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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/09/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 22.9.2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7181/23 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
– ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.11.2023, la ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver ricevuto dall' richiesta di ripetizione della somma euro CP_1
1.396,85, percepita nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, a titolo di indebito per quote di assegno sociale percepite dal defunto marito . Evidenziava il carattere Persona_1 illegittimo della richiesta dell' stante il difetto di motivazione dei provvedimenti CP_1 adottati, nonché l'irripetibilità delle somme, in ragione del legittimo affidamento circa il proprio diritto a percepire le somme, corrisposte per errore imputabile esclusivamente all'ente previdenziale. Concludeva, pertanto, chiedendo di annullare il provvedimento impugnato. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, tardivamente, l' chiedendo il CP_1 rigetto dell'avverso ricorso. Evidenziava, in particolare, la legittimità del proprio operato essendo l'indebito scaturito dal superamento dei limiti di reddito coniugale per il diritto dell'assegno sociale. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA È infondata la doglianza di vizio di motivazione con conseguente violazione del diritto di difesa. Non è peregrino in questa sede rammentare che i “provvedimenti” che l' CP_2 emette in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali sono tali solo
[...] formalmente poiché provenienti da soggetto pubblico, ma in realtà consistono nella mera constatazione della presenza o meno dei requisiti di legge per l'attribuzione di un beneficio
– che costituisce un diritto soggettivo – senza che debba essere compiuta alcuna valutazione discrezionale, è evidente che gli atti in autotutela non sono emessi in base alle disposizioni della Legge n. 241/1990, bensì sono espressione del fatto che istituzionalmente l'ente cura l'interesse pubblico ad esso affidato verificando se sussistano o meno i detti requisiti. La Cassazione ha precisato con chiarezza i “rapporti” che intercorrono tra procedimenti e provvedimenti amministrativi dell' e la rilevanza di questi e della eventuale violazione CP_1 delle regole procedimentali allorquando sorga controversia rimessa alla piena cognizione del giudice ordinario. Infatti, ribadendo concetti già espressi in altre occasioni, la Suprema Corte ha affermato che: “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, CP_2 più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale, e non all'attribuzione della stessa su iniziativa dell'assicurato; ne consegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno” CP_2
(Cass. n. 31954/19). Nella stessa pronuncia si legge: “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990,
o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo” (Cass. nn. 2804/2003 e 9986/2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604/2014). SULLA NATURA ASSISTENZIALE DELL'INDEBITO OGGETTO DI CAUSA La fattispecie per cui è causa ha ad oggetto la ripetizione di un indebito assistenziale. La Corte di Cassazione, con sentenza. n. 28771/2018, ha affermato il principio (confermato anche di recente vedi Cass. n. 13223/2020) della ripetibilità dell'indebito solo a partire dalla data di comunicazione all'assistito da parte dell' e non anche per i periodi pregressi, CP_1 motivandolo in funzione del principio di tutela dell'affidamento. Dunque, anche in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi:
- art. 3 ter D.L. 850/1976 (convertito con L. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.
- art. 3, co. 9 D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Leggendo le richiamate disposizioni si ricava, allora, la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. In particolare, sulla questione specifica dell'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme .specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n. 26036/2019). Tanto chiarito, va evidenziato che, dalla lettura del provvedimento dell' si evince che CP_1 il ricalcolo da cui deriva l'indebito oggetto di causa è scaturito proprio “sulla base delle informazioni acquisite dalla nostra sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per l'aggiornamento del Casellario dei pensionati” (cfr. provvedimento in atti). Va, inoltre, rilevato che l'indebito oggetto di causa attiene all'anno 2017 e la comunicazione dello stesso è stata inviata per la prima volta al defunto coniuge dell'istante il 12.03.2018. Ebbene, sulla base dei principi già richiamati, occorre ribadire che, nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione è richiesto il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento (Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18). Nel caso di specie tale dolo non ricorre. Non persuade, invero, la ricostruzione dell' circa l'onere (asseritamente non assolto) di CP_1 comunicazione da parte della ricorrente dei propri redditi all' idonei ad incidere sul CP_1 diritto o sulla misura della prestazione del coniuge. Invero, per come chiarito proprio dall' , il ricalcolo e l'indebito sono Controparte_3 scaturiti dalla liquidazione di prestazione pensionistica a carico proprio che, dunque, CP_1 ben poteva e doveva conoscere la situazione reddituale della Parte_1
Tale conclusione è suffragata anche dalla giurisprudenza di legittimità, che di recente ha specificato come “per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza” (Cass. n. 13223/20). Sempre la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28771/2018), ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”. Nessun obbligo di restituzione, invece, si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del CP_1
2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali (cfr. Cass. n. 13223/20, secondo cui “lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_1
"per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria”). La già richiamata sentenza n. 13223/20 ha, poi, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
Sulla scorta di tali principi, allora, il ricorso va accolto, posto che l' già all'atto della CP_1 liquidazione della pensione alla ricorrente, disponeva di tutte le informazioni utili ad incidere sulla misura dell'assegno sociale corrisposto al defunto , sicchè nessun dolo Per_2 poteva configurarsi in capo a quest'ultimo. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della procedura di recupero dell'indebito per cui è causa;
2) condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in relazione allo CP_1 stesso;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.400,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 22.09.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 22.9.2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7181/23 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
– ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.11.2023, la ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver ricevuto dall' richiesta di ripetizione della somma euro CP_1
1.396,85, percepita nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, a titolo di indebito per quote di assegno sociale percepite dal defunto marito . Evidenziava il carattere Persona_1 illegittimo della richiesta dell' stante il difetto di motivazione dei provvedimenti CP_1 adottati, nonché l'irripetibilità delle somme, in ragione del legittimo affidamento circa il proprio diritto a percepire le somme, corrisposte per errore imputabile esclusivamente all'ente previdenziale. Concludeva, pertanto, chiedendo di annullare il provvedimento impugnato. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, tardivamente, l' chiedendo il CP_1 rigetto dell'avverso ricorso. Evidenziava, in particolare, la legittimità del proprio operato essendo l'indebito scaturito dal superamento dei limiti di reddito coniugale per il diritto dell'assegno sociale. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA È infondata la doglianza di vizio di motivazione con conseguente violazione del diritto di difesa. Non è peregrino in questa sede rammentare che i “provvedimenti” che l' CP_2 emette in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali sono tali solo
[...] formalmente poiché provenienti da soggetto pubblico, ma in realtà consistono nella mera constatazione della presenza o meno dei requisiti di legge per l'attribuzione di un beneficio
– che costituisce un diritto soggettivo – senza che debba essere compiuta alcuna valutazione discrezionale, è evidente che gli atti in autotutela non sono emessi in base alle disposizioni della Legge n. 241/1990, bensì sono espressione del fatto che istituzionalmente l'ente cura l'interesse pubblico ad esso affidato verificando se sussistano o meno i detti requisiti. La Cassazione ha precisato con chiarezza i “rapporti” che intercorrono tra procedimenti e provvedimenti amministrativi dell' e la rilevanza di questi e della eventuale violazione CP_1 delle regole procedimentali allorquando sorga controversia rimessa alla piena cognizione del giudice ordinario. Infatti, ribadendo concetti già espressi in altre occasioni, la Suprema Corte ha affermato che: “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, CP_2 più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale, e non all'attribuzione della stessa su iniziativa dell'assicurato; ne consegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno” CP_2
(Cass. n. 31954/19). Nella stessa pronuncia si legge: “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990,
o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo” (Cass. nn. 2804/2003 e 9986/2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604/2014). SULLA NATURA ASSISTENZIALE DELL'INDEBITO OGGETTO DI CAUSA La fattispecie per cui è causa ha ad oggetto la ripetizione di un indebito assistenziale. La Corte di Cassazione, con sentenza. n. 28771/2018, ha affermato il principio (confermato anche di recente vedi Cass. n. 13223/2020) della ripetibilità dell'indebito solo a partire dalla data di comunicazione all'assistito da parte dell' e non anche per i periodi pregressi, CP_1 motivandolo in funzione del principio di tutela dell'affidamento. Dunque, anche in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi:
- art. 3 ter D.L. 850/1976 (convertito con L. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.
- art. 3, co. 9 D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Leggendo le richiamate disposizioni si ricava, allora, la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. In particolare, sulla questione specifica dell'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme .specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n. 26036/2019). Tanto chiarito, va evidenziato che, dalla lettura del provvedimento dell' si evince che CP_1 il ricalcolo da cui deriva l'indebito oggetto di causa è scaturito proprio “sulla base delle informazioni acquisite dalla nostra sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per l'aggiornamento del Casellario dei pensionati” (cfr. provvedimento in atti). Va, inoltre, rilevato che l'indebito oggetto di causa attiene all'anno 2017 e la comunicazione dello stesso è stata inviata per la prima volta al defunto coniuge dell'istante il 12.03.2018. Ebbene, sulla base dei principi già richiamati, occorre ribadire che, nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione è richiesto il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento (Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18). Nel caso di specie tale dolo non ricorre. Non persuade, invero, la ricostruzione dell' circa l'onere (asseritamente non assolto) di CP_1 comunicazione da parte della ricorrente dei propri redditi all' idonei ad incidere sul CP_1 diritto o sulla misura della prestazione del coniuge. Invero, per come chiarito proprio dall' , il ricalcolo e l'indebito sono Controparte_3 scaturiti dalla liquidazione di prestazione pensionistica a carico proprio che, dunque, CP_1 ben poteva e doveva conoscere la situazione reddituale della Parte_1
Tale conclusione è suffragata anche dalla giurisprudenza di legittimità, che di recente ha specificato come “per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza” (Cass. n. 13223/20). Sempre la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28771/2018), ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”. Nessun obbligo di restituzione, invece, si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del CP_1
2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali (cfr. Cass. n. 13223/20, secondo cui “lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_1
"per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria”). La già richiamata sentenza n. 13223/20 ha, poi, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
Sulla scorta di tali principi, allora, il ricorso va accolto, posto che l' già all'atto della CP_1 liquidazione della pensione alla ricorrente, disponeva di tutte le informazioni utili ad incidere sulla misura dell'assegno sociale corrisposto al defunto , sicchè nessun dolo Per_2 poteva configurarsi in capo a quest'ultimo. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della procedura di recupero dell'indebito per cui è causa;
2) condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in relazione allo CP_1 stesso;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.400,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 22.09.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli