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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 727/2023, avente ad oggetto
“Riconoscimento del figlio naturale (art. 250 c.c.)”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. STAMPA GIUSEPPINA
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. VIVONA GIANLUCA
e
MANGIAPANE ROSALINDA (c.f. , n.q. C.F._3
di curatore speciale del minore (c.f. Persona_1
) C.F._4
RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 13.11.2024
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_2
adiva l'intestato Tribunale ex art. 250 c.c. ai fini del riconoscimento del figlio nato ad [...] il [...], riconosciuto al Persona_1 momento della nascita dalla sola madre, chiedendo altresì l'adozione dei provvedimenti consequenziali in tema di affidamento e mantenimento e di attribuzione del cognome paterno.
In particolare, deduceva di aver intrattenuto una brevissima relazione con la resistente e di aver appreso solo casualmente, dopo l'interruzione del rapporto, che costei aveva dato alla luce un bambino.
Rappresentava di essersi allora determinato a contattarla e, una volta appreso di essere il padre, di aver visto il bambino soltanto una volta.
Esprimeva la volontà di sottoporsi al test del DNA, nonostante il rifiuto opposto dalla madre, che, venuta a conoscenza della sua intenzione, aveva impedito ulteriori incontri con il piccolo.
*****
Si costituiva in giudizio dolendosi della Controparte_1
indeterminatezza delle allegazioni, contestando la ricostruzione fattuale ex adverso riportata, deducendo di aver immediatamente comunicato al ricorrente la positività del test di gravidanza, circostanza non accolta positivamente dallo che piuttosto la aveva invitata ad Parte_1
interrompere la gravidanza.
Lamentava che il ricorrente, pur consapevole di essere il padre, non aveva mai contribuito al mantenimento del minore, né aveva mai espresso il desiderio di frequentarlo, dimostrandosi totalmente disinteressato.
Si opponeva alla richiesta della controparte prospettando il rischio di un nuovo abbandono.
Inoltre, dubitava della capacità genitoriale del ricorrente, descritto come dedito all'uso di sostanze stupefacenti ed indolente.
pagina 2 di 7 In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, chiedeva l'affidamento esclusivo del piccolo e l'articolazione del diritto di Per_1
visita del padre in modalità protetta, previa valutazione della capacità genitoriale dello , nonchè la previsione dell'obbligo dello Parte_1
di corrisponderle l'importo di € 500,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del minore.
In via riconvenzionale, sempre condizionata all'effettivo riconoscimento o accertamento della paternità, in proprio e nella qualità di genitore del minore, avanzava domanda di risarcimento dei danni per il tardivo riconoscimento (stimati in € 15.000,00), nonché per il rimborso, nella quota di spettanza, delle spese di mantenimento sostenute in via esclusiva sin dalla nascita del minore (stimate in € 22.400,00 e, quindi in €
11.200,00 per ciascun genitore).
*****
In corso di causa, veniva disposto dal precedente istruttore lo svolgimento di accertamenti tecnici di natura medico-genetica.
All'esito del positivo accertamento della paternità in capo al ricorrente1, si procedeva all'interrogatorio libero delle parti, alla nomina di curatore speciale nell'interesse del minore e al conferimento di mandato al
Coordinamento di psicologia giuridica, al fine di individuare “risorse ed eventuali criticità, nonché le competenze genitoriali anche potenziali”, e ai
Servizi sociali territorialmente competenti per lo svolgimento di verifiche socio-ambientali presso i domicili dei genitori.
pagina 3 di 7 Nella stessa sede, il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, poneva a carico dello l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio minore nella misura di € 150,00 mensili.
Il P.M. ed il curatore concludevano per l'accoglimento della domanda, il curatore limitando la richiesta di accertamento al mero dato biologico. Mentre la parte ricorrente chiedeva respingersi la domanda anche in relazione alla condotta tenuta processualmente dallo , mai più Parte_1
comparso.
Concluso il monitoraggio a cura dei servizi sociosanitari demandati, la causa veniva avviata a decisione.
Con nota del 20.12.2024, il P.M. segnalava la sottoposizione a due procedimenti penali dello . Parte_1
*****
Tanto premesso, occorre richiamare il disposto dell'art. 250 co. 4 c.c., così come riformulato dalla l. n. 219/2012, a tenore del quale, in caso di riconoscimento di minore infraquattordicenne, il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento non può essere rifiutato se risponde al superiore interesse del figlio.
Tale disposizione normativa devolve alla cognizione del giudice una valutazione circa l'interesse primario del figlio al riconoscimento, sotto due punti di vista: il giudice è chiamato non solo a ratificare un fatto naturale
(quale la procreazione del figlio da parte di un soggetto sedicente padre), ma anche a valutare l'interesse del minore.
A ben vedere, la norma richiamata realizza una doppia tutela, garantendo sia l'interesse del genitore ad esercitare il suo ruolo, che l'interesse del minore a sperimentare la bigenitorialità.
Ed infatti, se il riconoscimento del figlio infraquattordicenne già riconosciuto da un genitore costituisce oggetto di un diritto soggettivo dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost., entro i pagina 4 di 7 limiti stabiliti dalla legge, al contempo il minore stesso ha diritto all' identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione socio-psicofisica e, parimenti, a non subire un grave ed irreversibile pregiudizio dal riconoscimento.
Il quadro normativo (art. 30 Cost., art. 24 co.2 della Carta dei diritti fondamentali della UE, e art. 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza automatica del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli
“status” ed alla stabilità dei rapporti familiari.
Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (cfr. Cass. ord. n. 27140 del 6.10.2021).
E se è vero che “non è sufficiente a tal fine il mero interesse del minore a conservare o a non veder turbata la serenità di vita che conduce con il genitore che lo ha riconosciuto per primo”, è vero anche che va considerato “il pericolo di un trauma di gravità tale da pregiudicare lo sviluppo fisiopsichico del minore” (cfr. Cass. sent. n. 2669 /1998, sent. n.
2645/2011).
Traslando tali principi al caso di specie, si osserva che già nel corso del procedimento lo stesso ricorrente dapprima verbalmente, poi con coerente condotta processuale, ha manifestato di volersi sottrarre alle responsabilità discendenti dal dato biologico, neppure comparendo, rendendosi irreperibile al suo stesso difensore.
Ciò anche dinanzi agli operatori sanitari (cfr. rel. C.P.G. del
2.07.2024: “Il sig. riferisce di non volere ad oggi avviare una Parte_1
pagina 5 di 7 relazione con il figlio per via della sua giovane età, della mancanza di una concreta progettualità di vita e per una sua difficoltà nell'immaginarsi a gestire delle responsabilità genitoriali sia in termini emotivo-affettivi che economico-organizzativi. Immaginava infatti che il procedimento si concludesse con l'accertamento della sua paternità biologica mostrandosi non motivato all'esercizio delle funzioni genitoriali.”). Detti operatori hanno infatti concluso affermando che “Nell'ottica della tutela del minore non vi sono gli estremi per progettare un eventuale riavvicinamento padre-figlio per espresso rifiuto del padre. Non si ritiene pertanto opportuno avviare interventi sanitari a sostegno del nucleo familiare…” (cfr. rel. cit.).
Dette conclusioni appaiono coerenti anche con l'osservazione delle condizioni sociopersonali del nucleo in cui il minore sta serenamente crescendo, nell'ambito di un contesto familiare, unito, accogliente ed accudente, con “piena adeguatezza della funzione materna, supportata dalla rete familiare di riferimento” (cfr. rel. C.P.G. del 9.11.2024, ma anche: “La signora racconta di continuare la relazione sentimentale Per_1 con il sig. , il quale frequenta casa dei suoi genitori ed ha un Parte_3
ottimo rapporto con il minore, escono tutti e tre per trascorrere del tempo insieme”).
Il minore oggi è “un bambino solare e socievole, parla sia l'italiano che il rumeno, curato nell'igiene e nell'abbigliamento” (cfr. rel. C.P.G. del
2.07.2024), di talchè le emergenze processuali non consentono di ritenere conforme all'interesse del minore la stessa affermazione del dato biologico, per gli effetti - già chiaramente pregiudizievoli- che discenderebbero anche da tale consapevolezza, a fronte di inequivoche condotte del ricorrente, pure di recente interessato da procedimenti penali.
Da ciò conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione connessa al riconoscimento del rapporto di filiazione.
*****
pagina 6 di 7 Infine, stante l'ammissione delle parti al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, le spese di C.T.U. separatamente liquidate vanno poste a carico dell'Erario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
− respinge le domande proposte;
− condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, considerate le posizioni resistenti in € 7.609,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge e spese generali al 15% in favore dell'Erario;
− pone le spese occorse per l'espletamento della C.T.U., liquidate in separato contestuale decreto, a carico dell'Erario.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 14 febbraio
2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il nominato consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi, giacché supportate dai necessari rilievi di specifica competenza e su accertamenti di natura oggettiva e tecnica), dopo aver esaminato e comparato i profili genetici fra il ricorrente ed il minore, ha accertato che “il Sig. e il minore figlio della sig.ra Parte_2 Persona_1
, sono in rapporto padre-figlio con una probabilità di paternità del Controparte_1 99,999999999%” (cfr. pag. 9 dell'elaborato peritale).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 727/2023, avente ad oggetto
“Riconoscimento del figlio naturale (art. 250 c.c.)”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. STAMPA GIUSEPPINA
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. VIVONA GIANLUCA
e
MANGIAPANE ROSALINDA (c.f. , n.q. C.F._3
di curatore speciale del minore (c.f. Persona_1
) C.F._4
RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 13.11.2024
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_2
adiva l'intestato Tribunale ex art. 250 c.c. ai fini del riconoscimento del figlio nato ad [...] il [...], riconosciuto al Persona_1 momento della nascita dalla sola madre, chiedendo altresì l'adozione dei provvedimenti consequenziali in tema di affidamento e mantenimento e di attribuzione del cognome paterno.
In particolare, deduceva di aver intrattenuto una brevissima relazione con la resistente e di aver appreso solo casualmente, dopo l'interruzione del rapporto, che costei aveva dato alla luce un bambino.
Rappresentava di essersi allora determinato a contattarla e, una volta appreso di essere il padre, di aver visto il bambino soltanto una volta.
Esprimeva la volontà di sottoporsi al test del DNA, nonostante il rifiuto opposto dalla madre, che, venuta a conoscenza della sua intenzione, aveva impedito ulteriori incontri con il piccolo.
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Si costituiva in giudizio dolendosi della Controparte_1
indeterminatezza delle allegazioni, contestando la ricostruzione fattuale ex adverso riportata, deducendo di aver immediatamente comunicato al ricorrente la positività del test di gravidanza, circostanza non accolta positivamente dallo che piuttosto la aveva invitata ad Parte_1
interrompere la gravidanza.
Lamentava che il ricorrente, pur consapevole di essere il padre, non aveva mai contribuito al mantenimento del minore, né aveva mai espresso il desiderio di frequentarlo, dimostrandosi totalmente disinteressato.
Si opponeva alla richiesta della controparte prospettando il rischio di un nuovo abbandono.
Inoltre, dubitava della capacità genitoriale del ricorrente, descritto come dedito all'uso di sostanze stupefacenti ed indolente.
pagina 2 di 7 In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, chiedeva l'affidamento esclusivo del piccolo e l'articolazione del diritto di Per_1
visita del padre in modalità protetta, previa valutazione della capacità genitoriale dello , nonchè la previsione dell'obbligo dello Parte_1
di corrisponderle l'importo di € 500,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del minore.
In via riconvenzionale, sempre condizionata all'effettivo riconoscimento o accertamento della paternità, in proprio e nella qualità di genitore del minore, avanzava domanda di risarcimento dei danni per il tardivo riconoscimento (stimati in € 15.000,00), nonché per il rimborso, nella quota di spettanza, delle spese di mantenimento sostenute in via esclusiva sin dalla nascita del minore (stimate in € 22.400,00 e, quindi in €
11.200,00 per ciascun genitore).
*****
In corso di causa, veniva disposto dal precedente istruttore lo svolgimento di accertamenti tecnici di natura medico-genetica.
All'esito del positivo accertamento della paternità in capo al ricorrente1, si procedeva all'interrogatorio libero delle parti, alla nomina di curatore speciale nell'interesse del minore e al conferimento di mandato al
Coordinamento di psicologia giuridica, al fine di individuare “risorse ed eventuali criticità, nonché le competenze genitoriali anche potenziali”, e ai
Servizi sociali territorialmente competenti per lo svolgimento di verifiche socio-ambientali presso i domicili dei genitori.
pagina 3 di 7 Nella stessa sede, il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, poneva a carico dello l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio minore nella misura di € 150,00 mensili.
Il P.M. ed il curatore concludevano per l'accoglimento della domanda, il curatore limitando la richiesta di accertamento al mero dato biologico. Mentre la parte ricorrente chiedeva respingersi la domanda anche in relazione alla condotta tenuta processualmente dallo , mai più Parte_1
comparso.
Concluso il monitoraggio a cura dei servizi sociosanitari demandati, la causa veniva avviata a decisione.
Con nota del 20.12.2024, il P.M. segnalava la sottoposizione a due procedimenti penali dello . Parte_1
*****
Tanto premesso, occorre richiamare il disposto dell'art. 250 co. 4 c.c., così come riformulato dalla l. n. 219/2012, a tenore del quale, in caso di riconoscimento di minore infraquattordicenne, il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento non può essere rifiutato se risponde al superiore interesse del figlio.
Tale disposizione normativa devolve alla cognizione del giudice una valutazione circa l'interesse primario del figlio al riconoscimento, sotto due punti di vista: il giudice è chiamato non solo a ratificare un fatto naturale
(quale la procreazione del figlio da parte di un soggetto sedicente padre), ma anche a valutare l'interesse del minore.
A ben vedere, la norma richiamata realizza una doppia tutela, garantendo sia l'interesse del genitore ad esercitare il suo ruolo, che l'interesse del minore a sperimentare la bigenitorialità.
Ed infatti, se il riconoscimento del figlio infraquattordicenne già riconosciuto da un genitore costituisce oggetto di un diritto soggettivo dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost., entro i pagina 4 di 7 limiti stabiliti dalla legge, al contempo il minore stesso ha diritto all' identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione socio-psicofisica e, parimenti, a non subire un grave ed irreversibile pregiudizio dal riconoscimento.
Il quadro normativo (art. 30 Cost., art. 24 co.2 della Carta dei diritti fondamentali della UE, e art. 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza automatica del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli
“status” ed alla stabilità dei rapporti familiari.
Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (cfr. Cass. ord. n. 27140 del 6.10.2021).
E se è vero che “non è sufficiente a tal fine il mero interesse del minore a conservare o a non veder turbata la serenità di vita che conduce con il genitore che lo ha riconosciuto per primo”, è vero anche che va considerato “il pericolo di un trauma di gravità tale da pregiudicare lo sviluppo fisiopsichico del minore” (cfr. Cass. sent. n. 2669 /1998, sent. n.
2645/2011).
Traslando tali principi al caso di specie, si osserva che già nel corso del procedimento lo stesso ricorrente dapprima verbalmente, poi con coerente condotta processuale, ha manifestato di volersi sottrarre alle responsabilità discendenti dal dato biologico, neppure comparendo, rendendosi irreperibile al suo stesso difensore.
Ciò anche dinanzi agli operatori sanitari (cfr. rel. C.P.G. del
2.07.2024: “Il sig. riferisce di non volere ad oggi avviare una Parte_1
pagina 5 di 7 relazione con il figlio per via della sua giovane età, della mancanza di una concreta progettualità di vita e per una sua difficoltà nell'immaginarsi a gestire delle responsabilità genitoriali sia in termini emotivo-affettivi che economico-organizzativi. Immaginava infatti che il procedimento si concludesse con l'accertamento della sua paternità biologica mostrandosi non motivato all'esercizio delle funzioni genitoriali.”). Detti operatori hanno infatti concluso affermando che “Nell'ottica della tutela del minore non vi sono gli estremi per progettare un eventuale riavvicinamento padre-figlio per espresso rifiuto del padre. Non si ritiene pertanto opportuno avviare interventi sanitari a sostegno del nucleo familiare…” (cfr. rel. cit.).
Dette conclusioni appaiono coerenti anche con l'osservazione delle condizioni sociopersonali del nucleo in cui il minore sta serenamente crescendo, nell'ambito di un contesto familiare, unito, accogliente ed accudente, con “piena adeguatezza della funzione materna, supportata dalla rete familiare di riferimento” (cfr. rel. C.P.G. del 9.11.2024, ma anche: “La signora racconta di continuare la relazione sentimentale Per_1 con il sig. , il quale frequenta casa dei suoi genitori ed ha un Parte_3
ottimo rapporto con il minore, escono tutti e tre per trascorrere del tempo insieme”).
Il minore oggi è “un bambino solare e socievole, parla sia l'italiano che il rumeno, curato nell'igiene e nell'abbigliamento” (cfr. rel. C.P.G. del
2.07.2024), di talchè le emergenze processuali non consentono di ritenere conforme all'interesse del minore la stessa affermazione del dato biologico, per gli effetti - già chiaramente pregiudizievoli- che discenderebbero anche da tale consapevolezza, a fronte di inequivoche condotte del ricorrente, pure di recente interessato da procedimenti penali.
Da ciò conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione connessa al riconoscimento del rapporto di filiazione.
*****
pagina 6 di 7 Infine, stante l'ammissione delle parti al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, le spese di C.T.U. separatamente liquidate vanno poste a carico dell'Erario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
− respinge le domande proposte;
− condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, considerate le posizioni resistenti in € 7.609,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge e spese generali al 15% in favore dell'Erario;
− pone le spese occorse per l'espletamento della C.T.U., liquidate in separato contestuale decreto, a carico dell'Erario.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 14 febbraio
2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il nominato consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi, giacché supportate dai necessari rilievi di specifica competenza e su accertamenti di natura oggettiva e tecnica), dopo aver esaminato e comparato i profili genetici fra il ricorrente ed il minore, ha accertato che “il Sig. e il minore figlio della sig.ra Parte_2 Persona_1
, sono in rapporto padre-figlio con una probabilità di paternità del Controparte_1 99,999999999%” (cfr. pag. 9 dell'elaborato peritale).