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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 468/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 14 gennaio 2025 da elettivamente domiciliata in Torino, C.so Francia, 68, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Rossella Loverre, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Silvia Carapezza, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE VERSACE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. 107/2015, per ogni anno di servizio svolto, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, conseguentemente, 2) condannare il ad erogare alla parte Controparte_1 ricorrente la suddetta somma di € 3.000,00 (Euro 500,00 x 5 anni) ovvero la
1 differente somma risultante dall'eventuale rideterminazione dell'importo previsto per l'anno scolastico 2024/2025, adottando ogni atto necessario per consentirne il godimento nelle forme di legge (ossia a mezzo di Carta elettronica del Docente di corrispondente valore) ovvero, nel caso in cui la stessa al momento della pronuncia non fosse più nei ruoli attivi del sistema scolastico, alla corresponsione in favore della stessa della somma di € 3.000,00, o, di quella veriore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo, per tutte le ragioni di cui alla parte motiva. 3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2020/21;
2) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 14 gennaio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Parte_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di aver prestato servizio per il con contratti a CP_1 tempo determinato, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche e/o di supplente annuale, dal mese di settembre 2019, prestando servizio anche nell'anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso. Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Si costituiva il convenuto Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione parziale del
[...] diritto.
2 All'udienza del 23 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto nei limiti che seguono. Parte_1
Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_5 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
3 istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_5 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena,
4 in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine: Controparte_1
a) contratto di lavoro in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 30/09/2019 e cessazione al 31/08/2020 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo IC Falcone e Borsellino Castano di Castano Primo (MI), con sede di lavoro presso “E.Acerbi – Castano Primo” (doc. 1 fasc. ric.); b) contratto di lavoro in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 19/10/2020 e cessazione al 30/06/2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo Da Vinci – Cesano Boscone di Cesano Boscone (MI), con sede di lavoro presso “Da Vinci – Cesano Boscone” (doc. 3 fasc. ric.);
5 c) contratto di lavoro in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 09/09/2021 e cessazione al 30/06/2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo Da Vinci – Cesano Boscone di Cesano Boscone (MI), con sede di lavoro presso “Da Vinci – Cesano Boscone” (doc. 5 fasc. ric.); contratto di lavoro con decorrenza dall'11/05/2022 e cessazione al 30/06/2022 per n. 2 ore settimanali aggiuntive presso l'Istituto Comprensivo Da Vinci – Cesano Boscone di Cesano Boscone (MI), con sede di lavoro presso “Da Vinci – Cesano Boscone” (doc. 6 fasc. ric.); d) contratto di lavoro in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 30/06/2023 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo Da Vinci – Cesano Boscone di Cesano Boscone (MI), con sede di lavoro presso CO I GR. L. Da Vinci” (doc. 8 fasc. ric.); e) contratto di lavoro in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 04/09/2023 e cessazione al 30/06/2024 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo IC Galilei Corsico, con sede di lavoro presso CO I GR. G. DI (doc. 10 fasc. ric.); f) contratto di lavoro in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 01/09/2024 e cessazione al 31/08/2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Galilei, con sede di lavoro presso CO I GR. G. DI (doc. 12 fasc. ric.); contratto di lavoro con decorrenza dal 14/10/2024 e cessazione al 30/06/2025 per n. 1 ore settimanali aggiuntive presso l'Istituto Comprensivo IC Galilei Corsico, con sede di lavoro presso CO I GR. G. DI (doc. 13 fasc. ric.).
4. Va riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( ) a mettere a disposizione Controparte_1 della parte detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
5. Con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025, si osserva quanto segue. L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
6 l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. La norma regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze, il cui contratto viene a scadenza il 30 giugno 2025. Nel caso di il suo contratto per l'annata scolastica in Parte_1 questione scade il 31 agosto 2024 (§ 3, lett. f) e pertanto il diritto le è garantito dalla legge.
6. Quanto all'eccepita prescrizione, va rimarcato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961). Il primo atto interruttivo che risulta dagli atti è la diffida notificata con pec del 29 ottobre 2024 (docc. sub 15, 16 e 17 fasc. ric.). La prescrizione, quindi, copre il periodo anteriore al 29 ottobre 2019. L'azione per l'adempimento in forma specifica inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
7 Ne segue che la prescrizione è maturata per l'a.s. 2019/2020 avendo effetto il contratto indicato al § 3 lett. a) dal 30 settembre 2019.
7. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni. Né pare fondata l'eccezione di decadenza dal diritto per inerzia del creditore dall'a.s. 2022/23, in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di giustizia menzionata più sopra sia del 18 maggio 2022. Come è noto, la decadenza è un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all'annullamento di uno stato o rapporto giuridico. La materia è disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. Essa può essere legale, quando è prevista dal legislatore, oppure convenzionale, quando è stabilita dalle parti mediante contratto: in questo caso, però, deve avere ad oggetto una materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2968 c.c.). Nel caso di specie, invano si cercherebbe una qualunque norma, legale o pattizia, che porti alle conseguenze invocate dal
[...]
. Controparte_1
8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 500,00 (con compensazione della metà per la parziale soccombenza), oltre oneri di legge.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro Parte_1 strumento equipollente) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore degli Avv.ti Rossella Loverre e Silvia
[...]
Carapezza, antistatari, liquidate in € 500,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 23 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 14 gennaio 2025 da elettivamente domiciliata in Torino, C.so Francia, 68, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Rossella Loverre, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Silvia Carapezza, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE VERSACE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. 107/2015, per ogni anno di servizio svolto, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, conseguentemente, 2) condannare il ad erogare alla parte Controparte_1 ricorrente la suddetta somma di € 3.000,00 (Euro 500,00 x 5 anni) ovvero la
1 differente somma risultante dall'eventuale rideterminazione dell'importo previsto per l'anno scolastico 2024/2025, adottando ogni atto necessario per consentirne il godimento nelle forme di legge (ossia a mezzo di Carta elettronica del Docente di corrispondente valore) ovvero, nel caso in cui la stessa al momento della pronuncia non fosse più nei ruoli attivi del sistema scolastico, alla corresponsione in favore della stessa della somma di € 3.000,00, o, di quella veriore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo, per tutte le ragioni di cui alla parte motiva. 3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2020/21;
2) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 14 gennaio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Parte_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di aver prestato servizio per il con contratti a CP_1 tempo determinato, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche e/o di supplente annuale, dal mese di settembre 2019, prestando servizio anche nell'anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso. Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Si costituiva il convenuto Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione parziale del
[...] diritto.
2 All'udienza del 23 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto nei limiti che seguono. Parte_1
Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_5 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
3 istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_5 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena,
4 in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine: Controparte_1
a) contratto di lavoro in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 30/09/2019 e cessazione al 31/08/2020 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo IC Falcone e Borsellino Castano di Castano Primo (MI), con sede di lavoro presso “E.Acerbi – Castano Primo” (doc. 1 fasc. ric.); b) contratto di lavoro in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 19/10/2020 e cessazione al 30/06/2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo Da Vinci – Cesano Boscone di Cesano Boscone (MI), con sede di lavoro presso “Da Vinci – Cesano Boscone” (doc. 3 fasc. ric.);
5 c) contratto di lavoro in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 09/09/2021 e cessazione al 30/06/2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo Da Vinci – Cesano Boscone di Cesano Boscone (MI), con sede di lavoro presso “Da Vinci – Cesano Boscone” (doc. 5 fasc. ric.); contratto di lavoro con decorrenza dall'11/05/2022 e cessazione al 30/06/2022 per n. 2 ore settimanali aggiuntive presso l'Istituto Comprensivo Da Vinci – Cesano Boscone di Cesano Boscone (MI), con sede di lavoro presso “Da Vinci – Cesano Boscone” (doc. 6 fasc. ric.); d) contratto di lavoro in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 30/06/2023 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo Da Vinci – Cesano Boscone di Cesano Boscone (MI), con sede di lavoro presso CO I GR. L. Da Vinci” (doc. 8 fasc. ric.); e) contratto di lavoro in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 04/09/2023 e cessazione al 30/06/2024 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo IC Galilei Corsico, con sede di lavoro presso CO I GR. G. DI (doc. 10 fasc. ric.); f) contratto di lavoro in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 01/09/2024 e cessazione al 31/08/2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Galilei, con sede di lavoro presso CO I GR. G. DI (doc. 12 fasc. ric.); contratto di lavoro con decorrenza dal 14/10/2024 e cessazione al 30/06/2025 per n. 1 ore settimanali aggiuntive presso l'Istituto Comprensivo IC Galilei Corsico, con sede di lavoro presso CO I GR. G. DI (doc. 13 fasc. ric.).
4. Va riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( ) a mettere a disposizione Controparte_1 della parte detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
5. Con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025, si osserva quanto segue. L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
6 l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. La norma regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze, il cui contratto viene a scadenza il 30 giugno 2025. Nel caso di il suo contratto per l'annata scolastica in Parte_1 questione scade il 31 agosto 2024 (§ 3, lett. f) e pertanto il diritto le è garantito dalla legge.
6. Quanto all'eccepita prescrizione, va rimarcato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961). Il primo atto interruttivo che risulta dagli atti è la diffida notificata con pec del 29 ottobre 2024 (docc. sub 15, 16 e 17 fasc. ric.). La prescrizione, quindi, copre il periodo anteriore al 29 ottobre 2019. L'azione per l'adempimento in forma specifica inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
7 Ne segue che la prescrizione è maturata per l'a.s. 2019/2020 avendo effetto il contratto indicato al § 3 lett. a) dal 30 settembre 2019.
7. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni. Né pare fondata l'eccezione di decadenza dal diritto per inerzia del creditore dall'a.s. 2022/23, in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di giustizia menzionata più sopra sia del 18 maggio 2022. Come è noto, la decadenza è un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all'annullamento di uno stato o rapporto giuridico. La materia è disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. Essa può essere legale, quando è prevista dal legislatore, oppure convenzionale, quando è stabilita dalle parti mediante contratto: in questo caso, però, deve avere ad oggetto una materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2968 c.c.). Nel caso di specie, invano si cercherebbe una qualunque norma, legale o pattizia, che porti alle conseguenze invocate dal
[...]
. Controparte_1
8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 500,00 (con compensazione della metà per la parziale soccombenza), oltre oneri di legge.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro Parte_1 strumento equipollente) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore degli Avv.ti Rossella Loverre e Silvia
[...]
Carapezza, antistatari, liquidate in € 500,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 23 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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