Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 12/06/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00651/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AV LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Brandalise e Sara Puddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Modena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
quanto al ricorso introduttivo:
per l’accertamento
dell’obbligo della Prefettura di Modena - Sportello Unico Immigrazione - di provvedere sull’istanza P-MO/L/N/2024/111608 di conversione del titolo di soggiorno per tirocinio presentata dall’istante in data 3. Luglio 2024;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
per l’annullamento
- del provvedimento di rigetto P-MO/L/N/2024/111608 del 18 aprile 2025, notificato in pari data a mezzo pec, con il quale la Prefettura di Modena, Sportello Unico per l’Immigrazione, ha rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio in lavoro subordinato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per tirocinio, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso l’ente CEIS di Modena, ove ha svolto il tirocinio stesso in qualità di operatore sociale/educativo nella struttura residenziale per minori stranieri non accompagnati da questo gestita.
Egli, il 3 novembre 2023, ha chiesto la conversione del titolo di soggiorno posseduto, scaduto il 31 ottobre 2023, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
In occasione del fotosegnalamento per effettuare il quale il ricorrente è stato convocato presso gli Uffici competenti, gli è stata contesta l’incompletezza della documentazione.
L’odierno ricorrente si è, quindi, rivolto a un CAF, demandando allo stesso di verificare, così come preteso dall’Amministrazione, la disponibilità della c.d. “quota” per la conversione e di provvedere, conseguentemente, all’integrazione della documentazione richiesta dalla Prefettura.
In data 12 settembre 2024, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena ha, però, comunicato all’istante che all’accoglimento della domanda ostavano, da un lato, il fatto che il permesso di soggiorno posseduto fosse scaduto al momento della presentazione della domanda e, dall’altro, la mancanza del titolo di studio universitario conseguito in Italia.
Partecipando al procedimento, l’odierno ricorrente ha prodotto delle osservazioni nelle quali ha rappresentato come la dimostrazione del possesso del titolo di studio ottenuto in Italia non fosse, in realtà, necessaria, in quanto lo straniero non ha mai inteso chiedere la conversione di un titolo di soggiorno (quello per motivi di studio) di cui non è mai stato titolare, avendo potuto godere, infatti, del diverso permesso di soggiorno per effettuare un tirocinio. La formulazione della domanda in tali termini è stata, dunque, determinata dall’errore in cui è incorso il CAF cui lo straniero si è rivolto per effettuare la necessaria verifica della disponibilità della quota di conversione, il quale ha inoltrato la domanda qualificando il permesso di soggiorno da convertire come rilasciato per motivi di studio, anziché per tirocinio.
L’istante ha, dunque, corretto la propria domanda, precisando come essa fosse volta ad ottenere la conversione da permesso di soggiorno per tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In data 5 maggio 2025, l’Amministrazione ha, però, dopo un lungo silenzio protrattosi nel tempo tanto da indurre lo straniero ad agire in giudizio contro l’illegittima inerzia (cfr. il ricorso introduttivo), depositato il provvedimento datato 18 aprile 2025, con il quale è stata rigettata la domanda, in ragione della sua presentazione solo dopo un lungo lasso di tempo dalla scadenza del titolo di soggiorno posseduto (scaduto il 31 ottobre 2023, a fronte di una domanda presentata solo il 3 luglio 2025).
Il ricorso introduttivo con cui l’odierno ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla propria domanda di conversione è, dunque, divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione conseguente alla conclusione del procedimento mediante l’adozione del suddetto atto di diniego, parimenti impugnato con ricorso per motivi aggiunti suscettibile di positivo apprezzamento.
Nell’adottare il provvedimento impugnato, infatti, la Prefettura di Modena ha erroneamente assunto a riferimento la data in cui il ricorrente ha ripresentato la domanda utilizzando il modello corretto e non quella in cui ha presentato la prima domanda di conversione, ancorché incompleta (ovvero solo due giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno).
Premesso, infatti, che, secondo la costante giurisprudenza anche di questo Tribunale, il termine per la presentazione dell’istanza di conversione non è perentorio, non si può prescindere dal valorizzare la particolarità che caratterizza la vicenda in esame nell’evolversi della quale all’errore in cui è originariamente incorso lo straniero si è sommato quello successivamente commesso dal CAF cui l’interessato si è rivolto. Trattasi, in effetti, di errori formali in ragione dell’irrilevanza, sul piano sostanziale, dei quali l’istanza di conversione deve ritenersi essere stata tempestivamente presentata il 3 novembre 2023 (ovvero, considerata la festività dell’1 novembre, due soli giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno posseduto) quando è stata inoltrata la prima richiesta di conversione, poi integrata e modificata nel tempo.
Ne deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato, privo di adeguata motivazione e adottato in assenza dei necessari presupposti, con la conseguenza che l’Amministrazione dovrà, quindi, provvedere a pronunciarsi sull’istanza del ricorrente, così come da ultimo modificata, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che all’origine della complessa vicenda vi sono più palesi errori imputabili, anche indirettamente, al richiedente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare sulla scorta di quanto in motivazione precisato;
- dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO