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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/10/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AV
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 642/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 14/10/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. ES CO sono comparsi per il ricorrente l'Avv. GARASSINI Parte_1
ELISABETTA.
Nessuno è comparso per il resistente Controparte_1
.
[...]
Il Giudice attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione, dichiara la contumacia del convenuto. CP_1
L'Avv. GARASSINI insiste per l'accoglimento del ricorso
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 13.05 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa ES CO all'udienza del 14/10/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 642/2025 R.G. Lav. tra
- elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. GARASSINI Parte_1
ELISABETTA, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv. MICELI WALTER,
GA IO, IN OV e MP OL, in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , contumace Controparte_1 convenuto sulle conclusioni del ricorrente come precisate nell'atto introduttivo e nell'odierno verbale
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/07/2025 premesso di essere Parte_1 stato destinatario di incarichi di supplenza come docente in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno negli anni scolastici 2018/2019 e 2022/2023, di aver fruito delle ferie nelle citate annualità nei limiti in cui indicato in atti, rimanendo per il resto sempre a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento, di non essere stato invitato dall'amministrazione a fruire delle ferie residue o comunque informato che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, ha eccepito la violazione dell'art. 19 CCNL 2006/2008, dell'art. 1 comma 54 della L.
228/12 e dell'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/12 e, richiamata la giurisprudenza comunitaria e le recenti pronunce della Corte di Cassazione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.276,50 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019,
2022/2023 e, conseguentemente, condannare il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.”.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito ed è Controparte_1 stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente ha concluso come in atti.
Il ricorso appare fondato. ha lamentato il mancato pagamento dell'indennità per le ferie Parte_1 ed ex festività non fruite negli anni scolatici 2018/2019 e 2022/2023.
Il servizio prestato dal ricorrente in tali annualità è provato dalla documentazione in atti.
Lo stesso ha dedotto di aver fruito di soli 4 di ferie giorni nell'anno scolastico 2018/19 e di 3 giorni nell'anno scolastico 2022/23.
3 Ha, quindi, chiesto la monetizzazione di 18,57 giorni per l'anno scolastico 2018/2019
(20,57 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti) e di 22,79 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (22,79 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti).
Il , scegliendo di rimanere contumace, ha rinunciato Controparte_1
a provare l'effettiva fruizione di ulteriori giorni di ferie a domanda da parte del ricorrente nel periodo dedotto in giudizio.
A norma dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/12 convertito dalla legge 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (...)”.
La successiva legge di bilancio n. 228/12 all'art. 1 commi da 54 a 56 ha previsto: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e
55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013”.
4 Il personale docente fruisce, quindi, delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, mentre durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Il personale a termine della scuola, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, invece, ha diritto alla liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di goderne.
La riportata normativa interna deve, tuttavia, essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, a norma del quale “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Secondo la Corte di Giustizia il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale “se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro”; dunque, “il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
5 essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente
a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato” (sentenza 6.11.2018 C-648/16).
Infatti “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute” (sentenza 6.11.2018 C-
619/16).
Investita della specifica questione, la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva: infatti anche la normativa interna, ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l.
n. 228 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia (Cass. n. 14268/22).
La Suprema Corte ha recentemente ribadito tale principio: quindi “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per
6 mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. n. 16715/24).
La medesima Corte ha osservato come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del di rigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. n. 28587/24).
Il ricorrente ha dedotto di essere sempre rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento e la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie”
(Cass. n. 23934/20).
Le ferie non possono essere computate d'ufficio: l'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva di fruire dei riposi durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina, infatti,
l'automatica collocazione in ferie del docente che non abbia presentato istanza in tal senso, ma regola la tempistica entro la quale il lavoratore è tenuto a richiederle.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha rilevato che “i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. n.
28587/24).
La Suprema Corte ha, poi, chiarito che i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario stesso (Cass. n. 16715/24).
Nel caso in esame, non avendo l'amministrazione datrice di lavoro (rimasta contumace) provato di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, avvisandolo nel contempo del fatto
7 che, in caso di loro mancata fruizione le ferie residue sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, la domanda di monetizzazione delle ferie non fruite formulata da deve essere accolta, non solo relativamente alla Pt_1 differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative, come previsto all'art. 5, comma 8, D.L.
95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, L. 228/2012, ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in tal senso, da ultimo Cass. n. 16715/24).
Il ricorrente ha chiesto la monetizzazione anche delle c.d. festività soppresse non fruite nel corso degli anni oggetto di causa.
L'art. 1 della L. l. 937/1977 dispone che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
Secondo tale disposizione, valevole per tutti i dipendenti pubblici senza distinzione, quindi anche per quelli a tempo determinato, le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e, se non godute nel corso dell'anno, possono essere monetizzate solo se, a fronte di una espressa richiesta dell'interessato, la loro mancata fruizione derivi da esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi.
L'art. 2 della citata legge recita: “le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi
(lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del
8 lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
L'art. 14 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2008 conferma la spettanza a tutti i dipendenti delle 4 giornate di riposo previste dalla L. 937/77 precisando che le stesse “sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Il CCNL, però, non disciplina espressamente la mancata fruizione di tali giornate di riposo.
Chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di monetizzare le festività soppresse non godute, la Suprema Corte ha recentemente affermato che a fronte delle chiare disposizioni contenute nel sopra citato art. 2, la mancata previsione nella contrattazione collettiva (nel caso scrutinato, quella relativa agli enti pubblici non economici) di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse “non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (Cass. n.8926/24).
La domanda attorea in punto monetizzazione ex festività non godute negli anni scolastici richiamati in atti può, quindi, trovare accoglimento dovendo applicarsi gli stessi principi affermati per le ferie.
Deve, infine, essere recepito in sede di decisione il conteggio di cui al ricorso (€
1.276,50), apparentemente elaborato in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva.
Su tale importo matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta, della serialità dei procedimenti e la brevissima durata della causa
(decisa in prima udienza), con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Condanna il a corrispondere in favore di Controparte_1
€ 1.276,50, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali dalla maturazione al saldo.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore del ricorrente, spese che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Savona, 14/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
ES CO
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