Sentenza 22 agosto 2006
Massime • 1
Contro la sentenza della Corte di cassazione che abbia deciso la causa nel merito, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., l'impugnazione per revocazione è ammissibile anche ai sensi dell'art. 395, numero 5, cod. proc. civ., per far valere la contrarietà di detta sentenza ad altra precedente avente tra le medesime parti autorità di cosa giudicata. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha peraltro dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di interesse in applicazione del principio per cui, in ipotesi di contrasto di giudicati, prevale il secondo giudicato, sempre che quest'ultimo non sia stato sottoposto a revocazione; e ciò in quanto, nella specie, l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata per revocazione, liquidando una minor somma a titolo di indennità di espropriazione a carico del Comune, conteneva un accertamento più favorevole all'ente locale ricorrente rispetto a quello recato dal primo giudicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/08/2006, n. 18234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18234 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2006 |
Testo completo
сайн бодо lecificalcatORIGINALE I TAL IANA R E P U BB L I CA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1^ sezione civile Revocazione di pronuncia composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: di merito di Cassazione da contrasto di giudicati dr. Giovanni Losavio Presidente R.G. N. 6224/04 Consigliere dr. Giammarco Cappuccio Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte 1 Стой. 18234 Consiglierę dr. Carlo Piccininni Rep. 4446 dr. Maria Rosaria Cultrera Consigliere Ad. 09.06.2006 ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso iscritto al n. 6224 del R.G. degli affari civili, proposto: DA COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del sindaco p, t, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cassiodoro n. 6, presso l'avv. Michele Monaco, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Re, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
SA EL, già elettivamente domiciliata in -1- 1662 2006 Roma alla P.za Friggeri n. 13, presso l'avv. Armando nel processo concluso dalla sentenza Giallombardi, impugnata. INTIMATA per la revocazione della della sentenza Corte di cassazione del 29 ottobre 2003 n. 16282. Udita la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte all'adunanza del 9 giugno 2006. Lette le conclusioni scritte del 25 ottobre 2004, con le quali il P.G. dr. Vincenzo Nardi ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché si denunciano nella sostanza errori giuridici e non di fatto della sentenza impugnata ed è costituzionalmente legittimo, in rapporto all'art. 3 della Cost., il diverso trattamento della revocazione delle sentenze di cassazione rispetto alle altre, in caso di 5 c.p.c.contrasto di giudicati ex art. 395 n. Svolgimento del processo Con due sentenze della Corte di Cassazione tra le stesse parti, l'indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Agrigento a LA AM per il medesimo ai sensi merito a mezzo di decisioni nel fondo, dell'art. 384 c.p.c., entrambe dell'8 aprile 2003 e assunte da un unico collegio, è stata liquidata in -2- misura diversa. La sentenza depositata il 29 ottobre 2003 n. 16282 ha determinato detta indennità in euro 55.463,54 e quella del 23 settembre 2003 n. 14109, in euro 60.022,50; soltanto quest'ultima ha poi fissato l'indennità di occupazione dellalegittima stessa area negli interessi legali sulla somma dovuta per l'ablazione per ciascun anno in cui il fondo è stato occupato. Il Comune di Agrigento ha proposto ricorso, notificato alla AM a mezzo posta il 3 8 marzo 2004, per la revocazione della sentenza n. 16282/03 pubblicata successivamente e notificatagli per l'esecuzione 1'8 gennaio 2004, denunciando errori di fatto ex artt. 391 e 395 n. 4, c.p.c., sulla base delle bis, 1° comma, rilevate circostanze comportanti comunque la litispendenza dei processi (rectius: continenza). Il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 391 bis e 395 c.p.c. per la in cui non prevedono la revocazione delle parte sentenze di cassazione per contrasto di giudicato, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata da questa Corte, con ordinanza del 30 aprile 2005 n. 9027 per le decisioni di merito ex art. 384 c.p.c. identità della La Corte, rilevata l'assoluta res -3- litigiosa in ordine all'indennità di espropriazione liquidata dalle due richiamate sentenze e la natura di errori di incidentalmente escludendo 4 delle circostanze richiamate fatto ex art. 395 n. nel ricorso del Comune di Agrigento, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità revocabilità mancata della delle costituzionale decisioni nel merito ex art. 384 c.p.c. della Corte di 2° comma, Cost. cassazione, in relazione all'art. 24, Si è poi rilevato che la predetta non impugnabilità per revocazione della sentenza di Cassazione ai sensi ritenuta dalla 395 n. 5, costantemente dell'art. giurisprudenza di questa Corte, anche quando la stessa contenga una pronuncia di merito ex art. 384 c.p.c. in contrasto con altra sentenza definitiva, violerebbe l'art. 24 della Cost., ledendo il diritto di difesa con il consentire ipotizzata la dell'interessato distinte regulae juris per la antinomia di due risoluzione della stessa controversia. La Corte Costituzionale, con ordinanza del 24 febbraio 2006 n. 77, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata, per mancata delibazione nel provvedimento di rimessione sull'interesse ad impugnare del Comune di Agrigento, che ha chiesto la -4- sentenza, la quale ha seconda della revocazione minore l'indennità di misura liquidato in e, per costante giurisprudenza (si espropriazione citano Cass. n.ri. 6409 del 1999, 2802 del 1998 e 997 e 833 del 1993), se non revocata, dovrebbe prevalere, entità delle somme che il tra le due, in ordine alla ricorrente deve pagare. All'esito di tale ordinanza, cessata la sospensione conseguente al provvedimento interlocutorio della Cassazione, è stata fissata l'adunanza in camera di consiglio per il 9 giugno 2006 per la decisione ai sensi degli artt. 391 bis e 375 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa della impugnazione ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Preliminarmente occorre riaffermare che il rinvio del dell'art. 391 bis c.p.c. relativo al secondo comma procedimento di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, da pronunciare in camera di consiglio si estende alla ai sensi dell'art. non375 c.p.C., provvedimento previsto in questo forma unica di articolo che è l'ordinanza, dovendo la decisione del con secondo la regola ricorso assumersi sentenza generale, non rientrando la fattispecie tra quelle -5- tassativamente previste nella norma stessa (in tal senso, da ultimo Cass. 21 aprile 2006 n. 9396).
1. I primi due motivi del ricorso del Comune di Agrigento denunciano l'esistenza di un errore di fatto nella sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4, c.p.c., non avendo la Cassazione rilevato che, nei due casi, era oggetto della controversia la determinazione dell'indennità di espropriazione della medesima area tra le stesse parti. Con il primo motivo si denuncia l'errore di fatto di cui alle norme che precedono, consistito nel mancato esistenza di due cause a contenuto rilievo della identico, nonostante i difensori di parzialmente entrambe le parti avessero chiesto nel merito e in - di riunire i due processi, sede di legittimità legati da rapporto di continenza e in corso dinanzi allo stesso giudice. La sentenza impugnata non ha rilevato la litispendenza tra le due cause, che, secondo questa stessa Corte, è grado del in ogni ufficio stato e rilevabile di giudizio, né ha cassato senza rinvio la sentenza di merito emessa nel secondo giudizio che, ai sensi degli artt. 39 e 382, ultimo comma, c.p.c., era da ritenere impromovibile o improseguibile. -6- Con il secondo motivo di ricorso si deduce un diverso errore di fatto, per il quale Corte non si è astenuta dalla pronuncia della sentenza di cui si chiede la revocazione, pur avendo la pronuncia del 23 settembre 2003 n. 14109 già autorità di giudicato all'atto del deposito della decisione impugnata in questa sede, che non doveva quindi essere emessa.
1.2. In subordine, il Comune di Agrigento prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 c.p.c., qualora s'intenda negare la rilevabilità anche ufficio del giudicato esterno dalla Corte di di Cassazione, eccependo la illegittimità costituzionale degli art. 391 bis e 395 n. 5, in rapporto agli artt. e 24 Cost., per la parte in cui non prevedono, in 3 è fattispecie come quella per cui causa, la revocazione della seconda pronuncia, intervenuta dopo che vi è stato un'accertamento vincolante tra le stesse parti nel medesimo rapporto, in violazione del principio del ne bis in idem.
2. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile, per difetto di un interesse concreto e attuale del ricorrente alla revocazione della sentenza impugnata, dalla quale nessuna utilità deriverebbe al Comune di Agrigento, liquidando l'indennità di espropriazione e -7- le spese accessorie in misura maggiore di quella prevista nell'altra sentenza, il cui giudicato si invoca e che sarebbe l'unica a restare efficace in caso di accoglimento del ricorso. Come già rilevato da questa Corte con l'ordinanza del 30 aprile 2005 n. 9027, la deduzione del ricorrente di cui al primo motivo di ricorso, denuncia un error in iudicando e non il vizio revocatorio costituito dalla mera ignoranza di un "fatto risultante dagli atti e documenti della causa", per essere fondata "la sulla supposizione di un fatto la cui decisione verità è incontrastabilmente esclusa" o per supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", non avendo costituito "un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi" (art. 395, 1° comma, n. 4, c.p.c.). La sentenza impugnata ha espressamente deciso sul motivo di ricorso che lamentava la omessa riunione dei due processi in sede di merito (pag. 5, n. 2.2), ritenendo che il carattere ordinatorio del provvedimento di rigetto dell'istanza di riunione, impedisse l'ammissibilità del ricorso su tale punto. E' quindi inammissibile la revocazione per l'indicato profilo, in ragione della richiamata statuizione della -8- sentenza impugnata, incompatibile con un errore revocatorio o di fatto, in assenza del quale neppure esaminabile è il primo motivo di impugnazione. Anche con riferimento alla mancata cassazione senza rinvio della seconda sentenza della Corte d'appello, comma 2, c.p.c. perai sensi dell'art. 382, la improseguibilità del processo da litispendenza della seconda delle due cause in sede di merito, la censura non rileva una circostanza di fatto non percepita dai giudici ma è relativa a una valutazione in diritto, inammissibile come motivo di revocazione. In rapporto poi al mancato rilievo del giudicato esterno dalla sentenza impugnata, che, ad avviso del ricorrente, integrerebbe la "supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", fatto costituito dalla pregressa pronuncia di questa Corte, appare chiaro che alla data della decisione della sentenza impugnata (8 aprile 2003) neppure era stata pubblicata quella n. 14109/03, depositata solo il 23 settembre successivo. Come ritenuto dalla ordinanza citata n. 9027/05, il passaggio in giudicato sarebbe riconducibile al fatto materiale dell'indicata pubblicazione, inesistente al momento della decisione e verificatosi in seguito, in -9- base al casuale succedersi degli adempimenti di cancelleria all'esito del deposito delle minute: pertanto, nel caso, l'omesso rilievo del giudicato non costituisce l'errore di fatto a fondamento della sentenza, la quale logicamente non può essere "effetto" di una circostanza venuta ad esistenza solo dopo che essa era stata già decisa. Invero, come già affermato più volte da questa Corte (S.U. 17 novembre 2005 n. 23242 e 2 aprile 2003 n. 5105) il n. 5 dell'art. 395 c.p.c., relativo al contrasto con altro giudicato, comporta valutazioni dei giudici nella interpretazione dei due atti giurisdizionali contrastanti, che rendono la fattispecie comunque non sussumibile nel n. 4 della stessa norma, la quale si rifà a un errore materiale, cioè a un mero difetto percettivo ovvvero ad una svista, fonte della decisione impugnata (così Cass. 23 febbraio 2006 n. 4015, 3 febbraio 2006 n. 24304 gennaio 2006 n. 24, 30 novembre 2005 n. 26074). Pertanto, i primi due motivi di ricorso, che si richiamano all'errore di fatto revocatorio sono entrambi inammissibili, anche con riferimento al mancato rilievo della litispendenza rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compresa -10- la fase di legittimità (così Cass. 26 gennaio 2006 n. 23 gennaio 2006 n. 1218, 24 ottobre 2005 n. 1626, 20539). La impugnazione per revocazione, in difetto della fondatezza della questione di legittimità costituzionale già sollevata e dichiarata inammissibile, potrebbe ritenersi preclusa, come reiteratamente ha affermato questa Corte, pure se vi sono decisioni di merito del giudice di legittimità ai la per mancata 384 c.p.c., solo sensi dell'art. c.p.c., della nell'art. 391 bis previsione, fattispecie di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c. (così espressamente Cass. 27 aprile 2004 n. 7998, e in riferimento ad ogni tipo di decisione di legittimità, Cass. 9 settembre 2003 n. 19 maggio 2004 n. 9452, 13135, 1 marzo 2001 n. 2969 e 28 marzo 2000 n. 3735). L'affermata inesistenza del potere di impugnare per revocazione la sentenza di Cassazione in contrasto con precedente giudicato per mancata previsione del mezzo d'impugnazione nella legge comporta però più precisamente la improponibilità del ricorso, non rientrante nel modello normativo di riferimento. Invero l'art. 324 c.p.c. nel disciplinare il giudicato formale, nel sistema originario del codice di rito, -11- comportava con chiarezza che la sentenza di legittimità pronunciata dalla Corte di Cassazione rientrava tra quelle in esso previste da intendere formalmente passata in giudicato con il suo deposito, in quanto non soggetta a nessuna delle impugnazioni nella norma previste. Allorché la Corte Costituzionale, con la sentenza 22 gennaio 1986 n. 17 intervenuta nella materia,è dichiarando la incostituzionalità dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui esso non prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, essa ha sollecitato un intervento legislativo (cfr. n. 4 della sentenza), rendendo impugnabili sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c. e trasformando in straordinaria tale impugnazione che di regola è invece ordinaria e relativa a sentenze ancora non divenute definitive (cfr. art. 327 c.p.c. e, argomentando a contrario, art. 396 c.p.c.). Dalle osservazioni che precedono si chiarisce la ratio legis dell'art. 391 bis che si ritiene essere stata la risposta alla sollecitazione del giudice delle leggi: pertanto la "sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione", di cui al 1° comma della citata norma è -12- - - - . solo quella di mera legittimità. Tanto si desume anche dal 3° e 4° comma dell'art. 391 bis, per i quali la pendenza del termine per impugnare per revocazione le pronunce della Cassazione che ) dichiarato inammissibile abbiano respinto 0 improponibile) il ricorso ex art. 360 c.p.c., non impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia oggetto di ricorso la cui esecuzione non può essere neppure sospesa, mentre la revocazione di una sentenza che abbia, in accoglimento della impugnazione, cassato provvedimenti di merito con rinvio, non determina la sospensione del giudizio di rinvio e del termine per la riassunzione. Nessun cenno vi è nella predetta norma alle decisioni di merito della Corte di cassazione, di cui all'art. 384 c.p.c., anche se esse furono introdotte dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990 n. 353 che, nell'art. 67, ha pure inserito l'art. 391 bis c.p.c., entrato in vigore contestualmente alla prima disciplina delle decisioni nel merito del giudice di legittimità. Non è peraltro dubitabile che l'art. 384 c.p.c. prevede, unitamente alla pronuncia di legittimità di accoglimento di un ricorso per violazione di legge e provvedimento impugnato, la di cassazione del -13- decisione di merito che applica il principio di diritto violato alle circostanze già accertate compiutamente dalla sentenza cassata, sempre se non sono necessari altri accertamenti. La decisione della causa nel merito è sostitutiva della sentenza che avrebbe concluso, in base alla previgente disciplina, il giudizio di rinvio, di certo impugnabile per cassazione e per revocazione ai sensi degli artt. 360 e 395, 1° comma (primo inciso), c.p.c., rientrando comunque tra quelle pronunciate "in grado d'appello o in unico grado", uniche cassabili o revocabili, ai sensi delle norme citate. La pronuncia di merito ex art. 384 c.p.c. della Corte di Cassazione non può parificarsi pienamente a quella emessa in sede di rinvio solo perché contro di essa non può proporsi ricorso per cassazione, essendo chiaramente fuori dal sistema una impugnazione non prevista dalla legge e proposta al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come è invece la revocazione che è l'unica impugnazione ordinaria che può riproporsi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 398 c.p.c.. La revocazione di cui all'art. 395 n. 5 dello stesso -14- - codice di rito l'unica proponibile contro le pronunce di merito in cassazione, stante la speciale disciplina del n. 4 di tale norma dell'art. 391bis c.p.c., relativa anche a decisioni di sola legittimità passate in giudicato che, per la migliore dottrina, ha introdotto una impugnazione anche straordinaria. Una lettura costituzionalmente orientata del complesso di norme sopra richiamato, che tenga conto anche del loro succedersi nel tempo, non può negare l'applicabilità dell'art. 395 n. 5 c.p.c. alle decisioni di merito delle sentenze della Cassazione che altro non sono che provvedimenti identici a quelli di appello e in unico grado, cassati e sostituiti dalla stessa decisione impugnata per revocazione. D'altro canto sembra ormai diritto vivente la regola della rilevabilità di ufficio del giudicato esterno in cassazione in qualsiasi momento si sia formato, anche dopo il ricorso in sede di legittimità e il mezzo di impugnazione "ordinaria" di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c. non può negarsi, in rapporto al giudicato che si produce per lasostanziale ex art. 2909 c.c., decisione di merito e ovviamente rileva solo per questo, con la conseguente logica inapplicabilità della norma indicata per le sentenze di mera -15- legittimità per le quali si realizza solo la cosa giudicata formale, come risulta palese dallo stesso art. 391 bis c.p.c. La decisione di merito di cui all'art. 384 c.p.c. non può essere regolata diversamente solo per la circostanza occasionale che la pronuncia proviene da giudici di legittimità (così la cit. C. Cost. n. 17 del 1986) ed è stata emessa contestualmente alla pronuncia di cassazione, invece che intervenire successivamente e in sede di rinvio, per non essere necessari altri accertamenti di fatto nella fattispecie concreta. L'impugnabilità per revocazione, nei termini dell'art. 323 e 327 c.p.c. e ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. della pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., pone solo qualche problema, già rilevato dalla dottrina, in ordine al momento del passaggio in giudicato della sentenza, potendo l'accertamento in essa contenuto fare "stato" solo se definitivo e quando siano decorsi i termini per l'impugnazione per revocazione, in parte diversi da quelli del 1° comma dell'art. 391 bis. Deve quindi ritenersi inapplicabile, solo per le statuizioni di merito contenute nelle sentenze di legittimità, il principio che queste passano in -16- T ---1 giudicato con la mera pubblicazione, il che comporta ovviamente la logica irrilevanza della revocazione per contrasto di giudicato, oltre i limiti della fattispecie indicata di decisione nel merito. Le pronunce di merito della Corte di cassazione, per i soli ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della riforma del processo di cassazione (artt. 16 e 17 del D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40), sono soggette, per espressa previsione di legge (art. 391 ter c.p.c.) alla revocazione straordinaria per i numeri 1,2,3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., fermi restando, per il n. 4, l'artt. 391 bis e l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., che peraltro già questa Corte aveva ritenuto possibile in base alla vigente normativa che non la prevedeva espressamente (Cass. 22 luglio 2003 n. 11352), in ragione della natura anche straordinaria di tale tipo di impugnazione. La novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 non ha quindi previsto espressamente la impugnazione ordinaria per revocazione delle pronunce di merito della Corte di Cassazione per contrasto con il giudicato di altra sentenza, di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c., perché tale previsione non era necessaria in rapporto alle stesse, mentre era logicamente -17- giuridicamente incompatibile con le sentenze di mera legittimità per le ragioni già dette. Appare quindi logico e conforme alle regole di ermeneutica rilevare l'applicabilità della revocazione come impugnazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. alle pronunce di merito in sede di legittimità, essendo incomprensibili le ragioni per le quali una decisione di merito contenente un che fa stato tra le parti, non sia accertamento impugnabile quando altra sentenza definitiva contenga nella stessa fattispecie e tra le medesime parti, altro accertamento contrastante. dell'impugnazione eLa tempestiva proposizione l'attuale passaggio in giudicato della sentenza n. 14109/03 in contrasto con quella impugnata peraltro nel caso non rende comunque ammissibile la chiesta revocazione, in mancanza di un concreto interesse alla stessa (su tale punto Cass. 3 settembre 2005 n. 17745, 27 luglio 2005 n. 15705, 27 ottobre 2004 n. 20813, 3 maggio 2004 n. 8326, che ha riguardo in specie al carattere sostanziale di tale interesse). Anche la memoria depositata dal Comune di Agrigento ai sensi dell'art. 378 c.p.c. conferma che sia in ordine alla somma liquidata a titolo di indennità di -18- espropriazione che per le spese della fase del giudizio di legittimità, la sentenza n. 16282/93 ha previsto minori esborsi per il Comune che ne chiede la revocazione. Nel caso il giudicato pregresso ha rilievo solo in rapporto all'accertamento divenuto definitivo in altra pronuncia sulla indennità di espropriazione e non in ordine alle altre decisioni non contrastanti sulla indennità di occupazione né sulle spese sostenute nei diversi procedimenti ritualmente disciplinate, secondo la regola della soccombenza, in misura diversa nei due processi e comunque non precludenti la diversa regolamentazione di esse nell'altra causa. Come già rilevato dalla Corte costituzionale nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità sopra richiamata, nel caso di mancata revocazione, col passaggio in giudicato delle due decisioni di merito contenute nelle sentenze in conflitto, comunque prevalgono gli effetti della seconda decisione che è quella impugnata, come del resto afferma anche questa Corte di cassazione nelle sentenze citate dallo stesso giudice della legge. Il giudicato sostanziale comporta invero che lo contenuto nella sentenza non più accertamento -19- ן־ - impugnabile ha forza di legge tra le parti, i loro eredi e danti causa (art. 2909 c.c.) e costituisce applicabile alla quindi la regola di diritto fattispecie concreta tra le parti. Come in ogni altro caso di conflitto tra due diverse regulae juris, disciplinanti il medesimo caso concreto e costituite da successivi giudicati sullo stesso oggetto, prevale certamente il secondo, in base all'art. 15 delle preleggi che applica il criterio temporale per ritenere abrogato dalla seconda statuizione non revocata la prima con la stessa incompatibile, così come per ogni norma giuridica. Pertanto, nel caso di specie, l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata, che liquida una somma minore a titolo di indennità di espropriazione e che in difetto di revocazione è l'unico legittimamente eseguibile per l'indennità di espropriazione, meglio soddisfa l'interesse dell'impugnante rispetto a quanto previsto nel giudicato contrastante, ferma restando l'efficacia della sentenza pubblicata per prima n. 14109/03, in ordine alla indennità di occupazione legittima da liquidare negli interessi legali sulla maggiore somma in essa determinata e alle spese. La mancanza di interesse a far venire meno la sentenza -20- che contiene un accertamento più favorevole al ricorrente comporta 1'inammissibilità dell'impugnazione per revocazione della sentenza il cui contenuto prevale se diviene giudicato in coflitto con quello dell'altra sentenza meno favorevole al Comune di Agrigento. In conclusione, l'impugnazione proponibile per legge, deve dichiararsi inammissibile per difetto di interesse del ricorrente e nulla deve disporsi per le spese della presente fase, non essendosi difesa l'intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 1^ sezione civile della Corte di cassazione del 9 giugno 2006. Il presidente consigliere estensoreSaupth CICASSAZIONE Prima Sazione Civile REM a Cancelleria CORTE S AGO. 2006 Depositato R 2 ) e ELLE CANCELLIERE 2 n rfo S D N ONATE e V O P N UN TI a n A e R m Filo P U F r. L Of Fremena Perrone (D ----