CASS
Sentenza 9 novembre 2021
Sentenza 9 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2021, n. 32944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32944 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 6222-2015 proposto da: VI NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA N. 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell'avvocato 2021 2033 Civile Sent. Sez. L Num. 32944 Anno 2021 Presidente: MNA ANTONIO Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 09/11/2021 GIAMPIERO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO BERTORELLE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 59/2014 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZ. DIST. DI BOLZANO, depositata il 26/11/2014 R.G.N. 13/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato FRANCESCO RONDINA per delega verbale Avvocato ANTONIO PILEGGI;
udito l'Avvocato GIAMPIERO PLACIDI per delega verbale Avvocato ENRICO BERTORELLE. PROC. nr . 6222/2015 RG FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano— riformava la sentenza del Tribunale di Bolzano nella parte in cui aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta NA VI, dirigente del COMUNE di BOLZANO, per la mancata conferma, nel marzo 2011, negli incarichi di direttore dell'Ufficio Cultura e di direttore della ripartizione Servizi Culturali e Turismo;
confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto le ulteriori domande proposte dalla VI. Per l'effetto rigettava integralmente il ricorso originario. 2. La Corte territoriale esponeva che il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria per violazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del contratto di comparto per il personale dirigenziale dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle APSP, del 2 luglio 2010, che prevedevano il rinnovo degli incarichi dirigenziali alla scadenza, salvo il solo caso di giudizio negativo tanto da parte del dirigente sovraordinato che della giunta comunale. 3. Osservava che la materia era sottratta alla contrattazione collettiva, per quanto previsto dalla legge delega 23 ottobre 1992 nr. 421, articolo 2 comma uno, lettera c); a tenore dell'articolo 1, comma tre, del D.Lgs nr. 165/2001 i principi desumibili dalla legge 23 ottobre 1992 nr. 421 (e dall'articolo 11, comma quattro, legge 15 marzo 1997 nr. 59) costituivano per le Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 4. Il principio della riserva di legge era stato recepito dal D.P. Reg. 01 febbraio 2005 nr. 2/L (T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto DI), articoli 2 e 38, quest'ultimo relativo agli incarichi dirigenziali;
il successivo articolo 71 ammetteva la contrattazione nelle materie non riservate alla legge o ad atti amministrativi. 5. Una riserva alla regolamentazione unilaterale del Comune era contenuta anche nell'articolo 1 L.R. 20 marzo 2007 nr. 2, contenente principi in materia di ordinamento del personale dei Comuni. 6. Le fonti richiamate (DP.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 2/L e L.R. nr. 2/2007) attuavano l'articolo 65 dello Statuto speciale per il Trentino Alto 1 PROC. nr. 6222/215 R.G. DI (DPR 31 agosto 1972 nr. 670), a tenore del quale l'ordinamento del personale dei Comuni era regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali stabiliti con legge regionale. 7. Le previsioni degli articoli 4 e 5 del contratto di comparto per il personale dirigenziale del 2 luglio 2010 erano dunque affette da nullità, perchè relative ad un'area coperta dalla riserva di legge regionale e rimessa, quanto alla disciplina di dettaglio, a determinazioni unilaterali della P.A. 8.Inoltre esse nei contenuti sovvertivano il principio della temporaneità dell'incarico dirigenziale fissato dall'articolo 38 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 2/L, introducendo un regime di conferma sine die dell'incarico, salvo il caso di demerito conclamato. 9. Il medesimo principio era altresì fissato dall'articolo 19 D.Lgs. 165/2001. L'articolo 19 comma 1 ter D.Lgs 165/2001, introdotto dal D .Lgs. nr. 150/2009, articolo 40, era stato abrogato dall'articolo 9, comma trentadue, DL. nr. 78/2010, conv. in L. nr. 122/2010. 10.Per motivi di completezza argomentativa andava altresì accolta la censura proposta dal Comune di Bolzano avverso la condanna risarcitoria per vizio di ultrapetizione. La domanda era stata accolta nel primo grado sotto il profilo della perdita di chance, che non era oggetto della domanda, proposta sotto il profilo della violazione di un diritto soggettivo al rinnovo dell'incarico. 11.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza NA VI, articolato in due motivi di censura, cui il COMUNE DI BOLZANO ha opposto difese con controricorso. 12. Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso. 13. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione: dell'articolo 2, comma uno, lettera c) legge nr. 421/1992; degli articoli 2 e 38 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 2/L; dell'articolo 2, comma due, D.L.gs. nr. 165/2001; dell'articolo 19 D.Lgs. nr. 165/2001, comma 12 bis;
dell' articolo 21 D.Lgs. nr. 165/2001; dell'articolo 9, comma trentadue, D.L. nr. 78/2010, convertito 2 PROC. nr . 6222/215 R.G. in L. nr 122/2010; degli articoli 1362, 1366 e 1367 cod.civ. in relazione agli articoli 4 e 5 del contratto di comparto per il personale dirigenziale dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle APSP del 2 luglio 2010. 2.La censura investe la dichiarazione di nullità delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del contratto di comparto per il personale dirigenziale dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle APSP della Provincia di Bolzano del 2 luglio 2010. 3.Si sostiene la contraddittorietà della statuizione per avere, da un canto, posto a base della ritenuta nullità della disciplina contrattuale il regime di perpetuità degli incarichi dirigenziali da essa previsto, dall'altro affermato trattarsi in limine di materia sottratta alla regolamentazione delle parti collettive. 4. Si assume, con articolate argomentazioni, che la materia non sarebbe sottratta alla contrattazione e che gli articoli 4 e 5 del contratto di comparto non sancirebbero la perpetuità degli incarichi dirigenziali ma si limiterebbero a dettare criteri di correttezza e buona fede per il rinnovo degli incarichi dirigenziali. 5.11 motivo è infondato. 6. In linea generale si ricorda che il D.Lgs nr. 29/1993, articolo 19 e successive modifiche ed integrazioni, poi trasfuso nell'articolo 19 D.Lgs nr. 165/2001, nello stabilire il principio di temporaneità e la tendenziale rotazione degli incarichi dirigenziali, non prevedeva una specifica disciplina dei casi e delle modalità di rinnovo dell'incarico dirigenziale alla sua scadenza. 7. La materia è stata largamente regolata dai contratti collettivi delle aree dirigenziali, che avevano previsto disposizioni di garanzia del dirigente, di norma consistenti nel suo diritto a ricevere alla scadenza dell'incarico, in mancanza di valutazione negativa, un incarico di pari valore economico. 8. Ciò nonostante le perplessità avanzate in dottrina circa la legittimazione della fonte collettiva ad intervenire in materia;
si evidenziava al riguardo che la legge-delega di riforma del pubblico impiego— legge 23/10/1992 nr. 421, articolo 2, comma 1 lettera c— rimetteva alla regolamentazione con legge ovvero, sulla base di essa, con atti normativi o 3 PROC. nr . 6222/215 R.G. amministrativi, tra le altre, la materia dei modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici e che il comma 12 bis dell'articolo 19 D.Lgs 165/2001, inserito dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, prevede la inderogabilità da parte dei contratti o accordi collettivi delle disposizioni dello stesso articolo 19. 9. Il D.Lgs. nr. 150/2009 è intervenuto sul punto, sostituendo all'ampia delega alla contrattazione collettiva contenuta nel testo originario dell'articolo 40 D.Lgs. nr. 165/2001— che concerneva «tutte le materie relative al rapporto di lavoro»— un regime più rigoroso, che, in particolare, ha escluso dalla contrattazione, per quanto qui rilevante, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali (nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 10. Il medesimo D.L.gs. nr. 150/2009 provvedeva a disciplinare la posizione del dirigente alla scadenza dell'incarico, inserendo nel testo dell'articolo 19 D.Lgs. nr. 165/2001 un comma 1 ter, che al secondo periodo disponeva: «L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, é tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico». 11. L'intero periodo è stato abrogato nell'anno successivo dall'articolo 9, comma 32, D.L. 31 maggio 2010 nr. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, contenente la nuova disciplina del rinnovo degli incarichi dirigenziali, nei seguenti termini: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli...». 12. Nella fattispecie di causa la contrattazione provinciale della provincia autonoma di Bolzano per il personale dirigenziale dei Comuni, delle Comunità 4 PROC. nr. 6222/215 R.G. Comprensoriali e delle APSP interveniva in data 2 luglio 2010, nella vigenza del testo dell'articolo 40 D.Lgs. nr. 165/2001 che escludeva dalla contrattazione collettiva la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali;
inoltre, la scadenza dell'incarico si è verificata nel marzo 2011, in vigenza dell'articolo 9, comma 32, DL 31 maggio 2010 nr. 78, che nel conferire ampia discrezionalità alla amministrazione quanto alla decisione di non rinnovare l'incarico dirigenziale, ha altresì espressamente disposto la disapplicazione delle diposizioni contrattuali più favorevoli. 13. Resta da verificare se su tale quadro regolativo incida lo Statuto speciale di Autonomia del Trentino Alto DI, di cui al DPR 31 agosto 1972 nr. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto DI). 14. L'articolo 65 del suddetto DPR stabilisce che «l'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale». 15. Detti principi generali nel periodo di causa erano fissati dal decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino- Alto DI 1 febbraio 2005 nr. 2/L (Approvazione del testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto DI). 16. L'articolo 2 del TU, contenente la disciplina delle fonti, al comma 2 bis riserva alla contrattazione collettiva provinciale la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro;
al comma tre prevede che nelle materie disciplinate dalla legge regionale, i contratti collettivi possono introdurre una diversa disciplina solo ove ciò sia espressamente consentito dalla legge stessa o qualora si tratti di materia riservata alla contrattazione ai sensi del precedente comma 2-bis. 17. La disciplina della dirigenza è contenuta nel capo II ( articoli da 35 a 43); l'articolo 38, in particolare, dispone: «Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle disposizioni del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 nr. 165 e successive modificazioni e dai contratti collettivi di lavoro...». 5 PROC. nr . 6222/215 R.G. La disposizione è sostanzialmente sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 109, comma 1, D.Lgs. nr. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ) . 18. In sostanza, lo Statuto di Autonomia del Trentino Alto DI ed il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 nr. 2/L non ostano alli applicazione dell'articolo 40, comma uno, D.Lgs nr. 165/2001— nel testo successivo al D.Lgs. nr. 150/2009— nella parte in cui sottrae alla contrattazione collettiva la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali e dell'articolo 9, comma 32, D.L. 31 maggio 2010 nr. 78, contenente la disciplina del rinnovo degli incarichi dirigenziali. 19.Correttannente, pertanto, la Corte territoriale ha ravvisato la nullità dell'articolo 4 del contratto di comparto per il personale dirigenziale dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle APSP della Provincia di Bolzano ( che prevede l'automatismo del rinnovo dell'incarico dirigenziale, salva la dichiarazione di risoluzione in caso di valutazione negativa) e del successivo articolo 5 lettera a (secondo il quale il rapporto di incarico dirigenziale termina in caso di mancato rinnovo, in conformità alla disciplina del precedente articolo 4), trattandosi di materia sottratta alla contrattazione collettiva e regolata dall'articolo 9, comma 32, DL nr. 78/2010. 20. Con il secondo mezzo si deduce — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e 4 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata pronunciato su una questione— (la individuazione del limite della domanda e del danno risarcibile)— assorbita dalla dichiarazione di nullità degli articoli 4 e 5 del contratto di comparto per il personale dirigenziale dei Comuni e, comunque, per avere ravvisato erroneamente il vizio di ultrapetizione. Si assume che la domanda subordinata di risarcimento del danno ben poteva essere qualificata come domanda risarcitoria per perdita di chance. 21. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse della ricorrente all'esame; la censura manca di decisività, per la definitività della statuizione di nullità delle clausole degli articoli 4 e 5 del contratto di 6 PROC. nr . 6222/215 R.G. comparto per il personale dirigenziale dei Comuni, sulle cui previsioni l'odierno ricorrente fondava la propria domanda di risarcimento del danno. 22.11 ricorso deve essere conclusivamente respinto. 23. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 24. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 6.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 8 giugno 2021 ONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- ricorrente -
contro COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell'avvocato 2021 2033 Civile Sent. Sez. L Num. 32944 Anno 2021 Presidente: MNA ANTONIO Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 09/11/2021 GIAMPIERO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO BERTORELLE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 59/2014 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZ. DIST. DI BOLZANO, depositata il 26/11/2014 R.G.N. 13/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato FRANCESCO RONDINA per delega verbale Avvocato ANTONIO PILEGGI;
udito l'Avvocato GIAMPIERO PLACIDI per delega verbale Avvocato ENRICO BERTORELLE. PROC. nr . 6222/2015 RG FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano— riformava la sentenza del Tribunale di Bolzano nella parte in cui aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta NA VI, dirigente del COMUNE di BOLZANO, per la mancata conferma, nel marzo 2011, negli incarichi di direttore dell'Ufficio Cultura e di direttore della ripartizione Servizi Culturali e Turismo;
confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto le ulteriori domande proposte dalla VI. Per l'effetto rigettava integralmente il ricorso originario. 2. La Corte territoriale esponeva che il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria per violazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del contratto di comparto per il personale dirigenziale dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle APSP, del 2 luglio 2010, che prevedevano il rinnovo degli incarichi dirigenziali alla scadenza, salvo il solo caso di giudizio negativo tanto da parte del dirigente sovraordinato che della giunta comunale. 3. Osservava che la materia era sottratta alla contrattazione collettiva, per quanto previsto dalla legge delega 23 ottobre 1992 nr. 421, articolo 2 comma uno, lettera c); a tenore dell'articolo 1, comma tre, del D.Lgs nr. 165/2001 i principi desumibili dalla legge 23 ottobre 1992 nr. 421 (e dall'articolo 11, comma quattro, legge 15 marzo 1997 nr. 59) costituivano per le Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 4. Il principio della riserva di legge era stato recepito dal D.P. Reg. 01 febbraio 2005 nr. 2/L (T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto DI), articoli 2 e 38, quest'ultimo relativo agli incarichi dirigenziali;
il successivo articolo 71 ammetteva la contrattazione nelle materie non riservate alla legge o ad atti amministrativi. 5. Una riserva alla regolamentazione unilaterale del Comune era contenuta anche nell'articolo 1 L.R. 20 marzo 2007 nr. 2, contenente principi in materia di ordinamento del personale dei Comuni. 6. Le fonti richiamate (DP.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 2/L e L.R. nr. 2/2007) attuavano l'articolo 65 dello Statuto speciale per il Trentino Alto 1 PROC. nr. 6222/215 R.G. DI (DPR 31 agosto 1972 nr. 670), a tenore del quale l'ordinamento del personale dei Comuni era regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali stabiliti con legge regionale. 7. Le previsioni degli articoli 4 e 5 del contratto di comparto per il personale dirigenziale del 2 luglio 2010 erano dunque affette da nullità, perchè relative ad un'area coperta dalla riserva di legge regionale e rimessa, quanto alla disciplina di dettaglio, a determinazioni unilaterali della P.A. 8.Inoltre esse nei contenuti sovvertivano il principio della temporaneità dell'incarico dirigenziale fissato dall'articolo 38 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 2/L, introducendo un regime di conferma sine die dell'incarico, salvo il caso di demerito conclamato. 9. Il medesimo principio era altresì fissato dall'articolo 19 D.Lgs. 165/2001. L'articolo 19 comma 1 ter D.Lgs 165/2001, introdotto dal D .Lgs. nr. 150/2009, articolo 40, era stato abrogato dall'articolo 9, comma trentadue, DL. nr. 78/2010, conv. in L. nr. 122/2010. 10.Per motivi di completezza argomentativa andava altresì accolta la censura proposta dal Comune di Bolzano avverso la condanna risarcitoria per vizio di ultrapetizione. La domanda era stata accolta nel primo grado sotto il profilo della perdita di chance, che non era oggetto della domanda, proposta sotto il profilo della violazione di un diritto soggettivo al rinnovo dell'incarico. 11.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza NA VI, articolato in due motivi di censura, cui il COMUNE DI BOLZANO ha opposto difese con controricorso. 12. Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso. 13. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione: dell'articolo 2, comma uno, lettera c) legge nr. 421/1992; degli articoli 2 e 38 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 2/L; dell'articolo 2, comma due, D.L.gs. nr. 165/2001; dell'articolo 19 D.Lgs. nr. 165/2001, comma 12 bis;
dell' articolo 21 D.Lgs. nr. 165/2001; dell'articolo 9, comma trentadue, D.L. nr. 78/2010, convertito 2 PROC. nr . 6222/215 R.G. in L. nr 122/2010; degli articoli 1362, 1366 e 1367 cod.civ. in relazione agli articoli 4 e 5 del contratto di comparto per il personale dirigenziale dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle APSP del 2 luglio 2010. 2.La censura investe la dichiarazione di nullità delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del contratto di comparto per il personale dirigenziale dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle APSP della Provincia di Bolzano del 2 luglio 2010. 3.Si sostiene la contraddittorietà della statuizione per avere, da un canto, posto a base della ritenuta nullità della disciplina contrattuale il regime di perpetuità degli incarichi dirigenziali da essa previsto, dall'altro affermato trattarsi in limine di materia sottratta alla regolamentazione delle parti collettive. 4. Si assume, con articolate argomentazioni, che la materia non sarebbe sottratta alla contrattazione e che gli articoli 4 e 5 del contratto di comparto non sancirebbero la perpetuità degli incarichi dirigenziali ma si limiterebbero a dettare criteri di correttezza e buona fede per il rinnovo degli incarichi dirigenziali. 5.11 motivo è infondato. 6. In linea generale si ricorda che il D.Lgs nr. 29/1993, articolo 19 e successive modifiche ed integrazioni, poi trasfuso nell'articolo 19 D.Lgs nr. 165/2001, nello stabilire il principio di temporaneità e la tendenziale rotazione degli incarichi dirigenziali, non prevedeva una specifica disciplina dei casi e delle modalità di rinnovo dell'incarico dirigenziale alla sua scadenza. 7. La materia è stata largamente regolata dai contratti collettivi delle aree dirigenziali, che avevano previsto disposizioni di garanzia del dirigente, di norma consistenti nel suo diritto a ricevere alla scadenza dell'incarico, in mancanza di valutazione negativa, un incarico di pari valore economico. 8. Ciò nonostante le perplessità avanzate in dottrina circa la legittimazione della fonte collettiva ad intervenire in materia;
si evidenziava al riguardo che la legge-delega di riforma del pubblico impiego— legge 23/10/1992 nr. 421, articolo 2, comma 1 lettera c— rimetteva alla regolamentazione con legge ovvero, sulla base di essa, con atti normativi o 3 PROC. nr . 6222/215 R.G. amministrativi, tra le altre, la materia dei modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici e che il comma 12 bis dell'articolo 19 D.Lgs 165/2001, inserito dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, prevede la inderogabilità da parte dei contratti o accordi collettivi delle disposizioni dello stesso articolo 19. 9. Il D.Lgs. nr. 150/2009 è intervenuto sul punto, sostituendo all'ampia delega alla contrattazione collettiva contenuta nel testo originario dell'articolo 40 D.Lgs. nr. 165/2001— che concerneva «tutte le materie relative al rapporto di lavoro»— un regime più rigoroso, che, in particolare, ha escluso dalla contrattazione, per quanto qui rilevante, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali (nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 10. Il medesimo D.L.gs. nr. 150/2009 provvedeva a disciplinare la posizione del dirigente alla scadenza dell'incarico, inserendo nel testo dell'articolo 19 D.Lgs. nr. 165/2001 un comma 1 ter, che al secondo periodo disponeva: «L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, é tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico». 11. L'intero periodo è stato abrogato nell'anno successivo dall'articolo 9, comma 32, D.L. 31 maggio 2010 nr. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, contenente la nuova disciplina del rinnovo degli incarichi dirigenziali, nei seguenti termini: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli...». 12. Nella fattispecie di causa la contrattazione provinciale della provincia autonoma di Bolzano per il personale dirigenziale dei Comuni, delle Comunità 4 PROC. nr. 6222/215 R.G. Comprensoriali e delle APSP interveniva in data 2 luglio 2010, nella vigenza del testo dell'articolo 40 D.Lgs. nr. 165/2001 che escludeva dalla contrattazione collettiva la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali;
inoltre, la scadenza dell'incarico si è verificata nel marzo 2011, in vigenza dell'articolo 9, comma 32, DL 31 maggio 2010 nr. 78, che nel conferire ampia discrezionalità alla amministrazione quanto alla decisione di non rinnovare l'incarico dirigenziale, ha altresì espressamente disposto la disapplicazione delle diposizioni contrattuali più favorevoli. 13. Resta da verificare se su tale quadro regolativo incida lo Statuto speciale di Autonomia del Trentino Alto DI, di cui al DPR 31 agosto 1972 nr. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto DI). 14. L'articolo 65 del suddetto DPR stabilisce che «l'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale». 15. Detti principi generali nel periodo di causa erano fissati dal decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino- Alto DI 1 febbraio 2005 nr. 2/L (Approvazione del testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto DI). 16. L'articolo 2 del TU, contenente la disciplina delle fonti, al comma 2 bis riserva alla contrattazione collettiva provinciale la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro;
al comma tre prevede che nelle materie disciplinate dalla legge regionale, i contratti collettivi possono introdurre una diversa disciplina solo ove ciò sia espressamente consentito dalla legge stessa o qualora si tratti di materia riservata alla contrattazione ai sensi del precedente comma 2-bis. 17. La disciplina della dirigenza è contenuta nel capo II ( articoli da 35 a 43); l'articolo 38, in particolare, dispone: «Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle disposizioni del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 nr. 165 e successive modificazioni e dai contratti collettivi di lavoro...». 5 PROC. nr . 6222/215 R.G. La disposizione è sostanzialmente sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 109, comma 1, D.Lgs. nr. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ) . 18. In sostanza, lo Statuto di Autonomia del Trentino Alto DI ed il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 nr. 2/L non ostano alli applicazione dell'articolo 40, comma uno, D.Lgs nr. 165/2001— nel testo successivo al D.Lgs. nr. 150/2009— nella parte in cui sottrae alla contrattazione collettiva la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali e dell'articolo 9, comma 32, D.L. 31 maggio 2010 nr. 78, contenente la disciplina del rinnovo degli incarichi dirigenziali. 19.Correttannente, pertanto, la Corte territoriale ha ravvisato la nullità dell'articolo 4 del contratto di comparto per il personale dirigenziale dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle APSP della Provincia di Bolzano ( che prevede l'automatismo del rinnovo dell'incarico dirigenziale, salva la dichiarazione di risoluzione in caso di valutazione negativa) e del successivo articolo 5 lettera a (secondo il quale il rapporto di incarico dirigenziale termina in caso di mancato rinnovo, in conformità alla disciplina del precedente articolo 4), trattandosi di materia sottratta alla contrattazione collettiva e regolata dall'articolo 9, comma 32, DL nr. 78/2010. 20. Con il secondo mezzo si deduce — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e 4 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata pronunciato su una questione— (la individuazione del limite della domanda e del danno risarcibile)— assorbita dalla dichiarazione di nullità degli articoli 4 e 5 del contratto di comparto per il personale dirigenziale dei Comuni e, comunque, per avere ravvisato erroneamente il vizio di ultrapetizione. Si assume che la domanda subordinata di risarcimento del danno ben poteva essere qualificata come domanda risarcitoria per perdita di chance. 21. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse della ricorrente all'esame; la censura manca di decisività, per la definitività della statuizione di nullità delle clausole degli articoli 4 e 5 del contratto di 6 PROC. nr . 6222/215 R.G. comparto per il personale dirigenziale dei Comuni, sulle cui previsioni l'odierno ricorrente fondava la propria domanda di risarcimento del danno. 22.11 ricorso deve essere conclusivamente respinto. 23. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 24. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 6.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 8 giugno 2021 ONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE