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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/10/2024, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1840/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1840/2022 tra
(C.F. residente in [...] C.F._1
Apulia n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele de Stefano
ATTRICE
e
(C. F. e P.IV ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Nuoro (NU) alla Via Straullu n. 35 - rappresentata e difesa dall'Avvocato Riccardo Schininà
CONVENUTA
Oggi 18.10.2024, il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Maria Sulas , dato atto che l'udienza odierna è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ;
Dato atto altresì che la Cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate, così provvede :
Lette le note depositate dalle parti, rilevato che l'udienza , successivamente sostituita dal deposito di note scritte , era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
pagina 1 di 11
Per questi motivi
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in ordine alla causa in epigrafe indicata .
Si comunichi
Verbale chiuso ad ore 9:15.
Il GOP
Giovanna Maria Sulas
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1840/2022 promossa da:
(C.F. residente in [...] C.F._1
Apulia n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele de Stefano
ATTRICE
e
(C. F. e P.IV ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Nuoro (NU) alla Via Straullu n. 35 , rappresentata e difesa dall'Avvocato Riccardo Schininà
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Accertare e dichiarare l'erroneità dell'importo di cui della fattura n. 0100020210147930000 datata 18.08.2021 e di cui al
Doc. 13 allegato, dichiarando per l'effetto la non debenza dell'importo ivi indicato in pagamento e dunque ridurlo alla somma effettivamente dovuta sulla base dei consumi, anche eventualmente in via presuntiva, sulla base delle tariffe pro tempore applicabili, per
pagina 3 di 11 come verrà accertato in corso di causa e sulla base di quanto esposto in narrativa, anche a seguito di relativa disponenda CTU che determini l'entità del corrispettivo maturato secondo il presumibile consumo;
− Condannare controparte al rimborso a beneficio della odierna attrice della spesa sostenuta per la riparazione del guasto idrico, come documentato dalla ricevuta di cui al Doc. 4 allegato, per la somma di Euro 940,00; − Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge del presente giudizio.
Per la convenuta :
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di EM SA, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda proposta dalla SInora in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto e non provata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la debenza di parte attrice nei confronti di dell'importo di € 18.185,95 o CP_1
del diverso importo che verrà accertato in corso di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Foglio precisazione conclusioni dep. Il 10/10/2024 e l'11/11/2024.
Per parte attrice :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: − Accertare e dichiarare
l'erroneità dell'importo di cui della fattura n. 0100020210147930000 datata
18.08.2021 e di cui al Doc. 13 allegato, dichiarando per l'effetto la non debenza dell'importo ivi indicato in pagamento e dunque ridurlo alla somma effettivamente dovuta sulla base dei consumi, anche eventualmente in via presuntiva, sulla base delle tariffe pro tempore applicabili, per come verrà accertato in corso di causa e sulla base di quanto esposto in narrativa, anche
a seguito di relativa disponenda CTU che determini l'entità del corrispettivo maturato secondo il presumibile consumo;
− Condannare controparte al rimborso a beneficio della odierna attrice della spesa sostenuta per la riparazione del guasto idrico, come documentato dalla ricevuta di cui al Doc.
4 allegato in atti di parte, per la somma di Euro 940,00 , con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre accessori di legge del presente giudizio.
pagina 4 di 11 Per parte convenuta :
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di EM SA, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda proposta dalla SInora in Parte_1
quanto infondata in fatto e in diritto e non provata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la debenza di parte attrice nei confronti di dell'importo di € 18.185,95 o del diverso importo CP_1
che verrà accertato in corso di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6.12.2022, ritualmente notificato , la società citava in giudizio davanti a questo Tribunale la SI.ra CP_1 Pt_1
per richiedere : 1) il pagamento della fattura n. 00000202002133154
[...]
del 4.12.2020 per Euro 3.716,51 , 2) n. fattura 00000202100504132 del
19.03.2021 per Euro 8.772,03 , 3) fattura n.0100020210124163400 emessa in data 16.7.2021 di euro 10.335,67 per presunti consumi idrici relativi all'utenza cod. cliente 36600719 intestata alla SI. e relative alla Parte_1
propria abitazione ubicata in Olbia in via Apulia n. 38. I predetti consumi apparivano nell'immediatezza talmente esorbitanti ed anomali che la parte attrice si vedeva costretta ad incaricare un tecnico , il SI. , il Persona_1
quale accertava l'esistenza di una perdita occulta lungo la linea dell'acquedotto e dunque in area di pertinenza del gestore idrico e non della privata abitazione della SI.ra e di conseguenza non addebitabile alla Pt_1
medesima .
La predetta circostanza è stata confermata dal sig. , il quale Persona_1
escusso in qualità di teste all'udienza del 22.09.2023 ha così affermato:”
“perdita tubazione polietilene. Alimentazione, acquedotto a seguito di
pagina 5 di 11 accertamento di un perdita individuata alla profondità di cm 90 sotto terra il tubo polietilene Ø 25, per lo svolgimento dei quali ha impiegato 3 giorni lavorativi e per i quali è stato remunerato dall'attrice con l'importo di €.
9.40,00 ( lavori + manodopera).
L'attrice ha dato prova di aver tempestivamente reso edotto il gestore idrico di tali importi anomali , nonché di aver chiesto alla società convenuta il rimborso di €. 9.40,00 dalla stessa corrisposto al tecnico per le lavorazioni di cui sopra .
Solo successivamente il medesimo provvedeva ad effettuare lo sgravio delle su richiamate fatture e a riportare gli importi e i consumi alla normalità . A tal proposito si evidenzia infatti che parte attrice ha prodotto agli atti di questo giudizio altra fattura n. 0100020220119056300 emessa in data 27.7.2022 dell'importo pari a €. 111,31.
Tuttavia la SI.ra in data 18.08.2022 , riceveva ulteriore fattura di Pt_1
conguaglio n. 0100020210147930000 per l'importo pari a €. 18.185,95 ad oggi non ancora rettificata dal gestore , così come è rimasta inevasa all' attualità la richiesta della medesima volta al rimborso della somma di €.
9.40,00 per le ragioni sopra spiegate .
In buona sostanza parte attrice lamenta la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di fornitura ex art. 1559 e ss. c.c. intercorso tra le parti , contestando la corrispondenza dei consumi addebitati rispetto ai consumi effettivi dell'utenza fino all'epoca.
Vero è infatti che parte attrice ha provato che a seguito della riparazione del danno afferente la rete idrica pubblica i consumi e i relativi importi sono rientrati nella norma.
Ora, nel caso in esame a norma dell'art.
6.2 della Carta del Servizio II,
“incombe sul gestore l'obbligo di comunicare all'utente entro 30 giorni dalla
pagina 6 di 11 rilevazione un eventuale consumo triplo rispetto alla media storica del cliente mediante comunicazione allo stesso “, comunicazione mai pervenuta alla SI.ra Pt_1
Preliminarmente si evidenzia che secondo la ricostruzione concorde della dottrina e della giurisprudenza , come per ogni altro contratto di utenza pubblica, il rapporto di utenza idrica, che si instaura tra gestore ed utente, non trova la sua fonte in un atto autoritativo , bensì nel contratto di utenza (cfr.
Corte cost. n. 335 del 2008), stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione, di cui agli artt. 1559 ss. Cod. civ. ( cfr. Cass. Sez.un.n.8103 del 2004; sez.un.n.16426 del
2004). I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, parte integrante del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto, ex art. 1341 c.c., ed in termini di contratto per adesione , concluso mediante sottoscrizione del modulo per la richiesta di allaccio, ex art. 1342 cod. civ. (cfr. Cass. n. 19154 del 2018) .
Per il territorio della Sardegna , l'Autorità d'Ambito (oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna), dopo aver affidato il servizio in via esclusiva ad , società interamente partecipata dagli enti locali e dalla CP_1
Regione ricadenti nel suo ambito territoriale , designata come gestore unico con delibera n. 25 del 29 dicembre 2004 , ha approvato il regolamento del servizio con delibera n. 8 del 12 marzo 2007 e la carta del servizio con delibera n. 2 del 10 gennaio 2007 .
pagina 7 di 11 Parte attrice evidenzia altresì la constatata violazione dell'art.
6.3 della Carta del servizio Idrico Integrato per cui : “ qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, l'individuazione e la correzione degli stessi avviene d'ufficio , anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura”, mentre nel caso di specie pur essendosi l'attrice tempestivamente adoperata al fine di ottenere lo sgravio di tali esorbitanti importi, la società convenuta è rimasta silente e ha effettuato il ricalcolo solo a seguito dell'invio di ben 3 fatture e di reiterati solleciti sia per le vie brevi che per iscritto.
Incardinatosi il contradditorio , la società convenuta ha riconosciuto incontestabilmente l'esistenza di una perdita occulta : E' pacifico e incontestato che l'utenza sia stata interessata da una grave perdita Pt_1
idrica occulta, riparata da un'impresa specializzata dalla medesima incaricata e che ha dovuto eseguire profondi scavi, circostanza quest'ultima confermata dalla stessa convenuta (v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta . Più specificatamente , il tecnico ha accertato una CP_1
perdita nella tubazione in polietilene, individuata alla profondità di cm 90 sottoterra,” che ha interessato la linea pubblica dell'acquedotto .
Alla luce dei fatti su esposti e delle contestazioni mosse da parte convenuta , occorre precisare che se è vero che l'art. B 35.2 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato , dispone che : “ L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata , non visibile , che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente
pagina 8 di 11 per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purchè l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria . La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici , in base a quanto descritto al punto B.35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente . Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio , è anche vero che secondo una pronuncia della Suprema Corte ,” il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza espressa segnalazione del loro carattere anomalo , non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art.
7.9 della
Carta del Servizio Idrico Integrato ( che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo , in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta) , e l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la
c.d. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio distinto obbligo di segnalazione dei consumi anomali , con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione , al risarcimento del danno ( Cass. Civ. sentenza n. 24904 del 15.09.2021) .
Orbene nel caso di specie non risulta provato che la società convenuta abbia adempiuto ai principi enunciati in sentenza .
pagina 9 di 11 In ordine alla disponenda CTU sulla quale non vi è pronuncia del precedente giudicante , ritenuta comunque meramente esplorativa da questo giudice alla luce della dichiarazione di parte convenuta ( v. pag. 3 comparsa di costituzione di parte convenuta e pag. 8 della presente sentenza), si rende necessario aver riguardo nella fattispecie in esame alla fattura n.
0100020220119056300 emessa in data 27.7.2022 dell'importo pari a €.
111,31, quale unico parametro di riferimento per i consumi medi effettivi relativi all'utenza in via Apulia n. 38 , intestata alla SI.ra e Parte_1
rinvenibile agli atti di questo giudizio e utilizzabile in conformità all'art.
B.35.1 del RSII .
All'udienza del 22.09.2023 le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.09.2024 i procuratori hanno chiesto fissarsi udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termini per note .
La causa è stata rinviata all'udienza del 18.10.2024 da svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. con concessione del termine entro l'11.10.2024 per il deposito di note scritte.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniale di parte attrice.
Le parti hanno depositato in giudizio note scritte autorizzate.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda di parte attrice;
pagina 10 di 11 Dichiara erroneo l'importo di cui della fattura n. 0100020210147930000 datata 18.08.2021 e di conseguenza non dovuto e riducibile alla somma effettivamente dovuta sulla base dei consumi, nonché sulla base delle tariffe pro tempore applicabili;
Condanna la convenuta (C. F. e P. IV ) in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Nuoro (NU) alla
Via Straullu n. 35 al rimborso a favore dell'attrice SI.ra , Parte_1
residente in [...], della somma di €. 9.40,00 dalla stessa sostenuta a titolo di spesa per la riparazione del guasto idrico così come meglio specificato nel corso del giudizio;
Condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese CP_1
di lite che si liquidano in €. 237,00 per spese , €. 1.797,00, oltre IVA, CPA e
15% per spese generali come per legge.
EM SA , 18 ottobre 2024 .
Il Giudice
Giovanna Maria Sulas
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1840/2022 tra
(C.F. residente in [...] C.F._1
Apulia n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele de Stefano
ATTRICE
e
(C. F. e P.IV ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Nuoro (NU) alla Via Straullu n. 35 - rappresentata e difesa dall'Avvocato Riccardo Schininà
CONVENUTA
Oggi 18.10.2024, il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Maria Sulas , dato atto che l'udienza odierna è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ;
Dato atto altresì che la Cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate, così provvede :
Lette le note depositate dalle parti, rilevato che l'udienza , successivamente sostituita dal deposito di note scritte , era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
pagina 1 di 11
Per questi motivi
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in ordine alla causa in epigrafe indicata .
Si comunichi
Verbale chiuso ad ore 9:15.
Il GOP
Giovanna Maria Sulas
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1840/2022 promossa da:
(C.F. residente in [...] C.F._1
Apulia n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele de Stefano
ATTRICE
e
(C. F. e P.IV ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Nuoro (NU) alla Via Straullu n. 35 , rappresentata e difesa dall'Avvocato Riccardo Schininà
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Accertare e dichiarare l'erroneità dell'importo di cui della fattura n. 0100020210147930000 datata 18.08.2021 e di cui al
Doc. 13 allegato, dichiarando per l'effetto la non debenza dell'importo ivi indicato in pagamento e dunque ridurlo alla somma effettivamente dovuta sulla base dei consumi, anche eventualmente in via presuntiva, sulla base delle tariffe pro tempore applicabili, per
pagina 3 di 11 come verrà accertato in corso di causa e sulla base di quanto esposto in narrativa, anche a seguito di relativa disponenda CTU che determini l'entità del corrispettivo maturato secondo il presumibile consumo;
− Condannare controparte al rimborso a beneficio della odierna attrice della spesa sostenuta per la riparazione del guasto idrico, come documentato dalla ricevuta di cui al Doc. 4 allegato, per la somma di Euro 940,00; − Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge del presente giudizio.
Per la convenuta :
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di EM SA, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda proposta dalla SInora in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto e non provata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la debenza di parte attrice nei confronti di dell'importo di € 18.185,95 o CP_1
del diverso importo che verrà accertato in corso di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Foglio precisazione conclusioni dep. Il 10/10/2024 e l'11/11/2024.
Per parte attrice :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: − Accertare e dichiarare
l'erroneità dell'importo di cui della fattura n. 0100020210147930000 datata
18.08.2021 e di cui al Doc. 13 allegato, dichiarando per l'effetto la non debenza dell'importo ivi indicato in pagamento e dunque ridurlo alla somma effettivamente dovuta sulla base dei consumi, anche eventualmente in via presuntiva, sulla base delle tariffe pro tempore applicabili, per come verrà accertato in corso di causa e sulla base di quanto esposto in narrativa, anche
a seguito di relativa disponenda CTU che determini l'entità del corrispettivo maturato secondo il presumibile consumo;
− Condannare controparte al rimborso a beneficio della odierna attrice della spesa sostenuta per la riparazione del guasto idrico, come documentato dalla ricevuta di cui al Doc.
4 allegato in atti di parte, per la somma di Euro 940,00 , con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre accessori di legge del presente giudizio.
pagina 4 di 11 Per parte convenuta :
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di EM SA, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda proposta dalla SInora in Parte_1
quanto infondata in fatto e in diritto e non provata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la debenza di parte attrice nei confronti di dell'importo di € 18.185,95 o del diverso importo CP_1
che verrà accertato in corso di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6.12.2022, ritualmente notificato , la società citava in giudizio davanti a questo Tribunale la SI.ra CP_1 Pt_1
per richiedere : 1) il pagamento della fattura n. 00000202002133154
[...]
del 4.12.2020 per Euro 3.716,51 , 2) n. fattura 00000202100504132 del
19.03.2021 per Euro 8.772,03 , 3) fattura n.0100020210124163400 emessa in data 16.7.2021 di euro 10.335,67 per presunti consumi idrici relativi all'utenza cod. cliente 36600719 intestata alla SI. e relative alla Parte_1
propria abitazione ubicata in Olbia in via Apulia n. 38. I predetti consumi apparivano nell'immediatezza talmente esorbitanti ed anomali che la parte attrice si vedeva costretta ad incaricare un tecnico , il SI. , il Persona_1
quale accertava l'esistenza di una perdita occulta lungo la linea dell'acquedotto e dunque in area di pertinenza del gestore idrico e non della privata abitazione della SI.ra e di conseguenza non addebitabile alla Pt_1
medesima .
La predetta circostanza è stata confermata dal sig. , il quale Persona_1
escusso in qualità di teste all'udienza del 22.09.2023 ha così affermato:”
“perdita tubazione polietilene. Alimentazione, acquedotto a seguito di
pagina 5 di 11 accertamento di un perdita individuata alla profondità di cm 90 sotto terra il tubo polietilene Ø 25, per lo svolgimento dei quali ha impiegato 3 giorni lavorativi e per i quali è stato remunerato dall'attrice con l'importo di €.
9.40,00 ( lavori + manodopera).
L'attrice ha dato prova di aver tempestivamente reso edotto il gestore idrico di tali importi anomali , nonché di aver chiesto alla società convenuta il rimborso di €. 9.40,00 dalla stessa corrisposto al tecnico per le lavorazioni di cui sopra .
Solo successivamente il medesimo provvedeva ad effettuare lo sgravio delle su richiamate fatture e a riportare gli importi e i consumi alla normalità . A tal proposito si evidenzia infatti che parte attrice ha prodotto agli atti di questo giudizio altra fattura n. 0100020220119056300 emessa in data 27.7.2022 dell'importo pari a €. 111,31.
Tuttavia la SI.ra in data 18.08.2022 , riceveva ulteriore fattura di Pt_1
conguaglio n. 0100020210147930000 per l'importo pari a €. 18.185,95 ad oggi non ancora rettificata dal gestore , così come è rimasta inevasa all' attualità la richiesta della medesima volta al rimborso della somma di €.
9.40,00 per le ragioni sopra spiegate .
In buona sostanza parte attrice lamenta la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di fornitura ex art. 1559 e ss. c.c. intercorso tra le parti , contestando la corrispondenza dei consumi addebitati rispetto ai consumi effettivi dell'utenza fino all'epoca.
Vero è infatti che parte attrice ha provato che a seguito della riparazione del danno afferente la rete idrica pubblica i consumi e i relativi importi sono rientrati nella norma.
Ora, nel caso in esame a norma dell'art.
6.2 della Carta del Servizio II,
“incombe sul gestore l'obbligo di comunicare all'utente entro 30 giorni dalla
pagina 6 di 11 rilevazione un eventuale consumo triplo rispetto alla media storica del cliente mediante comunicazione allo stesso “, comunicazione mai pervenuta alla SI.ra Pt_1
Preliminarmente si evidenzia che secondo la ricostruzione concorde della dottrina e della giurisprudenza , come per ogni altro contratto di utenza pubblica, il rapporto di utenza idrica, che si instaura tra gestore ed utente, non trova la sua fonte in un atto autoritativo , bensì nel contratto di utenza (cfr.
Corte cost. n. 335 del 2008), stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione, di cui agli artt. 1559 ss. Cod. civ. ( cfr. Cass. Sez.un.n.8103 del 2004; sez.un.n.16426 del
2004). I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, parte integrante del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto, ex art. 1341 c.c., ed in termini di contratto per adesione , concluso mediante sottoscrizione del modulo per la richiesta di allaccio, ex art. 1342 cod. civ. (cfr. Cass. n. 19154 del 2018) .
Per il territorio della Sardegna , l'Autorità d'Ambito (oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna), dopo aver affidato il servizio in via esclusiva ad , società interamente partecipata dagli enti locali e dalla CP_1
Regione ricadenti nel suo ambito territoriale , designata come gestore unico con delibera n. 25 del 29 dicembre 2004 , ha approvato il regolamento del servizio con delibera n. 8 del 12 marzo 2007 e la carta del servizio con delibera n. 2 del 10 gennaio 2007 .
pagina 7 di 11 Parte attrice evidenzia altresì la constatata violazione dell'art.
6.3 della Carta del servizio Idrico Integrato per cui : “ qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, l'individuazione e la correzione degli stessi avviene d'ufficio , anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura”, mentre nel caso di specie pur essendosi l'attrice tempestivamente adoperata al fine di ottenere lo sgravio di tali esorbitanti importi, la società convenuta è rimasta silente e ha effettuato il ricalcolo solo a seguito dell'invio di ben 3 fatture e di reiterati solleciti sia per le vie brevi che per iscritto.
Incardinatosi il contradditorio , la società convenuta ha riconosciuto incontestabilmente l'esistenza di una perdita occulta : E' pacifico e incontestato che l'utenza sia stata interessata da una grave perdita Pt_1
idrica occulta, riparata da un'impresa specializzata dalla medesima incaricata e che ha dovuto eseguire profondi scavi, circostanza quest'ultima confermata dalla stessa convenuta (v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta . Più specificatamente , il tecnico ha accertato una CP_1
perdita nella tubazione in polietilene, individuata alla profondità di cm 90 sottoterra,” che ha interessato la linea pubblica dell'acquedotto .
Alla luce dei fatti su esposti e delle contestazioni mosse da parte convenuta , occorre precisare che se è vero che l'art. B 35.2 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato , dispone che : “ L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata , non visibile , che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente
pagina 8 di 11 per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purchè l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria . La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici , in base a quanto descritto al punto B.35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente . Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio , è anche vero che secondo una pronuncia della Suprema Corte ,” il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza espressa segnalazione del loro carattere anomalo , non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art.
7.9 della
Carta del Servizio Idrico Integrato ( che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo , in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta) , e l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la
c.d. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio distinto obbligo di segnalazione dei consumi anomali , con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione , al risarcimento del danno ( Cass. Civ. sentenza n. 24904 del 15.09.2021) .
Orbene nel caso di specie non risulta provato che la società convenuta abbia adempiuto ai principi enunciati in sentenza .
pagina 9 di 11 In ordine alla disponenda CTU sulla quale non vi è pronuncia del precedente giudicante , ritenuta comunque meramente esplorativa da questo giudice alla luce della dichiarazione di parte convenuta ( v. pag. 3 comparsa di costituzione di parte convenuta e pag. 8 della presente sentenza), si rende necessario aver riguardo nella fattispecie in esame alla fattura n.
0100020220119056300 emessa in data 27.7.2022 dell'importo pari a €.
111,31, quale unico parametro di riferimento per i consumi medi effettivi relativi all'utenza in via Apulia n. 38 , intestata alla SI.ra e Parte_1
rinvenibile agli atti di questo giudizio e utilizzabile in conformità all'art.
B.35.1 del RSII .
All'udienza del 22.09.2023 le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.09.2024 i procuratori hanno chiesto fissarsi udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termini per note .
La causa è stata rinviata all'udienza del 18.10.2024 da svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. con concessione del termine entro l'11.10.2024 per il deposito di note scritte.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniale di parte attrice.
Le parti hanno depositato in giudizio note scritte autorizzate.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda di parte attrice;
pagina 10 di 11 Dichiara erroneo l'importo di cui della fattura n. 0100020210147930000 datata 18.08.2021 e di conseguenza non dovuto e riducibile alla somma effettivamente dovuta sulla base dei consumi, nonché sulla base delle tariffe pro tempore applicabili;
Condanna la convenuta (C. F. e P. IV ) in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Nuoro (NU) alla
Via Straullu n. 35 al rimborso a favore dell'attrice SI.ra , Parte_1
residente in [...], della somma di €. 9.40,00 dalla stessa sostenuta a titolo di spesa per la riparazione del guasto idrico così come meglio specificato nel corso del giudizio;
Condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese CP_1
di lite che si liquidano in €. 237,00 per spese , €. 1.797,00, oltre IVA, CPA e
15% per spese generali come per legge.
EM SA , 18 ottobre 2024 .
Il Giudice
Giovanna Maria Sulas
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