Sentenza 3 febbraio 1990
Massime • 2
Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (o da persona imputate in un procedimento connesso, o da persona imputata nei casi di cui all'art. 371, lett. B cod. proc. pen.) hanno valore di prova, ma il giudizio di attendibilità su di esse necessita di un riscontro esterno. Ne consegue che non possono essere utilizzate da sole, ma possono essere valutate congiuntamente con qualsiasi altro elemento di prova, di qualsivoglia tipo e natura, idoneo a confermarne l'attendibilità.*
L'art. 192 comma terzo del nuovo codice di procedura penale, che impone di valutare la chiamata di correo unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, è di immediata applicazione anche nel giudizio di Cassazione, pure per quei procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti. Pertanto la Corte di Cassazione ha l'Obbligo di annullare con rinvio quelle sentenze che, pur se di data anteriore al 24 ottobre 1989, abbiano valutato come attendibile la chiamata di correo in assenza di qualsivoglia riscontro esterno.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1990, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1990 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 4
Dott. NI BRANCACCIO Presidente
1. Dott. Marco BOSCHI Consigliere REGISTRO GENERALE
2. " ET LO CO " N. 28843/89
3. " CO AL "
4. " FR TI "
5. " LE LC "
6. " NA IN "
7. " NI CA "
8. " Renato TERESI " EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AR AS, n. Amelia il 28-11-1957;
avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 12- 7-1989. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr.Renato TERESI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato,generale dr.Leo PICCININNI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza in data 30 gennaio 1989 il Tribunale di Terni, provvedendo nei confronti di OR FR e di BE AR AS, tratti a giudizio innanzi allo stesso per essere sottoposti a procedimento direttissimo siccome imputati - il primo - dei delitti di cui agli art. 71 e 72 l. 685/75 (per avere acquistato un grammo e mezzo di eroina e per averne ceduto una dose a tale AN ER - e la seconda - del delitto previsto dall'art. 71 cit. (per avere ceduto a OR gr. 1,5 di eroina),ne affermava la responsabilità in ordine alla meno grave ipotesi criminosa disciplinata dall'art. 72, irrogando pene varie.
La Corte d'appello di Perugia, adita da entrambi gli imputati, dichiarava inammissibile l'impugnazione del OR e, quanto alla BE, nel confermarne la condanna, operava una riduzione della pena inflitta dai giudici di primo grado: quanto sopra, con decisione del 12 luglio 1989. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della BE deducendo l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione sotto un duplice ordine di profili: l'uno, concernente la principale fonte di accusa, identificata dalla corte di merito nelle dichiarazioni del coimputato OR, l'altro, nell'inesatta qualificazione, come riscontri, di dati obiettivi valutabili invece anche in senso favorevole all'imputata.
Quanto al primo profilo, la difesa ha posto in evidenza come il OR sia stato ritenuto attendibile, nonostante che la stessa Corte di appello l'avesse definito quale "personaggio dal profilo non limpido e trasparente":quanto al secondo, perchè,a parte l'illogicità dell'assunto secondo il quale la BE, essa stessa assuntrice di eroina, si era privata di un grammo di sostanza stupefacente per una somma che le avrebbe consentito appena di riacquistarla, non si poteva assolutamente concludere - come invece aveva fatto il giudice di merito - che gli strumenti sequestrati (cucchiaini vari, siringhe e pezzetti di cellophan per contenere eroina, nonchè tracce di tale sostanza) dovessero essere necessariamente ricollegati ad una presunta attività di spaccio dell'imputata. Nulla escludeva invero, ad avviso del ricorrente, che essi potessero essere messi in relazione alla sola qualità di tossicodipendente, ad alto livello, della BE.
Il ricorso è stato assegnato alla Sezioni Unite a seguito di segnalazione del presidente titolare della VI^ sezione penale che ha sottolineato l'opportunità che fossero appunto le Sezioni penale che ha sottolineato l'opportunità che fossero appunto le Sezioni Unite della Corte a decidere se l'art. 245 disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale, avuto riguardo ai criteri di valutazione della chiamata di correo di cui all'art. 192, sia applicabile, per la prima volta, anche in sede di legittimità. Motivi della decisione
Osserva il collegio che preliminare ad ogni altra è la questione concernente l'immediata applicazione o meno - anche in Cassazione- della regola fissata dall'art. 192, comma, nuovo codice di procedura penale, avuto riguardo alla valutazione della chiamata di correo.
Il profilo anzidetto, invero, è quello che ha determinato la rimessione del ricorso a queste Sezioni Unite, essendosi ritenuto opportuno eliminare in radice la possibilità di contrasti interpretativi in una materia delicata e di notevole rilievo. Al quesito va data risposta affermativa.
Al riguardo è agevole rilevare, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 245 co.co.2 lett. b)delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie, l'art. 192 è espressamente indicato tra le norme delle quali è disposta l'immediata osservanza, anche per ciò che concerne i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice e rispetto ai quali è prevista la prosecuzione secondo gli schemi anteriormente vigenti.
La lettera ed il tenore della disposizione in esame, ora, non autorizzano un'interpretazione riduttiva, nel senso di limitarne l'applicazione ai soli giudizi non ancora definiti nel merito alla data del 24-10-1989; nè sussistono obiettivamente ragioni per poter affermare che l'inapplicabilità potrebbe derivare dalle specifiche funzioni della Corte di Cassazione quale giudice di legittimità, nel senso che, non essendo giudice del fatto, non potrebbe essere vincolata da una norma che, siccome diretta a dettare regole per la valutazione e non per l'assunzione di una prova, si riferirebbe soltanto ai giudici di merito.
Le problematiche esposte - costituenti le perplessità ed obiezioni ipotizzate in linea di massima a fronte di un'immediata operatività anche nella presente sede - sono decisamente superate, peraltro, dal rilievo secondo cui, comunque la si voglia qualificare - norma modificatrice del diritto preesistente o, più esattamente, che incide solo su una delle sue possibili interpretazioni, trasformandola in "regula iuris"- la nuova disposizione è sicuramente più favorevole all'imputato e va annoverata, pertanto, tra quelle che parte della dottrina qualifica come "norme di garanzia", assimilabili in tutto a quelle sostanziali più favorevoli.
Da ciò, indiscutibilmente, l'immediata applicazione anche nella presente sede e l'obbligo per la Corte di Cassazione - salvo che ricorrano gli estremi di operatività dell'art. 152 codice abrogato - di annullare con rinvio quelle sentenze che, pur se di data anteriore al 24-10-1989, abbiano valutato come attendibile la chiamata di correo in assenza di riscontri esterni, in violazione, appunto, dell'art. 192, 3 comma, nuovo codice.
Tanto premesso, va ora affrontato il secondo problema che è quello concernente il contenuto della norma, e, quindi, l'ambito della sua valenza nel caso di specie.
Pare opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità formatasi negli ultimi tempi sul delicato problema del valore da attribuire alla chiamata di correo, ha subito notevoli oscillazioni, riconducibili, in gran parte, al diverso momento storico in cui sono state emesse le varie pronunce ed alla notevole varietà delle fattispecie sottoposte al vaglio di legittimità di questa corte. Si è passati, così, da decisioni orientate ad affermare la piena efficacia probatoria della chiamata di correo - sotto il profilo che la previsione contenuta nell'art. 348 bis vecchio codice che consentiva la completa utilizzazione (sul fatto proprio e sul fatto altrui), siccome "estrinsecazione di un intero sistema orientato a premiare collaborazioni e a stimolare confessioni (cfr. Sez l, marzo 11-3-1986, n. 669, Gilardoni)- ad altre di segno diverso ed anche opposto, tutte tendenti a ridurre od a condizionarne l'efficacia e talora quasi a fissare, quale regola, un generale disfavore, una sorta di presunzione di inaffidabilità delle dichiarazioni in parola, qualificate come meri indizi (in tal senso, per una piena attendibilità: Sez.2^, 5-7- 1986 n. 7048,Alonso; Sez.1^, 30-1-1987 n. 1095,Leveni;Sez. 6^, 25-2-1987 c.2589, Calvio;
Sez.6^, 8-5-1987 c.5649,Misculin;Sez. 3^, 15-9- 1987 n. 7820,Mammoliti; Sez. 6^,27-2-1988 c. 2718, Carlino;
per il preponderante valore indiziario:Sez. 1^, 3-73-1986n. n. 6882,Greco;Sez.1^, 15-12-1986 n. 14121,Papa;Sez.1^, 8-1-1987 n. 4231,Alfano;per la necessità,invece, di riscontri esterni: Sez. 1^, 12-6-1987 n. 7370, Adamoli;
Sez.1^, 20-8-1987 n. 9153, Ruga;
Sez.1^, 22-12-1987 n. 13070, Aruta;
Sez.1^, 12-2-1988n. 1896, Abbate). La diversità delle soluzioni adottate ed i corrispondenti contrasti portarono alla sentenza 19-3-1988, n. 3592 (Rabito ed altri), con la quale queste Sezioni Unite, da un lato, esclusero l'esistenza di una generale presunzione di sospetto e, quindi, di inaffidabilità delle dichiarazioni provenienti da soggetti determinati (quali, ad esempio, i c.d. "pentiti"), e, dall'altro però, sottolinearono la necessità che il giudice, pur nell'assoluta libertà di determinazione del proprio convincimento, fosse obbligato ad esplicitare con adeguata motivazione le ragioni della scelta fatta, ancorandola, a seconda del caso e delle particolari esigenze, a riscontri tanto più rigorosi quanto più apparisse necessario nelle specifiche fattispecie.
Di tutto ciò si è fatto carico il legislatore - come si evince anche dalla Relazione al Progetto preliminare (pag.61) - recependo nella formulazione del testo dell'art. 192 gran parte dei principi giurisprudenziali enunciati nel corso di una lunga elaborazione, pervenendo a tale risultato attraverso l'affermazione di una pluralità di principi e di regole che sono strettamente collegati tra di loro e che di conseguenza costituiscono un tutto unico. In primo luogo (comma 1 ), si è infatti espressamente sottolineato l'obbligo di esplicitare nel modo più compiuto e rigoroso la motivazione posta a base della decisione (disposizione da coordinarsi con l'art. 546, 1ø comma, lett. e) riconfermando, da un lato, la validità del principio del libero convincimento, ma ancorandolo, dall'altro, all'indicazione specifica dei dati utilizzati e dei criteri adottati, quale correttivo ad un uso arbitrario di detto principio.
Da ciò la decisa accentuazione di quell'obbligo di adeguata motivazione, ribadito da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 3592/88, comportante l'esclusione di qualsiasi "convincimento"che non trovi obiettivo riscontro negli atti processuali e che non consenta, quindi, di poter ricostruire l'iter logico della decisione.
In secondo luogo, poi, si è confermata la piena utilizzabilità degli indizi, quali elementi probatori atti ad integrare e, se del caso, a sorreggere il giudizio in ordine all'esistenza di un fatto, stabilendo, peraltro, che gli stessi devono essere gravi, precisi e concordanti: con il che, osserva il collegio, si è voluta fissare la regola secondo la quale la prova dell'esistenza di un fatto deve essere necessariamente fornita da una pluralità di indizi aventi le caratteristiche accennate, e si è inteso richiamare l'attenzione su quei requisiti - mutuati dalla disciplina civilistica (art. 2729 c.c.) - di consistenza, non equivocità e correlazione con il fatto da provare - che consentono appunto all'indizio di assumere il valore di prova piena sulla base di quelle regole di esperienza per cui appare possibile e verosimile il diretto collegamento tra il fatto o la circostanza da provare e l'indizio: semprechè non sia in contrasto con altri dati o elementi.
In terzo luogo, infine, si è dettato un nuovo criterio di valutazione della prova, avuto riguardo in modo specifico alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (o da persona imputata in un procedimento connesso, o, ancora, da persona imputata nei casi di cui all'art. 371, lett. b), quali sono sicuramente quelle che interessano nel caso di specie.
Al riguardo è agevole rilevare che, da un lato, è stato riconosciuto il valore di prova - e non di mero indizio - a detta fonte, e, dall'altro, che si è voluto stabilire che il giudizio di attendibilità necessita di un riscontro esterno: deve essere confortato, cioè, da altri elementi o dati probatori che non sono, peraltro, predeterminati nella specie e qualità e che di conseguenza possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura. Il principio fissato, il "novum", va quindi identificato nel divieto di utilizzazione esclusiva della dichiarazione in quanto tale, e nella possibilità, però, di valutazione congiunta - cioè di integrazione e di riscontro - con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermare l'attendibilità. Così precisato ed al tempo stesso delimitato il campo di indagine - che attiene, pertanto, solo al profilo della valutazione della prova - si deve osservare che nel caso di specie il giudice di merito è pervenuto all'affermazione di responsabilità della BE valutando, da un lato, il contenuto delle inequivoche dichiarazioni accusatorie del coimputato OR, e, dall'altro, collegandole ad altri elementi (quali la deposizione del AN, il reperimento di eroina presso l'abitazione della ricorrente ed il rinvenimento nello stesso luogo di materiale vario, deponente in modo inequivoco per lo svolgimento anche di un'attività di spaccio): dati tutti obiettivamente emergenti dagli atti processuali ed idonei indubbiamente a conferire attendibilità all'accusa del OR.
La sentenza della corte di merito sfugge, pertanto, alle denunciate censure, avendo adottato una motivazione adeguata e compiuta che ha tenuto conto di quella necessità di riscontro oggi codificata nell'art. 192 quale criterio di valutazione in subiecta materia. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonchè alla somma di lire 500mila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,Sezioni Unite penali,rigetta il ricorso e condanna BE AR AS al pagamento delle spese processuali,nonchè alla somma di lire 500mila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio il 3 febbraio 1990.