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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 01/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1872/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il giudice dott.ssa Valeria Monti , dopo l'assegnazione del termine per note in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
ha emesso la presente
ORDINANZA
Viste le note depositate dalle parti nei termini assegnati;
PQM
Pronuncia la seguente sentenza.
Mantova, 1.4.2025
Il giudice
Dott. Valeria Monti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE PRIMA in persona della Dott.ssa Valeria Monti in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1872 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, col proc dom. avv. Sara Magotti Parte_1
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, g. m. conferito su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto, dall' Controparte_2
- APPELLATO -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 104/2023 del Giudice di Pace di depositata in data 15.05.2024 e non notificata. Pt_1
All'udienza del 31.03.2025, parte appellante ha presentato le seguenti conclusioni:“In via principale:
- dichiarata la nullità della sentenza n. 104/2023 del Giudice di Pace di
per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132 n. 4) Pt_1
c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in integrale riforma della medesima,
respingere il ricorso promosso in primo grado da Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare la legittimità del verbale di violazione al Codice
della Strada n. Prot. 40710/2021 del 10.10.2021 della NumeroDiC_1
Polizia Locale del e condannare Parte_1 CP_1
a pagare a favore del la sanzione
[...] Parte_1
comminata con il medesimo verbale.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi che non sia dichiarata la nullità della
sentenza n. 104/2023 del Giudice di Pace di per violazione Pt_1
- 2 -
dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp.
att. c.p.c., in ogni modo, in integrale riforma della medesima, respingere il
ricorso promosso in primo grado da e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare la legittimità del verbale di violazione al Codice della
Strada n. Prot. 40710/2021 del 10.10.2021 della Polizia NumeroDiC_1
Locale del e condannare a Parte_1 Controparte_1
pagare a favore del la sanzione comminata con il Parte_1
medesimo verbale.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio e del giudizio in primo
grado.”.
l'appellato ha presentato le seguenti conclusioni: “Voglial'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- Rigettare l'appello proposto dal , poiché infondato in Parte_1 fatto e in diritto.
- Confermare integralmente la sentenza n. 104/2023 del Giudice di Pace di
che ha annullato il verbale di accertamento n. V/9132D/2021 Prot. Pt_1
40710/2021 del 10.10.2021.
- Condannare parte appellante al rimborso delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto tempestivo appello, fondato su due motivi, Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Primo Giudice ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso il verbale di accertamento di infrazione stradale n. V/9132D/2021 – Prot. 40710/2021, della Polizia Locale del con il quale gli era stata irrogata Parte_1
la sanzione amministrativa di cui agli artt. 146 comma 3, rif. Art. 41, comma
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11, C.d.S., poiché il giorno 10.10.2021, alle ore 11.04,
“… in Str Circonvallazione sud intersezione con Viale Pompilio direzione
Dosso del Corso nel Comune di il conducente del veicolo Pt_1
Autoveicolo FIAT AUTO SPA 169AXB1A 01H targa DN707XX, … superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa nella sua direzione …”.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la nullità della decisione di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha affermato che
“..per nullità, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., nel capo in cui si afferma che “Preliminarmente svolto integrale richiamo alle evenienze, deduzioni ed eccezioni tutte di cui agli atti del presente giudizio, va osservato come nella fattispecie, in esito all'istruttoria, delle dirimenti circostanze – in fatto e in diritto – esposte da parte attrice – – abbia a ritenersi l'acquisizione della prova alla verità processuale. Sicché
l'opposizione – per tali motivi, da valutarsi assorbenti rispetto a ogni ulteriore – è meritevole di accoglimento.”, trattandosi di motivazione apparente.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato la parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto di accogliere il ricorso sulla base della verità processuale, e quindi contesta che la pronuncia sia viziata per violazione dell'art. 146 comma 3 CDs in relazione al comma 11 cds.
L'appellante, infatti, afferma che l'appellato avrebbe tenuto proprio il comportamento vietato dall'art. 146 co. 3 con riferimento all'art. 41 , comma
11 CDS, dal momento che emerge, dai fotogrammi agli atti, come lo stesso fosse canalizzato nella corsia riservata a chi deve svoltare a sinistra, non abbia fermato la marcia nel momento in cui la lanterna semaforica della corsia su cui si trovava proiettava la luce rossa e abbia, quindi, superato la linea di arresto della citata corsia, proseguendo diritto.
L'appellato costituendosi ha contestato la sussistenza della nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente e, nel merito, ha ribadito
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di aver fatto un uso improprio della corsia ma di aver proseguito dritto quando la luce semaforica per la svolta a sinistra era rossa. .
Nel merito l'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
La pronuncia di primo grado è certamente affetta da nullità per motivazione apparente. La formula proposta dal giudice di primo grado, riportata nell'atto di appello, non solo è scritta con uso della lingua italiana inutilmente artificioso ma è di fatto priva di significato alcuno, posto che afferma che la fondatezza della domanda di parte ricorrente deriva dal fatto che le circostanze dedotte dalla stessa sono provate. Non c'è quindi alcuna valutazione delle prove e non è dato sapere su cosa il giudice abbia fondato il proprio convincimento.
Essendo radicalmente nulla la sentenza di primo grado, va rivalutato il merito della controversia.
Nella fattispecie concreta è risultato provato che il ricorrente si trovasse su una strada con più corsie di marcia. Risulta altresì provato che lo stesso era incanalato nella corsia riservata a chi deve svoltare a sinistra, la cui lanterna semaforica aveva luce rossa. Tale circostanza non solo costituisce il presupposto della motivazione del giudizio di primo grado e deve quindi ritenersi accertata dal giudice di prima cure, ma emerge in modo chiaro dalla documentazione fotografica prodotta in atti dall'appellante (cfr. fascicolo di primo grado Polizia Locale del e relativi allegati), in cui, Parte_1 in tutte le fotografie prodotte, si vede che l'autoveicolo condotto dall'appellato si trova sin dall'inizio incanalato nella corsia destinata alla svolta a sinistra e da quella corsia supera la linea di arresto. Accertato dunque che lo stesso si trovava nella corsia destinata alla svolta a sinistra, ciò che rileva è che nonostante il semaforo di tale corsia proiettasse la luce rossa, il ricorrente, conducente il veicolo, non si è fermato alla striscia di arresto, ma ha proseguito la marcia. Con tale condotta , l'odierno appellato, ha violato sia l'art. 146 , comma 3, in relazione all'art. 41, comma 11, C.d.S., il quale dispone che, durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non
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devono superare la striscia di arresto, e contestualmente anche quanto disposto dall'art. 41, comma 12, secondo periodo, nella parte in cui dispone che in presenza di lanterne semaforiche veicolari di corsia i conducenti devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 del medesimo articolo.
Deve infatti condividersi l'orientamento, ormai consolidato in giurisprudenza e accolto univocamente da Codesto Tribunale ormai da anni, espresso da Cass. 27.4.2016 n. 8412, secondo cui le lanterne semaforiche di corsia non disciplinano il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, bensì il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso, conseguendone che, se esiste una corsia munita di segnaletica orizzontale e destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale mentre le altre frecce direzionali del semaforo sono destinate ai veicoli che percorrono la restante parte della carreggiata.
Le lanterne semaforiche di corsia sono infatti apposte nelle strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione (v. art. 147 del d.p.r. 495/1992) laddove l'art. 41 co. 11 del d. lgs. 285/1992 stabilisce che, durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto o, comunque, non devono impegnare l'area di intersezione, né
l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni, mentre il comma successivo prescrive che le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce e che, di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse
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disposizioni di cui al comma 11 (quanto al periodo di accensione della luce rossa).
È poi del tutto evidente che, se non si vuole frustrare la finalità della norma, non si può dare rilevanza al proposito del conducente di procedere verso la direzione consentita dalla freccia del semaforo anche ove si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra.
Una tale soluzione comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio con il rischio del verificarsi di incidenti;
inoltre si opterebbe per una interpretazione della norma eccessivamente complessa, rendendo obiettivamente difficile la rilevazione dell'infrazione, in contrasto con l'esigenza che le regole di guida siano chiare e facilmente percepibili e che altrettanto agevole sia poi la rilevazione di eventuali infrazioni. Per lo stesso motivo l'accertamento della infrazione non può certo dipendere dalla circostanza dell'effettiva e concreta turbativa del traffico veicolare, circostanza peraltro non richiesta dalle norme citate.
Va pertanto accolto anche il secondo motivo.
È doveroso osservare che nonostante sia ormai noto l'orientamento unanime della giurisprudenza tutta e di questo Tribunale, il Giudice di Pace di Pt_1
rimane fermo sulla propria posizione senza addurre alcuna nuova e diversa motivazione, rispetto a quelle ormai da anni respinte perché contrarie alla legge.
Dalla soccombenza complessiva dell'appellato deriva la condanna alle spese di lite di primo e secondo grado, che si liquidano d'ufficio sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'assenza di nuove questioni giuridiche da trattare rispetto all'orientamento ormai pacifico, della giurisprudenza tutta e di questo Tribunale in particolare sul punto.
PQM
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
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- accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di Controparte_1
accertamento di infrazione al Codice della Strada n. n. V/9132D/2021 Prot.
40710/2021 del 10.10.2021, che conferma integralmente e, conseguentemente, lo condanna a pagare al la sanzione Parte_1
comminata dal predetto verbale;
- condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dall'appellante che liquida in complessivi euro 173,00, oltre
IVA e CPA di legge, per il primo grado e in euro 332,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Mantova, il 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Monti
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