Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3894/2024, instaurata tra le parti:
(C.F. ) (ricorrente), ass. avv.ti RINALDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, MICELI WALTER, GANCI FABIO
(C.F.: RO
) (convenuto) ass., ex art. 417 bis cpc, dott.ssa , dott.ssa P.IVA_1 CP_2
, dott. , dott.ssa CP_3 Controparte_4 Persona_1
Oggetto: risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a tempo
determinato
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato il 6/5/2024, ha rappresentato: Parte_1
- di essere docente idonea all'insegnamento nella scuola superiore di II grado;
- di avere prestato la propria opera quale docente supplente, dall'anno scolastico 2019/2020,
con contratti, quindi, a tempo determinato;
per la precisione, con contratti per supplenze brevi/saltuarie (nell'a.s. 2019/2020, sino al 27/6/2020), o con contratti di durata infra-annuale,
1
2023/2024;
- che i contratti con durata sino al 30 giugno di ogni anno hanno avuto ad oggetto posto di insegnante di sostegno, con orario settimanale completo, presso il medesimo istituto scolastico,
ovvero l'I.S. Giolitti di;
CP_1
- di avere quindi diritto al risarcimento del danno derivante dalla abusiva reiterazione,
ingiustificata, di contratti a termine, per più di 36 mesi, nella misura desumibile dall'art. 32 co
5 l. 183/2010, e quindi sino ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione corrispostale;
l'ingiustizia dell'abusivo uso reiterato dei contratti a tempo determinato per più
di 36 mesi sarebbe stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte
Costituzionale e dalla Corte di Cassazione.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato la pretesa del ricorrente, RO
eccependo:
- che la normativa che disciplina i contratti a tempo determinato del comparto scolastico costituiscono normativa speciale e derogatoria delle norme di diritto comune;
tale normativa consente l'apposizione del termine ai contratti stipulati per le supplenze;
- la normativa comunitaria (clausola 5 dell'Accordo Quadro recepito dalla direttiva UE 70/99)
avrebbe previsto espressamente che gli Stati membri debbano, nel disciplinare la materia, tenere conto delle esigenze di settori specifici e di ragioni oggettive;
la specificità del settore e le ragioni oggettive di utilizzo del modulo contrattuale a tempo determinato sussisterebbero, nel caso in esame;
- comunque, non sarebbe applicabile la fattispecie indennitaria di cui all'art. 32 co 5 l. 183/2010,
posto che tale norma si applicherebbe solo nei casi in cui, in sede giudiziale, sia disposta la conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, trattandosi di tutela aggiuntiva, quella risarcitoria, e non autonoma;
l'ipotesi della conversione dell'ultimo contratto
2 in tempo indeterminato, però, nel caso di specie, non può ricorrere, vertendosi in ipotesi di pubblico impiego.
Parte convenuta ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
*******
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini che si vanno ad esaminare.
Occorre preliminarmente esaminare la complessa fattispecie dell'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato nel settore dell'istruzione.
La norma ordinamentale che nel comparto dell'insegnamento pubblico ha a lungo consentito l'assunzione a tempo determinato per periodi annuali, senza limiti massimi, per la copertura di cattedre facenti parte del c.d. organico di diritto, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, è l'art. 4 co 1 l. 124/1999 ( si cita la norma: “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero,
e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo,
si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”).
La norma che invece consente l'assunzione a tempo determinato sino al 30 giugno di ogni anno,
per copertura di posti/cattedre facenti parte dell'organico non di diritto, ma c.d. “di fatto”, è
l'art. 4 co 2 del medesimo testo normativo, che recita:
“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si
provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
3 didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 187/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 co 1 sopra citato (unitamente a quella contenuta nell'art. 4 co
11 della l. 124/1999, relativa all'assunzione a tempo determinato del personale c.d. A.T.A.),
nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti (nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario) senza ragioni obiettive lo giustifichino;
la Corte, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale della norma citata, con ordinanza n. 207/2013, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, affidando a tale organo sovranazionale la verifica dell'eventuale violazione, da parte della norma oggetto di scrutinio di legittimità, della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del
Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato); la
Corte di giustizia, con la sentenza 26 novembre 2014, resa nelle cause riunite C-22/13, da C-
61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri, anche sul rinvio pregiudiziale effettuato dalla Per_2
Corte costituzionale, ha statuito: “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una
normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo
delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di
posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
4 senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo
qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno
eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”; nel paragrafo 77 di tale pronuncia della
CG si legge, in particolare: “quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non
prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle
autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato,
ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme
adottate in applicazione dell'accordo quadro”; la Consulta, ferma la violazione del diritto dell'Unione riscontrata dalla CG (violazione rilevante in sede di verifica di costituzionalità
delle norme, com'è noto, in relazione al parametro di cui all'art. 117 co 1 Cost.), ha comunque confrontato le norme sottoposte al giudizio con la normativa introdotta dalla l. 107/2015, al fine di verificare se questa avesse eventualmente garantito la corretta applicazione nell'ordinamento interno dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato;
la Consulta ha quindi verificato che: - il comma 131 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, ha disposto: “a decorrere dal 1°
settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”; - la durata complessiva dei contratti a termine è poi assunta dal legislatore quale parametro di operatività del fondo istituito dal successivo comma 132 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015; tale ultima disposizione, infatti,
stabilisce che nello stato di previsione del è istituito un fondo per i pagamenti in CP_5
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro
5 modificato l'art. 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), norma che regola il reclutamento del personale docente ed educativo, e concorre a comporre la disciplina delle procedure concorsuali, richiamata, sia pure senza espresso riferimento normativo, nell'art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, norma impugnata;
si prevede, tra l'altro, modificandosi il primo periodo del comma 1 dell'art. 400 del d.lgs. n. 297
del 1994, che “i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”; la nuova normativa ha dunque confermato la cadenza triennale dei concorsi, già prevista dal testo previgente;
- a tale normativa “a regime”
si aggiungono rilevanti disposizioni transitorie;
è infatti stabilito (art. 1, comma 95, della stessa legge) che: “per l'anno scolastico 2015/2016, il Controparte_6
è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di
[...]
personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012”; è poi previsto, sempre dal comma 109, lettera c), della citata legge n. 107 del 2015,
che l'art. 399, del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui l'accesso ai ruoli ha luogo anche attingendo alle graduatorie permanenti, continua ad applicarsi fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento.
6 La Corte Costituzionale ha quindi riscontrato che: - la CG ha comunque ritenuto sufficiente,
per il rispetto del più volte citato Accordo Quadro, una disciplina della materia interna allo
Stato membro che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto;
- la normativa di cui alla l. 107/2015 ha poi introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno;
elemento, questo, che configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile;
- la l.
107/2015 ha poi individuato la via della stabilizzazione dei docenti precari con il piano straordinario destinato alla copertura dei posti facenti parte dell'organico di diritto;
anche mediante meri automatismi (le graduatorie ad esaurimento) o mediante selezioni blande (i concorsi riservati); in buona sostanza, attribuendo ai precari serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo.
Per tali motivi, la Corte Costituzionale ha ritenuto non necessaria un'integrazione del dictum
del giudice comunitario, essendo la materia già disciplinata dalla nuova normativa in modo armonico rispetto ai principi desumibili dall'Accordo Quadro.
Nella materia dell'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego
è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza (a Sezioni Unite) n. 5072/2016, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “in materia di pubblico impiego privatizzato,
nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista
dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di
effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in
C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il
licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32,
comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e
qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la
prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del
7 lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità
forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del
danno subito”; la S.C. ha infatti ritenuto che, non potendo l'organo giudiziale investito della domanda di declaratoria di illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato convertire il rapporto in tempo indeterminato, stante il divieto, posto dall'art. 36 co 5 dlvo
165/2001, di costituzione di tali tipologie di rapporti in violazione delle regole imperative che disciplinano l'assunzione o l'impiego dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (sostanzialmente, le norme, anche costituzionali, che impongono la costituzione dei rapporti mediante concorsi pubblici), la tutela del lavoratore debba essere garantita mediante il riconoscimento di strumenti indennitari o risarcitori;
la norma dell'ordinamento che prevede tale ultima forma di tutela (minima) è proprio quella di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.
La Suprema Corte, nel medesimo anno, è intervenuta anche sulla più specifica materia (anzi,
materia a regime speciale), qui in trattazione, dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine per il personale docente, assunto quale supplente per la copertura annuale di cattedre facenti parte dell'organico di diritto;
trattasi della sentenza n. 22552/2016, nella quale si è affermato che “in tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999
(Corte Cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è
illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai
sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del
2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre
e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente
tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non
continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine
8 triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del
d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni”; laddove, in relazione alla posizione dei docenti assunti con contratti a tempo determinato per supplenze infrannuali, per copertura di cattedre facenti parte dell'organico di fatto, o per supplenze brevi, la Corte ha ritenuto che non sia “in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio
o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le
sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
La Suprema Corte, nella motivazione della decisione citata: - ha evidenziato la specialità della disciplina dei contratti a tempo determinato per il comparto scolastico sia rispetto alla disciplina generale di cui al dlvo 165/2001 (Testo Unico del pubblico impiego;
in particolare, la specialità
risulta espressamente riconosciuta dall'art. 70 del testo normativo), sia rispetto alla disciplina del dlvo 368/2001 (ovvero alla disciplina generale dei contratti a termine); - ha richiamato sia la sentenza ” della Corte di Giustizia Europea, sia la sentenza n. 187/2016 della Per_2
Consulta, sopra esaminate;
- ha evidenziato che la disciplina della materia introdotta dalla l.
107/2015 ha comunque cancellato, almeno per il futuro, l'illecito comunitario riscontrato dalla
Consulta, adottando, anche con una disciplina transitoria (art. 1, comma 95), un sistema di stabilizzazione dei lavoratori, con indizione regolare (nel tempo) di concorsi per il reclutamento del personale di ruolo, e con autorizzazione data al di attuare “un RO
piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo” per l'anno scolastico 2015/16 (art. 1, comma 95 cit.), mediante concorso “riservato” (art. 1, comma 97, l. 107/2015); rilevando che tale forma di riparazione satisfattiva adottata per il breve termine (la stabilizzazione di cui all'art. 1 co 95 cit.) risulta
9 idonea a cancellare, anzi a “sanare”, gli illeciti pregressi (ovvero consumati prima dell'entrata in vigore della l. 107/2015), costituendo “misura proporzionata, effettiva, sufficientemente
energica”, laddove, al contrario, “la astratta chance di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei
casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi
ravvicinati, intendendo per tali tempi quelli compresi tra l'entrata in vigore della legge
107/2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto
dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 […] in quanto connotata da evidente
aleatorietà”; - ha rilevato che con l'introduzione della norma contenuta nell'art. 1, comma 131,
della l. 107/2015 (“A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”) il legislatore ha introdotto un ulteriore limite sistematico idoneo a scongiurare il sopra rilevato illecito comunitario;
- ha poi considerato che “in assenza di disposizioni di legge
che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse
integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo
parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i
docenti (articolo 400 del T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, articolo 1): esso
infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre
contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa
proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno
cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dalla L. n. 107 del 2015, articolo 1,
comma 113, che ha riformato l'articolo 400 del T.U..
65. D'altra parte, ad attestare la esistenza di una ragionevolezza del parametro triennale può
richiamarsi il fatto che uguale limite massimo di trentasei mesi è fissato per la durata del
10 rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle
dipendenze del medesimo datore di lavoro (del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 5,
comma 4-bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo Decreto Legislativo n. 81 del 2015,
articolo 19, comma 2): si intende affermare che la complessiva durata massima di trentasei
mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato
che porta ad allineare, ferma la specialità del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, il settore
privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale
è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, cfr. da ultimo S.U. 11374/2016)”; così
individuando un preciso parametro temporale, sistematico, costituente discrimine tra reiterazione lecita dei contratti a tempo determinato per la copertura di organico di diritto
(contratto di durata annuale) ed abuso di tale strumento;
parametro che, d'altronde, si può
aggiungere, risulta armonico rispetto alla norma di cui all'art. 1 co 131 l. 107/2015, sopra citata,
che ha introdotto il limite di 36 mesi per l'utilizzo dei contratti a tempo determinato di durata annuale.
Sul fronte strettamente normativo, deve rilevarsi che l'art. 4 bis comma 1 del d.l. 87/2018, conv.
in l. 96/2018, ha abrogato l'art. 1 comma 131 della l. 107/2015; pertanto, è venuto meno il limite temporale ordinamentale di 36 mesi, anche non continuativi, per la reiterazione dell'uso di contratti a tempo determinato di durata annuale nel comparto scuola, anche se l'espunzione dall'ordinamento di tale limite, alla luce di quanto sinora indicato sulla scorta delle sentenze citate, non può comportare di certo, ex se, la legittimità dell'uso continuativo, oltre l'orizzonte triennale, del contratto a tempo determinato appena menzionato;
e deve poi rilevarsi che, per le fattispecie aventi collocazione temporale in epoca successiva al giugno del 2015 (come nel caso in esame), non più attuale è il riferimento, per la tutela risarcitoria, al disposto dall'art. 32 co 5
l. 183/2010, essendo invece utilizzabile l'analoga tutela concessa dall'art. 28 co 2 dlvo 81/2015
(risarcimento del danno patito dal lavoratore in misura tra un minimo di 2,5 e un massimo di
11 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto).
In ordine alla reiterazione dei contratti a tempo determinato su scoperture dell'organico di fatto
(contratti, come si è detto, disciplinati non dall'art. 4 co 1 l. 124/1999, ma dal comma 2 del medesimo articolo, ed aventi durata sino al 30 giugno di ogni anno) è intervenuta la Corte
d'Appello di Torino (sentenza n. 683/2016), la quale ha ritenuto che, perché possa configurarsi in ragione della reiterazione di tali specifici strumenti negoziali un vero e proprio abuso (come indicato in termini generali dalla Suprema Corte di Cassazione), debba esservi, sotto il profilo squisitamente temporale, superamento del limite dei 3 anni (anche per tale ipotesi, così come per l'ipotesi di reiterazione di contratti a termine su organico di diritto), nonché l'identità della cattedra e dell'istituto; elementi, questi, che rendono manifesta l'assenza di esigenze di realmente temporanee e dimostrano al contempo l'uso improprio e distorto della specifica tipologia di contratto a termine in discorso.
In conclusione, in punto di diritto, deve osservarsi che le fattispecie di abusivo ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato ex art. 4 co 1 l. 124/1999 e di abusivo ricorso allo strumento del contratto disciplinato dal comma 2 del medesimo articolo sono ben distinte e differenti, poggiando su ragioni giuridiche ed elementi costitutivi altrettanto distinti e differenti
(in ragione delle diverse rationes che permettono al il ricorso ai due RO
istituti negoziali).
Venendo al merito della fattispecie qui in esame, deve ritenersi che la domanda della ricorrente sia fondata, in relazione ai contratti stipulati dalla ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per i motivi che infra si procede ad indicare.
Si deve infatti osservare che:
- la ricorrente, come si è già rilevato, ha allegato, senza contestazioni da parte del CP_1
convenuto, di aver lavorato quale docente supplente presso il medesimo istituto scolastico,
12 ovvero l'I.S. Giolitti di , sempre su posto di insegnante di sostegno, per orario settimanale CP_1
completo, dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2023/2024, con contratti ex art. 4
co 2 l. 124/1999; pertanto, per 4 anni consecutivi;
in buona sostanza, può affermarsi (anche in considerazione dell'assenza di elementi di segno diverso, allegati e/o provati da parte convenuta) che la ha lavorato, negli anni appena indicati, per coprire in via Parte_1
continuativa la medesima cattedra, con la medesima forma contrattuale;
- trattasi di contratti di lavoro stipulati, tutti, in relazione a scopertura su organico di fatto (nel senso sopra precisato);
- sussistono quindi, per il periodo 2020/2021-2023/2024, i caratteri dell'abusiva reiterazione dell'utilizzo dello strumento del contratto a termine, secondo quanto sopra precisato, sulla scorta della giurisprudenza della Corte d'Appello di Torino;
superato il primo triennio c.d. “non abusivo”, ovvero di utilizzo legittimo della supplenza (2020/2021-2022/2023), vi è poi stata un'annualità (2023/2024) in cui l'attività lavorativa è stata ulteriormente prestata dalla ricorrente in condizioni di identità della cattedra e di istituto scolastico;
elementi, questi, che rendono manifesta l'assenza di esigenze di copertura della cattedra realmente temporanee,
come correttamente allegato in ricorso;
- la domanda deve essere pertanto accolta in relazione all'anno scolastico sopra indicato.
Deve quindi procedersi alla liquidazione del danno.
Per tale operazione, ritiene questo Giudice che debba trovare applicazione il disposto dell'articolo 12 del D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024 (pertanto, dopo la maturazione del diritto di credito, in quanto la fattispecie “abusiva” si è consumata al 30/6/2024), conv. in l.
166/2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (Procedura d'infrazione UE
n. 2014/4231).
13 In merito all'immediata applicabilità di tale normativa, anche in relazione a fattispecie illecite consumatesi precedentemente alla sua entrata in vigore, può citarsi provvedimento emesso da questo Tribunale (sentenza n. 2508/2024 dell'8/10/2024, est. Audisio, emessa in causa RG
136/2024) che così si è pronunciato:
“28. Il decreto legge è intervenuto sulla norma a seguito della procedura d'infrazione n.
2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento
nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la
discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di
misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né
sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo
determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
29. Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il
D.L. sopra citato, il quale all'art. 12 ha previsto che all'articolo 36, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal
seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una
successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il
lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura
compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla
gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti
tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
30. Nel decreto legge non è contenuta una disciplina di diritto transitorio, ma ritiene questo
Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata
applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una
14 situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE
ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento
da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico
del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in
parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma,
dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle
attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione
dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse
finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le
disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata
aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben
potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione
europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche.
34. Per tutto quanto sopra esposto, deve trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui
all'art. 12 D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024”.
Tali affermazioni, appunto riferite alla specifica applicabilità immediata delle norme di cui al d.l. 131/2024, risultano vieppiù corrette alla luce di quanto affermato in tempi recenti dalla
Suprema Corte di Cassazione, in modo ben più generale, in merito all'applicabilità ratione
temporis di ius superveniens contenente criteri di liquidazione (e quindi di traduzione in termini
15 monetari per equivalente) del danno. Si riportano alcuni passi dell'ordinanza Cass. n.
19229/2022:
“[…] 1.3. Erronea è […] l'affermazione secondo cui, quando la legge in una determinata
materia detti regole per la liquidazione del danno aquiliano, tali regole debbano applicarsi
solo ai fatti illeciti 444/ avvenuti dopo l'entrata in vigore di esse. E' vero piuttosto l'esatto
contrario: la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve
avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto
illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito".
La liquidazione del danno è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle
regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. Tale criterio
è stato già ripetutamente applicato da questa Corte, tra l'altro: -) in tema di danno alla salute
causato da colpa medica, che deve avvenire in base ai criteri stabiliti dall'art. 7, quarto comma,
1. 8.3.2017 n. 24, anche per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore di tale legge (Sez. 3 -,
Sentenza n. 28990 del 11/11/2019, Rv. 655965 - 01); -) in tema di danno ambientale, da
liquidarsi in base ai criteri stabiliti dall'art. 311, comma terzo, d. lgs. 152/06, anche se l'illecito
è stato commesso prima (Sez. 3 -, Sentenza n. 8662 del 04/04/2017, Rv. 643837 - 02); -) in tema
di danno non patrimoniale da morte, da liquidarsi in base ai criteri orientativi (c.d. "tabelle)
diffusi al momento della liquidazione, e non dell'illecito (Sez. 3 -, Sentenza n. 5013 del
28/02/2017, Rv. 643140 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012, Rv. 622506 - 01); -) in
tema di liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali, proprio come nel caso
di specie (Sez. 3 -, Sentenza n. 18773 del 26/09/2016, Rv. 642106 - 01); -) in tema di
liquidazione del danno da ingiusta detenzione, che deve avvenire in base al massimale vigente
al momento della liquidazione, e non della detenzione [Sez. U pen., Sentenza n. 24287 del
09/05/2001 (dep. 14/06/2001), Rv. 218974 - 01]; -) in tema di liquidazione del danno da c.d.
occupazione appropriativa (Sez. 1, Sentenza n. 14357 del 21/12/1999, Rv. 532409 - 01)”. La
16 Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, con riferimento alla problematica in esame: “(a) "qualsiasi tipo di danno, in assenta di diverse disposizioni di legge,
va liquidato in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del
fatto illecito" [si omette la citazione dell'ulteriore principio di diritto affermato nell'ordinanza in esame, in quanto non pertinente alla tematica che qui ci occupa].
Pertanto, dovendosi applicare la novella normativa, si deve stabilire la misura dell'indennizzo liquidabile in un intervallo che va da 4 a 24 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del
TFR.
Considerato che
risulta indennizzabile un solo anno scolastico, il danno deve essere quantificato in 4 mensilità, ovvero nella misura minima. La retribuzione mensile da prendere in considerazione quale base della liquidazione è pari ad euro 2.300,92 (v. doc. 2 ricorrente).
L'importo complessivo per cui emettere condanna è pertanto pari ad euro 9.203,68.
Su tale importo spettano solo gli interessi, e non la rivalutazione, pur trattandosi di liquidazione di danno risarcibile, in quanto “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi,
previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura
retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio
o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione
contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429,
comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi
a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”
(Cass. 13624/2020).
3. Le spese di lite devono seguire la soccombenza.
Il deve essere pertanto condannato alla rifusione, in RO
favore dei procuratori della ricorrente, che si sono dichiarati antistatari;
sulla base del valore del victum, e tenendo conto della natura sostanzialmente seriale della controversia.
P. Q. M.
17 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
1) accerta l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, oltre il limite dei 36 mesi,
stipulati dal con , per l'anno scolastico RO Controparte_7
2023/2024;
2) condanna il al risarcimento del danno nei confronti di RO
; risarcimento liquidato in complessivi euro 9.203,68, oltre ad interessi;
Controparte_7
3) condanna il alla rifusione, nei confronti dei procuratori RO
di , che si sono dichiarati antistatari, delle spese del presente procedimento;
Controparte_7
spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 12/2/2025
IL GIUDICE
DOTT. SIMONE ROMITO
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016; - la medesima legge, all'art. 1, comma 113, ha