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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 902/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via dei Verdi n. 23 presso lo studio dell'Avv. Paolo Genovese che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Fabio Ciulla per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n.
1, resistente,
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai CP_1
- Enpals, etc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 maggio 2024 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di aver presentato in data 18 agosto 2020 domanda amministrativa per il riconoscimento della pensiona ordinaria di inabilità e per l'assegno ordinario di invalidità.
A seguito del rigetto dell con provvedimento del 13 ottobre CP_1
2020, aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. per ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni invocate.
Il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. si era concluso con la pronuncia di improcedibilità, dal momento che la ricorrente non aveva notificato il ricorso all entro il termine perentorio fissato dal giudice nel CP_1 decreto di fissazione della prima udienza.
La ricorrente agiva dunque in questa sede ai sensi dell'art. 442 c.p.c. per ottenere l'accertamento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, del diritto all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell al pagamento della prestazione. CP_1
Nella resistenza dell all'udienza del 12 giugno 2025 la causa CP_1 veniva assunta in decisione.
In primo luogo va osservato che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c., se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico” (Cass. 10753/2022).
Ne consegue che la ricorrente correttamente ha agito nel merito per l'accertamento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità e dell'assegno ordinario di invalidità, avendo preventivamente proposto giudizio ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario.
Non rileva il fatto che la domanda di accertamento del requisito sanitario sia stata dichiarata improcedibile, essendo sufficiente la mera proposizione del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. Chiarito tale aspetto, va esaminata preliminarmente l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 sollevata dall CP_1
L'art. 47 del DPR n. 639/1970 e s.m.i. stabilisce che “(1) Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. (2) Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (3) Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 [cioè la
“Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, che, ai sensi dell'art. 24 della L. n. 88/1989, comprende “le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni”] l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. […] (6) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Dal combinato disposto di tali disposizioni deriva che, in linea generale, vi sono ulteriori 300 giorni (al massimo), decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa, da computare per l'esaurimento della intera fase amministrativa (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto sulla domanda, 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e ulteriori 90 giorni per la formazione del silenzio rifiuto su quest'ultimo).
Più in particolare la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n.
533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e
6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del
"dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto” (Cass. 27 giugno
2017, n. 15969). Dopo la conclusione della intera fase amministrativa – cioè al massimo dopo il trecentesimo giorno dalla data di presentazione domanda amministrativa – inizia a decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 47 del DPR n. 639/1970 e s.m.i.
Nel caso in esame emerge che ha proposto la Parte_1 domanda amministrativa il 18 agosto 2020 e che, a seguito del rigetto della domanda, ha proposto ricorso amministrativo il 27 gennaio 2022.
Il ricorso amministrativo è stato poi definito con provvedimento di rigetto del 15 marzo 2022.
Risulta quindi che il ricorso amministrativo sia stato presentato ben oltre il termine di novanta giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda amministrativa.
Pertanto, dall'applicazione della normativa sopra illustrata al caso di specie deriva che il termine triennale di decadenza di cui all'art. 47, co. 3, del DPR n. 639/1970 è iniziato a decorrere dalla scadenza del
300° giorno dal momento della presentazione della domanda amministrativa (dunque dal 14 giugno 2021).
È chiaro, dunque, che al momento del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (17 agosto 2023) il termine di decadenza triennale non era ancora maturato.
Peraltro va rilevato che la fattispecie decadenziale non si è perfezionata neanche se si considera unicamente la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (2 maggio 2024).
L'eccezione di decadenza deve essere, pertanto, rigettata.
Nel merito occorre osservare in primo luogo che la ricorrente è in possesso del requisito contributivo previsto per la concessione delle provvidenze richieste.
Dall'estratto contributivo emerge che la ricorrente è in possesso di oltre 260 contributi settimanali e di oltre 156 contributi settimanali nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. Per quanto concerne il requisito sanitario, il c.t.u. nominato nel presente giudizio ha accertato che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta (per l'individuazione delle quali si rinvia alla relazione), può essere considerata invalida con una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(bracciante agricolo) a meno di un terzo con decorrenza da settembre
2024 e successiva revisione a due anni, vista la possibilità di emendare parzialmente le varie patologie con adeguata terapia.
La riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini di bracciante agricolo è stata ritenuta sussistente dal consulente, con argomentazioni pienamente condivisibili, sul rilievo che l'attività di bracciante agricolo viene svolta all'aria aperta e con esposizione alle intemperie e con sforzo fisico. Si tratta cioè di attività che richiede movimenti di piegamento in avanti e di rotazione frequenti e che la ricorrente può svolgere in maniera limitata sia per i problemi legati alla discopatia sia per le problematiche connesse alla cardiopatia intensiva ed alla sindrome depressiva.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dall'odierno resistente, si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
In conclusione va accertato il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità a decorrere da settembre 2024, fatta salva la successiva revisione a distanza di due anni, con conseguente condanna dell al pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità a decorrere dalla medesima decorrenza, aumentati dei soli interessi legali, ex art. 16, c. 6, L. 412/1991, dalle singole scadenze mensili al soddisfo
Va, invece, rigettata la domanda di riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, non sussistendo il relativo requisito sanitario.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell CP_1
Esse vanno liquidate in misura pari ai valori medi, in considerazione della necessità di esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dall e la sussistenza del requisito socio-economico a seguito della CP_1 contestazione operata dall . CP_2
Le spese di c.t.u. devono essere interamente poste a carico dell CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di Parte_1 al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data da settembre 2024; condanna l al pagamento in favore di dei ratei CP_1 Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità maturati da settembre 2024, oltre interessi legali, ex art. 16, c. 6, L. 412/1991, dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
condanna l al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese del giudizio, liquidate in € 5.391,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell CP_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino