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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 246 /2025 rg. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Criscuolo, giusta procura in atti e
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Criscuolo, giusta procura in atti
-ricorrenti-
Nonché Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.03.2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2025 i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AP (NA) l'08.06.2002, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto
Comune (n.21, parte II, serie A, anno 2002), che dalla loro unione nascevano due figli, Persona_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], attualmente Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, assumevano che la comunione spirituale e materiale era fallita;
chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale secondo gli accordi riportati in ricorso.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17.03.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Autorizzazione a vivere separati;
2) Assegnazione della casa in AP, via Cinque, 48, a , che ne è proprietaria ed ivi vive Parte_1 con i figli e;
Per_1 Persona_2
3) Alcun obbligo al mantenimento per i due figli, e , maggiori d'età ed economicamente Per_1 Per_2
autonomi;
4) Rinunzia dei ricorrenti al reciproco mantenimento;
5) Emetta il Tribunale di Nola ogni ulteriore provvedimento consequenziale e ritenuto di giustizia.”
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale dà atto che le parti si sono dichiarate economicamente autonome, così come i figli maggiorenni della coppia;
motivo per cui la presente statuizione riguarda solo la pronuncia di stato.
Si precisa che alcuna disposizione viene emessa in relazione all'assegnazione della casa familiare di cui al capo 2) in quanto non sono state adottate nel caso di specie statuizioni relative a figli minori o maggiorenni non autonomi;
questa resta nella disponibilità della sig.ra secondo il di Parte_1
lei titolo di legittimazione reale.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del
1998). Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- Pronunzia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale dei coniugi T_
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ) che hanno CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in AP (NA) l'08.06.2002, con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di AP (NA) (n.21, parte II, serie A, anno 2002);
- dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 18.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca