Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice
Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5097/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 26.02.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il
Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 8.12.1998 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 19.10.2017 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d. 17.01.2018.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore e maggiorenne non economicamente autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 8.12.1998, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie Parte_2
A n. 249 anno 1998 Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 26.02.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) Assegnazione della casa familiare, sita a Venezia Lido, via Parenzo n. 3, alla signora Pt_1 condotta in locazione in forza di contratto intestato alla stessa, con tutti gli arredi;
(doc. 9)
2) Affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori della figlia minore , con residenza Per_1 anagrafica presso la casa della madre, la quale trascorrerà pari tempo con ciascun genitore, pernottando a casa del padre liberamente, in particolare durante i turni notturni della madre, che sono di media quindici giorni al mese;
3) La figlia studentessa e maggiorenne, trascorrerà pari tempo a casa di ciascun genitore, Per_2 liberamente, secondo i propri impegni di studio e ricreativi;
4) Considerato il tempo di permanenza paritario delle figlie presso ciascun genitore non è previsto un contributo al mantenimento delle stesse, pertanto, i genitori provvederanno direttamente ai bisogni delle figlie quando staranno presso di loro, esattamente come hanno sempre fatto sin dalla loro separazione;
5) Entro il 30 novembre di ogni anno i genitori concorderanno le vacanze natalizie, trascorrendo secondo il criterio dell'alternanza sette giorni ciascuno, anche non consecutivi, assieme alla figlia minore . Il criterio dell'alternanza varrà anche per le festività pasquali e per le altre ricorrenze, Per_1
i compleanni, o le altre giornate importanti per la figlia, per organizzare le quali i genitori si sentiranno telefonicamente quindici giorni prima;
6) Le vacanze estive saranno concordate dai genitori entro il mese di maggio di ogni anno, garantendo la permanenza di almeno quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun Per_1 genitore, ed in particolare decideranno: la permanenza con soggetti esterni alla famiglia, il consenso
a viaggi all'estero, il consenso alle vacanze senza genitori;
7) I genitori si impegnano a sottoscrivere sui documenti l'autorizzazione all'espatrio di con Per_1
l'altro genitore;
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere reciprocamente nessun assegno di mantenimento;
9) Le spese straordinarie per e saranno sostenute al 50% da ciascun genitore e sono Per_2 Per_1 quelle individuate, anche in relazione alla manifestazione del consenso, dal Protocollo del Tribunale di Venezia.”
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26.02.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -