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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/11/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. LU VI, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2878/2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Itri (LT) 04020 in Via San Gennaro, 79, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cece, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite i propri funzionari ex art. 417bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in , viale Pier LU CP_1
Nervi n. 180.
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 17.2.2020 i funzionari ispettivi del gruppo Carabinieri per la
Tutela del Lavoro di Roma hanno provveduto ad effettuare un accesso presso un cantiere temporaneo sito in Gaeta ad opera della ditta
1 Larcobaleno srls, rinvenendo all'interno, come rilevato nel verbale di primo accesso ispettivo, sono stati rinvenuti 2 lavoratori, e Persona_1
, occupati in assenza di preventiva comunicazione di Persona_2 assunzione al competente centro per l'impiego e in assenza di previa consegna del contratto di lavoro.
Sulla base di tale accertamento è stato notificato all'amministratore e alla società quale co--obligato in solido, il verbale unico di Parte_1 accertamento e notificazione n. 425-456 del 21.5.2020 e successivamente, con ordinanza n. 484/2023 del 24.5.2018 il Capo dell'
[...]
di ha ingiunto alla società e Controparte_1 CP_1 Parte_1
a , nella qualità di amministratore e responsabile, il Parte_2 pagamento della sanzione amministrativa di € 9.041,50.
Avverso detta ordinanza, ha proposto opposizione la società Parte_1 articolando cinque motivi di opposizione e in particolare sostenendo:
[...]
- L'indeterminatezza del provvedimento di ingiunzione in quanto l'ordinanza-ingiunzione opposta non riporta alcun dato che possa ricondurre al numero di protocollazione interno dell'
[...]
, al cronologico di emissione, né Controparte_1 tantomeno alla data stessa di emissione;
- La violazione dell'art. 6 quater della l. 80/1991 in quanto nel verbale impugnato risulta omessa la firma dal responsabile del procedimento e del responsabile del trattamento dei dati informatici nonché
l'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione e della trasmissione dei dati medesimi;
- L'eccesso di potere in ordine alla quantificazione delle spese, pari ad €
41,00, per cui manca una motivazione;
- La redazione del verbale di primo accesso in modalità non conformi al modello di legge, in quanto i verbalizzanti “non riferiscono la data di notifica del verbale unico né del contenuto dello stesso”, con conseguente violazione del diritto di difesa della ricorrente;
2 - La violazione del principio di buon andamento e del diritto di difesa in quanto l'ordinanza è “priva sia del numero di protocollo e sia della data in cui tale ordinanza è stata protocollata”.
Ha rassegnato dunque le seguenti conclusioni: “a) dichiarare, la immediata sospensione dell'ordinanza d'ingiunzione n. 484 del 2023 emessa dall' e notificata all'odierna Controparte_1 ricorrente il 18.11.2023;
b) accertare e dichiarare, la nullità e/o l'invalidità del verbale unico di accertamento n. 425-426 del 21.5.2020 mai notificato elevato dal Comando
Carabinieri tutela del lavoro Gruppo di Roma per tutti i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”
L' convenuto si è costituito contestando la fondatezza CP_1 dell'opposizione e dei motivi posti a fondamento della stessa, evidenziando che la parte opponente non abbia in alcun modo contestato i fatti posti alla base dell'accertamento e della sanzione.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, all'esito negativo del tentativo di conciliazione e del rigetto dell'istanza di sospensione, è stata istruita in via documentale e ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione.
All'esito dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
****
L'opposizione non è fondata e va integralmente respinta.
Va premesso che parte ricorrente non ha contestato l'accertamento dei fatti posti a fondamento della sanzione irrogata, limitandosi soltanto ad articolare motivi di opposizione relativi al procedimento di accertamento e ai singoli provvedimenti, e che devono dunque ritenersi pacifici tra le parti i fatti posti alla base dell'ordinanza ingiunzione.
Con riferimento ai motivi di opposizione articolati, la prima censura sollevata risulta manifestamente infondata, considerando che
3 nell'ordinanza opposta (prodotta dalla stessa parte ricorrente nonché dalla resistente cfr. all.to 1.1 e 1.2. fasc. res.) risulta evidente l'indicazione del numero di protocollo dell'ordinanza (484/23) e della data di emissione
(2.10.2023).
La seconda censura è altresì infondata, in quanto la disposizione invocata
(l'art. 6 quater della l. 80/1991) è riferita agli enti locali e dunque non rileva nella fattispecie in esame, non essendo applicabile al procedimento per l'emissione di sanzioni amministrative e all' Controparte_1
. Risulta inoltre chiaramente indicato nel verbale di accertamento e
[...] notificazione il responsabile del procedimento.
La terza censura è altresì chiaramente infondata, considerando che nell'ordinanza è chiarito che la somma di €41,00, in aggiunta alla sorte capitale della sanzione irrogata, è riferita alle spese di notifica (come testualmente indicato nel dispositivo dell'ordinanza). Alcuna indeterminatezza né difetto di motivazione può rilevarsi sul punto, né la somma appare sproporzionata rispetto alla causale addotta.
Con riferimento alla quarta censura, va chiarito che la parte opponente non allega gli atti amministrativi (la nota n.195 del 9 gennaio 2009 della
DGAI e la Circolare n. 41/2010) che pure invoca a fondamento della stessa
– non consentendo di fatto di esplicitare un controllo di conformità del verbale ai modelli citati – e inoltre non esplicita alcun profilo specifico di difformità dei verbali dal modello di legge e di lesione del proprio diritto di difesa, salva l'indicazione per cui i verbalizzanti non avrebbero riferito “la data di notifica del verbale unico né del contenuto dello stesso”.
Tale affermazione non risulta tuttavia fondata, come emerge dall'esame della documentazione in atti, considerando che il verbale unico di accertamento e notificazione riporta chiaramente la data del verbale di primo accesso (che non viene tuttavia notificato in quanto redatto in sede ispettiva contestualmente all'accertamento ed è firmato dal soggetto ispezionato) e il contenuto dello stesso, ivi richiamato.
4 Non emerge dunque alcuna violazione del diritto di difesa della parte opponente, a fronte della completezza degli atti amministrativi presupposti con riferimento ai profili dedotti.
Da ultimo, l'ultima censura – speculare alla prima e relativa all'assenza di un numero di protocollo sull'ordinanza impugnata e della data di tale protocollo - risulta assolutamente infondata in punto di fatto (in quanto l'ordinanza ingiunzione riporta il numero di protocollo nell'intestazione nonché la data di emissione come già rilevato) oltre che in punto di diritto, considerando che anche l'eventuale mancata indicazione di tale numero di protocollo non avrebbe alcuna incidenza sull'esercizio del controllo di legalità e sul diritto di difesa dell'ingiunta, né potrebbe determinare la nullità dell'ordinanza o del verbale presupposto.
In base a quanto esposto, pertanto, l'opposizione proposta risulta manifestamente infondata, e va interamente disattesa.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, in considerazione del valore della controversia, seguono la soccombenza e vanno di conseguenza poste a carico della parte opponente, con riduzione del 20% prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. essendo l' difeso in giudizio da propri funzionari. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta integralmente l'opposizione;
- Condanna la società opponente al pagamento Parte_1 delle spese del giudizio in favore dell' Controparte_1
, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 oltre spese
[...] generali nella misura del 15%.
Così deciso in Cassino il 24/11/2025
IL GIUDICE
LU VI
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