Articolo 22 della Legge 8 agosto 1995, n. 332
Articolo 21Articolo 23
Versione
23 agosto 1995
Art. 22. 1. All'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa puo' presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.
2-ter. La documentazione presentata al giudice e' inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione".
Nota all'art. 22:
- Il testo vigente dell'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 38 (Facolta' dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova). - 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'art. 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facolta' di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.
2. L'attivita' prevista dal comma 1 puo' essere svolta su incarico del difensore da investigatori autorizzati.
2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa puo' presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.
2-ter. La documentazione presentata al giudice e' inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.".
Entrata in vigore il 23 agosto 1995
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