Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/06/2025, n. 11166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11166 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11166/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10163/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10163 del 2021, proposto da
GI NE, PA CI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Piras, Giulio Salvatore Piras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via G. Ferrari, 12;
contro
Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione reg. gen. n. 629 del 17.6.2021 emessa dal responsabile del settore pianificazione e assetto del territorio del Comune di Tarquinia, avente ad oggetto “ atto di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi delle opere edilizie abusive e relativa area censite al catasto foglio 111 particella 198 ”, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori GI NE e PA CI hanno impugnato la determinazione reg. gen. n. 629 del 17.6.2021 emessa dal responsabile del settore pianificazione e assetto del territorio, avente ad oggetto “ atto di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi delle opere edilizie abusive e relativa area censite al catasto foglio 111 particella 198 ”, nonché ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.
I ricorrenti hanno premesso che “ il sig. NE GI, senza alcun ausilio o coinvolgimento della comproprietaria sig.ra CI PA (coinvolta in questa vicenda solo in virtù del regime di comunione dei beni vigente con il coniuge !) provvide a realizzare dei manufatti (se così si possono chiamare) non abitativi, che diedero luogo ad una ordinanza di demolizione emessa il 13.12.1993 ” (cfr. pag. 2); hanno soggiunto che “ il sig. NE, ricevuta l’ordinanza di demolizione emessa dalla Autorità comunale, chiese formalmente alla Procura della Repubblica di IV (ottenendolo) il dissequestro dei beni onde provvedere alla loro eliminazione e, sotto la sorveglianza del locale Comandante del Corpo Forestale dello Stato, provvide alla demolizione di tutte quelle opere che rappresentavano delle vere e proprie “costruzioni” per la cui realizzazione non era stato chiesto il preventivo consenso della competente Autorità Amministrativa ” (cfr. pagg. 2 – 3).
È, poi, accaduto che, con ordinanza emessa in data 18.7.2018, l’Amministrazione ha accertato l’esecuzione di opere realizzate dai ricorrenti in assenza di titolo e in area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica, consistenti in “ tettoia in acciaio zincato misurante m 10 x 6,50 circa, altezza (H) in colmo m 4,00 circa e H in gronda m 3,00 circa con copertura a falda rigida in ondulina, al suo interno sono presenti n. due roulottes, il tutto su platea in cemento di m 10,00 x 6,50 circa; rimorchio – frigo – container uso magazzino o abitativo di m 8,00 x 2,00 circa poggiante su cellublock e putrelle d'acciaio risultando, così, rialzato da terra per circa m 1,00 con H totale di m 4 circa; baracca in lamiera di m 3,20 x 1,75 circa H m 2,00 circa; magazzino (o bagno) in legno ed eternit di m 3,20 x 1,75 circa, H m 2,20 circa; roulotte di m 4,00 x 2,00 circa; pozzo ”, nonché “ un allaccio elettrico vista la presenza di un impianto di illuminazione ”: provvedimento cui sono seguiti un sopralluogo effettuato dal personale del Comando di Polizia Locale in data 11.9.2019 ed il verbale del 10.10.2019 con cui si è accertata l’inottemperanza dei ricorrenti alla demolizione: presupposto per l’emissione del provvedimento oggetto del contendere, con cui si è disposto lo sgombero degli immobili abusivamente realizzati e della superficie di terreno individuata nella particella 198 del foglio 111 del Comune di Tarquinia, corredato dalla concessione del termine di 60 giorni per ottemperare a quanto disposto; e con intimazione che “ qualora non verrà dato seguito (…) si procederà d’ufficio con addebito e riscossione coatta delle somme impegnate per lo sgombero ”; e che “ gli immobili oggetto del presente atto di accertamento, per i quali il medesimo costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi del co. 3 art. 15 LR 15/2008 e ss.mm.ii., che si verifica di diritto a favore dell’ente cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo co. 6 art. 15 e del co. 3 art. 26 LR 15/2008 e ss.mm.ii., come di seguito indicati: area per una superficie complessiva di mq. 520, comprensiva dell’area di sedime degli immobili sopra citati e dell’area necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche come determinata nel presente atto ed ivi illustrato e motivato, individuata nella complessiva consistenza catastalmente alla particella 198 del foglio 111 del Comune di Tarquinia sita in loc. SA IO; manufatti descritti in premessa, nonché tutte le altre opere eventualmente nel frattempo abusivamente realizzate presenti sulla p.lla 198 del foglio 111, abusivamente realizzati e oggetto della mancata esecuzione dell’ordinanza n. 122 del 18.7.2018 ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) eccesso di potere.
Con tale motivo si è contestato che “ la sig.ra CI PA, moglie del NE GI, è del tutto estranea ad ogni intervento effettuato nel lotto di terreno di cui si tratta dal solo NE ed il suo coinvolgimento nella vicenda trae origine esclusivamente dalla circostanza che, essendo per legge in regime di comunione dei beni, il nominativo della sig.ra CI è citato nel rogito notarile di trasferimento del lotto di terreno in questione ” (cfr. pag. 3).
2°) Eccesso di potere per difetto dei presupposti.
I ricorrenti hanno, inoltre, lamentato che “ tra tutti gli interventi posti in essere dal ricorrente sig. NE nel lontano 1993, l’unico che può qualificarsi come “edilizio” (e quindi necessitante di una preventiva licenza o permesso amministrativo) è quello indicato al punto n. 1 della ordinanza comunale di demolizione del 13.12.1993, ovvero il manufatto in muratura di forma rettangolare poggiato su basamento in cemento. Il solaio era composto da un cassone di camion tipo frigorifero poggiato su due lati su strutture in muratura di blocchetti di cellubloc con gettata in cemento e tabelloni poggiata a terra con travetti in ferro. I due muri portanti erano ultimati mentre era in fase di costruzione il muro di tamponatura lato ovest e non era esistente quello lato est ” (cfr. pag. 4); mentre “ tutte le altre opere indicate nel provvedimento ora impugnato non hanno alcuna caratteristica che consenta di qualificarle come “interventi edilizi/urbanistici” nel senso voluto dalla legge, con particolare riguardo alla “tettoia in acciaio zincato indicata al n. 1 del provvedimento stesso” ” (cfr. pag. 5).
3°) Sviamento di potere, illogicità manifesta, contraddittorietà, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
I ricorrenti hanno, ancora, dedotto che, “con deliberazione della Giunta Municipale n.13 del 25.1.2018, avente ad oggetto “ indirizzo per la pianificazione attuativa dei comprensori in località SA IO”, il Comune di Tarquinia deliberava di voler provvedere alla redazione di Piani di iniziativa pubblica per regolarizzare e porre fine alla situazione edilizio/urbanistica dei comprensori di SA IO (inseriti peraltro specificamente sin dal 1975 nel P.R.G. come Zona C di “espansione residenziale” ma mai attuati pur dopo decenni di controversie giudiziarie) ”: iniziativa che avrebbe preluso al proposito di adottare una “ variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi di cui alla legge regionale n. 28 del 1980 ” (cfr. pag. 6).
Hanno soggiunto che “ con deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 28.06.2019 avente ad oggetto piano di lottizzazione convenzionato in località SA IO (…) il comune di Tarquinia adottava ad ogni effetto di legge il suddetto Piano di lottizzazione predisposto (e completo di tutta la documentazione nonché dei relativi permessi e delle necessarie autorizzazioni) e trasmetteva il tutto alla Regione Lazio per i pareri di sua competenza ”; cosicché “ il comportamento del Comune di Tarquinia con le deliberazioni sopra citate e con il supporto del parere favorevole ai fini paesistici dei competenti Uffici della Regione Lazio indicavano senza dubbio una precisa volontà di perseguire e garantire un corretto assetto del territorio e, nello stesso tempo, di trovare dopo decine di anni una soluzione definitiva a quel grave problema sociale di abusivismo che lo stesso Comune aveva contribuito ad alimentare nel corso degli anni ” (cfr. pag. 7).
Il Comune di Tarquinia non si è costituito in giudizio e all’udienza tenutasi in modalità da remoto il 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto illustrato, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Nel ricorso si è rappresentato, in particolare, che il sig. NE “ provvide alla demolizione di tutte quelle opere che rappresentavano delle vere e proprie “costruzioni” per la cui realizzazione non era stato chiesto il preventivo consenso della competente Autorità amministrativa ” (cfr. pag. 3): ma – per difetto di prova – tale circostanza non è verificabile da parte del Collegio (anche) in ragione della mancata costituzione del Comune di Tarquinia, cui il ricorso risulta essere stato notificato in data 21.9.2021.
I ricorrenti hanno, poi, sostenuto che avverso l’ordinanza di demolizione del 18.7.2018 avrebbero “ proposto tempestivo ricorso a codesto ecc.mo Tribunale e si è in attesa della fissazione della udienza di discussione ” (cfr. pag. 3), senza, però, allegare in giudizio alcuna prova dell’accoglimento del ricorso finalizzato ad ottenerne l’annullamento.
A prescindere dall’effettiva situazione, l’impugnato provvedimento è legittimo, non cogliendo nel segno alcuno dei motivi proposti, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.
Vanno richiamate, in particolare, le statuizioni maturate in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1337), ossia che l’Amministrazione può agire autoritativamente ordinando lo sgombero nell’ambito del procedimento repressivo-ripristinatorio degli abusi edilizi, così come tratteggiato dalla disciplina del DPR 380/2001, per il rilascio dell’immobile occupato da soggetti privati, al fine di conseguirne l’immissione in possesso e procedere da sé alla demolizione.
Il Collegio non ravvisa idonee ragioni per discostarsi dal predetto orientamento, non ritenendo nella specie dirimente né la circostanza che si possa trattare di beni immobili già acquisiti al patrimonio dell’Ente, né, tantomeno, l’intento dell’Amministrazione di approvare un piano di lottizzazione: profili di doglianza da ritenere, comunque, irrilevanti, riferendosi l’ordine di sgombero all’area di intervento ove si è concentrata l’accertata attività di abusiva edificazione dei ricorrenti (“ area per una superficie complessiva di mq. 520, comprensiva dell’area di sedime degli immobili sopra citati ”).
Priva di pregio è, infine, l’assunto che “ la sig.ra CI PA, moglie del NE GI, è del tutto estranea ad ogni intervento effettuato nel lotto di terreno di cui si tratta dal solo NE ed il suo coinvolgimento nella vicenda trae origine esclusivamente dalla circostanza che, essendo per legge in regime di comunione dei beni, il nominativo della sig.ra CI è citato nel rogito notarile di trasferimento del lotto di terreno in questione ” (cfr. 3 del ricorso).
La giurisprudenza, a tal proposito, ha osservato che “ con specifico riferimento al rapporto di coniugio, se è vero che la compartecipazione di un coniuge nel reato materialmente commesso dall'altro non può essere desunta dalla mera qualità di comproprietario, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., ai fini di una responsabilità concorsuale possono rilevare i seguenti elementi: il fatto che entrambi i coniugi siano proprietari del suolo su cui è stato realizzato l'edificio abusivo e che entrambi abbiano interesse alla violazione dei sigilli per completare l'opera al fine di trasferire la loro residenza (Cass. pen., sez. III, 30 maggio 2007, n. 28526); l'abitare nel luogo ove si è svolta l'attività illecita di costruzione; l'assenza di manifestazioni di dissenso; il comune interesse alla realizzazione dell'opera (Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2008, n. 23074); la comunione dei beni, quale regime patrimoniale dei coniugi; lo svolgimento di attività di vigilanza dell'esecuzione dei lavori; la richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria e la presenza in loco all'atto dell'accertamento (Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2008, n. 40014). In definitiva, la responsabilità di un coniuge per il reato edilizio materialmente commesso dall'altro può essere rilevata sulla base di oggettivi elementi di valutazione, quali il comune interesse all'edificazione, il regime di comunione dei beni, l'acquiescenza all'esecuzione dell'intervento, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l'espletamento di attività di controllo sull'esecuzione dei lavori, la presentazione di istanze o richieste concernenti l'immobile o l'esecuzione di attività indicative di una partecipazione all'attività illecita ” (cfr. Corte di Cassazione, 17 novembre 2022, n. 43594).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in considerazione della mancata costituzione del Comune di Tarquinia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO