Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1642/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/4/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GERMANA FOGLIA LAGANA' ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Martino n. 168, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Casa Coniugale
L'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della signora sita in Comune di Plodio Parte_1 censita al Catasto fabbricati del Comune di Plodio, loc Cianclapino distinta al Foglio 4, numero 282 sub 1 Cat A/3 classe 2 consistenza vani 8 superficie mq 199, rendita € 593,92, attualmente non è abitata dalla stessa e dalle figlie che si sono trasferite a Seravezza in una casa condotta in locazione dalla signora . Il signor per motivi di lavoro vive per la maggior parte dell'anno a Pt_1 Pt_2
Cividale in Friuli Venezia Giulia e spesso viaggia in Germania, motivo per cui le figlie minori sono collocate prevalentemente dalla madre. In merito alla casa coniugale, la signora si impegna Pt_1
a trasferire il 50% della proprietà della casa familiare sita in Comune di Plodio Via Ciancaplino n.
1
Figlie
Le figlie e saranno affidate in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, il Per_1 Per_2 padre potrà vederle e tenerle con sé ogni volta in cui farà rientro dalla sede di lavoro con modalità libere compatibilmente con la volontà e gli impegni delle stesse.
Mantenimento
Considerato che le figlie sono affidate prevalentemente durante l'anno alle cure della madre, il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma Pt_2 Pt_1 mensile di € 2.000,00, di cui € 400,00 per il mantenimento di ciascuna figlia ed € 1.200,00 quale contributo per il mantenimento della casa familiare e del mezzo di trasporto, da versare entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. L'assegno, pari ad € 2.000,00 mensili sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di marzo 2025. Le parti convengono che nei periodi in cui le figlie resteranno con il padre per almeno un mese consecutivo, lo stesso verserà alla signora la somma ridotta di € 1.200,00 mensili. Il signor , sarà tenuto al pagamento Pt_1 Pt_2 delle spese straordinarie nella misura del 50% quali le spese mediche, sportive e ricreative come meglio specificate e individuate dal protocollo approvato dal Tribunale di Lucca. Quanto alle spese di baby sitter, al fine di sostenere la madre che si occupa di tutta l'organizzazione della casa e degli impegni delle figlie le parti convengono che il signor versi un contributo mensile per il Pt_2 pagamento della baby sitter pari ad € 375,00 fino al compimento dei 14 anni della figlia e solo Per_1 nei periodi in cui le figlie staranno con la madre. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, la signora pur essendo in cerca di una stabile occupazione compatibile con Pt_1 la crescite delle figlie considerato il contributo versato dal signor per le spese dell'alloggio Pt_2
e dell'autovettura, può ritenersi autosufficiente ed entrambi al momento rinunciano, l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa, a qualsivoglia richiesta economica di mantenimento;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4) i ricorrenti convengono che la proprietà dell'autovettura BMW serie 4 tg. DW615CD telaio n.
A015501B099, allo stato intestata al signor sia trasferita alla signora Parte_2 [...]
la quale utilizza l'autovettura per gli spostamenti quotidiani propri e delle figlie;
pertanto il Pt_1 signor con la sottoscrizione del presente atto rilascia il proprio assenso agli uffici competenti Pt_2 affinché l'autovettura Marca BMW, serie 4 tg. DW615CD telaio n. A015501B099 sia trasferita alla signora e si impegna a compiere ogni atto necessario a tale trasferimento con spese Parte_1
a carico della signora Pt_1
5) i ricorrenti convengono che il terreno con annesso fabbricato di proprietà della signora
[...]
sito a Cosseria (SV) identificato catastalmente al catasto fabbricati del Comune di Cosseria Pt_1
(SV) Foglio 8, numero 223, cat F2 sia trasferito al signor a semplice richiesta Parte_2 dello stesso che provvederà a fissare appuntamento dal Notaio, purché ogni spesa necessaria al trasferimento sia dallo stesso sostenuta.
2 6) La signora è intestataria di una polizza di assicurazione di tipo fondo di accumulo Parte_1
n. 023898985 presso Allenza Assicurazioni S.p.A. che prevede il versamento di una rata mensile pari ad € 150,00 fino alla data del 31/12/2025. Le parti convengono che il signor continuerà a Pt_2 versare la quota mensile pari ad € 150,00 fino al 31/12/2025, e a fronte dei versamenti eseguiti dallo stesso, la signora si impegna a riconoscere alla scadenza al signor il 50% del Pt_1 Pt_2 valore della polizza alla data del 31/12/2025 e a versare la cifra corrispondente al su detto 50% in favore del signor ». Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Celle Ligure (SV) il 25/5/2009, dal quale sono nate le due figlie (nata il [...]) e (nata l'[...]), entrambe ancora minorenni - hanno Per_2 Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Celle Ligure (SV) in data 25/5/2009, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Celle Ligure (SV) all'Atto Numero 5, Parte I, dell'Anno 2009;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Celle Ligure (SV) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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