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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/06/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 125 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 17/10/2024
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Andrea Poletto in forza di procura alle liti del 6/7/2021, valida per ogni fase e grado del giudizio, trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Domenico Nastari in forza di procura alle liti valida per ogni fase e grado del giudizio,
trasmessa per via telematica, unitamente alla memoria di costituzione e risposta in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.191/2023 del Tribunale
di Pordenone - opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze retri-
butive / risarcimento danni. Causa chiamata all'udienza di discussione del 24/4/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nel merito 1) accertare le condotte negligenti e/o imperite e/o contrarie ai doveri gravanti sul lavoratore poste in essere dal sig. durante l'esecuzione della prestazione lavorativa per CP_1
i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare la responsabilità del medesimo nella causazione dei danni occorsi all'impresa individuale;
Parte_1
2) accertare e dichiarare che i danni patiti dall'impresa individuale in Parte_1
conseguenza delle condotte negligenti e/o imperite e/o contrarie ai doveri gravanti sul lavoratore poste in essere dal sig. ell'esecuzione della prestazione CP_1
lavorativa ammontano ad Euro 24.037,28 e/o alla maggiore o minore somma che ri-
sulterà di giustizia;
3) accertare e dichiarare altresì l'insussistenza della giusta causa di dimissioni invocata dal sig. , per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto CP_1
dell'impresa individuale al pagamento di un'indennità sostitutiva del Parte_1
preavviso pari ad Euro 358,44 e/o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
4) per l'effetto, accertate le reciproche poste di dare e avere, operata la com-
pensazione c.d. a tecnica o impropria, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che nulla è dovuto dall'impresa individuazione al sig. Parte_1 CP_1
revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto n.162/2021 (n.469/2021
R.G.), concesso dal Tribunale di Pordenone in data 16-27.12.2021 e notificato in data
25.01.2022 ed il pedissequo atto di precetto e respingere e/o rigettare le domande tutte svolte nel ricorso per decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale: accertate le reciproche poste di dare e avere, operata la compensazione c.d. a-tecnica o impropria, condannare il sig. corrispondere all'impresa CP_1 Parte_2
la residua somma di Euro 14.992,13 e/o la diversa somma ritenuta di giustizia.
[...]
Spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, integralmente rifu-
se. In via istruttoria senza inversione dell'onere della prova, con espressa riserva di controdedurre alla luce delle avverse difese, allo stato si chiede: • l'ammissione delle istanze istruttorie tutte, a prova diretta e contraria, così come già dedotte, precisate e
Pag.2 motivate nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato nel giudizio di primo grado e non accolte;
• l'escussione del sig. Testimone_1
Per l'appellato: contrariis reiectis - nel merito, in via principale: rigettare, in quanto infondati in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti da , confermando, per l'effetto, la sentenza appel- Parte_1
lata n. 191/2023, pubblicata dal Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, in data
17/04/2024 (R.G. n. 105/2022); - nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui ovesse essere condannato al risarcimento del danno CP_1
asseritamente vantato da , si chiede che il Giudicante voglia tenere de- Parte_1
bito conto della condotta di parte appellante ai sensi dell'art. 1227 c.c. e che voglia diminuirlo, anche in via equitativa, diminuendolo della rispettiva quota di responsabi-
lità imputabile all'appellante; - in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
come per legge, per entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria: ci si oppone al-
l'ammissione delle istanze istruttorie avversarie non ammesse nel giudizio di opposi-
zione a decreto ingiuntivo, in quanto generiche, inconferenti ed aventi natura docu-
mentale; nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi indicati nella comparsa di costituzione e ri-
sposta in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 3/3/2022 il sig. , titolare dell'omonima DI Parte_1
individuale, proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal sig. per il pagamento della somma di Euro 9.403,59 a ti- CP_1
tolo di retribuzioni residue e indennità terminative.
Esponeva il ricorrente che il sig i era distinto fin dall'inizio del rap- CP_1
porto per la sua insofferenza agli ordini ricevuti e per la tendenza a prendere iniziative non precedentemente concordate con il datore di lavoro, ricevendo per questo, ma senza esito, numerosi richiami verbali e scritti;
che il sig. era stato inviato CP_1
Pag.3 in vari cantieri per ivi svolgere le sue mansioni di montatore specializzato e però in tali occasioni aveva tenuto condotte negligenti o imperite, causando in tal modo rile-
vanti danni;
che il sig. aveva chiesto più volte di essere nominato preposto CP_1
di cantiere, ma egli si era limitato a nominarlo coordinatore della squadra addetta a due cantieri, siti uno a Reana del Rojale ed uno a San Daniele del Friuli, allo scopo di verificare le capacità del lavoratore;
che nel primo cantiere il sig. aveva CP_1
commesso un errore di installazione di due colonne, causando un danno di Euro
443,58 corrispondente ai costi di sistemazione;
che in seguito era emerso che il sig.
veva omesso di serrare le viterie delle strutture montate, causando in que- CP_1
sto modo un ulteriore danno, pari al costo di sistemazione quantificabile in Euro
4.904,20; che anche nel cantiere di San Daniele era stato necessario far intervenire una squadra per rimediare agli errori del con un costo di Euro 952,28 per CP_1
la sistemazione di un pannello danneggiato ed uno tagliato non a misura, di Euro
214,00 per la raccolta e smaltimento di materiali di risulta abbandonati sul posto e di
Euro 1.289,22 per la riparazione di pannelli danneggiati;
che la squadra coordinata dal sig. veva lasciato in stato di degrado un container dato in comodato dal- CP_1
la subappaltante BI TR, che ai danni già elencati doveva essere aggiunto quello all'immagine della DI, da cui era derivato che BI TR, suo primario cliente, aveva interrotto ogni rapporto;
che il sig. convocato per spiegazioni CP_1
sull'accaduto, aveva reagito alzando la voce e dal 4/5/2020 non si era più presentato al lavoro, comunicandolo solo qualche giorno dopo di trovarsi in malattia, proseguita fino al 27/7/2020, quando il lavoratore si era dimesso per una pretesa giusta causa;
che il 30/8/2019 il sig. veva avuto un diverbio, seguito da vie di fatto, con CP_1
il collega;
che il 13/6/2019 il sig ra rimasto coinvolto in Testimone_2 CP_1
un incidente stradale, venendo accompagnato all'Ospedale dai colleghi AC e
Moustafa, ai quali solo dopo varie ore aveva comunicato di stare bene;
che durante il rapporto di lavoro il sig. aveva più volte violato le norme di sicurezza, CP_1
omettendo di utilizzare i DPI e in particolare il casco;
che il sig. aveva uti- CP_1
lizzato un furgone aziendale per finalità personali, provocando un costo di Euro
Pag.4 74,00; che il pagamento della tredicesima mensilità del 2019 era stato rinviato in forza di un accordo raggiunto dall'azienda con i lavoratori nel corso di un'apposita riunione tenutasi a gennaio 2020.
Ciò premesso il sig. chiedeva la compensazione fra il credito del sig. Pt_1
azionato in via monitoria, e il suo credito verso il lavoratore ammontante CP_1
ad Euro 24.037,28 a titolo di risarcimento danni e ad Euro 358,44 per indennità sosti-
tutiva del preavviso;
e quindi la condanna del pagare il suo residuo debito CP_1
pari ad Euro 14.992,13.
Si costituiva in giudizio il sig. replicando che i crediti retributivi da CP_1
lui fatti valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non erano contestati;
che le mo-
dalità di montaggio delle colonne sulle capriate era state indicate dal sig. Parte_3
che il mancato serraggio definitivo dei bulloni della struttura era stato disposto
[...]
dal preposto al cantiere sig.AC; che i danni ai pannelli erano stati causati dal-
l'escavatore della DI Cella TR, da un colpo di vento e da un suo collega,
tale ; che non aveva fornito i sacchi per la raccolta dei materiali di ri- Per_1 Pt_1
sulta; che l'utilizzo del container per la raccolta dell'immondizia di cantiere era stato autorizzato dall'ingegnere della DI BI TR;
che l'interruzione del rapporto fra la BI TR e la DI non aveva alcun collegamento con la sua con- Pt_1
, ma era dipesa da altre cause;
che il diverbio con un collega non aveva avuto le Pt_4
caratteristiche indicate dall'opponente; che il sig.AC ed un collega non lo ave-
vano affatto atteso inutilmente per quattro ore;
che non vi era stato uso indebito del furgone aziendale;
che gli altri fatti esposti dal ricorrente non erano dimostrati, nè vi era prova di una sua scarsa diligenza nell'eseguire la prestazione dovuta, e tanto meno di dolo o colpa grave;
che i pretesi danni subiti dal datore di lavoro, peraltro indimo-
strati, non erano stati oggetto di contestazione disciplinare e comunque non erano stati sanzionati;
che nessuna prova era stata fornita dell'asserito danno all'immagine aziendale;
che neppure vi era prova del preteso accordo relativo al rinvio del paga-
mento della tredicesima del 2019; e infine che non sussistevano comunque i presup-
posti per la rivendicata compensazione atecnica.
Pag.5 Esaurita l'attività istruttoria orale, il Tribunale di Pordenone, con sentenza di data 21/12/2023, respingeva l'opposizione osservando che il datore di lavoro non ave-
va sanzionato in via disciplinare il lavoratore;
che i testi indicati dal ricorrente non avevano confermato specificamente l'entità dei danni;
che dubbia valenza probatoria avevano i documenti prodotti dalla parte interessata;
e che sussisteva la giusta causa di dimissioni.
1. Con il primo motivo di appello il sig. censura la decisione del Tribunale Pt_1
di Pordenone affermando che erroneamente il Giudice ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova dei fatti addebitati al sig. e dei danni che ne CP_1
sono derivati.
E' quindi necessario riesaminare la vicenda oggetto di controversia allo scopo di verificare l'effettiva consistenza degli episodi descritti nel ricorso di primo grado e la loro imputabilità al sig. CP_1
1.1. Afferma innanzitutto l'appellante che la squadra guidata dal sig. n- CP_1
stallò al contrario due colonne composte sulle capriate.
1.1.1. Il fatto materiale non è contestato, ma il sig. a dedotto che fu il col- CP_1
lega sig. a dare disposizione che il montaggio fosse fatto in quel modo Pt_5
(rivelatosi poi errato); e il sentito come teste, ha confermato la circo- Pt_5
stanza, affermando che all'epoca era lui il montatore più esperto all'interno dell'azienda, che fu lui a montare le capriate "coadiuvato in quell'occasione
dal , che l'opera da realizzare era complessa, che - data la sua lunga CP_1
esperienza - era sua "l'ultima parola" sulle modalità di esecuzione dei lavori in cantiere e che era lui a tenere in mano (e quindi, pare di capire, a interpreta-
re) i disegni.
1.1.2. Sembra allora che l'addebito mosso al sig. si fondi esclusivamente CP_1
sulla sua pretesa posizione di caposquadra (e sul mancato adempimento dei doveri a questa connessi): posizione sulla quale vi è però molta incertezza.
E' vero infatti che il teste AC ha confermato "per riscontro diretto" il
Pag.6 capitolo 1 della memoria di parte opponente del 10/11/2022 (dove si fa appun-
to riferimento alla qualità di caposquadra del;
non è però noto (per- CP_1
chè il teste non lo ha spiegato) su cosa fosse basato questo "riscontro diretto"
e cioè se (in ipotesi) il sig.AC era stato presente nel momento in cui il sig. aveva nominato aposquadra oppure se di questa nomi- Pt_1 CP_1
na egli aveva saputo dal titolare dell'azienda o ancora se l'aveva ricavata dal fatto di aver visto in concreto il dare ordini agli altri operai della CP_1
squadra (la cui identità non è stata peraltro mai specificata).
Analoghe considerazioni valgono per il teste , che ugualmente ha Tes_3
confermato il suddetto capitolo 1: non è noto infatti come facesse costui - che non era dipendente della DI ma titolare di una DI terza ed era pre- Pt_1
sente nel cantiere di Reana due o tre volte alla settimana per un'ora al massimo
- a sapere che il sig. aveva ricevuto l'incarico ed esercitava la fun- CP_1
zione di capo squadra.
Si deve poi osservare che lo stesso sig. ha affermato, nel ricorso intro- Pt_1
duttivo del giudizio di primo grado, di non aver voluto attribuire al CP_1
la funzione di preposto di cantiere e di avergli conferito - per verificarne le capacità - solo il ruolo di "coordinatore" della squadra;
è quindi tutt'altro che certo che vesse l'autorità di dirigere e dare ordini (in ambito tecni- CP_1
co) agli altri operai, e anzi dalla deposizione del sig. risulta proprio il Pt_5
contrario (e cioè che quella che contava in concreto, al fine di individuare chi poteva dare ordini, era l'effettiva esperienza posseduta dai lavoratori presenti sul posto).
1.2. Il secondo addebito mosso al sig. onsiste nell'avere egli - sempre in CP_1
qualità di montatore specializzato e caposquadra - omesso, unitamente agli altri operai impiegati sul posto, di serrare secondo le regole dell'arte le viterie che univano le strutture, creando un grave rischio per la sicurezza del manu-
fatto.
1.2.1. Anche sul punto ha deposto il teste confermando la versione del sig. Pt_5
Pag.7 e cioè che i bulloni non erano ancora serrati perchè era in corso il CP_1
completamento del montaggio (ed ha precisato che "è impossibile operare di-
versamente, se non fosse stato il AC a dare tale ordine al CP_1
l'ho avrei dato io stesso"); a questo completamento il sig. non potè CP_1
però provvedere, avendo subito il 13/6/2019 un incidente stradale, dopo il quale venne sostituito in cantiere dal sig.AC.
1.2.2. E' peraltro assai strano - ed avvalora, a contrario, la tesi del il fatto CP_1
che il mancato serraggio dei bulloni non sia stato immediatamente rilevato nè
dal AC - preposto e responsabile del personale della DI - nè Pt_1
dal sig. , titolare della subcommittente (che poi avrebbe da- Tes_3 Pt_6
to ordine di rimediare all'omissione), e sia stato riscontrato solo a posteriori
(e cioè dopo la fine dei lavori in cantiere) dal responsabile della manutenzione della DI (rimasto peraltro ignoto e comunque non indicato come te- Pt_7
ste).
Vi è allora da chiedersi se il problema di cui si discute sia da imputare proprio al sig. che si assentò quando il montaggio era ancora in corso, e non CP_1
piuttosto ai sig.ri AC e , che erano presenti in cantiere fino Tes_3
alla fine dei lavori e quindi avrebbero subito potuto, e dovuto, rendersi conto che i bulloni non erano (ancora) adeguatamente serrati.
1.2.3. A quanto appena detto si deve aggiungere - come ulteriore elemento che rende poco credibile la ricostruzione fatta (in causa) dal sig. di questo episo- Pt_1
dio e di quello di cui si è parlato nel punto precedente - che si tratta di eventi anteriori alla metà di giugno 2019: nessuno dei due però venne all'epoca con-
testato in via disciplinare al sig. o almeno ciò non è stato allegato e CP_1
provato in causa) - nonostante l'indubbia gravità, soprattutto del secondo - ed entrambi sono poi improvvisamente riemersi, a distanza di quasi tre anni, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
1.2.4. E quindi, oltre ai dubbi sulla posizione di capo squadra del sig. non CP_1
è affatto certo che il mancato serraggio dei bulloni (fino alla assenza del lavo-
Pag.8 ratore dovuta ad un incidente stradale) sia qualificabile, e si possa a lui impu-
tare, come inadempimento (e cioè come esecuzione imperita o negligente del-
la prestazione lavorativa dovuta).
1.3. Al sig. iene poi addebitato, non è chiaro se a titolo personale o come CP_1
Cont capo della squadra destinata al cantiere di San Daniele, il danneggiamen-
to di un pannello, il taglio di un altro pannello in misura diversa dal previsto
(cap.13 della memoria di parte opponente del 10/11/2022) e il danneggiamen-
to di alcuni (ulteriori) pannelli di tamponamento e lattonerie (cap. 18 della ci-
tata memoria).
1.3.1. Il sig.AC ha confermato il capitolo 13) "per riscontro diretto" ma,
stando al verbale di udienza, "espunta ultima riga" (ovvero, per quanto è dato capire, la frase "uno risultava danneggiato e un altro tagliato con misure di- verse da quelle previste”): pare quindi che il teste abbia confermato solo la prima parte del capitolo, ovvero il fatto che la DI ricevette una conte- Pt_1
stazione da BI TR, e non si comprende cos'altro (nonchè come e quando) abbia riscontrato direttamente e di persona.
Il cap.18 è stato invece confermato dal sig.AC sic et simpliciter, senza alcuna spiegazione su come avesse appreso la circostanza ivi esposta e cioè
se era presente in cantiere quando venne provocato il danno di cui si discute oppure se si recò successivamente sul posto a verificare l'accaduto (avendo appreso del fatto dal sig. , peraltro non esaminato e neppure indi- Tes_4
cato come teste).
Rispondendo sul capitolo 5 della comparsa di risposta il sig.AC ha altresì precisato che "ci sono stati più urti sui pannelli di cui uno provocato
dalla società capofila, uno provocato da un collega e più urti provocati dal
e ancora ha confermato "il danneggiamento provocato dallo Stan- CP_1
ley ribadendo che i maggiori danni sono stati provocati dal (senza CP_1
fornire sul punto altre informazioni e dati concreti).
Essendo quindi certo che vi sono stati numerosi urti - provocati dalla società
Pag.9 capofila, da uno sconosciuto "collega" e da tale (la cui posizione è ri- Per_1
masta ignota) - appare impossibile sapere quali e quanti urti (e danni) siano imputabili al sig. come costui li avrebbe causati (da solo o in con- CP_1
corso con altri): risulta quindi impossibile accertare, sulla base della deposi-
zione del teste AC, l'esistenza e l'entità dell'indampimento (eventual-
mente) commesso dal sig. CP_1
1.3.2. Nessun elemento di prova può essere infine ricavato dalle deposizioni dei testi e (che hanno dichiarato di non essere stati presenti in cantie- Tes_5 Tes_2
re quando sarebbero avvenuti gli urti ai pannelli) e del teste (che ha con- Tes_6
fermato il capitolo 13, ma precisando di non essere stato presente e di aver appreso il fatto da "colleghi di lavoro" la cui identità non ha però specificato,
con la conseguenza che la sua deposizione de relato, essendo basata su una fonte rimasta ignota, è del tutto priva di valore probatorio).
Cont 1.4. Sempre con riferimento al cantiere di San Daniele la DI imputa Pt_1
al sig. di aver abbandonato in cantiere vari materiali di risulta e di CP_1
aver lasciato in stato di degrado un container ricevuto in comodato da BI Co-
struzioni.
1.4.1. A dimostrazione del primo fatto l'appellante ha prodotto alcune foto del can-
tiere (doc.10 del fascicolo di parte), che però sono prive di data (e neppure se ne conosce l'autore): è quindi impossibile sapere se esse rappresentino la si-
tuazione dei luoghi durante lo svolgimento dei lavori (quando la presenza di materiali di risulta poteva essere giustificata) o alla fine dell'attività sul posto della DI (quando invece avrebbe dovuto essere fatta pulizia); di con- Pt_1
seguenza è anche impossibile sapere se vi sia stata o no un'omissione da parte del CP_1
A ciò si deve aggiungere che i testi hanno fornito versioni discordanti sul fatto se il sig. mise o no a disposizione degli operai i sacchi necessari per Pt_1
raccogliere i residui delle lavorazioni eseguite: secondo il sig.AC "i
sacchi neri erano a disposizione nel magazzino e potevano essere liberamente
Pag.10 presi ma il i è rifiutato di prenderli", il sig. ha smentito que- CP_1 Tes_2
sta affermazione ed ha riferito che non fornì mai "dei sacchi idonei Pt_1
alla raccolta del materiale di risulta, dicendo che non intendeva spendere sol-
di per i sacchi"; e infine secondo il teste i sacchi vennero chiesti dal Ro- Tes_6
manet per due volte (ma non si sa quando) ed arrivarono "dopo il 3° giorno
da tale richiesta".
Ugualmente discordanti - e anche poco coerenti con la tesi di parte appellante
- sono le deposizioni dei testi riguardo al tempo impiegato per rimediare alla
(pretesa) omissione del nel ricorso in opposizione (punto 22) si CP_1
legge che sarebbe stato necessario l'impegno di due operai per circa quattro ore (e non si comprende come poi si arrivi a un totale di 20 ore ciascuno); Co-
macchio ha affermato che a pulire provvidero lui e impiegando 6 - 7 ore Tes_6
ciascuno; e ha riferito che la pulizia eseguita da lui e da AC ri- Tes_6
chiese "un dispendio di 9 ore al giorno per due giornate".
E peraltro va detto che i testi - al di là delle generiche dichiarazioni appena citate - non hanno fornito alcuna descrizione dell'attività da loro svolta, risul-
tando così anche impossibile effettuare una valutazione di congruità dei dati quantitativi esposti nel ricorso di primo grado.
1.4.2. Quanto allo stato del container, l'unico teste che è stato esaminato sul punto,
ovvero il sig. ha confermato la versione del sig. (esposta nel Tes_6 CP_1
capitolo n.10) e cioè che l'ingegnere e l'autista di BI TR diedero istru-
zioni agli operai sul posto di utilizzare il container anche per l'immondizia;
l'affermazione suscita qualche perplessità (apparendo strano che sia stato au-
torizzato l'uso del container per abbandonarvi dei rifiuti) ma d'altra parte nes-
suno ha smentito il sig.NE (nè il sig. ha indicato testi allo scopo di to- Pt_1
gliere valore alla sua deposizione).
1.5. Sugli episodi descritti nei punti da 41 a 45 e da 46 a 52 del ricorso di primo grado (e nei capitoli 27, 28 e 29 della memoria istruttoria del 10/11/2022) nes-
suno dei testi è stato esaminato: manca quindi ogni prova che il sig. CP_1
Pag.11 abbia avuto un diverbio con il sig. arrivando a vie di fatto;
e che, fat- Tes_2
tosi accompagnare in Ospedale dopo un incidente stradale, abbia omesso di avvisare i colleghi che stava bene, lasciandoli ad attenderlo inutilmente per quattro ore.
Quanto appena detto vale anche per l'episodio descritto nei punti da 61 a 64
del ricorso in opposizione (e nei capitoli da 15 a 17 della memoria appena citata) ovvero il mancato rispetto da parte del sig. elle norme in ma- CP_1
teria di prevenzione del contagio da Covid-19.
1.6. L'istruttoria orale ha invece dimostrato che il sig. on utilizzava con CP_1
la necessaria diligenza il casco: il teste AC, confermando i capitoli 30
e 32 della memoria di parte opponente del 10/11/2022, ha infatti riferito che
"il on indossava mai il casco se non dopo i miei ripetuti richiami"; CP_1
e anche il teste ha confermato il capitolo 30, aggiungendo che "quando Tes_6
non era presente il AC il on indossava l'elmetto". CP_1
Si tratta di una condotta che è stata oggetto di due specifiche e formali conte-
stazioni disciplinari (doc.6 e 9 del fascicolo di parte opponente), anche se non risulta che ad esse abbia fatto seguito l'applicazione di sanzioni;
a questa con-
dotta, unitamente ad altre, il sig. ha ricollegato solo un danno all'imma- Pt_1
gine della sua DI, da cui sarebbero derivati anche danni economici, e per-
tanto di questo tema si tratterà nel prossimo punto della motivazione.
1.7. Al sig. stato infine addebitato l'uso per scopi personali di un furgo- CP_1
ne della DI, che gli era stato affidato solo per uso lavorativo.
La circostanza è dimostrata dalla lettera di data 23/12/2019, sottoscritta "per accettazione" dal sig. (che non ha mai disconosciuto la firma che CP_1
compare sul documento, allegato 12 al fascicolo di parte opponente); ed è
stata confermata anche dal teste AC e dalla teste (figlia del Tes_7
titolare della DI e dipendente della stessa con le mansioni di impiegata am-
ministrativa).
L'uso indebito del furgone è quindi certo;
ne deriva che il sig. tenu- CP_1
Pag.12 to a rifondere alla DI il costo del carburante, quantificato nella già Pt_1
citata lettera (sottoscritta da entrambe le parti) in complessivi Euro 74,00.
2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza del
Tribunale di Pordenone affermando che il Giudice ha erroneamente escluso che sia stata raggiunta la prova dell'esistenza ed entità dei danni di cui ha chiesto il risarcimento.
2.1. Riguardo ai fatti sopra esaminati nei punti da 1.1. a 1.4. manca, come già det-
to, la prova di un inadempimento colposo del sig perciò dell'an de- CP_1
beatur; di conseguenza rimane assorbito il tema del quantum.
2.1.1. Solo per completezza si deve osservare che il sig. si è limitato a indicare Pt_1
il tipo di attrezzature e il numero di operai impiegati per le riparazioni, il tem-
po di utilizzo di queste risorse (in ore o giorni) e il relativo costo orario.
E' evidente però che questo non basta: l'opponente avrebbe infatti dovuto non solo dimostrare l'esistenza e l'imputabilità degli errori addebitati al sig. CP_3
(prova che è mancata), ma anche descrivere (e dimostrare) natura e conte-
[...]
nuto degli interventi eseguiti per rimediarvi, trattandosi di un dato necessario per valutare la congruità delle opere eseguite e dei costi di sistemazione rispet-
to ai danni da riparare;
e di questi dati è mancata prima di tutto l'allegazione
(e di conseguenza anche la prova).
Nè si può ritenere sufficiente a questo scopo che i testi abbiano confermato le ore di lavoro e i macchinari utilizzati: la valutazione sul rapporto di causalità
fra danni e riparazioni (e relative spese) non può essere infatti rimesso ai testi,
trattandosi di un giudizio tecnico e giuridico.
2.2. Quanto al danno all'immagine della DI e alla conseguente perdita Pt_1
del cliente BI TR, e dei relativi guadagni, si deve osservare innanzi-
tutto che manca la prova del fatto in sè: nessuno dei testi esaminati ha infatti deposto sui capitoli da 23 a 26 della memoria istruttoria di parte opponente
Pag.13 (relativi a questa vicenda1), nè la DI ha prodotto copia delle scritture Pt_1
contabili al fine di dimostrare la cessazione dei rapporti commerciali con BI
TR (e tanto meno ha dimostrato, anche in via indiziaria, che ulteriori e future commesse sarebbero state possibili e probabili).
Manca poi la prova del nesso di causalità fra i danni e le condotte oggetto di questa causa e la decisione di BI TR di non conferire ulteriori appalti alla DI (non essendo stati indicati come testi gli amministratori della Pt_1
suddetta società, al fine di chiedere loro conferma che furono proprio questi fatti a provocare la decisione di interrompere i rapporti con l'appellante).
E manca altresì la prova della imputabilità al sig. ei già citati danni CP_1
(non essendo credibile che BI TR abbia deciso di chiudere un rappor-
to ormai consolidato con la DI solo perchè un dipendente era restio Pt_1
ad utilizzare il casco, essendo appunto questo l'unico addebito di cui vi sia prova).
2.3. La decisione del Tribunale di Pordenone di ritenere non dimostrati i danni di cui è stato chiesto il risarcimento appare quindi del tutto condivisibile.
3. Con il terzo motivo di appello il sig. censura la decisione del Tribunale Pt_1
di Pordenone nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giusta causa di dimis-
sioni.
3.1. Stando a quanto affermato dal sig. n questo giudizio, egli si sarebbe CP_1
dimesso senza preavviso a seguito del mancato pagamento da parte del datore di lavoro della tredicesima mensilità dell'anno 2019 (azionata con il decreto 1 testualmente:
23) “Vero che, in seguito a tale ultima contestazione, i sig.ri e 3 AC Parte_1 Pt_8 venivano convocati presso la sede di BI TR, ove subivano un richiamo in merito alle condotte dei dipendenti dell'impresa presso il cantiere di San Daniele?”; Pt_1
24) “Vero che BI TR tra il 2018 e il 2020 aveva ripetutamente affidato in subappalto all'odierna opponente lavorazioni presso cantieri quali Vimar, Zignago, Vetri Speciali e Dok Dal- l'Ava?”;
25) “Vero che il prospetto (doc. 20) che si esibisce al teste rappresenta un riepilogo del fatturato, dei costi e del profitto maturato dall'impresa in relazione alle lavorazioni subappaltatele Parte_1 da BI TR nei cantieri Vimar di Marostica e Dok Dall'Ava di San Daniele?”; Con
26) “Vero che il cantiere Dall'Ava di San Daniele costituì l'ultimo subappalto concesso da BI TR all'impresa ?”. Parte_1
Pag.14 ingiuntivo opposto) e dei reiterati ritardi nel pagamento delle retribuzioni re-
lative ai mesi precedenti (non è chiaro se precedenti alle dimissioni o alla maturazione della 13a mensilità 2019).
3.1.1. Quest'ultimo motivo di recesso non è però utilizzabile ai fini della decisione:
mai infatti il sig. ha specificato quali sarebbero le mensilità che il CP_1
sig. gli avrebbe corrisposto in ritardo e, soprattutto, l'entità di questo Pt_1
ritardo (non essendo note nè le scadenze dei crediti nè le date di effettivo pa-
gamento).
Nè si può ritenere sufficiente a rimediare a questa carenza di allegazione la
Testi generica - e perciò inutile, sul piano probatorio - affermazione del teste nella secondo cui "sistematicamente gli stipendi venivano pagati con ritardo".
Va poi detto che, ove si tratti di ritardi verificatisi prima della maturazione della 13a del 2019 e quindi nel corso di quell'anno, ovvero molti mesi prima rispetto alle dimissioni (presentate dal sig. fine luglio 2020): man- CP_1
cherebbe un elemento essenziale della giusta causa di recesso ex art.2119 c.c.
e cioè l'impossibilità di proseguire anche temporaneamente il rapporto (essen-
Con do questo continuato per lungo tempo dopo l'inadempimento della DI
non).
3.1.2. Quanto al mancato pagamento della tredicesima del 2019, il sig. ha al- Pt_1
legato di aver concordato, con i dipendenti presenti ad una riunione tenutasi a gennaio 2020, una dilazione di alcuni mesi.
I testimoni esaminati sul punto hanno fornito versioni piuttosto discordanti: il sig.AC, rispondendo sul capitolo 35 della memoria istruttoria del
10/11/2022, ha confermato la circostanza;
la sig.ra ha ugualmente Tes_7
confermato il fatto, ricordando che alla riunione avevano partecipato 10 - 11
dipendenti, compreso il sig. il teste ha ugualmente confermato CP_1 Tes_6
l'accordo, precisando però che alla riunione erano presenti solo i capisquadra
(e cioè AC, e ); e infine il sig. ha CP_1 Tes_2 Per_2 Tes_2
confermato di aver partecipato ad una riunione di lavoro, escludendo però che
Pag.15 in tale occasione si fosse parlato di tredicesima.
La questione ha comunque scarso rilievo.
Secondo l'art.70 del CCNL applicato al rapporto di lavoro il pagamento della tredicesima avrebbe dovuto essere effettuato alla vigilia di Natale del 2019
mentre il sig. i è dimesso solo a fine luglio 2020 e quindi molti mesi CP_1
dopo l'insorgenza del credito rimasto insoddisfatto;
anche in questo caso man-
ca perciò il requisito dell'immediatezza: è quindi impossibile affermare l'esi-
stenza di un nesso di stretta conseguenzialità fra l'inadempimento datoriale e la reazione del lavoratore (ovvero che il primo è stato talmente grave da im-
pedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto).
3.2. Da ciò consegue che il sig. tenuto a corrispondere al suo ex datore CP_1
di lavoro l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura indicata nell'atto di appello (e mai contestata dalla controparte).
4. L'appellato dubita della possibilità di applicare la c.d. compensazione atec-
nica, non essendo i crediti del sig. certi e liquidi. Pt_1
L'argomento potrebbe (forse) valere per le pretese risarcitorie dell'appellante,
ma certo non per il rimborso del costo del carburante consumato dal sig.
[...]
on l'uso personale del furgone dell'azienda (risultando l'an ed il quan- Pt_9
tum del debito dal documento sottoscritto da entrambe le parti, di cui vi è co-
pia in atti); e neppure per l'indennità sostitutiva del preavviso, trattandosi di un debito derivante, e quantificato, dalla legge e dal contratto collettivo.
4.1. E quindi, compensati i crediti delle parti fino a reciproca concorrenza, il de-
creto ingiuntivo opposto va revocato e il sig. condannato a pagare al Pt_1
sig. l residuo importo di Euro 8.971,15 oltre accessori. CP_1
4.2. Considerato che l'appello è stato accolto solo in minima parte, le spese di lite vanno poste a carico del debitore sig. salva la compensazione di un Pt_1
quarto in considerazione della reciproca (seppur limitata) soccombenza.
P.Q.M.
Pag.16 la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
del Tribunale di Pordenone n.191/2023 di data 21/12/2023, che per l'effetto parzial-
mente riforma, e della domanda riconvenzionale proposta dal ricorrente in primo gra-
do, revoca il decreto ingiuntivo n.162/2021 e, compensati fino a reciproca concorren-
za i rispettivi debiti e crediti delle parti, condanna a pagare a Parte_1 [...]
la somma di Euro 8.971,15 con gli interessi di legge e la rivalutazione CP_1
monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
compensa per un quarto le spese di lite e condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
la restante parte che liquida, nella quota, in Euro 405,00 per la fase monitoria, in Euro
3.750,00 per il giudizio di primo grado e in Euro 3.150,00 per l'appello, in tutti i casi oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge.
Trieste, 24/4/2025.
Il Giudice Estensore
La Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
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