Sentenza 3 marzo 2010
Massime • 1
Il principio secondo cui all'azione di rivalsa prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile nella specie) si applica il termine di prescrizione annuale di cui al secondo comma dell'art. 2952 cod. civ., che decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato, si estende, stante l'identità di "ratio", anche all'ipotesi in cui l'azione di rivalsa sia esercitata dal Fondo di Garanzia, ora gestito dal Consap, che abbia risarcito direttamente il danno ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 576 del 1978, convertito, con modif., nella legge n. 738 del 1978.
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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13600 del 21 maggio 2019 ha affrontato la problematica del dies a quo della prescrizione dell'azione di rivalsa riconosciuta all'assicuratore allorquando quest'ultima risarcisce il danneggiato in seguito ad un incidente stradale provocato da un conducente di un veicolo ritrovato a guidare in stato di ebbrezza. La Corte di Cassazione nell'ordinanza citata ritiene che il termine prescrizionale dell'azione di rivalsa inizi a decorrere dal giorno in cui l'assicuratore effettua il pagamento al danneggiato ( si ricorda che l'attuale testo dell'art. 2952 c.c. 2° comma è il seguente : “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2010, n. 5088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5088 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22441/2005 proposto da:
CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA 04570621005 in persona del procuratore speciale Avv. FERRONI EMILIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 73, presso lo studio dell'avvocato FARGIONE Vincenzo Maria, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SP FA, SP TE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5159/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 5/11/2004, depositata il 02/12/2004, R.G.N. 4332/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/02/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.
1. La Consap-Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi alla Pretura di Velletri, PI LT e ST PI e assumeva: che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, da essa gestito, aveva versato somme per L. 33.329.567 a vari soggetti, rimasti danneggiati, direttamente o quali congiunti di una vittima, a seguito di un sinistro stradale occorso in Velletri nell'agosto del 1976 tra l'autovettura di proprietà e condotta da DO AR e quella di proprietà di PI ST, condotta da LT PI, al quale era da ascrivere l'esclusiva responsabilità, ed assicurata per la r.c.a. presso la Meridionale Assicurazioni;
che quest'ultima era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, con cessione del portafoglio alla Siad Assicurazioni, la quale, però, a sua volta era stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
che la suindicata somma era stata versata ai vari danneggiati a seguito di diversi atti di liquidazione, emessi in data 31 maggio 1995 dal Commissario Liquidatore della Siad.
Tanto premesso, adducendo che il PI LT era risultato sprovvisto di regolare patente di guida e che, dunque, la garanzia assicurativa a suo tempo prestata dalla Meridionale Assicurazioni non sarebbe stata operativa, onde essa attrice aveva diritto di recuperare le somme sborsate ai sensi della L. n. 990 del 1969, art.18, chiedeva che i convenuti, nelle rispettive qualità di proprietario e di conducente responsabile del sinistro, fossero condannati al pagamento delle stesse.
I convenuti si costituivano e, per quanto ancora interessa eccepivano la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice. Il Tribunale di Velletri, subentrato alla Pretura a seguito del D.Lgs. n. 51 del 1998, rigettava la domanda reputando fondata ai sensi dell'art. 2952 c.c., l'eccezione di prescrizione proposta dai convenuti.
La Consap appellava la sentenza, deducendo, per quanto in questa sede interessa, che la prescrizione da applicarsi nella specie era quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., in quanto la sua pretesa di rivalsa trovava radice nella legge e non nel contratto assicurativo.
Con sentenza del 2 dicembre 2004, la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello reputando che il termine prescrizionale fosse quello di cui all'art. 2952 c.c., in quanto l'azione di rivalsa dell'assicuratore contro l'assicurato prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18, comma 2, configurerebbe un "diritto di regresso" derivante dal contratto di assicurazione, poiché l'inoperatività della polizza che lo giustifica deriva da detto contratto (che appunto la prevedeva) e la Consap aveva corrisposto il risarcimento in favore dei danneggiati in luogo dell'assicuratrice dell'autovettura del responsabile, cioè la Meridionale Assicurazione, posta il l.c.a. e, quindi, della Siad, cessionaria del portafoglio ed a sua volta posta in l.c.a..
p.
2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, la Consap.
Gli intimati, LT e ST PI, non hanno resistito. MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione ed errata applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18, artt. 2946 e 2952 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", nonché
"insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalla difesa della CONSAP, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 (sic)". Vi si sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ricondotto la vicenda all'azione di rivalsa contrattuale della compagnia assicurativa, di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, in ragione del difetto di copertura assicurativa e, quindi,
della sua natura contrattuale e come tale soggetta alla regola di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c.. Viceversa, il Fondo di Garanzia avrebbe "erogato l'indennizzo alle vittime del sinistro stradale cagionato dal PI LT, assumendo quale propria, in forza della L. n. 990 del 1969, art. 19, l'obbligazione risarcitoria del responsabile del sinistro. La Corte Territoriale avrebbe "sommariamente dedotto che essa CONSAP corrispondeva il risarcimento in luogo dell'assicuratrice della compagnia posta in liquidazione coatta amministrativa, Meridionale Assicurazioni, con Polizza che prevedeva l'operatività della garanzia, e poi della cessionaria del portafoglio, SIAD Assicurazioni, cui era stato ceduto il contratto, senza però soffermarsi sulla questione, posta dalla difesa della CONSAP, relativa alla natura legale, e non contrattuale, dell'obbligazione della CONSAP medesima".
Dopo tali allegazioni, l'illustrazione del motivo si sviluppa citando il precedente di cui a Cass. sez. un. n. 10495 del 1996 e quello di cui a Cass. n. 10176 del 1997 e da essi si desume che a torto la sentenza impugnata avrebbe disatteso il motivo di appello con cui si era sostenuto che, trovando il risarcimento corrisposto alle vittime la propria fonte nella legge, il conseguente diritto di rivalsa non poteva considerarsi contrattuale e, quindi, non avrebbe dovuto ritenersi assoggettato alla prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., ma a quella ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.. In particolare, pur dando atto che, in base alla polizza assicurativa la copertura non sarebbe stata operante, ma che, in dipendenza della inopponibilità al danneggiato della relativa eccezione ed in genere di quelle dipendenti dal contratto, la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto risarcire il danneggiato e poi rivalersi sull'assicurato responsabile del sinistro con un'azione contrattuale, si sostiene che, al contrario il pagamento eseguito dal Fondo di Garanzia non era avvenuto per obbligo contrattuale, bensì "in forza di specifica previsione legale dettata dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. c". L'azione della Consap troverebbe "il suo fondamento nella disciplina più generale della azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18, con il correlato regime di inopponibilità al terzo danneggiato delle eccezioni contrattuali e diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato - responsabile del sinistro -, poiché in caso contrario il veicolo danneggiato doveva stimarsi non coperto di assicurazione, in quanto condotto da soggetto non abilitato alla giuda, e quindi l'intervento del Fondo di garanzia per la corresponsione del risarcimento sarebbe comunque avvenuto, ma non ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. c, bensì ai sensi dell'art. 19, lett. b della medesima norma.
Con il secondo motivo si deduce "violazione degli artt. 1203 e 2947 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", nonché "omessa pronuncia su punto decisivo della controversia prospettato dalla difesa della CONSAP, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". Vi si assume che "nel gravame di merito" la ricorrente aveva dedotto l'esistenza di una solidale responsabilità nella causazione del sinistro dei due PI, nelle rispettive qualità di responsabile e di conducente, ma "la questione non era esaminata dal primo giudice, assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione annuale, ed analogamente non era esaminata dal giudice del secondo grado". Sulla base di tale assunto si enuncia di voler riproporre la questione in sede di legittimità e si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare l'azione come esercitata in surrogazione ai sensi dell'art. 1203 c.c., n. 3, nel diritto al risarcimento dei danneggiati vero il PI LT e, quindi, accogliere la domanda sotto tale profilo nei suoi riguardi. p.
2. Il primo motivo è infondato.
Con esso, nonostante qualche ambiguità espositiva, si argomenta che la ritenuta prescrizione dell'azione esercitata avrebbe riguardato un'azione esercitata dal Fondo di Garanzia, poi affidato alla gestione della ricorrente, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art.18, comma 2, e si sostiene che, quando la rivalsa, prevista da detta norma a favore dell'assicuratrice della responsabilità civile, viene esercitata, come nella specie, dal Fondo di Garanzia, il diritto che fa valere quest'ultimo non avrebbe natura contrattuale e, quindi, non sarebbe regolabile dalla disciplina del contratto assicurativo stipulato dall'impresa assicuratrice della cui posizione il Fondo si è fatto carico, in quanto non prevedente la copertura assicurativa dell'evento da circolazione per come verificatosi (nella specie per essere stato alla guida un soggetto non munito di patente di guida) e, quindi, giustificativa - nel rapporto fra assicuratrice e assicurato - la pretesa dell'assicuratrice a non farsi carico dell'obbligazione risarcitoria verso il terzo danneggiato (cui invece, la stessa, nell'ambito dell'azione diretta a costui attribuita verso l'assicuratrice, è tenuto a far fronte, per effetto della previsione dell'art. 18, comma 2, che esclude possano essere opposte al danneggiato le eccezioni relative al rapporto di assicurazione).
La posizione del Fondo di Garanzia che agisce ai sensi dell'art. 18, comma 2, in questo caso risentirebbe della circostanza che esso non è il soggetto assicuratore, e, quindi, quello che con l'assicurato ha il vincolo contrattuale, bensì è un soggetto che fa fronte all'obbligazione risarcitoria verso il danneggiato per effetto della previsione di legge, di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 19. L'assunto è privo di fondamento.
Prima di spiegare perché, è opportuno rilevare che, in ragione delle scarne deduzioni del ricorso nella parte dedicata all'esposizione del fatto, emerge che, in relazione al sinistro di cui è causa, la società assicuratrice per la responsabilità civile del proprietario del veicolo asseritamente responsabile della sua causazione era la Compagnia Meridionale di Assicurazioni s.p.a., la quale venne posta in liquidazione coatta amministrativa successivamente al sinistro stesso (precisamente con D.M. 6 novembre 1981, pubblicato sulla G.U. del 9.12.1981, come la Corte rileva nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi), con cessione del portafoglio alla Siad assicurazioni, la quale, a sua volta venne posta anch'essa in l.c.a. con autorizzazione al suo Commissario Liquidatore a procedere alla liquidazione dei sinistri e, fra essi, di quello di cui è processo, per conto del Fondo gestito dalla qui ricorrente, che, avvenuta la liquidazione da parte del detto Commissario ebbe a risarcire i vari danneggiati, evidentemente ai sensi del D.L. n. 576 del 1978, art. 4, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. n. 738 del 1978. Ora, la L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 (ora abrogata: la previsione della norma è ora trasferita nel D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, comma 2) riferiva la previsione dell'azione di rivalsa verso l'assicurato all'assicuratore, ma essa, allorquando l'obbligo risarcitorio fosse stato adempiuto, a seguito di una vicenda collocantesi nell'ambito della norma sopra citata, dal Fondo di garanzia in luogo della società assicuratrice posta in l.c.a., competeva al Fondo, che si faceva carico dell'esborso per il risarcimento del danno che avrebbe dovuto sopportare l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, con cui correva il rapporto assicurativo.
Il titolo dell'azione di rivalsa esercitata dal Fondo era, pertanto, costituito certamente dal fatto storico del pagamento effettuato, ma in tanto tale pagamento veniva in rilievo come atto giustificativo della rivalsa, in quanto la previsione del contatto assicurativo corrente con l'impresa in l.c.a. avrebbe consentito a quella impresa, se fosse stata in bonis ed avesse potuto gestire la vicenda direttamente, di rifiutare di farsi carico - in difetto della previsione di legge preclusiva della possibilità del rifiuto nei confronti del danneggiato, di fronte all'esercizio da parte sua dell'azione diretta - della prestazione assicurativa dovuta per la r.c. del responsabile assicurato. La causa giustificativa della rivalsa, in definitiva, sia pure per la combinazione con la previsione di legge, era sempre costituita dal tenore del regolamento contrattuale, non diversamente da quanto sarebbe accaduto in caso di rivalsa della stessa società assicuratrice. Il Fondo subentrava nella posizione di quest'ultima ed agli effetti delle conseguenze di tale subentro, nessuna incidenza poteva riconoscersi alla circostanza che esso fosse stato determinato dal fatto che il Fondo era tenuto all'obbligo risarcitorio in forza della previsione di legge di cui al citato art.
4. La posizione del Fondo era riconducibile alla fattispecie della surrogazione di cui all'art. 1203 c.c., n. 3, in quanto, risarcendo i danneggiati il Fondo pagava un debito riferibile all'impresa assicuratrice nell'ambito dell'azione diretta spettante al danneggiato. Per effetto della surrogazione il Fondo subentrava nella stessa posizione dell'impresa assicuratrice e, quindi, anche nella rivalsa ad essa attribuita ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, verso il suo assicurato.
Ne discende che il diritto esercitato dal Fondo in rivalsa non poteva non avere lo stesso fondamento che avrebbe avuto se esercitato dall'impresa.
E poiché la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 18, comma 2, sia soggetta al termine annuale di cui all'art. 2952 c.c. (da ultimo, Cass. n. 29883 del 2008; in precedenza: Cass. n. 6769 del 2001, n. 10351 del 2000, n. 4363 del 1997, n. 10267 del 1994), la stessa soluzione vale allorquando la rivalsa, come nel caso di specie, sia esercitata dal Fondo di Garanzia, ora gestito dalla Consap, che abbia risarcito direttamente i danni ai sensi del citato D.L. n. 576 del 1978, art.
4. D'altro canto, non essendo stata fornita alcuna specificazione sul se il pagamento a danneggiati non sia avvenuto spontaneamente, bensì in forza di un qualche giudicato intervenuto a loro favore, non può, nella specie nemmeno venire in rilievo il distinguo operato dalle Sezioni Unite - sia pure a proposito dell'azione ai sensi della L. n.990 del 1969, art. 29, ma che si sarebbe potuto applicare anche all'azione ai sensi dell'art. 18, comma 2, stessa legge - tra l'ipotesi che il pagamento sia stato fatto spontaneamente e quella che si stato fatto a seguito di intervenuto giudicato. Si allude al principio affermato da Cass. sez. un. n. 8085 del 2007 nei seguenti termini: "In tema di 990 del 1969 assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la surrogazione legale prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29, comma 2, da luogo ad una vicenda di tipo "lato sensu" successorio, riconducibile all'art. 1203 cod. civ., n. 5, in virtù della quale l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della medesima legge, che abbia provveduto al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento dell'indennità in favore dell'assicurato, subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa: pertanto, nel caso in cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito del pacifico riconoscimento dei diritti del danneggiato o dell'assicurato, l'impresa designata ha l'onere di far valere la propria pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro il termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l'esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione;
nel caso in cui il pagamento abbia avuto invece luogo a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna, la prescrizione, soggetta al termine decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., rimane interrotta per tutto il corso del giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., comma 2, e riprende a decorrere soltanto per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la quale, accertando definitivamente il credito in contraddittorio con il commissario liquidatore, legittima l'impresa designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione coatta". Il motivo è, pertanto, rigettato.
L'esistenza della ragione di infondatezza esime la Corte dal possibile rilievo che, a ben vedere, l'azione di cui all'art. 18, comma 2, poteva competere esclusivamente nei confronti di PI ST, che era il soggetto assicurato con la Compagnia Meridionale di Assicurazioni e non anche nei confronti di PI LT, che era il conducente del veicolo ed avrebbe semmai potuto essere destinatario di un regresso ai sensi della L. n. 990 del 1969, art.29, comma 2, per effetto di surrogazione del Fondo nei diritti dei danneggiati.
p.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
Esso è rivolto - anche se lo si desume soltanto implicitamente - nei confronti di PI LT, quale conducente responsabile del sinistro.
Vi si allude ad un non meglio specificato motivo di gravame che non sarebbe stato esaminato dalla Corte territoriale, ma non si specifica in alcun modo, anche con la riproduzione del passo dell'atto di appello in cui sarebbe stato proposto, il tenore di esso. Ed anzi, con evidente contraddizione rispetto alla prospettazione, che, peraltro, avrebbe richiesto la denuncia di un'omissione di pronuncia su motivo si appello, si allude al fatto che la Corte territoriale avrebbe potuto procedere ad una "diversa qualificazione" dell'azione nei confronti del PI LT, reputando che il Fondo si fosse surrogato - è questa la sostanza della prospettazione, anche se non lo si dice a chiare lettere - nel diritto al risarcimento dei danneggiati ai sensi della L. n. 990 del 1969, art.29, comma 2. Tale rilievo, che contraddice l'assunto che tale prospettazione fosse oggetto di un motivo di appello non esaminato, si presta allora ad essere apprezzato come proposizione di una questione di diritto nuova. Ma sotto tale profilo essa appare inammissibile, perché suppone indagini di fatto estranee al giudizio di legittimità: lo evidenzia il generico rilievo che al momento della domanda non era ancora decorso il diverso termine prescrizionale ai sensi dell'art.2947 c.c.. Rilievo la cui genericità riguarda il momento della proposizione della domanda, che nel ricorso non è indicato in alcun modo, essendosi precisato solo il momento dei pagamenti, da cui sarebbe decorso il detto termine.
p.
4. Il ricorso è, dunque, rigettato.
p.
5. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010