Cass. civ., sez. I, sentenza 22/08/2006, n. 18234
CASS
Sentenza 22 agosto 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Contro la sentenza della Corte di cassazione che abbia deciso la causa nel merito, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., l'impugnazione per revocazione è ammissibile anche ai sensi dell'art. 395, numero 5, cod. proc. civ., per far valere la contrarietà di detta sentenza ad altra precedente avente tra le medesime parti autorità di cosa giudicata. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha peraltro dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di interesse in applicazione del principio per cui, in ipotesi di contrasto di giudicati, prevale il secondo giudicato, sempre che quest'ultimo non sia stato sottoposto a revocazione; e ciò in quanto, nella specie, l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata per revocazione, liquidando una minor somma a titolo di indennità di espropriazione a carico del Comune, conteneva un accertamento più favorevole all'ente locale ricorrente rispetto a quello recato dal primo giudicato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/08/2006, n. 18234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18234
    Data del deposito : 22 agosto 2006

    Testo completo