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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione civile – nella persona del giudice dott.ssa Caterina Stasi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12/2015 R.G., avente ad oggetto: scioglimento della comunione, promossa da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Caprioli;
Parte_1 Controparte_1
- attori - contro
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Greco;
Controparte_2
- convenuta -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento della comunione promossa da e nei confronti della sorella Parte_1 Controparte_1 CP_2
in ordine alla proprietà indivisa – rispettivamente ¾ e ¼ - dei beni siti in Porto Cesareo,
[...]
località Colmonese, meglio identificati in atti, e consistenti in due fabbricati, attualmente occupati il primo dai coniugi attori ed il secondo dalla convenuta ed il figlio disabile;
gli attori, in particolare, hanno chiesto l'assegnazione della quota della salvo conguaglio in suo favore e la CP_1 condanna della convenuta al rilascio dell'appartamento da lei occupato, oltre al risarcimento del danno da illegittima occupazione.
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le pretese Controparte_2
attoree, replicando di essere coniuge assegnataria della casa coniugale – ovvero l'immobile facente parte della comunione per cui è causa – in seguito alla separazione e, poi, al divorzio dal marito originario comproprietario del fabbricato di Porto Cesario, la cui quota è stata CP_3 acquistata dai coniugi (cognati) attori nell'ambito della procedura esecutiva celebratasi a suo carico;
1 ha così eccepito la l'inammissibilità della domanda per essere il bene incommerciabile a CP_1
causa degli abusi edilizi, nonché per il citato provvedimento giudiziale di assegnazione e ribadendo, nel merito, che il bene oggetto di giudizio risulta comodamente divisibile sì da consentire la sua divisione in natura.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio e tentata diverse volte la conciliazione della lite, all'udienza del 13.6.2023 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Occorre in primo luogo valutare le eccezioni preliminari.
Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti "inter vivos" aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), pur riguardando anche gli atti di scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro parti, limita espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli "atti tra vivi", rimanendo, perciò, esclusa tutta la categoria degli atti "mortis causa", e di quelli non autonomi rispetto ad essi, tra i quali si deve ritenere compresa anche la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria”
(Cass. n. 2313/2010).
Tuttavia, in tempi più recenti, è intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto
a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. S.U. n. 25021/2019).
E ancora, secondo la medesima pronuncia, “allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713, primo comma, cod. civ., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”.
2 Nel caso di specie, come rilevato nel corso del giudizio, in entrambi gli immobili oggetto di domanda la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha accertato la sussistenza di opere abusive, tanto che la causa, già introitata per la decisione, è stata rimessa sul ruolo proprio al fine di consentire alle parti la regolarizzazione dei manufatti.
Ebbene, emerge dalla documentazione allegata dai rispettivi procuratori che solo l'immobile occupato dai coniugi attori è in corso di regolarizzazione, attraverso la procedura di condono;
viceversa, non altrettanto è a dirsi con riguardo all'immobile non accatastato e occupato dalla convenuta (come evidenziato dal tecnico incaricato nella perizia depositata il 12.1.2018).
Sicché, dovendosi applicare i canoni ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, occorre dichiarare l'inammissibilità in parte qua della domanda di scioglimento della comunione, con la conseguenza che la divisione può avvenire solo con riguardo all'immobile occupato dagli attori.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha accertato che il valore del cespite posseduto dai coniugi è pari ad € 242.515,83. Parte_2
Essendo l'immobile pacificamente abitato dagli attori, che tra l'altro ne sono i maggiori quotisti, il cespite deve essere assegnato ai medesimi, come del resto espressamente richiesto dalle parti: ne consegue che alla convenuta dovrà essere corrisposta la quota di un quarto a conguagli, per il valore pari a € 60.629,00.
Atteso l'esito del giudizio, le spese possono essere integralmente compensate;
quanto alle spese di ctu, sono poste a carico di ambo le parti, in eguale misura.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- dichiara lo scioglimento della comunione relativa all'immobile sito in Porto Cesareo località
Colmonese, via G. Bartali n. 11, iscritto in Catasto al foglio 22, part. 4505, occupato dagli attori, e ne attribuisce la proprietà a e verso Parte_1 Controparte_1 conguaglio pari ad € 60.629,00 posto a loro carico, da corrispondere in favore di CP_2
[...]
- dichiara inammissibile la domanda con riguardo all'immobile sito in Porto Cesareo, località
Colmonese, iscritto in catasto al foglio 22, part. 4506;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico delle due parti, in eguale misura, le spese di ctu già liquidate nel corso del giudizio;
- dispone che il Conservatore dei RR.II. di Lecce provveda alla trascrizione della divisione e alle necessarie volture.
3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Lecce, 25.3.2025
La giudice
Caterina Stasi
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