Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 17/01/2025 nella causa n. 519/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
IMPERIALE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito
1. il ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 410 2023 0006336719/000 notificatogli il 19/12/2023, con cui gli viene ingiunto il pagamento della somma di € 22.690,75 per contributi fissi, interessi e sanzioni per l'iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio 2018 – dicembre 2022, in relazione alla sua partecipazione alla Ippocrate s.a.s. di IA MO & C.;
2. riferisce il ricorrente che la pretesa contributiva è illegittima in quanto la s.a.s. Ippocrate non ha più svolto attività commerciale, come ricavabile dalla assenza di redditi negli anni di imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e
2022, e richiama l'accertamento compiuto per il periodo precedente dalla sentenza n. 697/2020 del Tribunale di Torino, relativa ad analoga pretesa contributiva;
chiede pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
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l'annullamento della contribuzione oggetto dell'avviso di addebito impugnato;
3. l' si è costituito affermando che il ricorrente era stato iscritto alla CP_1 gestione commercianti in data 22/04/2016 con decorrenza 01/01/2011 in quanto amministratore della s.a.s. Ippocrate, avente ad oggetto la gestione di pubblici esercizi, risultante attiva presso la CCIAA sino alla cessazione avvenuta il 30/11/2023; rileva come il ricorrente abbia operato personalmente con abitualità e prevalenza nell'attività commerciale della
Ippocrate, che non dichiarava dipendenti, e insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della pretesa contributiva;
4. la causa giunge a decisione a seguito di istruttoria documentale;
5. l'Istituto previdenziale, quale soggetto creditore, è onerato della prova della sussistenza dei fatti costitutivi del credito portato dall'avviso di addebito, contestati dal ricorrente con particolare riferimento all'assenza di attività commerciale in capo alla società Ippocrate s.a.s. della quale era socio accomandatario nel periodo considerato nell'avviso impugnato:
l'esercizio in concreto di un'impresa commerciale costituisce infatti presupposto normativo imprescindibile per la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ai sensi dell'art. 1 comma 230 L.
662/1996, e l'accertamento dell'esercizio dell'attività commerciale è preliminare rispetto a quello degli ulteriori requisiti della titolarità o gestione in proprio dell'impresa, dell'assunzione degli oneri e rischi di gestione, della partecipazione personale al lavoro aziendale con continuità
e prevalenza;
6. l' non ha articolato istanze di prova orale, e affida l'assolvimento CP_1 dell'onere sopraindicato alle risultanze della visura camerale, da cui si evince che nel periodo rilevante per il giudizio (01/2018 – 12/2022)
l'impresa risultasse attiva, con oggetto sociale certamente di natura commerciale (gestione di pubblici esercizi e compravendita degli stessi): in particolare, risultava attiva l'unità locale in Torino, via San Paolo 30/B, ove l'attività di bar aperta il 21/04/2015 viene dichiarata cessata il
30/11/2023;
2 RGL n. 519/2024
7. parte ricorrente tuttavia intende smentire l'efficacia probatoria di natura presuntiva ricavabile dalle informazioni registrate alla CCIAA, dimostrando che la Ippocrate s.a.s. era già inattiva nel periodo precedente, oggetto di accertamento giudiziale in relazione ad analoga pretesa contributiva, e che nel periodo oggetto di imposizione contributiva non era stato prodotto alcun reddito d'impresa;
8. la sentenza n. 697/2020 di questo Tribunale, prodotta dal ricorrente quale doc. 8 e che non risulta essere stata impugnata, è stata resa tra le stesse parti del presente giudizio ed ha ad oggetto analoga pretesa contributiva dell' per il periodo precedente: all'esito dell'ampia disamina della CP_1 documentazione versata dalle parti, la sentenza esclude che sia emersa la prova che nel periodo novembre 2011 – dicembre 2017 la Ippocrate s.a.s. abbia effettivamente svolto l'attività di somministrazione di cibi e bevande che costituisce il suo oggetto sociale dovendosi presumere il contrario, ed ha accertato l'infondatezza della pretesa dell' di iscrivere il sig. CP_1
alla gestione commercianti;
Pt_1
9. il presente giudizio – che riguarda il periodo immediatamente seguente – non vede fornire dall' alcun elemento a riprova dell'avvenuta CP_1 successiva ripresa dell'attività commerciale della Ippocrate s.a.s., nonostante la stessa risultasse alla CCIAA, come già in precedenza, in stato di attività (il ricorrente ha affermato, in sede di interrogatorio libero, che il consulente aveva omesso di dichiarare la cessazione dell'attività, formalità che è stata curata successivamente);
10. risolutivo è comunque il riscontro della totale assenza di qualsiasi ricavo o spesa emergente dalle dichiarazioni reddituali della società negli anni di interesse (cfr. docc.
3-7 di parte ricorrente): la mancata prova dell'esercizio di attività commerciale in capo alla Ippocrate s.a.s. comporta l'assenza dei presupposti per l'iscrizione del suo socio accomandatario alla gestione commercianti, ed il conseguente accoglimento del ricorso, con annullamento dell'avviso di addebito impugnato;
3 RGL n. 519/2024
11. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- annulla l'avviso di addebito n. 410 2023 0003663719000 ed accerta l'insussistenza del credito in esso portato;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
3.727,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Laura Imperiale.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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