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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 449 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tigellio n.8, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Ugo Mario Dessy che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Arezzo, via Romana Controparte_1
n.58, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n.13, presso lo studio dei procuratori Avv.ti Luca e Luigi Borghi, Roberta Del Bianco e Susanna Albanese che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2023 parte ricorrente premetteva:
- di aver lavorato, in qualità di impiegato con qualifica A/S, alle dipendenze, dapprima, della dal 05/02/2009, presso lo stabilimento ubicato Controparte_3 nella via del commercio 6/8 Baschi (TR), azienda leader nella produzione di manufatti in cemento armato necessari per la realizzazione dei prefabbricati;
- poi, dal 01/07/2018 di essere stato trasferito, senza soluzione di continuità, alla in virtù di contratto di affitto di ramo d'azienda Controparte_1 sottoscritto in data 29/06/2018; - che il rapporto lavorativo cessava in data 31/10/2021 a seguito di dimissioni rassegnate dal ricorrente;
- che l'orario di lavoro si svolgeva dal lunedì al venerdì dalle 06:00 della mattina alle 19:00 di sera ed oltre;
- che il contratto prevedeva lo stipendio di € 4.000,00 netti comprensivi di paga base, contingenza, EDR 01/01/1993 stabiliti dal CCNL e dal relativo livello di inquadramento, superminimo e trasferte, oltre al rimborso delle spese di viaggio (dal luogo di residenza ubicato in Cagliari allo stabilimento ubicato in Baschi) dietro presentazione di adeguata documentazione;
- che in busta paga veniva anche riconosciuta la somma di euro
1.000,00 a titolo di straordinario forfettizzato;
- che, tuttavia, le ore mensili di straordinario effettuate dal ricorrente erano di gran lunga superiori a quelle forfettizzate;
- che dal 1/03/2013, non più in forza il capo fabbrica Pt_2 per riduzione del personale, il ricorrente si è occupato anche
[...] dell'organizzazione quotidiana delle lavorazioni all'interno dello stabilimento e della gestione degli operai;
- di aver diritto a percepire il rimborso delle spese di viaggio da e per il luogo di residenza ubicato in Cagliari sulla base della copiosa documentazione prodotta e in base a quanto stabilito negli accordi iniziali con l'allora Amministratore Ing. ; - di aver diritto Controparte_3 Controparte_4 al compenso quale responsabile per la sicurezza;
- di aver svolto numerose ore di lavoro straordinario non retribuite. Affermava di essere creditore della società convenuta della somma complessiva di € 711.624,80 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto e rimborso spese di viaggio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, per i titoli meglio indicati ed elencati in ricorso. Conveniva, pertanto, la società davanti al Controparte_1 giudice del lavoro di Terni chiedendo di: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello straordinario, della indennità quale responsabile per la sicurezza e delle spese di viaggio come meglio precisato nella parte espositiva, e per l'effetto condannare la società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 711.624,80 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto e rimborso spese di viaggio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La società si costituiva contestando la Controparte_1 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni diffusamente esposte in memoria, insistendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. La causa veniva rinviata per discussione e decisione senza l'espletamento di attività istruttoria ad eccezione della documentazione offerta dalle parti.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente dipendente, dapprima della società a Controparte_3 far data dal 5.02.2009, poi transitato, senza soluzione di continuità alle dipendenze della società convenuta a far data dal 1.07.2018 (sino al 31.10.2021) con la qualifica A/S CCNL Laterizi – Aziende Industriali e mansione di
“Responsabile della Produzione” addetto allo stabilimento ubicato in Baschi (TR), via del commercio n.8, rivendica nel presente giudizio una pluralità di emolumenti retributivi e non di seguito meglio specificati e trattati separatamente.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta tempestivamente e con riferimento ad ogni pretesa azionata dal ricorrente nel presente giudizio. In merito la Corte di cassazione, con orientamento ormai consolidato ed assolutamente condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Fornero (l. 92/12) e dal c.d. Jobs
Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne deriva che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n. 26246;
Cass. Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957). Di qui il rigetto dell'eccezione atteso che il rapporto di lavoro inter partes è cessato in data 31.10.2021 ed il ricorso è stato depositato in data 7.06.2023 e l'ex datore di lavoro si è costituito in data 28.09.2023.
1. Lavoro straordinario.
La domanda di parte ricorrente è finalizzata ad ottenere la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive asseritamente dovute per il lavoro straordinario prestato in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro. Sul punto è necessario preliminarmente inquadrare il rapporto lavorativo intercorso tra le parti del giudizio sino alle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 31.10.2021 per poter meglio comprendere in diritto la fattispecie.
Con lettera di assunzione, datata 5.02.2009, il ricorrente veniva assunto dalla società ed inquadrato al livello A/S del CCNL Laterizi – Controparte_3 Aziende Industriali con mansioni di “Responsabile della Produzione” presso lo stabilimento della società sito in Baschi (TR), poi in data 1.07.2018, a seguito di contratto di affitto d'azienda, tutti i dipendenti della tra cui Controparte_3 anche il ricorrente, sono passati alle dipendenze della Controparte_1 conservando le medesime condizioni contrattuali, circostanze documentalmente provate e pacifiche inter partes (cfr. all.ti al ricorso).
Risulta, altresì, documentalmente provato dal CCNL di settore prodotto che la declaratoria professionale afferente il ricorrente così riporta: “Art.7 (Quadro) La qualifica di quadro compete a quei lavoratori che, con le caratteristiche della declaratoria di cui alla categoria AS, siano responsabili del coordinamento e della gestione di settori fondamentali dell'impresa.
Trattamento economico e normativo: Salvo quanto di seguito specificatamente previsto, ai quadri si applicano le norme contrattuali e di legge relative agli impiegati con funzioni direttive.
Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta una indennità di funzione pari ad un importo mensile di euro 51,65. L' importo di cui sopra potrà essere assorbito per il 50% dai superminimi individuali o da altri trattamenti aggiuntivi analoghi eventualmente percepiti dai lavoratori interessati.
Responsabilità civile: Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 190/1985,
l'azienda è tenuta ad assicurare il quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
Iniziative di formazione: In relazione alle loro esigenze, le aziende, di norma, promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. Assistenza legale: Ai quadri si riconosce la copertura delle spese,
l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte”. Art.8 (Categoria A Super): “Appartengono alla categoria A super i lavoratori amministrativi, tecnici e commerciali che svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia d' iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda.
Profili professionali: 1) Responsabile di importante centro di produzione con responsabilità sull'andamento tecnico, funzionale e di sicurezza degli impianti, con l'incarico di conseguire gli obiettivi assegnati nel rispetto di costi predefiniti e standard di qualità elevati.
2) Responsabile di importante ufficio amministrativo, tecnico e/o commerciale con responsabilità sull'andamento funzionale ed organizzativo nell'attuazione delle direttive generali.
3) Responsabile commerciale di un'importante area geografica, garantisce il raggiungimento dei budget di vendita, il coordinamento delle attività degli agenti e la risoluzione delle contestazioni”. Ciò posto, va richiamata la disciplina introdotta dal D.Lgs 8 aprile 2003,
n. 66 emesso in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, le cui disposizioni “sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.” Il predetto decreto, dopo aver definito all'art. 2 il proprio ambito di applicazione, disciplina in via generale l'“orario normale di lavoro” (art 3), la
“durata massima dell'orario di lavoro” (art 4); il “lavoro straordinario” e i
“Criteri di computo” (art. 5 e 6); il “ Riposo giornaliero” (art 7); le “Pause” (Ar.. 8); e per quanto d'interesse, le “Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione” (art. 12) e la “Durata del lavoro notturno” (art.13), disponendo tuttavia all'art.17 che la disciplina indicata in questi articoli NON si applichi ai dirigenti e ai lavoratori che operano in autonomia (id est Quadro). Tale articolo, titolato “Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale”, per la parte (comma 5) rilevante ai fini della presente causa, dispone:“5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
…”. Dunque, in considerazione delle caratteristiche dell'attività esercitata, non si applica ai quadri l'orario normale di lavoro fissato dall'art. 3 in 40 ore settimanali (o misura minore a seconda di quanto stabilito ai fini contrattuali dai CCNL), e neppure si applica a dirigenti e quadri la disciplina sulla “Durata massima dell'orario di lavoro” per cui “
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. (omissis) e neppure quella sul “Lavoro straordinario” (art.5) per cui:
“ 1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermo restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Trascurando l'ulteriore normativa che viene espressamente indicata come inapplicabile ai quadri e al personale dirigente (Art. 8 “Pause”, Art. 12 “Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione e Art. 13
“Durata del lavoro notturno”), vi è quindi da rilevare che, in assenza di una specifica previsione contrattuale derivante da CCNL anche aziendale, che chiarisca l'orario di lavoro per le figure dei dirigenti e dei quadri, l'orario minimo di questi va individuato in correlazione con quello dei lavoratori addetti all'unità produttiva a cui il quadro/dirigente è assegnato tanto che il suo orario di lavoro è funzionalmente collegato a quello di tale unità operativa di cui egli è responsabile. Ove il CCNL o il contratto aziendale non preveda un orario specifico per i il dipendente che rivesta la qualità di deve però confrontarsi Pt_3 Pt_4 con le esigenze operative che ogni impresa ha e che si sostanziano nella definizione di un orario di lavoro reso pubblico ai dipendenti, talché il Pt_4 diviene esso stesso tenuto a una prestazione lavorativa correlata nel minimo all'orario normale applicabile agli impiegati dell'unità di appartenenza, sicché egli stesso nel caso dovrà assicurare una prestazione lavorativa nella misura oraria degli altri dipendenti, essendo tenuto al recupero in caso di prestazione lavorativa inferiore a quella risultante dal normale orario.
Nei confronti di chi riveste qualifiche dirigenziali, direttive o di quadro il compenso per lavoro straordinario può ritenersi dovuto se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisico – psichica garantita costituzionalmente a tutti i lavoratori;
in tal caso, si deve valutare non solo l'elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, ma anche l'elemento qualitativo relativo all'impegno fisico e intellettuale richiesto al lavoratore (cfr. Cass. Sez. Lav. sent.
n.18161/2018).
Ed ancora proprio in relazione alla domanda volta ad ottenere il pagamento di somme a titolo di straordinari si ricorda il consolidato insegnamento della Corte di legittimità per cui: “I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori” (Cassazione Sez. Lav. sent. n.12687/2016)”. Orbene venendo al caso che ci occupa la disciplina collettiva non predetermina l'orario di lavoro rispetto a chi riveste il ruolo di Quadro come il dipendente, né le parti con il contratto di assunzione hanno stabilito limitazioni. Tuttavia, come confessato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio la società convenuta ha sempre corrisposto al lavoratore a titolo di compenso forfettizzato per il lavoro eccedente l'orario ordinario la somma di € 1.000,00 mensili oltre lo stipendio pattuito nel contratto di assunzione comprensivo a sua volta anche di un superminimo nella misura indicata nel
CCNL di settore e sopra riportata. Deve ritenersi, quindi, che le parti hanno inteso contrattualizzare il compenso per l'eventuale lavoro straordinario prestato dal ricorrente, il quale, tuttavia, in questa sede sembra lamentare, anche se in maniera fumosa, il superamento del limite di ragionevolezza al fine di vedersi riconoscere un ulteriore compenso, come quantificato nei conteggi allegati. Ritiene il Tribunale, che parte ricorrente non abbia fornito convincente prova dello svolgimento di lavoro straordinario eccedente tale limite per quanto di ragione. Deve rimarcarsi come nell'atto introduttivo la difesa attorea ha riportato tutta una serie di interventi posti in essere dal in orari eccedenti quello Pt_1 ordinario nel settore organizzativo – produttivo dell'azienda aventi, tuttavia, come emerge dal tenore della allegazione, carattere eventuale e/o addirittura eccezionale, a fronte di anomalie negli impianti di produzione ovvero nella organizzazione della turnazione dei lavoratori, che richiamavano l'attenzione o l'impegno personale del ricorrente. Invero, appare alquanto inverosimile che tali eventi, proprio perché eccedentari rispetto al normale funzionamento dello stabilimento, occupassero un plus di orario di 4 ore ogni giorno, costringendo il manca tutte le mattine a programmare la preparazione delle gabbie e dei pannelli, a riprogrammare il carico degli articolati, ovvero ad intervenire personalmente su guasti (elettrico- meccanico-idraulico) sui carriponte e/o sulle casseformi (riparazioni per le quali ci si chiede se il ricorrente fosse qualificato, nonostante la società avesse ditte esterne incaricate, come provato documentalmente), riassegnare il personale da un reparto ad un altro, stampare disegni e scortare personalmente i carichi eccezionali nelle tratta Persona_1
Proprio perché tali eventi appaiono a chi scrive come limitati temporalmente e quatitativamente deve reputarsi che l'importo di € 1.000,00 quale compenso forfettizzato per eventuale straordinario sia più che congruo.
Di contro parte ricorrente non ha offerto di provare le circostanze allegate con capitoli di prova circostanziati nel tempo e nello spazio così come richiede la giurisprudenza consolidata in merito al compenso rivendicato per il lavoro straordinario, soprattutto rispetto ai dirigenti ed assimilati.
Con riferimento agli oneri probatori in merito allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, si deve precisare, in generale, che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto;
peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623). Il lavoratore prima ancora che provare deve allegare con sufficiente specificazione gli orari di lavoro osservato durante il rapporto di subordinazione ed il difetto di allegazione non può ritenersi supplito dalla produzione del mansionario contrattuale, atteso che, secondo l'univoco indirizzo della Suprema Corte, il “thema decidendum della controversia deve essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”, non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008 n. 13989). Nella stessa direzione si è affermato che: “nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. gli elementi di fatto e diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali
(ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso” (Cass. civ. Sez. Lav., 12.2.2016, n. 2832;
Cass. civ. Sez. Lav. 27.5.2008, n. 13825; Cass. Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353;
Cass. Sez. Unite, 20.4.2005, n. 8202; Cass. Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353;
Cass. Sez. Unite, 23.1.2002, n. 761).
Mette conto evidenziare che il ricorrente nel ricorso oltre ad elencare le numerose attività dallo stesso espletate non ha dedotto e specificato le giornate e gli orari precisi nei quali sarebbe stata prestata l'attività lavorativa in regime di plus orario.
Appare a chi scrive alquanto anomalo che ogni giorno, durante tutto il rapporto di lavoro dal 2009 al 2021, il ricorrente abbia osservato sempre l'orario lavorativo dalle 4.00/5.00 del mattino sino alle 19.00 della sera, circostanze fattuali che confliggono anche con la documentazione allegata al ricorso dalla quale si evince che ogni lunedì il ricorrente atterrava all'aeroporto di Roma Fiumicino non prima delle 7.30 e ogni venerdì partiva alla volta di Cagliari in orari non compatibili con lo svolgimento delle mansioni sino alle 19.00, stante il tempo di percorrenza dallo stabilimento all'aeroporto ed i tempi di imbarco (cfr. biglietti aerei allegati al ricorso).
E ancora più inverosimile risulta la circostanza che solo il ricorrente potesse intervenire per risolvere, sempre in orario straordinario, problematiche afferenti l'organizzazione del lavoro degli operai ovvero la produzione dei manufatti e necessariamente in presenza agli orari indicati in ricorso, vale a dire al di fuori della forbice oraria ordinaria.
Nei capitoli come articolati il ricorrente non ha specificato nel dettaglio i giorni in cui si sarebbe reso necessario, e non altrimenti ovviabile, il suo intervento in orari straordinari, rendendo la capitolazione generica e non consentendo a controparte, che ha sollevato la contestazione, di articolare adeguati capitoli in prova contraria.
Il rigoroso onere probatorio richiesto in parte qua (Cass. 16 febbraio
2009, n. 3714), non è surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice (Cass.
29 gennaio 2003, n. 1389) di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. n. 4668 del 1993; Cass. n. 14466 del 1999; Cass. n. 1389 del 2003) (…) la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al lavoro straordinario prestato costituisce accertamento di fatto (Cass. n. 12434 del
2006; Cass. n. 3714 del 2009), così come quello in ordine alla mancata fruizione di permessi e ferie” (Cass. n. 16951/2018). Ne discende il rigetto della domanda.
2. Rimborso spese trasferta.
Il ricorrente formula, altresì, domanda di rimborso spese di viaggio aereo da Roma Fiumicino a Cagliari, luogo di residenza, e ritorno, sostenute dall'istante nella misura di € 17.525,81 sino al 2013 e di € 39.552,98 dal 2013 sino al 2021 ed, asseritamente, oggetto di accordo in sede contrattuale di assunzione con la offrendo a supporto probatorio un Controparte_3 partitario di spese a nome apparentemente redatto dalla Parte_1 [...]
per il periodo sino al 2013, ed i titoli di viaggio dal 2013 alla CP_3 cessazione del rapporto di lavoro (cfr. all.ti al ricorso). La società convenuta ha contestato la pretesa rivendicata eccependo il mancato accordo tra le parti in merito, nonché l'assenza di idonea prova documentale.
La domanda è infondata per quanto di ragione. Nel contratto di assunzione firmato dall'allora in Controparte_3 merito si legge: “Il trattamento economico mensile a lei spettante è stabilito come segue: Contingenza, EDR 01.01.1993 stabiliti dal CCNL e dal Parte_5 relativo livello di inquadramento, Superminimo e Trasferte tali da garantire un trattamento mensile netto pari ad € 4.000,00 (quattromila//00) per tredici mensilità, oltre al rimborso per le spese di viaggio (vitto ed alloggio) dietro presentazione di adeguata documentazione”. L'esborso per i viaggi affrontato dal ricorrente, residente in [...], è assimilabile a quello affrontato da qualsiasi lavoratore per raggiungere la sede di lavoro, spesa non inerente alla prestazione lavorativa e sostenuta per un interesse proprio del dipendente piuttosto che del datore di lavoro (ex multis cfr. Cass. Sez. Lav. n.6501/1983).
L'oggetto della controversia, infatti, non riguarda le spese inerenti allo spostamento della sede di lavoro, contrattuale o di fatto, alla località in cui il dipendente è inviato temporaneamente e provvisoriamente per sopperire ad esigenze dell'attività imprenditizia, e cioè alla trasferta, spese compensate con una specifica indennità prevista nella lettera di assunzione, ma alle spese ulteriori di trasporto, sopportate dal dipendente per recarsi presso la sede operativa dal luogo di residenza, funditus in Sardegna, ogni settimana, avvalendosi di trasporto aereo, che all'evidenza gli consentiva di raggiungere il luogo di lavoro all'orario prestabilito. Secondo la giurisprudenza consolidata le spese di trasporto sostenute dal lavoratore per recarsi sul luogo di lavoro sono a suo carico in quanto presuntivamente connesse alla prestazione lavorativa, dedotta in contratto, le spese del lavoratore fuori della sede aziendale sono invece a carico del datore di lavoro perchè sopportate nel suo esclusivo interesse. Diverso è il caso dei rimborsi previsti in funzione di frequenti cambiamenti, per esigenze aziendali, di una determinata sede di lavoro, fattispecie che non ricorre nel caso che ci occupa.
Orbene ad avviso del Giudicante militano in senso sfavorevole alla domanda attorea due circostanze dirimenti. Innanzitutto, la lettera del contratto di assunzione dove si legge chiaramente a specificazione tra parentesi che per spese di viaggio, a carico del datore di lavoro, sono da intendersi quelle per il vitto e l'alloggio, posto che il ricorrente, residente in Sardegna ed impegnato al lavoro presso la sede operativa di Baschi, stante anche la durata significativa del rapporto di lavoro, necessitava di una abitazione e del vitto durante la settimana (dal lunedì al venerdì).
E che tali spese siano state sostenute dal datore di lavoro è circostanza verosimile in assenza di richieste sul punto da parte del ricorrente, il quale si è limitato in questa sede a rivendicare i rimborsi dei viaggi aerei da e per la
Sardegna. In seconda battuta non è credibile che il ricorrente, pur sapendo che il datore di lavoro si era obbligato a rimborsargli le spese dei viaggi dal luogo di residenza, per ben 12 anni non abbia rivendicato prima la restituzione degli importi anticipati, trattandosi di somme considerevoli e che solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro ne contesti il rimborso. Un ulteriore elemento che rema contro la prospettazione attorea è la previsione contrattuale della concessione da parte del datore di lavoro all'odierno istante di un'auto aziendale con spese (carburante, assicurazione, pedaggi autostradali) interamente a carico dell'azienda, apparendo alquanto anomalo che a fronte di una pattuizione/concessione contrattuale così specifica sulle modalità di trasporto del ricorrente le parti non abbiano regolato anche gli spostamenti aerei, pur essendone ben consci e consapevoli anche del consistente impegno di spesa. Peraltro, sino all'anno 2013 sono del tutto assenti i documenti di trasporto essendosi limitato il ricorrente a depositare un partitario di spese di provenienza unilaterale e contestato tempestivamente nella sua efficacia probatoria da parte dell'attuale datore di lavoro. Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda non può essere accolta, non potendo essere provata la circostanza dell'accordo con la
[...] a mezzo testimoni stante il divieto di cui all'art.2721 c.c.. CP_3
Non è peregrino rammentare che l'art. 2721 c.c. prevede un divieto generale alla prova testimoniale per la prova di qualsivoglia contratto dal valore superiore ad 2,58 ovvero clausola contrattuale.
In ogni caso e con considerazione assorbente, i capi di prova dedotti da parte ricorrente per la dimostrazione dell'esistenza del consenso dell'originario datore di lavoro al rimorso delle spese di viaggio non sono ammissibili anche perché del tutto genericamente formulati nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe stato espresso il consenso al rimborso, oltre che delle persone coinvolte nella vicenda. Al riguardo va infatti ricordato che: “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa” (Cass. civ., Sez. VI, 12/10/2011, n. 20997).
3. Compenso per lo svolgimento della mansione di “Responsabile per la sicurezza”. Il ricorrente, da ultimo, formula domanda di condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 41.000,00 per aver svolto dal 2015 alla cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta alle mansioni già assegnate, l'"Incarico di Dirigente in materia di Sicurezza", riguardante attività connesse agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008. La società – datrice di lavoro ha contestato anche tale rivendicazione sostenendo che nella lettera di assegnazione dell'incarico del luglio 2018 le parti non avevano concordato alcun compenso, anzi, il ricorrente aveva accettato l'incarico senza chiedere alcuna indennità. In via subordinata, la società ha contestato il quantum della richiesta determinato in modo del tutto arbitrario senza alcuna indicazione circa i criteri attraverso i quali è stato calcolato il compenso asseritamente spettante. Dall'atto di nomina datato 2.07.2018 emerge che la scelta aziendale di designare quale Dirigente in materia di sicurezza il ricorrente è stata motivata dalla circostanza che il già rivestiva la qualifica di Dirigente della Pt_1
Produzione e come tale era già in possesso di autonomia gestionale, organizzativa, di controllo nonché economica, di qui la decisione del datore di lavoro di attribuirgli tale ruolo. L'assenza di previsione di una indennità, a modesto avviso del Giudicante, riposa proprio nel rivestire il già da molto tempo, il ruolo di Pt_1
Dirigente della Produzione nello stabilimento di Baschi e, quindi, di essere già nel possesso dei requisiti per poter svolgere l'incarico di Dirigente per la sicurezza, ben conoscendo la struttura dello stabilimento e la sua organizzazione.
Inoltre, il Tribunale, interpretando la volontà delle parti quale emergente dal documento citato (atto di nomina), ritiene che nell'intenzione dei paciscenti la retribuzione già in godimento al andava a compensare anche il nuovo Pt_1 incarico assegnato, considerazione corroborata dall'assenza per oltre tre anni da parte del lavoratore di qualsiasi richiesta di compenso ad integrazione della retribuzione corrisposta per l'ulteriore mansione assegnata, in uno all'accettazione dell'incarico senza condizioni e riserve. Non manca di evidenziare chi scrive che dalla nomina formale di Dirigente per la sicurezza non sembra siano derivate in capo al Pt_1 incombenze particolarmente gravose che non potessero essere compensate e/o ricomprese nella retribuzione mensile erogata.
Ne discende il rigetto della domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento, posto che le differenze su TFR e mensilità aggiuntive derivano dalla rivendicazione di un maggior compenso a titolo di lavoro straordinario e compenso quale Dirigente per la sicurezza.
Restano assorbite per il principio della ragione più liquida le questioni non espressamente affrontate. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del pregio dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna , al pagamento in favore della società Parte_1 [...] delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Terni, lì 26 febbraio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 449 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tigellio n.8, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Ugo Mario Dessy che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Arezzo, via Romana Controparte_1
n.58, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n.13, presso lo studio dei procuratori Avv.ti Luca e Luigi Borghi, Roberta Del Bianco e Susanna Albanese che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2023 parte ricorrente premetteva:
- di aver lavorato, in qualità di impiegato con qualifica A/S, alle dipendenze, dapprima, della dal 05/02/2009, presso lo stabilimento ubicato Controparte_3 nella via del commercio 6/8 Baschi (TR), azienda leader nella produzione di manufatti in cemento armato necessari per la realizzazione dei prefabbricati;
- poi, dal 01/07/2018 di essere stato trasferito, senza soluzione di continuità, alla in virtù di contratto di affitto di ramo d'azienda Controparte_1 sottoscritto in data 29/06/2018; - che il rapporto lavorativo cessava in data 31/10/2021 a seguito di dimissioni rassegnate dal ricorrente;
- che l'orario di lavoro si svolgeva dal lunedì al venerdì dalle 06:00 della mattina alle 19:00 di sera ed oltre;
- che il contratto prevedeva lo stipendio di € 4.000,00 netti comprensivi di paga base, contingenza, EDR 01/01/1993 stabiliti dal CCNL e dal relativo livello di inquadramento, superminimo e trasferte, oltre al rimborso delle spese di viaggio (dal luogo di residenza ubicato in Cagliari allo stabilimento ubicato in Baschi) dietro presentazione di adeguata documentazione;
- che in busta paga veniva anche riconosciuta la somma di euro
1.000,00 a titolo di straordinario forfettizzato;
- che, tuttavia, le ore mensili di straordinario effettuate dal ricorrente erano di gran lunga superiori a quelle forfettizzate;
- che dal 1/03/2013, non più in forza il capo fabbrica Pt_2 per riduzione del personale, il ricorrente si è occupato anche
[...] dell'organizzazione quotidiana delle lavorazioni all'interno dello stabilimento e della gestione degli operai;
- di aver diritto a percepire il rimborso delle spese di viaggio da e per il luogo di residenza ubicato in Cagliari sulla base della copiosa documentazione prodotta e in base a quanto stabilito negli accordi iniziali con l'allora Amministratore Ing. ; - di aver diritto Controparte_3 Controparte_4 al compenso quale responsabile per la sicurezza;
- di aver svolto numerose ore di lavoro straordinario non retribuite. Affermava di essere creditore della società convenuta della somma complessiva di € 711.624,80 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto e rimborso spese di viaggio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, per i titoli meglio indicati ed elencati in ricorso. Conveniva, pertanto, la società davanti al Controparte_1 giudice del lavoro di Terni chiedendo di: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello straordinario, della indennità quale responsabile per la sicurezza e delle spese di viaggio come meglio precisato nella parte espositiva, e per l'effetto condannare la società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 711.624,80 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto e rimborso spese di viaggio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La società si costituiva contestando la Controparte_1 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni diffusamente esposte in memoria, insistendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. La causa veniva rinviata per discussione e decisione senza l'espletamento di attività istruttoria ad eccezione della documentazione offerta dalle parti.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente dipendente, dapprima della società a Controparte_3 far data dal 5.02.2009, poi transitato, senza soluzione di continuità alle dipendenze della società convenuta a far data dal 1.07.2018 (sino al 31.10.2021) con la qualifica A/S CCNL Laterizi – Aziende Industriali e mansione di
“Responsabile della Produzione” addetto allo stabilimento ubicato in Baschi (TR), via del commercio n.8, rivendica nel presente giudizio una pluralità di emolumenti retributivi e non di seguito meglio specificati e trattati separatamente.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta tempestivamente e con riferimento ad ogni pretesa azionata dal ricorrente nel presente giudizio. In merito la Corte di cassazione, con orientamento ormai consolidato ed assolutamente condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Fornero (l. 92/12) e dal c.d. Jobs
Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne deriva che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n. 26246;
Cass. Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957). Di qui il rigetto dell'eccezione atteso che il rapporto di lavoro inter partes è cessato in data 31.10.2021 ed il ricorso è stato depositato in data 7.06.2023 e l'ex datore di lavoro si è costituito in data 28.09.2023.
1. Lavoro straordinario.
La domanda di parte ricorrente è finalizzata ad ottenere la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive asseritamente dovute per il lavoro straordinario prestato in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro. Sul punto è necessario preliminarmente inquadrare il rapporto lavorativo intercorso tra le parti del giudizio sino alle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 31.10.2021 per poter meglio comprendere in diritto la fattispecie.
Con lettera di assunzione, datata 5.02.2009, il ricorrente veniva assunto dalla società ed inquadrato al livello A/S del CCNL Laterizi – Controparte_3 Aziende Industriali con mansioni di “Responsabile della Produzione” presso lo stabilimento della società sito in Baschi (TR), poi in data 1.07.2018, a seguito di contratto di affitto d'azienda, tutti i dipendenti della tra cui Controparte_3 anche il ricorrente, sono passati alle dipendenze della Controparte_1 conservando le medesime condizioni contrattuali, circostanze documentalmente provate e pacifiche inter partes (cfr. all.ti al ricorso).
Risulta, altresì, documentalmente provato dal CCNL di settore prodotto che la declaratoria professionale afferente il ricorrente così riporta: “Art.7 (Quadro) La qualifica di quadro compete a quei lavoratori che, con le caratteristiche della declaratoria di cui alla categoria AS, siano responsabili del coordinamento e della gestione di settori fondamentali dell'impresa.
Trattamento economico e normativo: Salvo quanto di seguito specificatamente previsto, ai quadri si applicano le norme contrattuali e di legge relative agli impiegati con funzioni direttive.
Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta una indennità di funzione pari ad un importo mensile di euro 51,65. L' importo di cui sopra potrà essere assorbito per il 50% dai superminimi individuali o da altri trattamenti aggiuntivi analoghi eventualmente percepiti dai lavoratori interessati.
Responsabilità civile: Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 190/1985,
l'azienda è tenuta ad assicurare il quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
Iniziative di formazione: In relazione alle loro esigenze, le aziende, di norma, promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. Assistenza legale: Ai quadri si riconosce la copertura delle spese,
l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte”. Art.8 (Categoria A Super): “Appartengono alla categoria A super i lavoratori amministrativi, tecnici e commerciali che svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia d' iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda.
Profili professionali: 1) Responsabile di importante centro di produzione con responsabilità sull'andamento tecnico, funzionale e di sicurezza degli impianti, con l'incarico di conseguire gli obiettivi assegnati nel rispetto di costi predefiniti e standard di qualità elevati.
2) Responsabile di importante ufficio amministrativo, tecnico e/o commerciale con responsabilità sull'andamento funzionale ed organizzativo nell'attuazione delle direttive generali.
3) Responsabile commerciale di un'importante area geografica, garantisce il raggiungimento dei budget di vendita, il coordinamento delle attività degli agenti e la risoluzione delle contestazioni”. Ciò posto, va richiamata la disciplina introdotta dal D.Lgs 8 aprile 2003,
n. 66 emesso in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, le cui disposizioni “sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.” Il predetto decreto, dopo aver definito all'art. 2 il proprio ambito di applicazione, disciplina in via generale l'“orario normale di lavoro” (art 3), la
“durata massima dell'orario di lavoro” (art 4); il “lavoro straordinario” e i
“Criteri di computo” (art. 5 e 6); il “ Riposo giornaliero” (art 7); le “Pause” (Ar.. 8); e per quanto d'interesse, le “Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione” (art. 12) e la “Durata del lavoro notturno” (art.13), disponendo tuttavia all'art.17 che la disciplina indicata in questi articoli NON si applichi ai dirigenti e ai lavoratori che operano in autonomia (id est Quadro). Tale articolo, titolato “Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale”, per la parte (comma 5) rilevante ai fini della presente causa, dispone:“5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
…”. Dunque, in considerazione delle caratteristiche dell'attività esercitata, non si applica ai quadri l'orario normale di lavoro fissato dall'art. 3 in 40 ore settimanali (o misura minore a seconda di quanto stabilito ai fini contrattuali dai CCNL), e neppure si applica a dirigenti e quadri la disciplina sulla “Durata massima dell'orario di lavoro” per cui “
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. (omissis) e neppure quella sul “Lavoro straordinario” (art.5) per cui:
“ 1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermo restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Trascurando l'ulteriore normativa che viene espressamente indicata come inapplicabile ai quadri e al personale dirigente (Art. 8 “Pause”, Art. 12 “Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione e Art. 13
“Durata del lavoro notturno”), vi è quindi da rilevare che, in assenza di una specifica previsione contrattuale derivante da CCNL anche aziendale, che chiarisca l'orario di lavoro per le figure dei dirigenti e dei quadri, l'orario minimo di questi va individuato in correlazione con quello dei lavoratori addetti all'unità produttiva a cui il quadro/dirigente è assegnato tanto che il suo orario di lavoro è funzionalmente collegato a quello di tale unità operativa di cui egli è responsabile. Ove il CCNL o il contratto aziendale non preveda un orario specifico per i il dipendente che rivesta la qualità di deve però confrontarsi Pt_3 Pt_4 con le esigenze operative che ogni impresa ha e che si sostanziano nella definizione di un orario di lavoro reso pubblico ai dipendenti, talché il Pt_4 diviene esso stesso tenuto a una prestazione lavorativa correlata nel minimo all'orario normale applicabile agli impiegati dell'unità di appartenenza, sicché egli stesso nel caso dovrà assicurare una prestazione lavorativa nella misura oraria degli altri dipendenti, essendo tenuto al recupero in caso di prestazione lavorativa inferiore a quella risultante dal normale orario.
Nei confronti di chi riveste qualifiche dirigenziali, direttive o di quadro il compenso per lavoro straordinario può ritenersi dovuto se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisico – psichica garantita costituzionalmente a tutti i lavoratori;
in tal caso, si deve valutare non solo l'elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, ma anche l'elemento qualitativo relativo all'impegno fisico e intellettuale richiesto al lavoratore (cfr. Cass. Sez. Lav. sent.
n.18161/2018).
Ed ancora proprio in relazione alla domanda volta ad ottenere il pagamento di somme a titolo di straordinari si ricorda il consolidato insegnamento della Corte di legittimità per cui: “I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori” (Cassazione Sez. Lav. sent. n.12687/2016)”. Orbene venendo al caso che ci occupa la disciplina collettiva non predetermina l'orario di lavoro rispetto a chi riveste il ruolo di Quadro come il dipendente, né le parti con il contratto di assunzione hanno stabilito limitazioni. Tuttavia, come confessato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio la società convenuta ha sempre corrisposto al lavoratore a titolo di compenso forfettizzato per il lavoro eccedente l'orario ordinario la somma di € 1.000,00 mensili oltre lo stipendio pattuito nel contratto di assunzione comprensivo a sua volta anche di un superminimo nella misura indicata nel
CCNL di settore e sopra riportata. Deve ritenersi, quindi, che le parti hanno inteso contrattualizzare il compenso per l'eventuale lavoro straordinario prestato dal ricorrente, il quale, tuttavia, in questa sede sembra lamentare, anche se in maniera fumosa, il superamento del limite di ragionevolezza al fine di vedersi riconoscere un ulteriore compenso, come quantificato nei conteggi allegati. Ritiene il Tribunale, che parte ricorrente non abbia fornito convincente prova dello svolgimento di lavoro straordinario eccedente tale limite per quanto di ragione. Deve rimarcarsi come nell'atto introduttivo la difesa attorea ha riportato tutta una serie di interventi posti in essere dal in orari eccedenti quello Pt_1 ordinario nel settore organizzativo – produttivo dell'azienda aventi, tuttavia, come emerge dal tenore della allegazione, carattere eventuale e/o addirittura eccezionale, a fronte di anomalie negli impianti di produzione ovvero nella organizzazione della turnazione dei lavoratori, che richiamavano l'attenzione o l'impegno personale del ricorrente. Invero, appare alquanto inverosimile che tali eventi, proprio perché eccedentari rispetto al normale funzionamento dello stabilimento, occupassero un plus di orario di 4 ore ogni giorno, costringendo il manca tutte le mattine a programmare la preparazione delle gabbie e dei pannelli, a riprogrammare il carico degli articolati, ovvero ad intervenire personalmente su guasti (elettrico- meccanico-idraulico) sui carriponte e/o sulle casseformi (riparazioni per le quali ci si chiede se il ricorrente fosse qualificato, nonostante la società avesse ditte esterne incaricate, come provato documentalmente), riassegnare il personale da un reparto ad un altro, stampare disegni e scortare personalmente i carichi eccezionali nelle tratta Persona_1
Proprio perché tali eventi appaiono a chi scrive come limitati temporalmente e quatitativamente deve reputarsi che l'importo di € 1.000,00 quale compenso forfettizzato per eventuale straordinario sia più che congruo.
Di contro parte ricorrente non ha offerto di provare le circostanze allegate con capitoli di prova circostanziati nel tempo e nello spazio così come richiede la giurisprudenza consolidata in merito al compenso rivendicato per il lavoro straordinario, soprattutto rispetto ai dirigenti ed assimilati.
Con riferimento agli oneri probatori in merito allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, si deve precisare, in generale, che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto;
peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623). Il lavoratore prima ancora che provare deve allegare con sufficiente specificazione gli orari di lavoro osservato durante il rapporto di subordinazione ed il difetto di allegazione non può ritenersi supplito dalla produzione del mansionario contrattuale, atteso che, secondo l'univoco indirizzo della Suprema Corte, il “thema decidendum della controversia deve essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”, non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008 n. 13989). Nella stessa direzione si è affermato che: “nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. gli elementi di fatto e diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali
(ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso” (Cass. civ. Sez. Lav., 12.2.2016, n. 2832;
Cass. civ. Sez. Lav. 27.5.2008, n. 13825; Cass. Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353;
Cass. Sez. Unite, 20.4.2005, n. 8202; Cass. Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353;
Cass. Sez. Unite, 23.1.2002, n. 761).
Mette conto evidenziare che il ricorrente nel ricorso oltre ad elencare le numerose attività dallo stesso espletate non ha dedotto e specificato le giornate e gli orari precisi nei quali sarebbe stata prestata l'attività lavorativa in regime di plus orario.
Appare a chi scrive alquanto anomalo che ogni giorno, durante tutto il rapporto di lavoro dal 2009 al 2021, il ricorrente abbia osservato sempre l'orario lavorativo dalle 4.00/5.00 del mattino sino alle 19.00 della sera, circostanze fattuali che confliggono anche con la documentazione allegata al ricorso dalla quale si evince che ogni lunedì il ricorrente atterrava all'aeroporto di Roma Fiumicino non prima delle 7.30 e ogni venerdì partiva alla volta di Cagliari in orari non compatibili con lo svolgimento delle mansioni sino alle 19.00, stante il tempo di percorrenza dallo stabilimento all'aeroporto ed i tempi di imbarco (cfr. biglietti aerei allegati al ricorso).
E ancora più inverosimile risulta la circostanza che solo il ricorrente potesse intervenire per risolvere, sempre in orario straordinario, problematiche afferenti l'organizzazione del lavoro degli operai ovvero la produzione dei manufatti e necessariamente in presenza agli orari indicati in ricorso, vale a dire al di fuori della forbice oraria ordinaria.
Nei capitoli come articolati il ricorrente non ha specificato nel dettaglio i giorni in cui si sarebbe reso necessario, e non altrimenti ovviabile, il suo intervento in orari straordinari, rendendo la capitolazione generica e non consentendo a controparte, che ha sollevato la contestazione, di articolare adeguati capitoli in prova contraria.
Il rigoroso onere probatorio richiesto in parte qua (Cass. 16 febbraio
2009, n. 3714), non è surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice (Cass.
29 gennaio 2003, n. 1389) di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. n. 4668 del 1993; Cass. n. 14466 del 1999; Cass. n. 1389 del 2003) (…) la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al lavoro straordinario prestato costituisce accertamento di fatto (Cass. n. 12434 del
2006; Cass. n. 3714 del 2009), così come quello in ordine alla mancata fruizione di permessi e ferie” (Cass. n. 16951/2018). Ne discende il rigetto della domanda.
2. Rimborso spese trasferta.
Il ricorrente formula, altresì, domanda di rimborso spese di viaggio aereo da Roma Fiumicino a Cagliari, luogo di residenza, e ritorno, sostenute dall'istante nella misura di € 17.525,81 sino al 2013 e di € 39.552,98 dal 2013 sino al 2021 ed, asseritamente, oggetto di accordo in sede contrattuale di assunzione con la offrendo a supporto probatorio un Controparte_3 partitario di spese a nome apparentemente redatto dalla Parte_1 [...]
per il periodo sino al 2013, ed i titoli di viaggio dal 2013 alla CP_3 cessazione del rapporto di lavoro (cfr. all.ti al ricorso). La società convenuta ha contestato la pretesa rivendicata eccependo il mancato accordo tra le parti in merito, nonché l'assenza di idonea prova documentale.
La domanda è infondata per quanto di ragione. Nel contratto di assunzione firmato dall'allora in Controparte_3 merito si legge: “Il trattamento economico mensile a lei spettante è stabilito come segue: Contingenza, EDR 01.01.1993 stabiliti dal CCNL e dal Parte_5 relativo livello di inquadramento, Superminimo e Trasferte tali da garantire un trattamento mensile netto pari ad € 4.000,00 (quattromila//00) per tredici mensilità, oltre al rimborso per le spese di viaggio (vitto ed alloggio) dietro presentazione di adeguata documentazione”. L'esborso per i viaggi affrontato dal ricorrente, residente in [...], è assimilabile a quello affrontato da qualsiasi lavoratore per raggiungere la sede di lavoro, spesa non inerente alla prestazione lavorativa e sostenuta per un interesse proprio del dipendente piuttosto che del datore di lavoro (ex multis cfr. Cass. Sez. Lav. n.6501/1983).
L'oggetto della controversia, infatti, non riguarda le spese inerenti allo spostamento della sede di lavoro, contrattuale o di fatto, alla località in cui il dipendente è inviato temporaneamente e provvisoriamente per sopperire ad esigenze dell'attività imprenditizia, e cioè alla trasferta, spese compensate con una specifica indennità prevista nella lettera di assunzione, ma alle spese ulteriori di trasporto, sopportate dal dipendente per recarsi presso la sede operativa dal luogo di residenza, funditus in Sardegna, ogni settimana, avvalendosi di trasporto aereo, che all'evidenza gli consentiva di raggiungere il luogo di lavoro all'orario prestabilito. Secondo la giurisprudenza consolidata le spese di trasporto sostenute dal lavoratore per recarsi sul luogo di lavoro sono a suo carico in quanto presuntivamente connesse alla prestazione lavorativa, dedotta in contratto, le spese del lavoratore fuori della sede aziendale sono invece a carico del datore di lavoro perchè sopportate nel suo esclusivo interesse. Diverso è il caso dei rimborsi previsti in funzione di frequenti cambiamenti, per esigenze aziendali, di una determinata sede di lavoro, fattispecie che non ricorre nel caso che ci occupa.
Orbene ad avviso del Giudicante militano in senso sfavorevole alla domanda attorea due circostanze dirimenti. Innanzitutto, la lettera del contratto di assunzione dove si legge chiaramente a specificazione tra parentesi che per spese di viaggio, a carico del datore di lavoro, sono da intendersi quelle per il vitto e l'alloggio, posto che il ricorrente, residente in Sardegna ed impegnato al lavoro presso la sede operativa di Baschi, stante anche la durata significativa del rapporto di lavoro, necessitava di una abitazione e del vitto durante la settimana (dal lunedì al venerdì).
E che tali spese siano state sostenute dal datore di lavoro è circostanza verosimile in assenza di richieste sul punto da parte del ricorrente, il quale si è limitato in questa sede a rivendicare i rimborsi dei viaggi aerei da e per la
Sardegna. In seconda battuta non è credibile che il ricorrente, pur sapendo che il datore di lavoro si era obbligato a rimborsargli le spese dei viaggi dal luogo di residenza, per ben 12 anni non abbia rivendicato prima la restituzione degli importi anticipati, trattandosi di somme considerevoli e che solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro ne contesti il rimborso. Un ulteriore elemento che rema contro la prospettazione attorea è la previsione contrattuale della concessione da parte del datore di lavoro all'odierno istante di un'auto aziendale con spese (carburante, assicurazione, pedaggi autostradali) interamente a carico dell'azienda, apparendo alquanto anomalo che a fronte di una pattuizione/concessione contrattuale così specifica sulle modalità di trasporto del ricorrente le parti non abbiano regolato anche gli spostamenti aerei, pur essendone ben consci e consapevoli anche del consistente impegno di spesa. Peraltro, sino all'anno 2013 sono del tutto assenti i documenti di trasporto essendosi limitato il ricorrente a depositare un partitario di spese di provenienza unilaterale e contestato tempestivamente nella sua efficacia probatoria da parte dell'attuale datore di lavoro. Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda non può essere accolta, non potendo essere provata la circostanza dell'accordo con la
[...] a mezzo testimoni stante il divieto di cui all'art.2721 c.c.. CP_3
Non è peregrino rammentare che l'art. 2721 c.c. prevede un divieto generale alla prova testimoniale per la prova di qualsivoglia contratto dal valore superiore ad 2,58 ovvero clausola contrattuale.
In ogni caso e con considerazione assorbente, i capi di prova dedotti da parte ricorrente per la dimostrazione dell'esistenza del consenso dell'originario datore di lavoro al rimorso delle spese di viaggio non sono ammissibili anche perché del tutto genericamente formulati nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe stato espresso il consenso al rimborso, oltre che delle persone coinvolte nella vicenda. Al riguardo va infatti ricordato che: “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa” (Cass. civ., Sez. VI, 12/10/2011, n. 20997).
3. Compenso per lo svolgimento della mansione di “Responsabile per la sicurezza”. Il ricorrente, da ultimo, formula domanda di condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 41.000,00 per aver svolto dal 2015 alla cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta alle mansioni già assegnate, l'"Incarico di Dirigente in materia di Sicurezza", riguardante attività connesse agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008. La società – datrice di lavoro ha contestato anche tale rivendicazione sostenendo che nella lettera di assegnazione dell'incarico del luglio 2018 le parti non avevano concordato alcun compenso, anzi, il ricorrente aveva accettato l'incarico senza chiedere alcuna indennità. In via subordinata, la società ha contestato il quantum della richiesta determinato in modo del tutto arbitrario senza alcuna indicazione circa i criteri attraverso i quali è stato calcolato il compenso asseritamente spettante. Dall'atto di nomina datato 2.07.2018 emerge che la scelta aziendale di designare quale Dirigente in materia di sicurezza il ricorrente è stata motivata dalla circostanza che il già rivestiva la qualifica di Dirigente della Pt_1
Produzione e come tale era già in possesso di autonomia gestionale, organizzativa, di controllo nonché economica, di qui la decisione del datore di lavoro di attribuirgli tale ruolo. L'assenza di previsione di una indennità, a modesto avviso del Giudicante, riposa proprio nel rivestire il già da molto tempo, il ruolo di Pt_1
Dirigente della Produzione nello stabilimento di Baschi e, quindi, di essere già nel possesso dei requisiti per poter svolgere l'incarico di Dirigente per la sicurezza, ben conoscendo la struttura dello stabilimento e la sua organizzazione.
Inoltre, il Tribunale, interpretando la volontà delle parti quale emergente dal documento citato (atto di nomina), ritiene che nell'intenzione dei paciscenti la retribuzione già in godimento al andava a compensare anche il nuovo Pt_1 incarico assegnato, considerazione corroborata dall'assenza per oltre tre anni da parte del lavoratore di qualsiasi richiesta di compenso ad integrazione della retribuzione corrisposta per l'ulteriore mansione assegnata, in uno all'accettazione dell'incarico senza condizioni e riserve. Non manca di evidenziare chi scrive che dalla nomina formale di Dirigente per la sicurezza non sembra siano derivate in capo al Pt_1 incombenze particolarmente gravose che non potessero essere compensate e/o ricomprese nella retribuzione mensile erogata.
Ne discende il rigetto della domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento, posto che le differenze su TFR e mensilità aggiuntive derivano dalla rivendicazione di un maggior compenso a titolo di lavoro straordinario e compenso quale Dirigente per la sicurezza.
Restano assorbite per il principio della ragione più liquida le questioni non espressamente affrontate. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del pregio dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna , al pagamento in favore della società Parte_1 [...] delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Terni, lì 26 febbraio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri