Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 1477 comma terzo cod. civ., il venditore di un bene iscritto in pubblici registri è tenuto a consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto dei quali abbia il possesso ovvero è obbligato a recuperarli presso eventuali terzi detentori. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO VOLPE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi iscritti al n. 3996/96 e al n. 5759/96
Ricorso n. 3996/96 proposto da
AUTONIERI S.r.l., in persona del suo Amministratore Unico Rag. Cherubino Nieri, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Sergio Dionisi che la difende unitamente all'Avv. Guido Mussi come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
LL AO, già elettivamente domiciliato in Roma, Via dell'Olmata n. 30, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Cippone, (deceduto) e da ultimo dom.to ex lege c/o la Cancelleria della Corte di Cassazione;
difeso dall'Avv. AO Barsotti come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
e contro
OL UL, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Paradiso n. 55, presso lo studio dell'Avv. Nicola Staffa che unitamente all'Avv. Stefano Maffi lo difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
Ricorso n. 5759/96 proposto da
OL UL, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Paradiso n. 55, presso lo studio dell'Avv. Nicola Staffa che unitamente all'Avv. Stefano Maffi lo difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AUTONIERI S.r.l. e LL AO.
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 61/95 del 22.9.1994/6.2.1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.11.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Nicola Staffa.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Orazio Frazzini che ha concluso per l'accoglimento del 4^ motivo del ricorso principale, con rigetto degli altri, e per l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 23.5.1988, AO NE, premesso che aveva acquistato dalla S.r.l. Autonieri un'autovettura Fiat Regata per il prezzo di L.
6.100.000 e che, per la mancata consegna di tutti i documenti, non era stato possibile effettuare il passaggio di proprietà dell'auto che risultava ancora intestata alla Soc. Biella Leasing, conveniva in giudizio la Soc. Autonieri dinanzi al Tribunale di Massa al fine di sentirla condannare, previa risoluzione del contratto per inadempimento, alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni.
La Soc. Autonieri contestava la domanda e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa IO ER dal quale aveva acquistato l'auto al fine di essere garantita. Il ER a sua volta chiamava in giudizio la Soc. Le Auto, la quale chiamava in causa il suo dante causa SE HI e quest'ultimo la Soc. Biella Leasing.
Il Tribunale dichiarava risolti tutti i contratti di compravendita dell'autovettura e condannava i singoli venditori alla restituzione del prezzo, dedotto della quota di svalutazione dell'autovettura, con rivalutazione secondo l'indice Istat a decorrere dalla data delle singole vendite, e con gli interessi legali dalla data dell'atto di citazione. Condannava il NE a restituire l'auto alla Soc. Le Auto e ordinava la cancellazione dell'iscrizione e della trascrizione come specificato in motivazione. Avverso tale decisione proponeva appello la Soc. Autonieri deducendo che non vi era stato da parte sua alcun inadempimento. Il NE chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza. La Soc. Le Auto proponeva appello incidentale chiedendo il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal ER, il quale reiterava la richiesta di essere garantito da tale società.
Con sentenza n. 61/95 del 22.9.1994/6.2.1995, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale, escludeva, trattandosi di "ultra petitum", la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita tra la Soc. Le Auto e IO ER, nonché tra quest'ultimo e la Soc. Autonieri, con le relative conseguenze in ordine alle restituzioni tra le parti e le iscrizioni e trascrizioni sul P.R.A. precisava in particolare che l'auto in questione andava consegnata dal NE alla Soc. Autonieri. Condannava quest'ultima alle spese giudiziali, che compensava tra tutte le altre parti, e confermava nel resto la decisione del Tribunale.
Osservava fra l'altro la Corte d'appello, per quel che ancora interessa, che andava confermata la risoluzione del contratto di compravendita dell'auto tra il NE e la Soc. Autonieri per inadempimento di quest'ultima, in quanto ai sensi del terzo comma dell'art. 1477 c.c., tra le obbligazioni del venditore c'è quella di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà della cosa venduta. La mancata consegna da parte della Soc. Autonieri dei documenti dell'auto (dichiarazione di vendita autenticata, carta o libretto di circolazione, foglio complementare), incidendo sul diritto di poter godere e disporre del bene acquistato, costituiva inadempimento di non scarsa importanza e come tale giustificante, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto, con le conseguenti restituzioni.
Rilevava poi che, avendo i chiamati in causa proposto solo domanda di manleva, il Tribunale non poteva dichiarare risolti gli altri contratti di compravendita, la cui pronuncia pertanto era viziata di ultrapetizione.
Respingeva, infine, la domanda di manleva proposta dalla Soc. Autonieri nei confronti del ER, osservando che ai sensi dell'art. 1227 c.c. il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ben potendo la Soc. Autonieri attendere di entrare in possesso dei documenti prima di vendere a sua volta l'auto. Conseguentemente riteneva superate tutte le altre domande di manleva. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Soc. Autonieri, articolando sette motivi.
Hanno resistito con separati controricorsi AO NE e IO ER, il quale a sua volta ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi, principale e incidentale, in quanto proposti contro la stessa sentenza.
A sostegno dell'impugnazione la ricorrente principale Soc. Autonieri deduce:
1^ Motivo: Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., in quanto erroneamente la Corte d'appello avrebbe riformato, rilevando il vizio di ultrapetizione, la decisione del Tribunale nel punto in cui aveva dichiarato risolti per inadempimento tutti i contratti di compravendita a catena tra i vari chiamati in garanzia, senza considerare che nelle domande di manleva dovevano ritenersi implicite anche le domande di risoluzione. Nè, peraltro, il giudice d'appello poteva autonomamente, senza l'eccezione delle parti e con l'accettazione del contraddittorio sul punto, rilevare d'ufficio il vizio di ultrapetizione.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, va osservato che correttamente la Corte d'appello ha rilevato l'ultrapetizione per aver il primo giudice dichiarato la risoluzione per inadempimento anche dei contratti di vendita dell'auto tra i vari chiamati in garanzia senza che vi fossero domande in proposito. Nè al riguardo tali domande potevano ritenersi implicitamente formulate perché la domanda di garanzia è diversa da quella di risoluzione contrattuale per causa petendi e petitum, per cui non può considerarsi compresa nella prima. Sotto il secondo profilo va osservato che il giudice dell'impugnazione, investito del più ampio sindacato sulla legittimità della decisione impugnata, ha il potere-dovere di accertare e riconoscere le violazioni da cui sia affetta, onde non incorre nel vizio di extrapetizione, qualora pervenga all'annullamento di essa in base ad argomenti giuridici diversi da quelli prospettati dalle parti.
2^. Motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1477 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione. Lamenta la ricorrente la conferma da parte della Corte d'appello della dichiarazione di risoluzione del contratto tra essa società e il NE, sull'assunto che la mancata consegna dei documenti non costituisca una grave lesione del diritto di godere del bene acquistato, tanto più che il NE aveva avuto consegnata l'auto e l'aveva utilizzata.
Il motivo è infondato.
La Corte ha affermato che la mancata consegna dei documenti, comportando una rilevante lesione del diritto di godere e disporre del bene acquistato, rappresenta un inadempimento di non scarsa importanza, come tale legittimante la risoluzione del contratto. L'affermazione è conforme a quanto costantemente ripetuto da questo Supremo Collegio, nel senso che, a norma dell'art. 1477 c.c., il venditore di un autoveicolo è tenuto a consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso del bene venduto dei quali abbia il possesso ovvero è obbligato a recuperarli presso terzi detentori (carta o libretto di circolazione, foglio complementare e dichiarazione autenticata di vendita). La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre, cioè del diritto di proprietà (Cass.
4.4.1997 n. 2914;
22.6.1996 n. 5786; 25.2.1995 n. 2135).
3^ Motivo: Violazione degli artt. 1452 e 1455, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente. Si duole la ricorrente che il giudice di merito abbia dichiarato la risoluzione del contratto per il semplice ritardo della consegna dei documenti, quando la Soc. Autonieri, anche volendo, dalla data della domanda non poteva più adempiere. Contesta, inoltre, il fatto di dover restituire integralmente il prezzo ricevuto, oltre gli accessori senza poter avere in restituzione l'autovettura anche se deprezzata dal trascorrere del tempo, mentre l'acquirente, oltre ad averla utilizzata, ottiene un ingiustificato arricchimento. Il motivo è infondato.
Invero con esso si tende a dare prevalenza, nella ricostruzione dei fatti, e peraltro sulla base di considerazioni personali, ad elementi ulteriori rispetto a quelli invece esaminati e valutati dalla corte di merito, e che quindi devono ritenersi da questa implicitamente considerati non decisivi. La censura pertanto concreta una soggettiva ricostruzione dei fatti, contrastante con quella adottata dal giudice di merito, la quale, in quanto corretta logicamente e giuridicamente, è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, essendo il giudice del merito libero, solo che ne dia adeguata giustificazione, d'individuare gli elementi che esso ritiene decisivi della controversia a preferenza di altri. Quanto alla mancata restituzione del veicolo, la doglianza non ha ragion d'essere avendo la Corte d'appello disposto la restituzione proprio a favore di essa società ricorrente.
4^ Motivo: Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di "manleva" e di "garanzia"; violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia deciso in modo diverso rapporti identici accogliendo la richiesta di risoluzione del contratto del NE ma non la sua domanda di manleva nei confronti del ER ignorando che possono essere presi in considerazione ex art. 1227 c.c. quali comportamenti che possono in astratto aggravare il danno solo quelli colposi.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello, correttamente, ha respinto la domanda di manleva proposta dall'Autonieri nei confronti del ER applicando la norma di portata generale di cui all'art. 1227 c.c., in quanto la società avrebbe dovuto attendere di entrare in possesso dei documenti prima di vendere, a sua volta, l'auto. Tale ratio decidendi, essendo logica e immune da vizi giuridici, è di per sè sufficiente a sorreggere la decisione.
5^ Motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., nonché omessa motivazione. La ricorrente contesta che in mancanza di qualunque prova di maggior danno subito dall'acquirente sia stata condannata a restituire sugli importi liquidati non solo la rivalutazione e gli interessi ma gli interessi sulla somma rivalutata.
Il motivo è inammissibile.
È decisiva la considerazione che la questione è stata per la prima volta prospettata nel ricorso per cassazione. Infatti la pronuncia del Tribunale sulla restituzione del prezzo, con rivalutazione e interessi, non era stata impugnata dalla ricorrente ed era rimasta estranea al giudizio di secondo grado. È principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questo Supremo Collegio che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame, e che siano dunque già comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
4.6.1994 n. 5442; 18.5.1994 n. 4857).
6^ Motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e segg. c.c. e 244 e segg. c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo. Si duole la ricorrente che la Corte d'appello non abbia speso una parola di motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova per testi richiesta e diretta a dimostrare che il NE aveva utilizzato l'auto.
Il motivo è inammissibile.
Oltre che generico e privo di specificità, esso è diretto contro la valutazione discrezione del giudice di appello in ordine alla prova.
7^ Motivo: Sul litisconsorzio. Dichiara la ricorrente che, trattandosi di impugnazione relativa a cause scindibili, il suo ricorso è proposto solo nei confronti del ER e del NE, rispettivamente suo dante e avente causa, non riguardando i rapporti degli altri litisconsorti.
Il motivo è irrilevante perché in effetti non integra una vera e propria censura.
In conclusione il ricorso principale va rigettato.
A. Ciò comporta l'assorbimento del ricorso incidentale (con il quale, in base ad un solo motivo, il ER lamenta l'omissione della pronuncia da parte della Corte d'appello sulla propria domanda di manleva nei confronti della Soc. Le Auto in quanto quest'ultima, pur conoscendo la situazione documentale dell'autovettura per aver curato la pratica d'acquisto in leasing da parte del HI, suo cliente e dante causa, gliela aveva ugualmente venduta) perché proposto in forma condizionata all'accoglimento del ricorso principale.
In conclusione, il ricorso principale va rigettato e dichiarato assorbito quello incidentale, con condanna della ricorrente Soc. Autonieri al pagamento in favore di AO NE delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;
sussistendo giusti motivi per compensare tali spese tra la ricorrente e IO ER.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principalmente e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore di AO NE delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 125.400=, oltre L.
1.000.000 per onorari.
Dichiara compensate tali spese tra la ricorrente e IO ER.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 1999