Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Sentenza 16 maggio 2022
Parere interlocutorio 4 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 19 luglio 2024
Parere definitivo 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 27/05/2021, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2021
N. 00460/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2021, proposto da
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Feltre non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento comunale 181051 del 23.2.2021 comunicato tramite Suap con comunicazione REP_PROV_BL/BL-SUPRO 0038204/02-03-2021, con il quale il Comune di Feltre ha comunicato il diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia cellulare denominato “BL137 Feltre Ghiaccio”, sito in Feltre, Località Castel Marcellon ed identificato al N.C.T. del C.C. di Feltre al fg. 50, mapp.le 149;
b) del parere non favorevole prot. n° 4980 in data 23/02/2021 adottato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso in relazione alla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dalla Wind Tre S.p.A. per la realizzazione dell'impianto de quo;
c) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero, che il parere non favorevole espresso dalla Soprintendenza risulta assistito da una motivazione che, per quanto succinta, esprime in maniera sufficiente le ragioni poste a base del parere medesimo;
considerato, invero, che l’Amministrazione, dopo aver rappresentato le specifiche caratteristiche dell’intervento per il quale è stata chiesta l’autorizzazione e descritto il contesto paesaggistico in cui l’impianto in discussione dovrebbe essere inserito, ha sinteticamente evidenziato le ragioni in base alle quali il progettato intervento è stato ritenuto in contrasto con i valori paesaggistici tutelati, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 42/2004, con D.M. 22.6.1998 in relazione alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della città di Feltre e del suo territorio collinare e vallivo;
considerato che il suddetto parere non risulta fondato solo ed esclusivamente sulla presenza di altro impianto nell’area interessata, ma anche su una autonoma valutazione di incompatibilità paesaggistica, costituendo la presenza di altro impianto solo un ulteriore elemento oggetto di considerazione da parte dell’Autorità competente;
considerato, altresì, che la Soprintendenza ha precisato che gli attuali motivi ostativi potrebbero essere superati attraverso una diversa proposta progettuale che preveda un generale riordino dell’area ed eventualmente una aggregazione in un’unica struttura degli impianti necessari alla telefonia, con ciò evidenziando la disponibilità a valutare congiuntamente nuove soluzioni progettuali;
rilevato, infine, che le valutazioni espresse dall’Amministrazione, che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, non appaiono inficiate da profili di illogicità, irragionevolezza ovvero di evidente contraddittorietà, né risultano fondate su palesi errori di fatto, uniche situazioni che consentirebbero il sindacato in sede di legittimità;
ritenuto che le spese di questa fase del giudizio possano essere compensate tra le parti, anche considerando la difesa solo formale dell’Amministrazione resistente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO