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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/10/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in composizione monocratica, nella persona del dott. Tommaso Del Giudice, nella causa civile di primo grado iscritta al n 1183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa nell'udienza del 16/10/2025 e vertente tra
C.F. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MEZZOTERO ALFONSO e MARTIRE ANGELA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei due, sito in Milano, Piazza Bertarelli, n. 4, giusta procura in calce al ricorso in opposizione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CAMOLESE SIMONA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Bergamo, via S. Orsola, n. 31, giusta procura in calce alla memoria difensiva,
OPPOSTO,
sulle conclusioni precisate nella medesima udienza, nella quale è stata data lettura del seguente dispositivo, cui ora seguono le sottoindicate ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 26/02/2025,
[...] evocava in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il opponendosi al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 164/2025 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca in ragione delle eccepite carenza di giurisdizione, nonché nullità e/o sostituzioni automatiche di clausole del contratto locatizio, domandando la condanna di controparte alla ripetizione d'indebito, in subordine con la compensazione di quest'ultimo credito con quanto eventualmente
1 ritenuto dovuto all'ente locale, infine concludendo come riportato in epigrafe. Con memoria difensiva depositata, si costituiva in giudizio il che, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedeva il rigetto delle avverse domande, eccezioni ed opposizione, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine domandando la condanna di controparte all'importo ritenuto dovuto anche previe compensazioni eventualmente sussistenti, infine concludendo come riportato in epigrafe. La causa veniva istruita documentalmente e proseguiva con la lettura del sottoindicato dispositivo.
2. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione. Invero, anche a voler considerare la prospettazione di parte opponente, in ogni caso la lite de qua inerisce ad “un rapporto obbligatorio di carattere paritario” (così Sez. U., sent. del 27/06/2023, n. 18374, Rv. 668211 - 01), quand'anche ipoteticamente interessabile dalle sostituzioni automatiche di clausole e/o dalle nullità eccepite (su cui rileva Cass. Sez. 6, ord. del 23/02/2017, n. 4699, Rv. 643136 – 01, specie mancando la discrezionalità amministrativa evidenziata da Sez. U, Sentenza n. 7861 del 11/06/2001). Del resto, per fattispecie consimili a quella in esame la giurisprudenza di merito ha altresì evidenziato come “Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto un contratto di locazione di natura privatistica e, comunque, quand'anche si volesse qualificare il rapporto come di concessione, riguarda una pretesa relativa al canone. Il conduttore chiede che il canone sia determinato in applicazione di specifiche norme di legge, senza spazio di discrezionalità, pertanto, non coinvolgendo la controversia poteri a contenuto discrezionale-valutativo della P.A., è stata correttamente adita l'autorità giudiziaria ordinaria. Come stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con ordinanza n. 2730/2017: “Rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto il controllo di legittimità della delibera di giunta regionale con cui, in attuazione della legislazione regionale (nella specie, ligure) riguardante le concessioni demaniali, è stato determinato il canone delle infrastrutture per l'esercizio del servizio di comunicazione elettronica, nonché dell'ingiunzione emessa dalla provincia sulla base di detta delibera.”” (così Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023).
3. Nel merito, deve essere revocato il decreto ingiuntivo solo per il mancato riconoscimento dell'IVA, dovendo, per il resto, condannarsi l'opponente al pagamento degli importi dovuti a titolo di canone, avendo l'ente locale dimostrato l'afferenza del bene locato al patrimonio disponibile dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. (in superamento della quale, dunque, si pone la presente pronuncia).
3.1. Per quanto attiene all'IVA, essa non è dovuta all'opposto, avendo dimostrato l'opponente – ovviamente dopo l'emissione del decreto monitorio – l'applicabilità dell'art. 17ter, comma 1bis,
2 lett d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (non essendo ratione temporis applicabile, per i crediti azionati monitoriamente, l'abrogazione di tale lettera ad opera del D.L. n. 84 del 2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 2025): tale società, infatti, tramite il doc. 5, ha provato di essere inserita
“nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto”, secondo la citata disposizione, con consequenziale pertinenza del regime di c.d. split payment.
3.1.1. Del resto, a nulla rileva in senso opposto che il contratto locatizio contempli una maggiorazione di IVA sul canone, considerati non solo e non tanto l'anteriorità del negozio alla suesposta disciplina tributaria (pur costituendo ciò ragione sufficiente per lasciar prevalere quest'ultima, secondo i principi di Trib. Palermo, sent. n. 3056 del 2025), ma anche e soprattutto la carenza di una vincolante indicazione sullo specifico percettore dell'importo di tale imposta nel contratto (in tal senso l'art. 3 del doc. 2 del fascicolo monitorio, dove le modalità di pagamento concernono il rateo di canone e non il “più I.V.A.” ivi contemplato), regolamentazione che esclude l'esame di una ipotetica nullità parziale della stessa laddove confliggente con la normativa sopraindicata.
3.1.2. La suesposta conclusione in tema di IVA è, del resto, avallata anche dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, da Trib. di Treviso, decreto del 25-31/07/2023, in causa n. 4157/2023 r.g., per una fattispecie consimile a quella in esame.
3.2. Per il resto, l'opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo dei crediti azionati monitoriamente, pari ad € 48.000,00, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 sui singoli ratei dovuti secondo il ricorso per decreto ingiuntivo, dalle singole scadenze degli stessi e sino al soddisfo, considerata altresì la pregressa rinuncia, in sede monitoria, all'aggiornamento ISTAT del canone, la cui regolamentazione negoziale è sostituita ex art. 1339 c.c. con quella vincolante ex art. 32 della L. n. 392 del 1978, alla luce dell'indirizzo, ex multis, di Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 27287 del 07/10/2021, Rv. 662414 – 01. A suffragio di tali crediti, infatti, depongono il contratto di locazione depositato, quanto attestante la sua registrazione, nonché la pacifica e documentata successione dell'opponente in tale regolamentazione negoziale.
3.2.1. A fronte di ciò, la contrapposta ricostruzione in tema di sostituzione automatica di clausole, prospettata dall'opponente, non è fondata, in quanto, diversamente da quanto ritenuto da quest'ultima, presuppone normativamente che il bene locato non afferisca al patrimonio disponibile dell'ente locale: il , CP_1 invece, tramite il doc. 4 allegato alla memoria di costituzione, segnatamente prodotto dopo l'ordinanza ex art. 649 c.p.c., ha dimostrato proprio tale appartenenza.
3.2.1.1. Tale documento non è smentito dal doc. 9 allegato al ricorso in opposizione, vale a dire una perizia di parte, essendo essa, per sua natura, di inidonea attitudine dimostrativa (ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017, Rv.
3 645101 – 01, Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013, Rv. 626469
- 01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 708 del 02/04/1964, Rv. 300987 – 01) e nemmeno dalla visura catastale allegata a tale documento, avendo quest'ultima valore probatorio del tutto sussidiario (così, ex multis, circa le risultanze del catasto, Cass., Sez. 2, 05/06/1984, n. 3398, Rv. 435414 – 01 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 711 del 26/01/1998). Conclusioni differenti nemmeno possono evincersi dal doc. 9bis dell'opponente, in quanto non può “ritenersi sufficiente il titolo abilitativo edilizio rilasciato per l'installazione dell'impianto di telecomunicazione come atto di destinazione del bene a patrimonio indisponibile” (così Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023 e, nel medesimo senso, pag. 11 di Sez. U., sent. del 12/10/2020, n. 21991, Rv. 659283 – 01). Quanto, poi, al richiamo dell'art. 826, ultimo comma, c.c., esso non è pertinente, risultando così inidoneo a smentire l'afferenza del bene de quo al patrimonio disponibile dell'ente locale, secondo quanto emergente dal doc. 4 di questi. Infatti, secondo Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023, “Come stabilito dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n.391/1999:”Affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché "destinati ad un pubblico servizio" ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio”. Nel caso di specie, il appellante ha destinato l'area in questione alla CP_1 produzione di reddito, tramite locazione a un'azienda privata, che, a sua volta, con propri mezzi, svolge il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, non rientrante nelle attribuzioni del Comune e tale uso, da parte del privato conduttore, non può far divenire pubblico il bene del Comune per una sorta di proprietà transitiva, né può ritenersi sufficiente il titolo abilitativo edilizio rilasciato per l'installazione dell'impianto di telecomunicazione come atto di destinazione del bene a patrimonio indisponibile. Come rilevato anche dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3638/2022:”La destinazione al pubblico servizio richiede che vi sia corrispondenza tra l'oggetto della destinazione e le attribuzioni dell'ente e l'inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la P.A. concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente (Cass. 9.6,1987, n. 5024; Cass. 1.12.1985, n. 652). Non rientrando nelle attribuzioni del l'esercizio del servizio di CP_1 telecomunicazioni, l'area a tale scopo destinata non può assumere la qualifica di patrimonio indisponibile comunale, e deve ritenersi che la cessione in godimento dell'area in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca ad un bene facente parte
4 del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano.”. Tali conclusioni – più di recente anche confermate da pag. 11 e ss. di Sez. U., sent. del 12/10/2020, n. 21991, Rv. 659283 – 01, che, infatti, puntualizza l'importanza di un atto amministrativo, qui assente, di univoca destinazione al pubblico servizio affinché sia richiamabile l'art. 826, ultimo comma, c.c. - escludono altresì che gli argomenti spesi nel ricorso in opposizione e nelle successive note difensive circa la natura pubblicistica del servizio reso dall'opponente e/o dello strumentario sull'area controversa comportino di per sé un'automatica afferenza di quest'ultima al patrimonio indisponibile, nemmeno potendo opinare in tal senso mere clausole del contratto circa la destinazione di quanto locato, segnatamente in uso anche a privati per consimili negozi (in tal senso anche Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023).
3.2.2. A fronte di tale premessa circa la natura del bene locato, le parti non hanno nessun vincolo per la fissazione dell'ammontare del canone, nemmeno alla luce dell'art. 93 del D.lgs. n. 259 del 2003 nella sua passata formulazione, ora refluita nell'art. 54. Infatti, l'ivi prevista tassatività legale di oneri e canoni è applicabile solo ad aree demaniali o del patrimonio indisponibile, visto che, nell'art. 54, si richiamano “i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali”, non già di proprietà assimilate a quelle private, e che una esegesi che giungesse a non applicare medesima latitudine del profilo oggettivo per gli enti locali de quibus implicherebbe un irragionevole disallineamento tra questi ed i loro concessionari circa i beni interessati da tale disposizione.
3.2.2.1. Tale conclusione è, peraltro, confermata dagli obblighi di manleva previsti o al previgente art. 93, comma 2, o all'attuale art. 54, comma 6, del D.lgs. n. 259 del 2003. Gli stessi testualmente concernono le sole “aree pubbliche”, dunque quelle afferenti al demanio o al patrimonio indisponibile (come anche evidenziato da Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023). Ne consegue che, nella ratio legis, solo il regime eccezionale di questi ultimi giustifica una normativa peculiare, da un lato gravando il privato degli obblighi di manleva, dall'altro riconoscendo in capo a questi prefissate obbligazioni pecuniarie.
3.2.2.2. Anche queste ultime, del resto, sono in linea con un ambito applicativo non pertinente al patrimonio disponibile degli enti locali. Come sottolineato da Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023, gli oneri gravanti in base alle suesposte disposizioni, nonché secondo la ricostruzione del ricorso in opposizione, sarebbero e COSAP che, “[p]er legge (…) si CP_2 applicano solo se il bene oggetto di occupazione è un bene demaniale o parte del patrimonio indisponibile, dunque ciò conferma che la norma si riferisce solo ai beni pubblici. L'interpretazione (…) per cui la norma richiamerebbe e COSAP CP_2 solo per riferirsi al criterio di calcolo relativo e non ai
5 presupposti applicativi, non è condivisibile, in quanto il riferimento è espresso alla “applicazione della tassa””. Nel medesimo senso non può che interpretarsi il richiamo, all'art. 54 del D.lgs. n. 259 del 2003, nelle versioni entrate in vigore a parte dal 24/12/2021, de “l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178”, che ha sostituito e COSAP nell'ambito in esame. Invero, anche tale CP_2 nuovo “canone” testualmente interessa solo “aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” (così anche Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023).
3.2.2.3. Diversi argomenti non possono essere nemmeno persuasivamente tratti dall'art. 8bis del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019. Tale disposizione, modificando l'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2016, aggiungendo, dopo l'enunciato “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”, la dicitura “, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”, non scalfisce l'ambito di applicazione del citato art. 93 che, alla luce di quanto suesposto, concerne i soli beni demaniali o del patrimonio indisponibile (così anche Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023). Stessa conclusione non può che interessare l'odierno art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2016, che parimenti stabilisce come “L'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma
2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
3.2.2.4. Parimenti il suesposto assetto non è scalfito dai commi 831 e 831bis dell'art. 1 della L. n. 160 del 2019 (quest'ultimo comma inserito dall'art. 40, comma 5ter, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108). A tacer d'altro, né l'uno, né l'altro deroga all'anteriore comma 819, per il quale “Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” così inteso (in tal senso anche Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023).
3.2.2.5. Non è negabile che, agli orientamenti suesposti, si contrappongano altri indirizzi giurisprudenziali, alcuni dei quali citati dal ricorso in opposizione e nelle note difensive
6 dell'opponente. Tuttavia, è ai primi e non ai secondi che si deve avere riguardo anche in base all'art. 12 delle preleggi, ivi indicandosi una necessaria primazia del criterio esegetico testuale (così anche Sez. U., sent. del 25/07/2022, n. 23051, Rv. 665453 - 01), particolarmente utile per l'interpretazione di disposizioni di settore come quelle de quibus e compiutamente fruito dalla succitata Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023. 3.2.2.6. Le conclusioni sopraindicate sono, inoltre, state ribadite anche recentemente dalla Corte d'appello di Brescia nella sentenza n. 509 del 2025, mentre non è dato evincere l'argomentazione di un diverso avviso di tale ufficio e/o la medesimezza di quadro istruttorio dalla sola lettura del dispositivo di cui al doc. 22 di parte opponente, neanche se confrontato con la sentenza impugnata di cui al successivo doc. 23. 3.3. Nessun dubbio, poi, circa l'applicazione del tasso di interesse ex D.lgs. n. 231 del 2002 anche al contratto de quo ed ai relativi crediti azionati, visto che, diversamente da quanto ritenuto nelle note difensive dell'opponente, la locazione rientra in tale disciplina se conclusa, come nel caso di specie, dai soggetti indicati nell'ivi previsto art. 2 (in tal senso, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. del 28/02/2019, n. 5803, Rv. 652840 - 01).
4. Da quanto suesposto deriva altresì il rigetto delle domande dell'opponente di ripetizione dell'indebito, nonché dell'eccezione di compensazione sollevata da siffatta parte, non essendo stata fornita la prova del pagamento della suesposta IVA da decurtarsi all'ente locale opposto e risultando smentiti gli asseriti controcrediti della società dalle argomentazioni soprariportate.
5. Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
esse si liquidano in favore del
[...] CP_1
, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
[...] l'importo della maggior domanda monitoria nella misura accolta (stanti i principi di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14691 del 2015 in tema di domande riconvenzionali), il limite della nota spese depositata (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5327 del 04/04/2003, Rv. 561900 - 01) - che segnatamente non contempla spese vive, compensi per la mediazione e onorari per fasi diverse da quelle di seguito indicate -, in € 6.713,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria/di trattazione € 903,00, fase decisoria € 2.905,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia), oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
7 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 164/2025 del Tribunale civile di Bergamo;
2) accertata e dichiarata la debenza di seguito indicata, condanna al Parte_1 pagamento, in favore del Controparte_1 dell'importo di € 48.000,00, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 sui singoli ratei dovuti secondo il ricorso per decreto ingiuntivo, al netto dell'IVA e dell'aggiornamento ISTAT, dalle singole scadenze degli stessi ratei e sino al soddisfo;
3) rigetta nel resto;
4) condanna al Parte_1 pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
5) fissa in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bergamo, il 16/10/2025.
Il Giudice dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in composizione monocratica, nella persona del dott. Tommaso Del Giudice, nella causa civile di primo grado iscritta al n 1183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa nell'udienza del 16/10/2025 e vertente tra
C.F. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MEZZOTERO ALFONSO e MARTIRE ANGELA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei due, sito in Milano, Piazza Bertarelli, n. 4, giusta procura in calce al ricorso in opposizione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CAMOLESE SIMONA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Bergamo, via S. Orsola, n. 31, giusta procura in calce alla memoria difensiva,
OPPOSTO,
sulle conclusioni precisate nella medesima udienza, nella quale è stata data lettura del seguente dispositivo, cui ora seguono le sottoindicate ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 26/02/2025,
[...] evocava in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il opponendosi al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 164/2025 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca in ragione delle eccepite carenza di giurisdizione, nonché nullità e/o sostituzioni automatiche di clausole del contratto locatizio, domandando la condanna di controparte alla ripetizione d'indebito, in subordine con la compensazione di quest'ultimo credito con quanto eventualmente
1 ritenuto dovuto all'ente locale, infine concludendo come riportato in epigrafe. Con memoria difensiva depositata, si costituiva in giudizio il che, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedeva il rigetto delle avverse domande, eccezioni ed opposizione, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine domandando la condanna di controparte all'importo ritenuto dovuto anche previe compensazioni eventualmente sussistenti, infine concludendo come riportato in epigrafe. La causa veniva istruita documentalmente e proseguiva con la lettura del sottoindicato dispositivo.
2. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione. Invero, anche a voler considerare la prospettazione di parte opponente, in ogni caso la lite de qua inerisce ad “un rapporto obbligatorio di carattere paritario” (così Sez. U., sent. del 27/06/2023, n. 18374, Rv. 668211 - 01), quand'anche ipoteticamente interessabile dalle sostituzioni automatiche di clausole e/o dalle nullità eccepite (su cui rileva Cass. Sez. 6, ord. del 23/02/2017, n. 4699, Rv. 643136 – 01, specie mancando la discrezionalità amministrativa evidenziata da Sez. U, Sentenza n. 7861 del 11/06/2001). Del resto, per fattispecie consimili a quella in esame la giurisprudenza di merito ha altresì evidenziato come “Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto un contratto di locazione di natura privatistica e, comunque, quand'anche si volesse qualificare il rapporto come di concessione, riguarda una pretesa relativa al canone. Il conduttore chiede che il canone sia determinato in applicazione di specifiche norme di legge, senza spazio di discrezionalità, pertanto, non coinvolgendo la controversia poteri a contenuto discrezionale-valutativo della P.A., è stata correttamente adita l'autorità giudiziaria ordinaria. Come stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con ordinanza n. 2730/2017: “Rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto il controllo di legittimità della delibera di giunta regionale con cui, in attuazione della legislazione regionale (nella specie, ligure) riguardante le concessioni demaniali, è stato determinato il canone delle infrastrutture per l'esercizio del servizio di comunicazione elettronica, nonché dell'ingiunzione emessa dalla provincia sulla base di detta delibera.”” (così Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023).
3. Nel merito, deve essere revocato il decreto ingiuntivo solo per il mancato riconoscimento dell'IVA, dovendo, per il resto, condannarsi l'opponente al pagamento degli importi dovuti a titolo di canone, avendo l'ente locale dimostrato l'afferenza del bene locato al patrimonio disponibile dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. (in superamento della quale, dunque, si pone la presente pronuncia).
3.1. Per quanto attiene all'IVA, essa non è dovuta all'opposto, avendo dimostrato l'opponente – ovviamente dopo l'emissione del decreto monitorio – l'applicabilità dell'art. 17ter, comma 1bis,
2 lett d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (non essendo ratione temporis applicabile, per i crediti azionati monitoriamente, l'abrogazione di tale lettera ad opera del D.L. n. 84 del 2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 2025): tale società, infatti, tramite il doc. 5, ha provato di essere inserita
“nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto”, secondo la citata disposizione, con consequenziale pertinenza del regime di c.d. split payment.
3.1.1. Del resto, a nulla rileva in senso opposto che il contratto locatizio contempli una maggiorazione di IVA sul canone, considerati non solo e non tanto l'anteriorità del negozio alla suesposta disciplina tributaria (pur costituendo ciò ragione sufficiente per lasciar prevalere quest'ultima, secondo i principi di Trib. Palermo, sent. n. 3056 del 2025), ma anche e soprattutto la carenza di una vincolante indicazione sullo specifico percettore dell'importo di tale imposta nel contratto (in tal senso l'art. 3 del doc. 2 del fascicolo monitorio, dove le modalità di pagamento concernono il rateo di canone e non il “più I.V.A.” ivi contemplato), regolamentazione che esclude l'esame di una ipotetica nullità parziale della stessa laddove confliggente con la normativa sopraindicata.
3.1.2. La suesposta conclusione in tema di IVA è, del resto, avallata anche dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, da Trib. di Treviso, decreto del 25-31/07/2023, in causa n. 4157/2023 r.g., per una fattispecie consimile a quella in esame.
3.2. Per il resto, l'opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo dei crediti azionati monitoriamente, pari ad € 48.000,00, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 sui singoli ratei dovuti secondo il ricorso per decreto ingiuntivo, dalle singole scadenze degli stessi e sino al soddisfo, considerata altresì la pregressa rinuncia, in sede monitoria, all'aggiornamento ISTAT del canone, la cui regolamentazione negoziale è sostituita ex art. 1339 c.c. con quella vincolante ex art. 32 della L. n. 392 del 1978, alla luce dell'indirizzo, ex multis, di Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 27287 del 07/10/2021, Rv. 662414 – 01. A suffragio di tali crediti, infatti, depongono il contratto di locazione depositato, quanto attestante la sua registrazione, nonché la pacifica e documentata successione dell'opponente in tale regolamentazione negoziale.
3.2.1. A fronte di ciò, la contrapposta ricostruzione in tema di sostituzione automatica di clausole, prospettata dall'opponente, non è fondata, in quanto, diversamente da quanto ritenuto da quest'ultima, presuppone normativamente che il bene locato non afferisca al patrimonio disponibile dell'ente locale: il , CP_1 invece, tramite il doc. 4 allegato alla memoria di costituzione, segnatamente prodotto dopo l'ordinanza ex art. 649 c.p.c., ha dimostrato proprio tale appartenenza.
3.2.1.1. Tale documento non è smentito dal doc. 9 allegato al ricorso in opposizione, vale a dire una perizia di parte, essendo essa, per sua natura, di inidonea attitudine dimostrativa (ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017, Rv.
3 645101 – 01, Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013, Rv. 626469
- 01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 708 del 02/04/1964, Rv. 300987 – 01) e nemmeno dalla visura catastale allegata a tale documento, avendo quest'ultima valore probatorio del tutto sussidiario (così, ex multis, circa le risultanze del catasto, Cass., Sez. 2, 05/06/1984, n. 3398, Rv. 435414 – 01 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 711 del 26/01/1998). Conclusioni differenti nemmeno possono evincersi dal doc. 9bis dell'opponente, in quanto non può “ritenersi sufficiente il titolo abilitativo edilizio rilasciato per l'installazione dell'impianto di telecomunicazione come atto di destinazione del bene a patrimonio indisponibile” (così Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023 e, nel medesimo senso, pag. 11 di Sez. U., sent. del 12/10/2020, n. 21991, Rv. 659283 – 01). Quanto, poi, al richiamo dell'art. 826, ultimo comma, c.c., esso non è pertinente, risultando così inidoneo a smentire l'afferenza del bene de quo al patrimonio disponibile dell'ente locale, secondo quanto emergente dal doc. 4 di questi. Infatti, secondo Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023, “Come stabilito dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n.391/1999:”Affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché "destinati ad un pubblico servizio" ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio”. Nel caso di specie, il appellante ha destinato l'area in questione alla CP_1 produzione di reddito, tramite locazione a un'azienda privata, che, a sua volta, con propri mezzi, svolge il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, non rientrante nelle attribuzioni del Comune e tale uso, da parte del privato conduttore, non può far divenire pubblico il bene del Comune per una sorta di proprietà transitiva, né può ritenersi sufficiente il titolo abilitativo edilizio rilasciato per l'installazione dell'impianto di telecomunicazione come atto di destinazione del bene a patrimonio indisponibile. Come rilevato anche dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3638/2022:”La destinazione al pubblico servizio richiede che vi sia corrispondenza tra l'oggetto della destinazione e le attribuzioni dell'ente e l'inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la P.A. concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente (Cass. 9.6,1987, n. 5024; Cass. 1.12.1985, n. 652). Non rientrando nelle attribuzioni del l'esercizio del servizio di CP_1 telecomunicazioni, l'area a tale scopo destinata non può assumere la qualifica di patrimonio indisponibile comunale, e deve ritenersi che la cessione in godimento dell'area in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca ad un bene facente parte
4 del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano.”. Tali conclusioni – più di recente anche confermate da pag. 11 e ss. di Sez. U., sent. del 12/10/2020, n. 21991, Rv. 659283 – 01, che, infatti, puntualizza l'importanza di un atto amministrativo, qui assente, di univoca destinazione al pubblico servizio affinché sia richiamabile l'art. 826, ultimo comma, c.c. - escludono altresì che gli argomenti spesi nel ricorso in opposizione e nelle successive note difensive circa la natura pubblicistica del servizio reso dall'opponente e/o dello strumentario sull'area controversa comportino di per sé un'automatica afferenza di quest'ultima al patrimonio indisponibile, nemmeno potendo opinare in tal senso mere clausole del contratto circa la destinazione di quanto locato, segnatamente in uso anche a privati per consimili negozi (in tal senso anche Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023).
3.2.2. A fronte di tale premessa circa la natura del bene locato, le parti non hanno nessun vincolo per la fissazione dell'ammontare del canone, nemmeno alla luce dell'art. 93 del D.lgs. n. 259 del 2003 nella sua passata formulazione, ora refluita nell'art. 54. Infatti, l'ivi prevista tassatività legale di oneri e canoni è applicabile solo ad aree demaniali o del patrimonio indisponibile, visto che, nell'art. 54, si richiamano “i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali”, non già di proprietà assimilate a quelle private, e che una esegesi che giungesse a non applicare medesima latitudine del profilo oggettivo per gli enti locali de quibus implicherebbe un irragionevole disallineamento tra questi ed i loro concessionari circa i beni interessati da tale disposizione.
3.2.2.1. Tale conclusione è, peraltro, confermata dagli obblighi di manleva previsti o al previgente art. 93, comma 2, o all'attuale art. 54, comma 6, del D.lgs. n. 259 del 2003. Gli stessi testualmente concernono le sole “aree pubbliche”, dunque quelle afferenti al demanio o al patrimonio indisponibile (come anche evidenziato da Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023). Ne consegue che, nella ratio legis, solo il regime eccezionale di questi ultimi giustifica una normativa peculiare, da un lato gravando il privato degli obblighi di manleva, dall'altro riconoscendo in capo a questi prefissate obbligazioni pecuniarie.
3.2.2.2. Anche queste ultime, del resto, sono in linea con un ambito applicativo non pertinente al patrimonio disponibile degli enti locali. Come sottolineato da Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023, gli oneri gravanti in base alle suesposte disposizioni, nonché secondo la ricostruzione del ricorso in opposizione, sarebbero e COSAP che, “[p]er legge (…) si CP_2 applicano solo se il bene oggetto di occupazione è un bene demaniale o parte del patrimonio indisponibile, dunque ciò conferma che la norma si riferisce solo ai beni pubblici. L'interpretazione (…) per cui la norma richiamerebbe e COSAP CP_2 solo per riferirsi al criterio di calcolo relativo e non ai
5 presupposti applicativi, non è condivisibile, in quanto il riferimento è espresso alla “applicazione della tassa””. Nel medesimo senso non può che interpretarsi il richiamo, all'art. 54 del D.lgs. n. 259 del 2003, nelle versioni entrate in vigore a parte dal 24/12/2021, de “l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178”, che ha sostituito e COSAP nell'ambito in esame. Invero, anche tale CP_2 nuovo “canone” testualmente interessa solo “aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” (così anche Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023).
3.2.2.3. Diversi argomenti non possono essere nemmeno persuasivamente tratti dall'art. 8bis del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019. Tale disposizione, modificando l'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2016, aggiungendo, dopo l'enunciato “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”, la dicitura “, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”, non scalfisce l'ambito di applicazione del citato art. 93 che, alla luce di quanto suesposto, concerne i soli beni demaniali o del patrimonio indisponibile (così anche Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023). Stessa conclusione non può che interessare l'odierno art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2016, che parimenti stabilisce come “L'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma
2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
3.2.2.4. Parimenti il suesposto assetto non è scalfito dai commi 831 e 831bis dell'art. 1 della L. n. 160 del 2019 (quest'ultimo comma inserito dall'art. 40, comma 5ter, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108). A tacer d'altro, né l'uno, né l'altro deroga all'anteriore comma 819, per il quale “Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” così inteso (in tal senso anche Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023).
3.2.2.5. Non è negabile che, agli orientamenti suesposti, si contrappongano altri indirizzi giurisprudenziali, alcuni dei quali citati dal ricorso in opposizione e nelle note difensive
6 dell'opponente. Tuttavia, è ai primi e non ai secondi che si deve avere riguardo anche in base all'art. 12 delle preleggi, ivi indicandosi una necessaria primazia del criterio esegetico testuale (così anche Sez. U., sent. del 25/07/2022, n. 23051, Rv. 665453 - 01), particolarmente utile per l'interpretazione di disposizioni di settore come quelle de quibus e compiutamente fruito dalla succitata Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1620 del 2023. 3.2.2.6. Le conclusioni sopraindicate sono, inoltre, state ribadite anche recentemente dalla Corte d'appello di Brescia nella sentenza n. 509 del 2025, mentre non è dato evincere l'argomentazione di un diverso avviso di tale ufficio e/o la medesimezza di quadro istruttorio dalla sola lettura del dispositivo di cui al doc. 22 di parte opponente, neanche se confrontato con la sentenza impugnata di cui al successivo doc. 23. 3.3. Nessun dubbio, poi, circa l'applicazione del tasso di interesse ex D.lgs. n. 231 del 2002 anche al contratto de quo ed ai relativi crediti azionati, visto che, diversamente da quanto ritenuto nelle note difensive dell'opponente, la locazione rientra in tale disciplina se conclusa, come nel caso di specie, dai soggetti indicati nell'ivi previsto art. 2 (in tal senso, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. del 28/02/2019, n. 5803, Rv. 652840 - 01).
4. Da quanto suesposto deriva altresì il rigetto delle domande dell'opponente di ripetizione dell'indebito, nonché dell'eccezione di compensazione sollevata da siffatta parte, non essendo stata fornita la prova del pagamento della suesposta IVA da decurtarsi all'ente locale opposto e risultando smentiti gli asseriti controcrediti della società dalle argomentazioni soprariportate.
5. Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
esse si liquidano in favore del
[...] CP_1
, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
[...] l'importo della maggior domanda monitoria nella misura accolta (stanti i principi di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14691 del 2015 in tema di domande riconvenzionali), il limite della nota spese depositata (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5327 del 04/04/2003, Rv. 561900 - 01) - che segnatamente non contempla spese vive, compensi per la mediazione e onorari per fasi diverse da quelle di seguito indicate -, in € 6.713,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria/di trattazione € 903,00, fase decisoria € 2.905,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia), oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
7 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 164/2025 del Tribunale civile di Bergamo;
2) accertata e dichiarata la debenza di seguito indicata, condanna al Parte_1 pagamento, in favore del Controparte_1 dell'importo di € 48.000,00, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 sui singoli ratei dovuti secondo il ricorso per decreto ingiuntivo, al netto dell'IVA e dell'aggiornamento ISTAT, dalle singole scadenze degli stessi ratei e sino al soddisfo;
3) rigetta nel resto;
4) condanna al Parte_1 pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
5) fissa in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bergamo, il 16/10/2025.
Il Giudice dott. Tommaso Del Giudice
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