Articolo 48 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52
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25 febbraio 1996
Art. 48. (Certificazione marchio CE per il settore
industriale: criteri di delega). 1. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio , per la parte in cui modifica ed integra direttiva comunitarie attuate con leggi e con atti aventi forza ed efficacia di legge, si provvede, fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 18 ottobre 1977, n. 719 , di recepimento della direttiva 73/23/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 , di recepimento delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai recipienti semplici a pressione;
c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 , di recepimento della direttiva 88/378/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;
d) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 , di recepimento della direttiva 89/686/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi di protezione individuale;
e) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 , di recepimento della direttiva 90/384/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, prevedendo che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individui gli impieghi di scarsa rilevanza ai fini della tutela e della fede pubblica, da esonerare dall'obbligo di verificazione periodica;
f) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 , di recepimento della direttiva 90/385/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi medici impiantabili attivi.
2. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio , per le parti in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con atti di natura regolamentare o amministrativa, si provvede ai sensi dell' articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 .
Note all' art. 48:
- La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 220 del 30 agosto 1993.
- La legge 18 ottobre 1977, n. 791 cosi' recita: "Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinata ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione".
- La direttiva 73/23/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
L. 77 del 26 marzo 1973.
- Il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311 cosi' recita: "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell' art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ".
- La direttiva 87/404/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 220 dell'8 agosto 1987.
- La direttiva 90/488/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 270 del 2 ottobre 1990.
- Il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 , cosi' recita: "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 190, n. 428".
- La direttiva 88/378/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 187 del 16 luglio 1988.
- Il D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 cosi' recita: "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 , in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale".
- La direttiva 89/686 e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 399 del 30 dicembre 1983.
- Il D.Lgs. 29 dicembre 1992 n. 517 cosi' recita: "Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico".
- La direttiva 90/384/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 189 del 20 luglio 1990.
- D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 507 cosi' recita: "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive ai dispositivi medici impiantabili attivi".
- La direttiva 90/385/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 189 del 20 luglio 1990.
- L' art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1993), cosi' recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttiva comunitaria in via regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989 .
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , come sostituito dall'articolo 3 della presente legge".
Entrata in vigore il 25 febbraio 1996