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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/10/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1684/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. EVANGELISTA GIORDANO, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIALE NETTUNO 65 66023 FRANCAVILLA AL MARE presso il difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto, ritualmente notificato e depositato, le parti hanno esposto di aver intrattenuto una relazione affettiva con convivenza more uxorio, dalla quale sono nati i figli , Persona_1 il 28.09.2017, il 30.05.2019, il 12.05.2021, il Persona_2 Persona_3 Persona_4
21.09.2023.
Successivamente sono sopravvenute circostanze che hanno determinato la cessazione della convivenza, per cui le parti, congiuntamente, hanno chiesto l'omologa di un accordo relativo alla disciplina dei rapporti tra i genitori ed i figli, che prevede quanto segue:
1) I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'attuale abitazione familiare, sita in San Giovanni Teatino (CH), alla Via Salara n. 43a, ed ivi vivranno con la madre , genitore collocatario. Parte_1
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) La casa familiare sita in San Giovanni Teatino via Salara n. 43a è assegnata alla madre Parte_1
, con tutti gli arredi, ed ivi vi vivrà con i piccoli , ,
[...] Pt_2 Persona_1 [...]
, , Per_2 Persona_3 Persona_4
4) Il Sig. continuerà ad abitare, allorquando sarà in Italia, presso la casa materna in Parte_2
Francavilla al Mare, via Costanza d'Avalos n. 88.
5) Il padre , nei periodi in cui non è fuori per lavoro potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_2 nei tempi e con le modalità di seguito indicati: - un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica, allorquando lo stesso sarà in Italia, previa calendarizzazione con la madre , e fatti Parte_1 salvi necessità ed altre problematiche afferenti i minori;
I bambini potranno trascorrere il fine settimana presso l'abitazione paterna in Francavilla al Mare, ed il padre si impegna a riportarli presso l'abitazione di residenza della madre entro le ore 19.00 della domenica sera.
6) I genitori si impegnano sin da ora a garantire che tutti e 4 i bambini possano passare il tempo con il proprio padre, unitamente, fatte salve esigenze di natura personale, educativa o di salute del singolo figliuolo, ed in quel caso il Sig. potrà avere con sé gli altri fratelli non indisposti;
i Parte_2 genitori si accordano sin da ora che il Sig. , qualora le esigenze educative della prole Parte_2 lo richiedessero, ovvero in caso di problematiche derivanti da motivi di salute di uno dei figli, potrà accordarsi con la madre per trascorrere insieme il periodo di visita nell'abitazione familiare di via
Salara in San Giovanni Teatino, ove risultano collocati i minori. pagina 2 di 4 7) Il Sig. e la Sig.ra si accordano affinché i compleanni dei bambini Parte_2 Parte_1 vengano festeggiati unitamente, mentre il papà avrà la possibilità di trascorrere le giornate del proprio compleanno anche separatamente, fatto salvo diverso accordo tra i genitori.
8) Per le festività natalizie e quelle pasquali si seguirà criterio dell'alternanza, a partire dal 2025, e quindi per il primo Natale la prole la trascorrerà con la famiglia materna e con la madre, e così a seguire, fatta salva la possibilità che i ricorrenti assumano diversi accordi per garantire l'unità della prole, e la contestualità della presenza dei genitori nelle feste più importanti.
9) Durante le vacanze estive il Sig. potrà tenere i figli per una settimana di fila Parte_2 consecutiva, previa calendarizzazione da effettuarsi di accordo con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
ad ogni buon conto i ricorrenti fanno salva la possibilità di diversa determinazione degli orari e dei giorni di visita, anche con riferimento alla possibilità di gestire i bambini disgiuntamente negli impegni curriculari, nei periodi in cui il padre permane sul territorio nazionale.
10) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 29 Parte_2 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 1.500,00 euro
(l'equivalente di euro 375,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, somma che già attualmente versa dal mese di gennaio 2025.
11) Tutte le spese straordinarie, siccome elencate dettagliatamente dai Protocolli vigenti presso i
Tribunali e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate all'altro genitore, che eventualmente le ha anticipate, entro una settimana dall'esibizione del documento fiscale. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 5 gg. dalla richiesta se trattasi di spesa straordinaria ma non urgente;
in difetto, il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta.
12) L'assegno unico per il nucleo familiare, attualmente in percezione dalla madre per euro 1249,90, continuerà ad essere percepito per intero e direttamente dalla sig.ra ed il sig. Parte_1
sin da ora dichiara di prestare il suo consenso ed ivi di rinunciarci. Parte_2
13) In merito alla casa familiare, il Sig. si obbliga a coprire tutte le spese di Parte_2 manutenzione straordinaria dell'immobile, tanto esterna, condominiale, quanto interna, relativa agli interventi conservativi e di risanamento che dovessero rendersi necessari, mentre le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile saranno ripartite nella misura del 50% tra i ricorrenti;
le spese per utenze, cosi come quelle relative alla TARI, e quindi gli oneri condominiali saranno a carico della Sig.ra
[...]
. Parte_1
pagina 3 di 4 Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed è conforme agli interessi dei minori.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo di cui al ricorso congiunto;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c..
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1684/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. EVANGELISTA GIORDANO, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIALE NETTUNO 65 66023 FRANCAVILLA AL MARE presso il difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto, ritualmente notificato e depositato, le parti hanno esposto di aver intrattenuto una relazione affettiva con convivenza more uxorio, dalla quale sono nati i figli , Persona_1 il 28.09.2017, il 30.05.2019, il 12.05.2021, il Persona_2 Persona_3 Persona_4
21.09.2023.
Successivamente sono sopravvenute circostanze che hanno determinato la cessazione della convivenza, per cui le parti, congiuntamente, hanno chiesto l'omologa di un accordo relativo alla disciplina dei rapporti tra i genitori ed i figli, che prevede quanto segue:
1) I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'attuale abitazione familiare, sita in San Giovanni Teatino (CH), alla Via Salara n. 43a, ed ivi vivranno con la madre , genitore collocatario. Parte_1
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) La casa familiare sita in San Giovanni Teatino via Salara n. 43a è assegnata alla madre Parte_1
, con tutti gli arredi, ed ivi vi vivrà con i piccoli , ,
[...] Pt_2 Persona_1 [...]
, , Per_2 Persona_3 Persona_4
4) Il Sig. continuerà ad abitare, allorquando sarà in Italia, presso la casa materna in Parte_2
Francavilla al Mare, via Costanza d'Avalos n. 88.
5) Il padre , nei periodi in cui non è fuori per lavoro potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_2 nei tempi e con le modalità di seguito indicati: - un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica, allorquando lo stesso sarà in Italia, previa calendarizzazione con la madre , e fatti Parte_1 salvi necessità ed altre problematiche afferenti i minori;
I bambini potranno trascorrere il fine settimana presso l'abitazione paterna in Francavilla al Mare, ed il padre si impegna a riportarli presso l'abitazione di residenza della madre entro le ore 19.00 della domenica sera.
6) I genitori si impegnano sin da ora a garantire che tutti e 4 i bambini possano passare il tempo con il proprio padre, unitamente, fatte salve esigenze di natura personale, educativa o di salute del singolo figliuolo, ed in quel caso il Sig. potrà avere con sé gli altri fratelli non indisposti;
i Parte_2 genitori si accordano sin da ora che il Sig. , qualora le esigenze educative della prole Parte_2 lo richiedessero, ovvero in caso di problematiche derivanti da motivi di salute di uno dei figli, potrà accordarsi con la madre per trascorrere insieme il periodo di visita nell'abitazione familiare di via
Salara in San Giovanni Teatino, ove risultano collocati i minori. pagina 2 di 4 7) Il Sig. e la Sig.ra si accordano affinché i compleanni dei bambini Parte_2 Parte_1 vengano festeggiati unitamente, mentre il papà avrà la possibilità di trascorrere le giornate del proprio compleanno anche separatamente, fatto salvo diverso accordo tra i genitori.
8) Per le festività natalizie e quelle pasquali si seguirà criterio dell'alternanza, a partire dal 2025, e quindi per il primo Natale la prole la trascorrerà con la famiglia materna e con la madre, e così a seguire, fatta salva la possibilità che i ricorrenti assumano diversi accordi per garantire l'unità della prole, e la contestualità della presenza dei genitori nelle feste più importanti.
9) Durante le vacanze estive il Sig. potrà tenere i figli per una settimana di fila Parte_2 consecutiva, previa calendarizzazione da effettuarsi di accordo con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
ad ogni buon conto i ricorrenti fanno salva la possibilità di diversa determinazione degli orari e dei giorni di visita, anche con riferimento alla possibilità di gestire i bambini disgiuntamente negli impegni curriculari, nei periodi in cui il padre permane sul territorio nazionale.
10) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 29 Parte_2 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 1.500,00 euro
(l'equivalente di euro 375,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, somma che già attualmente versa dal mese di gennaio 2025.
11) Tutte le spese straordinarie, siccome elencate dettagliatamente dai Protocolli vigenti presso i
Tribunali e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate all'altro genitore, che eventualmente le ha anticipate, entro una settimana dall'esibizione del documento fiscale. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 5 gg. dalla richiesta se trattasi di spesa straordinaria ma non urgente;
in difetto, il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta.
12) L'assegno unico per il nucleo familiare, attualmente in percezione dalla madre per euro 1249,90, continuerà ad essere percepito per intero e direttamente dalla sig.ra ed il sig. Parte_1
sin da ora dichiara di prestare il suo consenso ed ivi di rinunciarci. Parte_2
13) In merito alla casa familiare, il Sig. si obbliga a coprire tutte le spese di Parte_2 manutenzione straordinaria dell'immobile, tanto esterna, condominiale, quanto interna, relativa agli interventi conservativi e di risanamento che dovessero rendersi necessari, mentre le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile saranno ripartite nella misura del 50% tra i ricorrenti;
le spese per utenze, cosi come quelle relative alla TARI, e quindi gli oneri condominiali saranno a carico della Sig.ra
[...]
. Parte_1
pagina 3 di 4 Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed è conforme agli interessi dei minori.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo di cui al ricorso congiunto;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c..
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
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