Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2008, n. 30664
CASS
Sentenza 19 giugno 2008

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Massime1

Il consenso alla pubblicazione di una foto non vale come scriminante del delitto di diffamazione se l'immagine sia riprodotta in un contesto diverso da quello per cui il consenso sia prestato che implichi valutazioni peculiari, anche negative sulla persona effigiata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità del direttore di un quotidiano, ex art. 57 e 595 cod. pen., per avere pubblicato sulla prima pagina del giornale un articolo dal titolo "Terapeuti a quattro zampe" corredato della foto di una minore in compagnia di un gatto, lasciando intendere che la bimba fosse sottoposta a trattamento terapeutico per autismo o handicap psicomotorio).

Commentari2

  • 1Diffamazione social: sussiste in caso di pubblicazione di foto pornografiche senza consenso espresso (Cass. Pen n. 19659/2019)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

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  • 2È diffamazione postare foto di soggetti in atteggiamenti pornografici
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2008, n. 30664
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30664
Data del deposito : 19 giugno 2008

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