un contratto non ancora pienamente adempiuto a parte creditoris come ben conosciuto e chiaro al terzo...".
Sempre in questa ottica, specie con il quarto motivo, la ricorrente assume che la fattura in questione aveva carattere anticipatorio e che, di conseguenza, non essendo stata data esecuzione alle prestazioni in essa descritte legittimamente essa concludente aveva rifiutato il pagamento.
Al pari dei precedenti l'assunto è manifestamente infondato. Come osservato sopra, in particolare, è pacifico in causa che nella specie non è stato ceduto un credito futuro, derivante dalla esecuzione del contratto 12 settembre 1989 (nella quale eventualità le difese di parte ricorrente avrebbero un certo spessore) ma un credito attuale, come dimostrato dal tenore letterale della dichiarazione in esame.
Si precisa, in particolare, in detta dichiarazione "ci riferiamo alla cessione a Voi...del credito derivante dalla fattura n. 67/89 per lire 365.523.375 emessa a ns. carico in data...e da noi accettata senza riserve".
"In proposito - prosegue la dichiarazione - vi confermiamo con la presente il ns. impegno irrevocabile a pagare la somma suddetta esclusivamente a Vs. favore, dando atto che prestazioni che ad essa si riferiscono sono già state effettuate a ns. favore, fermo restando il rispetto delle clausole contrattuali previste". È palese, pertanto, che esattamente i giudici del merito hanno interpretato la dichiarazione in esame nel senso che la stessa da un lato, ha valore confessorio, sia quanto alla accettazione della fattura, sia in merito alla ricezione della merce, sia di riconoscimento di debito.
Certo che alla data in cui è stata rilasciata la dichiarazione de qua il contratto 12 settembre 1989 era stato eseguito solo "parzialmente" e, cioè limitatamente alle prestazioni indicate in fattura, e non controverso che "tali prestazioni" non solo erano "già state effettuate", come riconosciuto dalla C. & P., ma anche "accettate senza riserve" (e altro non può significare l'accettazione senza riserva della fattura che tali prestazioni descriva), è di palmare evidenza, da un lato, che il credito ceduto (e per il quale è causa) era un credito attuale e non futuro, che sarebbe cioè maturato una volta puntualmente e esattamente eseguito tutto il contratto da parte della IC UL, dall'altro, che l'espressione "fermo restando il rispetto della clausole contrattuali" ha un valore del tutto pleonastico.
Nei rapporti tra il debitore ceduto e il factor, cui come detto era stato ceduto esclusivamente il credito derivante dalle prestazioni indicate nella fattura n. 67/89, tutte eseguite, era del tutto irrilevante il futuro svolgimento del rapporto contrattuale tra il debitore ceduto e l'originario creditore (id est i rapporti, futuri, tra la C. & P. Frigeri e la IC UL, anche se derivante dallo stesso contratto dal quale era nato il credito ceduto).
3.6 Esattamente, ancora, i giudici del merito hanno ritenuto che la dichiarazione del 28 settembre 1989 avesse natura confessoria, nella parte in cui afferma che "le prestazioni che essa (fattura n. 67/89) si riferiscono state già state effettuate a ns. favore", atteso che una tale dichiarazione, anche alla luce dell'oggetto della cessione, ben conosciuto dalla C. & P. FR S.r.l. come risulta dalla prima parte della stessa dichiarazione ("ci riferiamo alla cessione a voi...del credito derivante dalla fattura n. 67/89...) non ha altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, come rettamente inteso dai giudici di merito.
Pacifico quanto sopra è palese, in primis, che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che trovare ulteriore conferma, la natura confessoria delle dichiarazioni rese dal debitore ceduto al factor quanto alla regolare esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura menzionata nella cessione di debito (Cass. 13 gennaio 1997, n. 259). Sempre al riguardo, contemporaneamente, deve escludersi che nella specie si sia fronte a una confessione "complessa" cioè accompagnata da altri fatti o circostanze tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti. È palese, pertanto, l'inconsistenza di tutte le censure svolte nei motivi in esame al fine di dimostrare, in contrasto con quanto risulta dalla detta dichiarazione, che in realtà le prestazioni descritte in fattura non erano state eseguite dall'emittente la fattura. (Sostanzialmente nello stesso senso, per una fattispecie sotto molti aspetti analoga alla presente, Cass. 13 gennaio 1997, n. 259, cit. specie in motivazione).
4. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia "omesso esame, omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)", nonché "violazione, falsa applicazione dell'art. 2732 c.c.
in relazione agli artt. 1324 - 1433, dell'art. 116 c.p.c.". Osserva, al riguardo, la ricorrente che già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la C. & P. Frigeri aveva lamentato la alterazione fraudolenta del contenuto della lettera 28 settembre 1989, per essere stata "sbianchettata" dalla stessa l'espressione "fermo restando il rispetto delle clausole contrattuali previste" e che il tribunale di Roma ha accertato, con sentenza passata in giudicato, la falsità denunziata, provvedendo a ricostruire l'integrità del documento.
Pacifico quanto sopra e ribadito che la LA aveva sempre sostenuto che se avesse recepito la lettera 28 settembre 1989 nel testo integrale pacificamente redatto e licenziato dal debitore ceduto (e dunque completo della fra sbianchettata) non avrebbe assunto il rischio della cessione per cui è controversia, la ricorrente denunzia, da un lato, la violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere trascurato di considerare la circostanza, dall'altro, che la Corte erroneamente non si è posta il problema della validità intrinseca della dichiarazione, atteso che la stessa è stata resa da un soggetto dichiarante in un modo ed è stata recepita dal soggetto ricevente in modo completamente distorto.
In realtà il giudice - evidenzia ancora la ricorrente - avrebbe dovuto trovare applicazione nella specie la regola di cui all'art. 1433 c.c. in tema di errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione.
Irrilevante, conclude sul punto la ricorrente, è la circostanza che essa concludente non abbia mai "revocato" la confessione ai sensi dell'art. 2732 c.c., atteso che la stessa ha sempre lamentato e propugnato la falsità della dichiarazione stessa, che non poteva non essere qualificata dal giudice del merito quale "revoca".
5. Al pari dei precedenti anche tale motivo è manifestamente infondato.
In tutti i molteplici profili in cui si articola.
5.1 Non sussiste, in primis, alcuna violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere i giudici del merito omesso di valutare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1362 c.c. le dichiarazioni rese dalla LA allorché la stessa ha affermato che ove avesse recepito la lettera 28 settembre 1989 nel testo integrale quale licenziato dal debitore ceduto non avrebbe assunto il rischio della cessione. Devono, al riguardo, farai alcuni rilievi.
5.1.1 Innanzi tutto è pacifico, in causa, che i giudici del merito hanno definito la controversia al loro esame tenendo presente la lettera nella sua formulazione originaria, cioè quale licenziata dalla C. & P. e quale risultante a seguito della proposta querela di fatto.
5.1.2 In secondo luogo malamente è invocato, nella specie, l'art. 1362 c.c. in tema di "intenzione dei contraenti".
Provenendo la lettera dalla sola C. & P. è palese, da un lato, che correttamente i giudici del merito hanno reso la propria pronunzia sulla base della sua "formulazione" al momento in cui venne perfezionata (cioè quale risulta a seguito dell'accoglimento della querela di falso), dall'altro che è del tutto irrilevante, e inconferente, al fine di accertare la reale intenzione della stessa C. & P., autrice della missiva, sia il contenuto di quella lettera per effetto della sua artificiosa manipolazione a opera di ignoti, sia le dichiarazioni rese dal destinatario di quella lettera circa il proprio comportamento nella eventualità, del tutto ipotetica, atteso il concreto svolgimento dei fatti, in cui avesse ricevuto una "dichiarazione" avente un contenuto diverso da quello in effetti conosciuto, poco importa, se conforme o meno alla realtà. In altri termini trattandosi di una serie di dichiarazioni "unilaterali" aventi natura confessoria e di riconoscimento di debito, la "intenzione delle parti" rilevante sotto il profilo di cui all'art. 1362 c.c. è esclusivamente quella del dichiarante, non certamente quella - peraltro ipotetica - del destinatario di quelle dichiarazioni.
5.1.3 Anche a prescindere da quanto precede non può tacersi che è rimasto accertato che l'espressione "sbianchettata" ("fermo restando il rispetto delle clausole contrattuali") ha un valore del tutto pleonastico, non riguardando la posizione del factor in concreto, cui era stato ceduto esclusivamente il credito nascente dalla fattura 67/89 e al quale, pertanto, non potevano opporsi eventuali futuri inadempimenti della società cedente.
È di palmare evidenza, pertanto, anche sotto tale diverso profilo, che esattamente i giudici del merito non hanno valutato, nella propria pronunzia, il riferito aspetto della controversia, non trattandosi di un punto "decisivo" della controversia stessa, ex art. 360 n. 5 c.p.c., non mutando sostanzialmente la portata della dichiarazione 28 settembre 1989 la presenza dell'espressione oggetto di alterazione.
5.2 Dalle precisazioni fatte sopra emerge, altresì, la assoluta non pertinenza, al fine del decidere, del richiamo all'art. 1433 c.c., in tema di errore nella dichiarazione o nella trasmissione. Accertata, a seguito dell'accoglimento della querela di falso, il reale, originario, contenuto della lettera 28 settembre 1989, e definito il giudizio sulla base di questa (cioè sulla base della dichiarazione così come resa dal suo autore) è palesemente inconferente, al fine del decidere, e di pervenire a una diversa soluzione della controversia, che in un primo momento (prima dell'accertamento del reale contenuto della dichiarazione) il destinatario della dichiarazione aveva avuto una inesatta conoscenza di questa.
Una tale circostanza, eventualmente, poteva essere invocata dal destinatario della lettera che, senza propria colpa, aveva fatto affidamento su una dichiarazione non reale, ma non certamente dall'autore di quest'ultima, certo che i giudici la hanno apprezzata nel suo reale contenuto.
5.3 Da ultimo si osserva, a prescindere da ogni altra considerazione - sulla ammissibilità in questa sede di legittimità della eccezione ex art. 2732 c.c., la quale non risulta trattata nella sentenza gravata, senza che sia denunziato, al riguardo, l'omesso esame della questione da parte del giudice di merito - che la confessione può essere invalidata qualora il confitente dimostri sia la inveridicità della dichiarazione sia che la non rispondenza di questa al vero dipende dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto rappresentato (Casa. 14 luglio 2000, n. 9368; Casa. 3 giugno 1998, n. 5459).
In altri termini, in base all'art. 2732 c.c. alla parte che abbia reso confessione non è concesso di poter fornire dimostrazione diversa da quella della "revoca" (o invalidità) della confessione stessa in conseguenza di errore di fatto in cui incorse o di violenza su di lei esercitata e la suddetta disposizione, tassativamente espressa, non può mai essere derogata (Cass. 21 gennaio 1999, n. 547). A norma dell'art. 2732 c.c., per privare la confessione del valore probatorio che le è proprio, ove venga dedotto l'errore di fatto, quindi, non è sufficiente provare l'insussistenza obiettiva del fatto confessato, essendo altresì necessario provare, sotto l'aspetto soggettivo, anche le circostanze che hanno indotto il confidente all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero, mentre la parte stessa non è ammessa a dimostrare, attraverso altri mezzi di prova, la verità di fatti contrari a quelli oggetto della confessione (Cass. 3 febbraio 1995, n. 1309). Applicando i detti principi al caso di specie è di palmare evidenza la non riferibilità della disposizione de qua alla presente fattispecie.
Non solo, infatti, non risulta mai dedotto o dimostrato alcun errore in cui sarebbe incorsa l'attuale ricorrente allorché rilasciò "nella sua formulazione quale risulta a seguito dell'accoglimento della querela di falso" la dichiarazione 28 settembre 1987, ma la stessa deduce un eventuale "errore" nella trasmissione della propria dichiarazione non solo non essenziale (accertato, come si è accertato che la frase illegittimamente soppressa non mutava il valore della dichiarazione stessa), ma compiuto - eventualmente - solo successivamente alla perfezionarsi della dichiarazione e in particolare in sede di sua trasmissione.
6. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 91,55 oltre euro 4.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 7 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002