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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 424/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 424/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per la resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 424/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione della prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella misura non inferiore all' 8% derivante dalla malattia professionale (tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale) denunciata in data 23.7.2020, da porsi in unificazione con i postumi già accertati in via amministrativa nella misura del 6% per altra malattia professionale (trauma distorsivo ginocchio sinistro) e dunque in misura non inferiore al 14%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: dall'anno 2007 è attrezzista, addetto cella e carrellista presso l'azienda
Trelleborg Sealing Solutions Italia spa con turni di lavoro di otto ore al giorno per cinque giorni settimanli;
per tutto il turno si occupa del sollevamento, montaggio e pulizia di stampi in ferro del peso da.10 a 40 kg (pesi diminuiti sensibilmente solo negli ultimi due anni), del caricamento degli stessi su carrelli spinti manualmente sino alla pressa per lo stampaggio di guarnizioni in gomma, in cui gli stampi devono esseri inseriti;
detto piano è posto all'altezza delle spalle;
il montaggio viene effettuato con chiavi da avvitare a mano e brugole;
dopo l'inserimento nella pressa, lo stampo viene smontato e riportato in magazzino;
in ragione della conformazione inclinata del macchinario, la postura che assume il lavoratore non è assisa ma flessa in avanti;
l'inserimento degli stampi nel macchinario lo impegna per almeno la metà del turno di lavoro e gli impone movimenti ripetitivi e continuativi.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
1 4. La causa istruita per documenti e per prove testimoniali che hanno confermato le allegazioni di cui al ricorso relativamente alle mansioni svolte, salvo che in punto di continuità dei movimenti (cfr. in particolare teste Tes_1
e ) previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza
[...] Testimone_2 contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Il CTU ha accertato che <La parte attrice è affetta da tecnopatia spalla bilateralmente con limitazione articolare
e funzionale del movimenti di elevazione e abduzione per tendinopatia cronica con lesioni tendinee bilaterali determinante conflitto dei muscoli della cuffia dei rotatori bilateralmente.
Letti e valutati attentamente gli atti processuali con particolare attenzione alla parte tecnica presente nei fascicoli
d'ambo le parti in causa, ritengo che la parte attrice ha dimostrato l'onere della prova a suo carico, esempio la
RMN spalla bilaterale del 18.03.2024 mette in evidenza lesione parcellare del tendine del muscolo sovraspinato bilateralmente avvalorando la ripetitività dei movimenti articolari delle spalle per l'attività lavorativa documentata in ambito di tecnopatia.
La valutazione Tabellare delle menomazioni, n. 227 e anche n.223 secondo l'articolo 13 del Decreto Legislativo n.
38 del 2000 in relazione a questa valutazione peritale, cita: N. 227: Esiti lesione della struttura muscolo-tendinea della spalla apprezzabile strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale fino
a 04. N. 223: Anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole destra fino a
25.
Per tali motivi, le menomazioni ormai sono da considerare stabilizzate e non più suscettibile evoluzione migliorativa. In ogni modo, questi eventi sono da mettere in relazione al tipo di attività lavorativa svolta dalla parte attrice, usurante e continuata nel tempo, da inquadrarsi in ambito di tecnopatia professionale valutando attentamente le modalità lavorative, entità e decorso clinico.
In conclusione, ritengo che le lesioni dell'integrità psicofisica e il danno biologico determinato sulla base delle C.
D. Tabella delle menomazioni permanenti è quantizzabile nella misura del 06% (SEI PERCENTO).
Già 1. Il 07. 10. 2020, Inail Livorno: Pratica infortunio n. 518110101 del 23.07.2020, è stata accertata menomazione all'integrità psicofisica che previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23. 02. 2000, da diritto indennizzo di capitale da menomazione accertata: Sofferenze algo-disfunzionali del tratto rachideo da plurime discopatie RM accertate. Grado accertato 06%, grado complessivo 06%. Già 2. Il19.04.2021, trauma distorsivo ginocchio sinistro 2%, con grado menomazioni all'integrità psicofisica del 07%: Grado attuale della preesistente inabilità: 06%. In relazione ai quesiti richiesti dall'Ill.mo Giudice del Lavoro, ritengo nel caso specifico di procedere all'unificazione dei postumi permanenti attraverso il “Metodo a scalare di Balthazard”.
Calcolo:
. 100% frazione soggetto sano
2 . Già primo danno permanente Inail 06% con capacità residua pari al 94%
. 06% il danno permanente attuale Tabellato
Proporzione 06 : 100 = n. : 94
n. = 6 x 94 : 100 = 5,64 circa 6
Unificazione dei postumi è nella misura globale del 12% (Dodici Percento)>>.
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al maggiore indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del
D.Lg. 23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 12% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalla domanda amministrativa del 23.7.2020.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore dichiarato ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione delle non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale) denunciata da in data 23.7.2020 con danno biologico pari al 6% e per l'effetto Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di del maggiore indennizzo art ex art. 13 comma 2 CP_1 Parte_1 lettera a) d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 12% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa del 23.7.2020;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 2696,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 424/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per la resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 424/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione della prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella misura non inferiore all' 8% derivante dalla malattia professionale (tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale) denunciata in data 23.7.2020, da porsi in unificazione con i postumi già accertati in via amministrativa nella misura del 6% per altra malattia professionale (trauma distorsivo ginocchio sinistro) e dunque in misura non inferiore al 14%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: dall'anno 2007 è attrezzista, addetto cella e carrellista presso l'azienda
Trelleborg Sealing Solutions Italia spa con turni di lavoro di otto ore al giorno per cinque giorni settimanli;
per tutto il turno si occupa del sollevamento, montaggio e pulizia di stampi in ferro del peso da.10 a 40 kg (pesi diminuiti sensibilmente solo negli ultimi due anni), del caricamento degli stessi su carrelli spinti manualmente sino alla pressa per lo stampaggio di guarnizioni in gomma, in cui gli stampi devono esseri inseriti;
detto piano è posto all'altezza delle spalle;
il montaggio viene effettuato con chiavi da avvitare a mano e brugole;
dopo l'inserimento nella pressa, lo stampo viene smontato e riportato in magazzino;
in ragione della conformazione inclinata del macchinario, la postura che assume il lavoratore non è assisa ma flessa in avanti;
l'inserimento degli stampi nel macchinario lo impegna per almeno la metà del turno di lavoro e gli impone movimenti ripetitivi e continuativi.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
1 4. La causa istruita per documenti e per prove testimoniali che hanno confermato le allegazioni di cui al ricorso relativamente alle mansioni svolte, salvo che in punto di continuità dei movimenti (cfr. in particolare teste Tes_1
e ) previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza
[...] Testimone_2 contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Il CTU ha accertato che <La parte attrice è affetta da tecnopatia spalla bilateralmente con limitazione articolare
e funzionale del movimenti di elevazione e abduzione per tendinopatia cronica con lesioni tendinee bilaterali determinante conflitto dei muscoli della cuffia dei rotatori bilateralmente.
Letti e valutati attentamente gli atti processuali con particolare attenzione alla parte tecnica presente nei fascicoli
d'ambo le parti in causa, ritengo che la parte attrice ha dimostrato l'onere della prova a suo carico, esempio la
RMN spalla bilaterale del 18.03.2024 mette in evidenza lesione parcellare del tendine del muscolo sovraspinato bilateralmente avvalorando la ripetitività dei movimenti articolari delle spalle per l'attività lavorativa documentata in ambito di tecnopatia.
La valutazione Tabellare delle menomazioni, n. 227 e anche n.223 secondo l'articolo 13 del Decreto Legislativo n.
38 del 2000 in relazione a questa valutazione peritale, cita: N. 227: Esiti lesione della struttura muscolo-tendinea della spalla apprezzabile strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale fino
a 04. N. 223: Anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole destra fino a
25.
Per tali motivi, le menomazioni ormai sono da considerare stabilizzate e non più suscettibile evoluzione migliorativa. In ogni modo, questi eventi sono da mettere in relazione al tipo di attività lavorativa svolta dalla parte attrice, usurante e continuata nel tempo, da inquadrarsi in ambito di tecnopatia professionale valutando attentamente le modalità lavorative, entità e decorso clinico.
In conclusione, ritengo che le lesioni dell'integrità psicofisica e il danno biologico determinato sulla base delle C.
D. Tabella delle menomazioni permanenti è quantizzabile nella misura del 06% (SEI PERCENTO).
Già 1. Il 07. 10. 2020, Inail Livorno: Pratica infortunio n. 518110101 del 23.07.2020, è stata accertata menomazione all'integrità psicofisica che previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23. 02. 2000, da diritto indennizzo di capitale da menomazione accertata: Sofferenze algo-disfunzionali del tratto rachideo da plurime discopatie RM accertate. Grado accertato 06%, grado complessivo 06%. Già 2. Il19.04.2021, trauma distorsivo ginocchio sinistro 2%, con grado menomazioni all'integrità psicofisica del 07%: Grado attuale della preesistente inabilità: 06%. In relazione ai quesiti richiesti dall'Ill.mo Giudice del Lavoro, ritengo nel caso specifico di procedere all'unificazione dei postumi permanenti attraverso il “Metodo a scalare di Balthazard”.
Calcolo:
. 100% frazione soggetto sano
2 . Già primo danno permanente Inail 06% con capacità residua pari al 94%
. 06% il danno permanente attuale Tabellato
Proporzione 06 : 100 = n. : 94
n. = 6 x 94 : 100 = 5,64 circa 6
Unificazione dei postumi è nella misura globale del 12% (Dodici Percento)>>.
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al maggiore indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del
D.Lg. 23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 12% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalla domanda amministrativa del 23.7.2020.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore dichiarato ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione delle non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale) denunciata da in data 23.7.2020 con danno biologico pari al 6% e per l'effetto Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di del maggiore indennizzo art ex art. 13 comma 2 CP_1 Parte_1 lettera a) d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 12% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa del 23.7.2020;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 2696,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
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