Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1472
CASS
Sentenza 22 febbraio 1999

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Ai sensi dell'art. 1477 comma terzo cod. civ., il venditore di un bene iscritto in pubblici registri è tenuto a consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto dei quali abbia il possesso ovvero è obbligato a recuperarli presso eventuali terzi detentori. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1472
    Data del deposito : 22 febbraio 1999

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