TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1015/2024, avente ad oggetto “provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figli nati fuori del matrimonio”,
promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PERONI LUCIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], contumace Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo e da verbale d'udienza del 17/12/2024:
“dichiarare l'affidamento c.d. «super esclusivo» al padre delle figlie minorenni , nata a [...]
Brescia il 4/7/2007, , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Per_2 Per_3 attribuendogli sia l'ordinaria che la straordinaria gestione delle stesse”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/1/2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato relazione more uxorio con la resistente nel 2006, unione dalla quale Controparte_1
sono nate le figlie (n. 4/7/2007), (n. 5/7/2008) e (n. 26/8/2010). Per_1 Per_2 Per_3
Il ricorrente ha dedotto che la relazione si è presto incrinata e che dopo pochi anni di convivenza la resistente ha abbandonato il nucleo familiare e le figlie e ha fatto ritorno nel suo Paese d'origine.
Nello stesso atto introduttivo il ricorrente ha proposto cumulativamente la medesima domanda anche nei confronti della sig.ra , con la quale ha intrattenuto altra relazione e dalla quale ha CP_2
avuto la figlia (n. 27/11/2013). Anche quest'ultima, al termine della relazione, ha lasciato la Per_4
figlia al padre e si è trasferita altrove senza dare più notizie di sé.
Il sig. ha rappresentato che le figlie non ricordano le loro madri e non hanno contatti con le Pt_1
stesse, ma tale irreperibilità arreca difficoltà nella gestione quotidiana.
Ha quindi concluso chiedendo disporsi l'affidamento super esclusivo delle minori al padre.
Alla prima udienza del 9/7/2024, nessuno essendo comparso per le resistenti, il ricorrente si è riportato al contenuto del ricorso e ha confermato di non avere più avuto contatti con le convenute.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha disposto la separazione dei procedimenti ex art. 103, comma 2, c.p.c. e ha dato incarico dei Servizi sociali di monitoraggio del nucleo familiare.
Con relazioni depositate in data 3/12/2024 e 5/12/2024 i Servizi hanno confermato le circostanze di cui all'atto introduttivo, evidenziando inoltre che le ragazze sono bene inserite nell'ambiente sociale e scolastico e che si presentano accudite e curate.
Dal monitoraggio è emerso quanto segue: “Il Servizio riterrebbe importante che il padre ottenesse
l'affido super esclusivo nell'interesse delle figlie data l'irreperibilità delle madri in oggetto e considerata l'adeguatezza dei comportamenti genitoriali messi in atto”.
All'udienza del 17/12/2024 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione senza termini per il deposito di atti conclusivi espressamente rinunciati.
***
Preliminarmente, data la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e visto che la parte resistente non si è costituita in giudizio, deve esserne dichiarata la contumacia.
1. Sull'affidamento delle figlie minori
L'affidamento esclusivo ex art. 337 quater c.c. è disposto al fine di tutelare il minore e di attribuirne le cure al genitore di riferimento, colui cioè che si occupa in via principale di soddisfare i bisogni e le necessità della prole.
2 Nel caso di specie, la perdurante assenza della madre dalla vita delle figlie e il conseguente prolungato disinteresse verso i loro bisogni morali e materiali costituisce grave pregiudizio per la gestione delle minori.
Le relazioni depositate dai Servizi sociali hanno descritto il padre come “disponibile e collaborativo”, nonché sintonizzato sui bisogni delle figlie per le quali egli rappresenta un punto di riferimento.
Alla luce di tali considerazioni, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori e al padre, autorizzato ad adottare in via autonoma tutte le Per_1 Per_2 Per_3
decisioni di maggior interesse per le figlie, ivi comprese quelle scolastiche, di salute e anche quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Al modulo di affido segue il collocamento delle minori presso il padre dove manterranno la residenza avendo quivi radicato il centro dei loro affari e interessi.
2. Sul mantenimento delle figlie minori a carico del genitore non collocatario
Come statuito dalla prevalente giurisprudenza, l'obbligo di contribuire alle esigenze dei figli sussiste per il solo fatto di aversi generati e prescinde dalla formulazione di qualsivoglia domanda (Cass. Civ.
n. 5652/2012).
Nella fattispecie in esame, pur in assenza di esplicita richiesta da parte del ricorrente e in mancanza di elementi attestanti la disponibilità reddituale della resistente resasi da tempo irreperibile, il Collegio stima congruo onerare quest'ultima quantomeno della contribuzione alle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, in misura pari al 50%.
Ciò in quanto, come riconosciuto dalla Suprema Corte, “la contribuzione dei genitori alle spese straordinarie […] ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, nonché per i fabbisogni ordinari e straordinari, in relazione al loro interesse” (Cass. Civ. n. 15215/2023) e costituisce quindi componente ineludibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri minimi ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, per una causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1015/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori e al padre con Per_1 Per_2 Per_3 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultimo anche all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la prole ex art. 337 quater, comma terzo, c.c.;
3 2. dispone il collocamento prevalente delle figlie minori presso la residenza del padre;
3. pone a carico della resistente il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016;
4. condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.906,00 (i.e. € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva,
€1.453,00 per la fase decisionale) oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Brescia nella Camera di Consiglio del 9/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1015/2024, avente ad oggetto “provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figli nati fuori del matrimonio”,
promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PERONI LUCIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], contumace Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo e da verbale d'udienza del 17/12/2024:
“dichiarare l'affidamento c.d. «super esclusivo» al padre delle figlie minorenni , nata a [...]
Brescia il 4/7/2007, , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Per_2 Per_3 attribuendogli sia l'ordinaria che la straordinaria gestione delle stesse”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/1/2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato relazione more uxorio con la resistente nel 2006, unione dalla quale Controparte_1
sono nate le figlie (n. 4/7/2007), (n. 5/7/2008) e (n. 26/8/2010). Per_1 Per_2 Per_3
Il ricorrente ha dedotto che la relazione si è presto incrinata e che dopo pochi anni di convivenza la resistente ha abbandonato il nucleo familiare e le figlie e ha fatto ritorno nel suo Paese d'origine.
Nello stesso atto introduttivo il ricorrente ha proposto cumulativamente la medesima domanda anche nei confronti della sig.ra , con la quale ha intrattenuto altra relazione e dalla quale ha CP_2
avuto la figlia (n. 27/11/2013). Anche quest'ultima, al termine della relazione, ha lasciato la Per_4
figlia al padre e si è trasferita altrove senza dare più notizie di sé.
Il sig. ha rappresentato che le figlie non ricordano le loro madri e non hanno contatti con le Pt_1
stesse, ma tale irreperibilità arreca difficoltà nella gestione quotidiana.
Ha quindi concluso chiedendo disporsi l'affidamento super esclusivo delle minori al padre.
Alla prima udienza del 9/7/2024, nessuno essendo comparso per le resistenti, il ricorrente si è riportato al contenuto del ricorso e ha confermato di non avere più avuto contatti con le convenute.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha disposto la separazione dei procedimenti ex art. 103, comma 2, c.p.c. e ha dato incarico dei Servizi sociali di monitoraggio del nucleo familiare.
Con relazioni depositate in data 3/12/2024 e 5/12/2024 i Servizi hanno confermato le circostanze di cui all'atto introduttivo, evidenziando inoltre che le ragazze sono bene inserite nell'ambiente sociale e scolastico e che si presentano accudite e curate.
Dal monitoraggio è emerso quanto segue: “Il Servizio riterrebbe importante che il padre ottenesse
l'affido super esclusivo nell'interesse delle figlie data l'irreperibilità delle madri in oggetto e considerata l'adeguatezza dei comportamenti genitoriali messi in atto”.
All'udienza del 17/12/2024 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione senza termini per il deposito di atti conclusivi espressamente rinunciati.
***
Preliminarmente, data la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e visto che la parte resistente non si è costituita in giudizio, deve esserne dichiarata la contumacia.
1. Sull'affidamento delle figlie minori
L'affidamento esclusivo ex art. 337 quater c.c. è disposto al fine di tutelare il minore e di attribuirne le cure al genitore di riferimento, colui cioè che si occupa in via principale di soddisfare i bisogni e le necessità della prole.
2 Nel caso di specie, la perdurante assenza della madre dalla vita delle figlie e il conseguente prolungato disinteresse verso i loro bisogni morali e materiali costituisce grave pregiudizio per la gestione delle minori.
Le relazioni depositate dai Servizi sociali hanno descritto il padre come “disponibile e collaborativo”, nonché sintonizzato sui bisogni delle figlie per le quali egli rappresenta un punto di riferimento.
Alla luce di tali considerazioni, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori e al padre, autorizzato ad adottare in via autonoma tutte le Per_1 Per_2 Per_3
decisioni di maggior interesse per le figlie, ivi comprese quelle scolastiche, di salute e anche quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Al modulo di affido segue il collocamento delle minori presso il padre dove manterranno la residenza avendo quivi radicato il centro dei loro affari e interessi.
2. Sul mantenimento delle figlie minori a carico del genitore non collocatario
Come statuito dalla prevalente giurisprudenza, l'obbligo di contribuire alle esigenze dei figli sussiste per il solo fatto di aversi generati e prescinde dalla formulazione di qualsivoglia domanda (Cass. Civ.
n. 5652/2012).
Nella fattispecie in esame, pur in assenza di esplicita richiesta da parte del ricorrente e in mancanza di elementi attestanti la disponibilità reddituale della resistente resasi da tempo irreperibile, il Collegio stima congruo onerare quest'ultima quantomeno della contribuzione alle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, in misura pari al 50%.
Ciò in quanto, come riconosciuto dalla Suprema Corte, “la contribuzione dei genitori alle spese straordinarie […] ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, nonché per i fabbisogni ordinari e straordinari, in relazione al loro interesse” (Cass. Civ. n. 15215/2023) e costituisce quindi componente ineludibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri minimi ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, per una causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1015/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori e al padre con Per_1 Per_2 Per_3 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultimo anche all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la prole ex art. 337 quater, comma terzo, c.c.;
3 2. dispone il collocamento prevalente delle figlie minori presso la residenza del padre;
3. pone a carico della resistente il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016;
4. condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.906,00 (i.e. € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva,
€1.453,00 per la fase decisionale) oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Brescia nella Camera di Consiglio del 9/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
4