Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
Il consenso alla pubblicazione di una foto non vale come scriminante del delitto di diffamazione se l'immagine sia riprodotta in un contesto diverso da quello per cui il consenso sia prestato che implichi valutazioni peculiari, anche negative sulla persona effigiata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità del direttore di un quotidiano, ex art. 57 e 595 cod. pen., per avere pubblicato sulla prima pagina del giornale un articolo dal titolo "Terapeuti a quattro zampe" corredato della foto di una minore in compagnia di un gatto, lasciando intendere che la bimba fosse sottoposta a trattamento terapeutico per autismo o handicap psicomotorio).
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- 1. Diffamazione social: sussiste in caso di pubblicazione di foto pornografiche senza consenso espresso (Cass. Pen n. 19659/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima Integra il reato di diffamazione la condotta di pubblicazione in un sito internet (nella specie, nel social network facebook) di immagini fotografiche che ritraggono una persona in atteggiamenti pornografici, in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali sia stato precedentemente prestato il consenso alla pubblicazione (Cassazione penale sez. III - 19/03/2019). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 giugno 2017, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini …
Leggi di più… - 2. È diffamazione postare foto di soggetti in atteggiamenti pornograficiRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 7 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2008, n. 30664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30664 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/06/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 2886
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 008630/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER AL N. IL 16/09/1947;
avverso SENTENZA del 21/06/2007 CORTE APPELLO DI TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo A. che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Fornasaro P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Trieste condannava AT AL per il delitto ex art. 57 e 595 c.p., come direttore del quotidiano "Il Piccolo", per avere pubblicato sulla prima pagina del giornale, il 24/5/01, un articolo dal titolo "Terapeuti a quattro zampe al Burlo" con la foro della minore ER MA in compagnia di un gatto, lasciando intendere che ella fosse in Pet Therapy per autismo o handicap psicomotorio.
La Corte di appello confermava, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena, in accoglimento della richiesta difensiva.
Ricorrente, il difensore, deducendo il difetto della condizione di procedibilità, poiché la querela non è stata proposta specificamente per il reato addebitato.
Si lamenta, poi, violazione di legge e vizio di motivazione: il consenso alla foto comporta necessariamente la possibilità di essere coinvolti nel particolare contesto, che giustificava la presenza di fotografi e cameraman.
Non sussiste la lesività della condotta, poiché la patologia che l'accostamento della minore al tema della manifestazione svoltasi nell'ospedale Burlo Garofalo suggerisce, non è socialmente disonorevole.
La riconoscibilità della bambina è semplicemente postulata dai giudici di merito.
Quanto alla statuizione risarcitoria, essendo l'onore un bene personalissimo, l'offesa riguarda esclusivamente il titolare del bene.
Le censure vanno tutte disattese.
L'istanza di punizione è stata presentata senza limitazioni di sorta nei confronti "di colui o coloro che saranno identificati come autori...".
Solo nel in cui la p.o. abbia inteso limitare l'azione penale ad uno o ad alcuni dei reati punibili a querela, al giudice non è consentito procedere anche per gli altri. Nè va taciuto che l'interpretazione dell'atto di querela da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, ove sia il risultato di un procedimento logico, congruo e non errato.
D'altro canto, la doglianza non pare sia stata posta coi motivi del gravame di merito dall'imputato.
Per il resto le censure sono state motivatamente disattese dalla Corte triestina, ond'esse sono sostanzialmente ripetitive e pertanto generiche.
Il consenso prestato ad essere ritratto nella foto non vale come scriminante, se l'immagine venga riprodotta in un contesto diverso implicante valutazioni peculiari, anche negative, sulla persona effigiata.
L'apprezzamento di lesività compiuto dal giudice di merito con congrua motivazione si sottrae al sindacato di legittimità. È pur vero che determinate patologie inducono ad umana comprensione e solidarietà verso coloro che ne sono afflitti. Non è men vero, però, che a prescindere da ogni riprovazione sociale, la malattia, di qualsiasi natura sia, comporta uno stigma ineliminabile e doloroso, cui consegue fatalmente una condizione di disagio e di isolamento.
La riconoscibilità della bimba è una "quaestio facti" che non può essere qui saggiata.
Indebito e fuorviante - come già ineccepibilmente ritenuto dai giudici di merito - è l'accostamento della immagine della piccola MA ER al convegno tenuto sulla Pet Therapy all'ospedale Burlo, nella misura in cui esso suggerisce che la stessa è affetta da una di quelle patologie che consigliano di farvi ricorso. Innegabile è la legittimità della pretesa risarcitoria dei genitori della stessa, per il danno morale sofferto in diretta derivazione dall'illecito ascritto al prevenuto.
Si impone il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2008