Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1990, n. 2477
CASS
Sentenza 3 febbraio 1990

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Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (o da persona imputate in un procedimento connesso, o da persona imputata nei casi di cui all'art. 371, lett. B cod. proc. pen.) hanno valore di prova, ma il giudizio di attendibilità su di esse necessita di un riscontro esterno. Ne consegue che non possono essere utilizzate da sole, ma possono essere valutate congiuntamente con qualsiasi altro elemento di prova, di qualsivoglia tipo e natura, idoneo a confermarne l'attendibilità.*

L'art. 192 comma terzo del nuovo codice di procedura penale, che impone di valutare la chiamata di correo unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, è di immediata applicazione anche nel giudizio di Cassazione, pure per quei procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti. Pertanto la Corte di Cassazione ha l'Obbligo di annullare con rinvio quelle sentenze che, pur se di data anteriore al 24 ottobre 1989, abbiano valutato come attendibile la chiamata di correo in assenza di qualsivoglia riscontro esterno.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1990, n. 2477
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2477
    Data del deposito : 3 febbraio 1990

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